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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/09/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1585/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, titolare della ditta individuale O.F. MULTISERVICE DI FERA CP_1
ORSOLA, RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 12/09/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che il soggetto collegato è per la ricorrente l'Avv. Comolli Silvia la quale discute la causa e conclude come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1585/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. COMOLLI SILVIA e dall'avv. QUADRIO FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori,
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), titolare della ditta individuale O.F. CP_1 C.F._2
MULTISERVICE DI FERA ORSOLA, RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
CONCLUSIONI per la ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza
NEL MERITO
a) accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento/recesso del 29.2.2024 e conseguentemente: a1) in via principale condannare la convenuta, previo ove occorra accertamento del diritto alla reintegrazione ai sensi dell'art 2 Dlgs 23/2015, a pagare alla ricorrente una indennità commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del Tfr, pari a € 713,99 lordi mensili, dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza, in misura, in ogni caso, non inferiore a 5 mensilità, con condanna altresì al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, nonché in considerazione del diritto ex art. 2 comma 3 D.Lgs 23/2015 che la ricorrente dichiara sin d'ora di esercitare, condannare la convenuta al pagamento di una indennità in sostituzione della reintegrazione pari ad € 10.709,85
2 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. a2) in via subordinata ai sensi degli artt. 4 e 9 del D.Lgs. 23/2015, condannare la convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 713,99 lordi mensili e pertanto corrispondenti a complessivi € 4.283,94 lordi, o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, per i titoli di cui al ricorso e al conteggio riportato al punto 18 della narrativa, la somma lorda di € 2.437,38 o la diversa somma ritenuta di giustizia e conseguentemente condannare la convenuta a pagare alla ricorrente la somma lorda di € 2.437,38 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
- oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo;
- con sentenza esecutiva, con vittoria di spese e compensi.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 18.06.2024, - premesso di Parte_1 essere stata assunta dall'impresa individuale O.F. MULTISERVICE DI FERA ORSOLA, di cui è titolare , a far data dal 4.09.2023 con un CP_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrata nel 5° livello del CCNL Pulizie Artigianato, con orario dapprima a tempo pieno e poi, con accordo tra le parti, ridotto a 20 ore settimanali – ha impugnato il licenziamento per cessazione attività con decorrenza 29.2.2024 comunicato dalla datrice di lavoro al Parte_2
in data 11.03.2024, ma a lei mai trasmesso, invocando la tutela reale di cui
[...] all'art. 2 D.Lvo 23/2015 e dichiarando di esercitare, ai sensi dell'art. 2 comma 3, il diritto di ricevere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché ha domandato di condannare la datrice di lavoro al pagamento della somma lorda di € 2.437,38 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive dovute e non versate, come in dettaglio specificate in ricorso.
Non si è costituita in giudizio l' convenuta, anche se regolarmente Controparte_2 citata.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 12.09.2025, il Giudice ha invitato la parte costituita alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
A) DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE 3 I documenti prodotti hanno dimostrato l'esistenza, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro dedotto in causa (cfr. doc.
2 - contratto di assunzione e trasformazione da full time a part-time; doc.
4 - screenshot chat tra la signora e CP_1 la ricorrente). È provato, in particolare, che la lavoratrice ha svolto la sua prestazione di lavoro per tutto il mese di gennaio 2024 e che al suo rientro dopo un periodo di malattia, la datrice di lavoro le aveva comunicato che per il 5.09.24 il luogo di lavoro non sarebbe più stato Villasanta, via Capponi n. 1, ma un cantiere dove operava un certo dove la lavoratrice si era poi effettivamente recata. Per i giorni Per_1 successivi al 5.09.2024, tuttavia, non aveva ricevuto altre indicazioni circa i luoghi di lavoro dove avrebbe dovuto recarsi.
La ricorrente ha poi allegato e provato che si era messa a disposizione per lo svolgimento della prestazione lavorativa, dapprima per vie brevi (sempre doc.
