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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/04/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2024
Tribunale Ordinario di Rimini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente dott. Maria Carla Corvetta Giudice relatore dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da:
Parte_1 nei confronti della società:
( ), in persona del l.r.p.t. CP_1 P.IVA_1
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede legale nel circondario del Tribunale di Rimini e non essendo emersi elementi idonei a superare le presunzioni di cui all'art. 27 CC;
ritenuta la legittimazione del creditore istante a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della parte debitrice, in quanto titolare di due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi dal Tribunale di Rimini per una somma complessiva di euro 69.106,3; rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI e, come tale, assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto della natura dell'attività svolta, per quanto si ricava dal certificato camerale in atti;
rilevato che il debitore, nel costituirsi, ha contestato la assoggettabilità alla liquidazione per possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, c.1, lett. d) del C.C.I.I.; ritenuto che la difesa della debitrice appare sul punto sfornita di prova, atteso che: la si è limitata a produrre - ai fini del riconoscimento CP_1 dei requisiti dimensionali di cui sopra - bozze dei bilanci degli ultimi tre esercizi, apparentemente inviati alla Camera di
Commercio della Romagna in data 6.3.2025 (e, pertanto, in maniera postuma) laddove i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare ex art. 39 CCII sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, in applicazione dell'art. 2435 cod. civ. (cfr. Cass. 13746/2017), dalla visura aggiornata della risulta, tuttavia, che CP_1
l'ultimo bilancio approvato e depositato è quello al 31.12.2021; se è pur vero che al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale sono utilizzabili anche strumenti probatori alternativi a quello rappresentato dal deposito dei bilanci di esercizio (quali dichiarazioni fiscali, conti economici degli anni precedenti all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, registro acquisti e registro vendite, registro corrispettivi, liquidazione periodica IVA, libro delle assemblee, libro dell'amministratore unico, libri giornale delle ultime tre annualità) nulla di tutto ciò è stato fornito all'esame del Tribunale, ritenuto che ragioni di tutela, anche a fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l'esame dei documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di questi adempimenti formali, sicché in tali casi il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità; ritenuto, conclusivamente, che, in mancanza di bilanci attendibili, la società deve essere considerata assoggettabile a liquidazione giudiziale per non aver assolto all'onere probatorio sula medesima gravante in altra maniera, né si ritiene che vi siano gli estremi per l'attivazione di alcun potere officioso da parte del Tribunale, poiché sarebbe volto a supplire il difetto di prova che grava, in base al noto principio di vicinanza della prova, sulla debitrice ed attiene a fatti che sono nella sua piena disponibilità;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza;
esso è, infatti, ricavabile da una pluralità di elementi tra i quali: il mancato deposito dei bilanci attendibili a partire dall'anno
2021 e l'esecuzione mobiliare tentata dal creditore ha avuto esito negativo;
e lo stesso mancato pagamento delle obbligazioni pecuniarie, da tempo scadute, di rilevante importo,
l'ingente debito erariale,
tutte circostanze altamente sintomatiche dell'insolvenza;
ritenuto che
tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa il debitore e l'impossibilità per l'impresa di far fronte alle obbligazioni assunte con il valore di liquidazione del proprio patrimonio;
rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5 CCI, anche tenuto conto della informativa pervenuta ex art. 42 CCI da Agenzia delle Entrate;
così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt 125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CCI
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
( ), in persona del l.r.p.t., con sede in 47921 RIMINI P.IVA_1
(RN); via Emilia n. 150;
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Maria Carla Corvetta e Curatore la dott.ssa Persona_1
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA
il giorno
9.10.2025 ore 11 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata del fallimento, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII
l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Maria Carla Corvetta
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
Tribunale Ordinario di Rimini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente dott. Maria Carla Corvetta Giudice relatore dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da:
Parte_1 nei confronti della società:
( ), in persona del l.r.p.t. CP_1 P.IVA_1
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede legale nel circondario del Tribunale di Rimini e non essendo emersi elementi idonei a superare le presunzioni di cui all'art. 27 CC;
ritenuta la legittimazione del creditore istante a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della parte debitrice, in quanto titolare di due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi dal Tribunale di Rimini per una somma complessiva di euro 69.106,3; rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI e, come tale, assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto della natura dell'attività svolta, per quanto si ricava dal certificato camerale in atti;
rilevato che il debitore, nel costituirsi, ha contestato la assoggettabilità alla liquidazione per possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, c.1, lett. d) del C.C.I.I.; ritenuto che la difesa della debitrice appare sul punto sfornita di prova, atteso che: la si è limitata a produrre - ai fini del riconoscimento CP_1 dei requisiti dimensionali di cui sopra - bozze dei bilanci degli ultimi tre esercizi, apparentemente inviati alla Camera di
Commercio della Romagna in data 6.3.2025 (e, pertanto, in maniera postuma) laddove i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare ex art. 39 CCII sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, in applicazione dell'art. 2435 cod. civ. (cfr. Cass. 13746/2017), dalla visura aggiornata della risulta, tuttavia, che CP_1
l'ultimo bilancio approvato e depositato è quello al 31.12.2021; se è pur vero che al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale sono utilizzabili anche strumenti probatori alternativi a quello rappresentato dal deposito dei bilanci di esercizio (quali dichiarazioni fiscali, conti economici degli anni precedenti all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, registro acquisti e registro vendite, registro corrispettivi, liquidazione periodica IVA, libro delle assemblee, libro dell'amministratore unico, libri giornale delle ultime tre annualità) nulla di tutto ciò è stato fornito all'esame del Tribunale, ritenuto che ragioni di tutela, anche a fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l'esame dei documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di questi adempimenti formali, sicché in tali casi il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità; ritenuto, conclusivamente, che, in mancanza di bilanci attendibili, la società deve essere considerata assoggettabile a liquidazione giudiziale per non aver assolto all'onere probatorio sula medesima gravante in altra maniera, né si ritiene che vi siano gli estremi per l'attivazione di alcun potere officioso da parte del Tribunale, poiché sarebbe volto a supplire il difetto di prova che grava, in base al noto principio di vicinanza della prova, sulla debitrice ed attiene a fatti che sono nella sua piena disponibilità;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza;
esso è, infatti, ricavabile da una pluralità di elementi tra i quali: il mancato deposito dei bilanci attendibili a partire dall'anno
2021 e l'esecuzione mobiliare tentata dal creditore ha avuto esito negativo;
e lo stesso mancato pagamento delle obbligazioni pecuniarie, da tempo scadute, di rilevante importo,
l'ingente debito erariale,
tutte circostanze altamente sintomatiche dell'insolvenza;
ritenuto che
tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa il debitore e l'impossibilità per l'impresa di far fronte alle obbligazioni assunte con il valore di liquidazione del proprio patrimonio;
rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5 CCI, anche tenuto conto della informativa pervenuta ex art. 42 CCI da Agenzia delle Entrate;
così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt 125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CCI
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
( ), in persona del l.r.p.t., con sede in 47921 RIMINI P.IVA_1
(RN); via Emilia n. 150;
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Maria Carla Corvetta e Curatore la dott.ssa Persona_1
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA
il giorno
9.10.2025 ore 11 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata del fallimento, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII
l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Maria Carla Corvetta
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi