Sentenza breve 17 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 17/09/2021, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/09/2021
N. 01106/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
- del provvedimento di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo della Questura di -OMISSIS- del 1° marzo 2021, notificato il 28 maggio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino del -OMISSIS-, impugna con il presente ricorso il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS-, previo preavviso, ha dichiarato inammissibile l'istanza da lui presentata ai sensi dell’art. 103, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per ricerca lavoro - emersione 2020 , in quanto, in sostanza, lo straniero risultava comunque titolare di permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale recante la dicitura “Dublino” e, a seguito di ricorso avverso il provvedimento di trasferimento in-OMISSIS-quale Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, il Tribunale di-OMISSIS- aveva sospeso il trasferimento del richiedente, dichiarando contestualmente la propria incompetenza territoriale in favore delle Sezioni Specializzate del Tribunale di -OMISSIS- Per cui il ricorrente, in quanto regolare sul territorio dello Stato al momento dell'inoltro della domanda di emersione, non poteva rientrare nelle ipotesi di cui all'art. 103, comma 2, del D.L. 34/2020, né lo stesso aveva presentato apposita dichiarazione di rinuncia all'istanza di protezione internazionale.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per “ violazione falsa applicazione dell’art. 103 d.l. 34/2020 convertito in legge 77/2020, carenza di motivazione e di istruttoria ed eccesso di potere ” in quanto, in sintesi: - l’interpretazione della Questura della speciale disciplina sulla regolarizzazione 2020, non sarebbe condivisibile, potendosi invece ritenere che il ricorrente, pur se al momento dell'inoltro dell'istanza di emersione, aveva il diritto a permanere nel territorio dello Stato in considerazione dell’azione giudiziale intrapresa contro il provvedimento dell'Unità Dublino, al contempo, fosse titolare di permesso di soggiorno con dicitura “ Dublino” scaduto al 7 maggio 2020 e , quindi, in data successiva al 31 ottobre 2019; - non essendo stato riassunto il ricorso innanzi al Tribunale competente, la sospensiva avrebbe perso efficacia, con ciò venendo meno la condizione di regolarità rilevata dalla Questura; - la Questura non poteva richiedere quale condizione di ammissibilità della domanda del permesso temporaneo in questione la dichiarazione di rinuncia all'istanza di protezione internazionale, tenuto conto di quanto specificato dallo stesso Ministero dell’Interno nella Faq n. 15 dove si chiarisce che “per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale. Nel caso in cui, dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno, il lavoratore si veda riconosciuta anche la protezione internazionale dovrà optare per uno dei due titoli”; - la decisione della Questura sarebbe in contrasto con la recente giurisprudenza in materia, secondo cui la possibilità di coniugare la procedura di emersione di cui all'art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020 con quella per il riconoscimento del diritto di asilo, va estesa anche al caso di convivenza tra i procedimenti per il riconoscimento del diritto di asilo e per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103, comma 2, del D.L. 34/2020; - nella domanda era, inoltre, presente tutta la documentazione richiesta dalla normativa.
Si è costituito in giudizio, con memoria meramente formale, il Ministero dell’Interno.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2021, il ricorso è stato trattenuto i decisione per la definizione, ex art. 60 c.p.a., con sentenza in forma semplificata, sussistendone i relativi presupposti.
Il ricorso è fondato e va accolto in quanto, come affermato anche dalla recente giurisprudenza che si è espressa in materia e che si ritiene di condividere (cfr. Tar Toscana, sent. n. 676 del 2021; Tar Marche, sent. n.224 del 2021; Tar Piemonte, sent. n. 739 del 2021; Tar Lombardia, Brescia, sent. n. 262 del 2021) non può considerarsi coerente con la ratio della normativa in questione e con i presupposti valori costituzionali, né esplicitamente imposto dalla stessa normativa, il diniego di accesso alla procedura disciplinata dall’art.103, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 per un soggetto, quale il ricorrente, titolare di un permesso per richiesta di protezione internazionale scaduto ma che gli consentiva comunque temporaneamente di soggiornare sul territorio nazionale, in virtù dell’impugnativa proposta davanti al giudice ordinario.
La disciplina della “sanatoria” di cui all'art. 103 del decreto legge n. 34 del 2020, occasionata dall’emergenza sanitaria, infatti, come condivisibilmente evidenziato dal Tar Piemonte (sent. n. 739 del 2021 cit.) “ha inteso favorire la coerenza tra titoli di soggiorno e posizioni lavorative in settori particolarmente afflitti dalla problematica dell’irregolarità diffusa e del lavoro nero; essa è stata concepita, in particolare, in favore di soggetti comunque legalmente entrati in Italia, non gravati da condanne o misure di allontanamento coatto, di fatto inseriti in un tessuto economico e tuttavia vulnerabili dal punto di vista della forza contrattuale e con l’obiettivo dichiarato di favorire coerenza tra la situazione lavorativa, pur esistente, e la condizione giuridica dei lavoratori”.
La posizione assunta dalla Questura, invece, preclude, in contrasto con tale ratio legis , un accesso dello straniero alla stabilizzazione lavorativa per la sola ragione che il medesimo soggetto sia anche portatore di una parallela e diversa potenziale condizione soggettiva favorevole, in qualità di richiedente la protezione internazionale, la quale paradossalmente, da alternativa di maggior tutela, diverrebbe impropria limitazione di accesso alla legalità lavorativa.
Va, inoltre, considerato che la possibilità di permanenza sul territorio nazionale in pendenza della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e del relativo contenzioso è, comunque, precaria e destinata a venir meno in caso di diniego e di esito negativo del relativo contenzioso, per cui l’esclusione aprioristica dalla procedura per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui all’art.103, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 esporrebbe il richiedente la protezione internazionale al rischio poi di trovarsi in condizione di irregolarità, senza aver potuto usufruire della speciale sanatoria 2020, e finirebbe col frustrare la logica di stabilizzazione, invece, sottesa a quest’ultima.
Va, infine, osservato che lo stesso Ministero dell’Interno, nella circolare congiunta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2399 del 24 luglio 2020, dà conto della possibilità di coniugare la procedura ex art. 103, comma 1, del decreto legge n.34 del 2020 con quella per il riconoscimento della protezione internazionale. E non vi è ragione, considerata la ratio che sottende la disciplina di cui all’art. 103 del decreto legge n. 34 del 2020, per cui, nel caso di convivenza tra i procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103, comma 2, del decreto legge n. 34/2020, si debba invece richiedere, a pena di inammissibilità della domanda, la preventiva dichiarazione di rinuncia all'istanza di protezione internazionale.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, per cui l’Amministrazione dovrà rivalutare nel merito la posizione del ricorrente.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità della normativa applicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.