4- screenshot chat 7.02.2024), poi tramite sindacato e poi a mezzo dei legali (cfr. doc. 5 e 7), ma che ancora la datrice di lavoro non le aveva fornito alcuna indicazione.
Ebbene a fronte della prova documentale della messa a disposizione della lavoratrice, spettava alla datrice di lavoro provare di avere comunicato alla prima presso quali cantieri avrebbe dovuto recarsi per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Tale prova non è stata assolta.
La ricorrente ha prodotto una lettera di risposta datata 29.02.2024 della convenuta alle sue sollecitazioni (doc. 6) nella quale l'imprenditrice dichiarava che aveva proposto alla lavoratrice altri lavori e che questa li aveva rifiutati per vari motivi. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti riportata in questa lettera non risulta provata.
La ricorrente ha allegato di non aver ricevuto le seguenti voci retributive: compenso lordo di gennaio e febbraio 2024 (€ 659,07 x 2 mesi;
cfr. doc. 11 – buste paga); ratei 13a mensilità maturata per l'anno 2024 : € 109,85, nonché il TFR al 31.12.2023: € 265,37 e TFR successivo: € 105,78. A fronte dell'allegazione e della prova di aver adempiuto alla propria prestazione o di averla messa a disposizione e a fronte dell'inadempimento della controparte spettava alla convenuta provare di aver adempiuto e tale prova non è stata fornita.
Ne consegue la condanna della convenuta a pagare alla ricorrente le suddette somme.
Per quel che attiene a ferie e permessi non goduti, deve rammentarsi che “il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, a causa dell'inosservanza del relativo obbligo da parte del datore di lavoro, sicché spetta al lavoratore, il quale chieda detta indennità, di provare il presupposto di fatto della sua pretesa” (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 febbraio 1982, n. 1091).
L'onere posto a carico della lavoratrice, tuttavia, non è stato soddisfatto in ragione della mancanza di idonee deduzioni, sicché la domanda di condanna al pagamento
4 della indennità per ferie non godute pari a € 329,24 e per permessi non goduti pari a € 114,29, non può essere accolta.
Da ultimo la ricorrente ha proposto anche domanda di condanna al pagamento della indennità sostitutiva di preavviso pari a € 194,73, ma questa non può essere accolta per le ragioni che verranno esposte al punto B).
B) IMPUGNATIVA DEL LICENZIAMENTO
La ricorrente ha allegato che essendo stata sospesa dal servizio a far data dal 6 febbraio 2024 e poiché nonostante la formale messa a disposizione del 27 febbraio non era stata richiamata in servizio, in data 9 maggio 2024 si era risolta a rassegnare le sue dimissioni per giusta causa. Tuttavia, in quell'occasione aveva appreso che la datrice di lavoro aveva risolto il rapporto di lavoro in data 29.2.2024 indicando nella comunicazione inviata al Centro per l'Impiego come motivazione la cessazione dell'attività.
Ha lamentato, quindi, di non aver mai ricevuto alcuna lettera di risoluzione del rapporto di lavoro e che la datrice di lavoro aveva così violato l'obbligo di legge previsto ex art 2 L. 604/66 come modificato dalla L. 92/2012, poiché il licenziamento risultava nullo per radicale vizio di forma.
Ha chiesto, quindi, la tutela reale prevista dall'art. 2 Dl.vo n. 23/2015 e ha dichiarato che in considerazione del diritto ex art. 2 comma 3 D.Lgs citato voleva esercitare già con il ricorso l'opzione e ottenere così la condanna della convenuta al pagamento di una indennità in sostituzione della reintegrazione pari ad € 10.709,85 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Ciò posto, questo Giudice osserva che la domanda è fondata. Ed infatti, il licenziamento non risulta comunicato per iscritto alla lavoratrice sicché esso risulta nullo per vizio di forma. Ne consegue l'inefficacia e il diritto della lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento dei danni pari ad una indennità commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del Tfr pari a € 713,99 lordi mensili (€659,07 x 14 /12) dalla data del licenziamento (29.02.2024) alla data della presente pronuncia (12.09.2025), dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per l'esercizio di altre attività lavorative, con condanna altresì al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Stante l'esercizio dell'opzione alla reintegrazione prevista dall'art. 2 co. 3 D.Lvo 23/2015 va dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro alla data della pubblicazione della sentenza e la convenuta va condannata al pagamento di una indennità in sostituzione della reintegrazione pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ovvero quantificata in € 10.709,85 (euro 713,99 x 15).
Sulle somme liquidate sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi dalle singole scadenze al saldo.
5 Non è dovuta, infine, l'indennità sostitutiva del preavviso avendo proposto la ricorrente domanda di reintegrazione nel posto di lavoro.
3. In applicazione del principio di soccombenza, la convenuta deve essere condannata alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1)condanna , titolare della ditta individuale O.F. MULTISERVICE CP_1
DI FERA ORSOLA, al pagamento in favore della ricorrente del compenso lordo di gennaio e febbraio 2024 pari a complessivi euro 1318,14 , dei ratei 13a mensilità maturatI per l'anno 2024 pari a € 109,85, nonché del TFR pari a euro 371,15, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi dalle singole scadenze al saldo;
2) dichiara la nullità del licenziamento comminato da , titolare della CP_1 ditta individuale O.F. MULTISERVICE DI FERA ORSOLA a far data dal 29.02.2024 ai sensi dell'art. 2 D.lvo n. 23/2015 e, stante l'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 2 co. 3 D.Lvo cit. dichiara la risoluzione del rapporto alla data della pubblicazione della sentenza e condanna a pagare alla ricorrente una indennità in sostituzione della reintegrazione pari ad € 10.709,85, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi dalla scadenza al saldo;
3) condanna altresì , titolare della ditta individuale O.F. CP_1
MULTISERVICE DI FERA ORSOLA al risarcimento del danno indennità commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del Tfr, pari a € 713,99 lordi mensili dalla data del licenziamento (29.02.2024) alla data della pubblicazione della presente sentenza, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per l'esercizio di altre attività lavorative, con condanna altresì al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
4)rigetta per il resto;
5) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.800,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 12/09/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, titolare della ditta individuale O.F. MULTISERVICE DI FERA CP_1
ORSOLA, RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 12/09/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che il soggetto collegato è per la ricorrente l'Avv. Comolli Silvia la quale discute la causa e conclude come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1585/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. COMOLLI SILVIA e dall'avv. QUADRIO FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori,
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), titolare della ditta individuale O.F. CP_1 C.F._2
MULTISERVICE DI FERA ORSOLA, RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
CONCLUSIONI per la ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza
NEL MERITO
a) accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento/recesso del 29.2.2024 e conseguentemente: a1) in via principale condannare la convenuta, previo ove occorra accertamento del diritto alla reintegrazione ai sensi dell'art 2 Dlgs 23/2015, a pagare alla ricorrente una indennità commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del Tfr, pari a € 713,99 lordi mensili, dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza, in misura, in ogni caso, non inferiore a 5 mensilità, con condanna altresì al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, nonché in considerazione del diritto ex art. 2 comma 3 D.Lgs 23/2015 che la ricorrente dichiara sin d'ora di esercitare, condannare la convenuta al pagamento di una indennità in sostituzione della reintegrazione pari ad € 10.709,85
2 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. a2) in via subordinata ai sensi degli artt. 4 e 9 del D.Lgs. 23/2015, condannare la convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 713,99 lordi mensili e pertanto corrispondenti a complessivi € 4.283,94 lordi, o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, per i titoli di cui al ricorso e al conteggio riportato al punto 18 della narrativa, la somma lorda di € 2.437,38 o la diversa somma ritenuta di giustizia e conseguentemente condannare la convenuta a pagare alla ricorrente la somma lorda di € 2.437,38 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
- oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo;
- con sentenza esecutiva, con vittoria di spese e compensi.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 18.06.2024, - premesso di Parte_1 essere stata assunta dall'impresa individuale O.F. MULTISERVICE DI FERA ORSOLA, di cui è titolare , a far data dal 4.09.2023 con un CP_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrata nel 5° livello del CCNL Pulizie Artigianato, con orario dapprima a tempo pieno e poi, con accordo tra le parti, ridotto a 20 ore settimanali – ha impugnato il licenziamento per cessazione attività con decorrenza 29.2.2024 comunicato dalla datrice di lavoro al Parte_2
in data 11.03.2024, ma a lei mai trasmesso, invocando la tutela reale di cui
[...] all'art. 2 D.Lvo 23/2015 e dichiarando di esercitare, ai sensi dell'art. 2 comma 3, il diritto di ricevere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché ha domandato di condannare la datrice di lavoro al pagamento della somma lorda di € 2.437,38 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive dovute e non versate, come in dettaglio specificate in ricorso.
Non si è costituita in giudizio l' convenuta, anche se regolarmente Controparte_2 citata.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 12.09.2025, il Giudice ha invitato la parte costituita alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
A) DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE 3 I documenti prodotti hanno dimostrato l'esistenza, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro dedotto in causa (cfr. doc.
2 - contratto di assunzione e trasformazione da full time a part-time; doc.
4 - screenshot chat tra la signora e CP_1 la ricorrente). È provato, in particolare, che la lavoratrice ha svolto la sua prestazione di lavoro per tutto il mese di gennaio 2024 e che al suo rientro dopo un periodo di malattia, la datrice di lavoro le aveva comunicato che per il 5.09.24 il luogo di lavoro non sarebbe più stato Villasanta, via Capponi n. 1, ma un cantiere dove operava un certo dove la lavoratrice si era poi effettivamente recata. Per i giorni Per_1 successivi al 5.09.2024, tuttavia, non aveva ricevuto altre indicazioni circa i luoghi di lavoro dove avrebbe dovuto recarsi.
La ricorrente ha poi allegato e provato che si era messa a disposizione per lo svolgimento della prestazione lavorativa, dapprima per vie brevi (sempre doc.
4- screenshot chat 7.02.2024), poi tramite sindacato e poi a mezzo dei legali (cfr. doc. 5 e 7), ma che ancora la datrice di lavoro non le aveva fornito alcuna indicazione.
Ebbene a fronte della prova documentale della messa a disposizione della lavoratrice, spettava alla datrice di lavoro provare di avere comunicato alla prima presso quali cantieri avrebbe dovuto recarsi per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Tale prova non è stata assolta.
La ricorrente ha prodotto una lettera di risposta datata 29.02.2024 della convenuta alle sue sollecitazioni (doc. 6) nella quale l'imprenditrice dichiarava che aveva proposto alla lavoratrice altri lavori e che questa li aveva rifiutati per vari motivi. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti riportata in questa lettera non risulta provata.
La ricorrente ha allegato di non aver ricevuto le seguenti voci retributive: compenso lordo di gennaio e febbraio 2024 (€ 659,07 x 2 mesi;
cfr. doc. 11 – buste paga); ratei 13a mensilità maturata per l'anno 2024 : € 109,85, nonché il TFR al 31.12.2023: € 265,37 e TFR successivo: € 105,78. A fronte dell'allegazione e della prova di aver adempiuto alla propria prestazione o di averla messa a disposizione e a fronte dell'inadempimento della controparte spettava alla convenuta provare di aver adempiuto e tale prova non è stata fornita.
Ne consegue la condanna della convenuta a pagare alla ricorrente le suddette somme.
Per quel che attiene a ferie e permessi non goduti, deve rammentarsi che “il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, a causa dell'inosservanza del relativo obbligo da parte del datore di lavoro, sicché spetta al lavoratore, il quale chieda detta indennità, di provare il presupposto di fatto della sua pretesa” (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 febbraio 1982, n. 1091).
L'onere posto a carico della lavoratrice, tuttavia, non è stato soddisfatto in ragione della mancanza di idonee deduzioni, sicché la domanda di condanna al pagamento
4 della indennità per ferie non godute pari a € 329,24 e per permessi non goduti pari a € 114,29, non può essere accolta.
Da ultimo la ricorrente ha proposto anche domanda di condanna al pagamento della indennità sostitutiva di preavviso pari a € 194,73, ma questa non può essere accolta per le ragioni che verranno esposte al punto B).
B) IMPUGNATIVA DEL LICENZIAMENTO
La ricorrente ha allegato che essendo stata sospesa dal servizio a far data dal 6 febbraio 2024 e poiché nonostante la formale messa a disposizione del 27 febbraio non era stata richiamata in servizio, in data 9 maggio 2024 si era risolta a rassegnare le sue dimissioni per giusta causa. Tuttavia, in quell'occasione aveva appreso che la datrice di lavoro aveva risolto il rapporto di lavoro in data 29.2.2024 indicando nella comunicazione inviata al Centro per l'Impiego come motivazione la cessazione dell'attività.
Ha lamentato, quindi, di non aver mai ricevuto alcuna lettera di risoluzione del rapporto di lavoro e che la datrice di lavoro aveva così violato l'obbligo di legge previsto ex art 2 L. 604/66 come modificato dalla L. 92/2012, poiché il licenziamento risultava nullo per radicale vizio di forma.
Ha chiesto, quindi, la tutela reale prevista dall'art. 2 Dl.vo n. 23/2015 e ha dichiarato che in considerazione del diritto ex art. 2 comma 3 D.Lgs citato voleva esercitare già con il ricorso l'opzione e ottenere così la condanna della convenuta al pagamento di una indennità in sostituzione della reintegrazione pari ad € 10.709,85 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Ciò posto, questo Giudice osserva che la domanda è fondata. Ed infatti, il licenziamento non risulta comunicato per iscritto alla lavoratrice sicché esso risulta nullo per vizio di forma. Ne consegue l'inefficacia e il diritto della lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento dei danni pari ad una indennità commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del Tfr pari a € 713,99 lordi mensili (€659,07 x 14 /12) dalla data del licenziamento (29.02.2024) alla data della presente pronuncia (12.09.2025), dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per l'esercizio di altre attività lavorative, con condanna altresì al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Stante l'esercizio dell'opzione alla reintegrazione prevista dall'art. 2 co. 3 D.Lvo 23/2015 va dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro alla data della pubblicazione della sentenza e la convenuta va condannata al pagamento di una indennità in sostituzione della reintegrazione pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ovvero quantificata in € 10.709,85 (euro 713,99 x 15).
Sulle somme liquidate sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi dalle singole scadenze al saldo.
5 Non è dovuta, infine, l'indennità sostitutiva del preavviso avendo proposto la ricorrente domanda di reintegrazione nel posto di lavoro.
3. In applicazione del principio di soccombenza, la convenuta deve essere condannata alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1)condanna , titolare della ditta individuale O.F. MULTISERVICE CP_1
DI FERA ORSOLA, al pagamento in favore della ricorrente del compenso lordo di gennaio e febbraio 2024 pari a complessivi euro 1318,14 , dei ratei 13a mensilità maturatI per l'anno 2024 pari a € 109,85, nonché del TFR pari a euro 371,15, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi dalle singole scadenze al saldo;
2) dichiara la nullità del licenziamento comminato da , titolare della CP_1 ditta individuale O.F. MULTISERVICE DI FERA ORSOLA a far data dal 29.02.2024 ai sensi dell'art. 2 D.lvo n. 23/2015 e, stante l'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 2 co. 3 D.Lvo cit. dichiara la risoluzione del rapporto alla data della pubblicazione della sentenza e condanna a pagare alla ricorrente una indennità in sostituzione della reintegrazione pari ad € 10.709,85, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi dalla scadenza al saldo;
3) condanna altresì , titolare della ditta individuale O.F. CP_1
MULTISERVICE DI FERA ORSOLA al risarcimento del danno indennità commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del Tfr, pari a € 713,99 lordi mensili dalla data del licenziamento (29.02.2024) alla data della pubblicazione della presente sentenza, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per l'esercizio di altre attività lavorative, con condanna altresì al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
4)rigetta per il resto;
5) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.800,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 12/09/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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