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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1625/2024 R.G
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 d so il cu alla via Matteotti n.344 è eletto domicilio
– parte attrice - contro
1) (PI: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'a ifeso d CEDRO presso il cui studio in Sanremo alla via Pallavicino n.4 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._2 Corr so il c via Roma n.187 è eletto domicilio
– parti convenute– 3) (PI: Controparte_3 to e P.IVA_2
. LU AN presso il cui studio in Impeia alla T. Schiva n. 12 è eletto domicilio, chiamata in causa da Controparte_1
4) (PI: presentante Controparte_4 P.IVA_3 pro- to e vv. Stefania ABBAGNANO presso il cui studio in Sanremo alla via Roma n.41 è eletto domicilio, chiamata in causa da CP_2
[...]
(PI: , in persona del legale rappresentante pro- CP_5 P.IVA_4 tem ato v. Marzia BALESTRA presso il cui studio in Bordighera alla via Roma n.2 è eletto domicilio, chiamata in causa da CP_4
6) , in persona del legale ra ro- Controparte_6 tem ian Carlo SOAVE, elettivamente domiciliata in Sanremo al c.so Giacomo Matteotti n.34 presso lo studio dell'avv. Alessandra PAVONE, chiamata in causa da Controparte_7
– terzi chiamati -
Motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, , con azione Parte_1 risarcitoria, evocava in giudizio il chiamava in Controparte_1 garanzia la Controparte_3 e CP_2 Controparte_4 c nzia l . Con CP_5 Controparte_6 atto del 5.6.2025, la rin anzia Controparte_4 svolta nei confronti d che, in pari data e nello stesso Controparte_6
1 dott. Pasquale LONGARINI atto, accettava la rinuncia, dichiarando essere intervenuto separato accordo in punto spese. Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 Cpc. L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni appresso riportate: nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 Cpc atteso che il secondo comma del citato articolo prevede l'impugnazione con i reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operai in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello. All'uopo la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale riveste natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato nella forma dell'ordinanza o del decreto, e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cass. n.6023/2007; cass. n.8041/2006; cass. 8092/2004). Invero: «i commi 3 e 4 dell'art. 306 cpc attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organismo investito della decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, co.1, cpc, se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, co.4, secondo periodo, cpc, e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, co.7, Cost.» (cass. n.21707/2006). In ragione dell'accordo raggiunto, le spese processuali sono irripetibili
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, non definitivamente pronunciando: Cont
1) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc nei rapporti tra e e, per l'effetto, dichia CP_4 Controparte_6 i rocesso Controparte_6
2) spese proce Imperia, 06.06.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritto con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1625/2024 R.G
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 d so il cu alla via Matteotti n.344 è eletto domicilio
– parte attrice - contro
1) (PI: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'a ifeso d CEDRO presso il cui studio in Sanremo alla via Pallavicino n.4 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._2 Corr so il c via Roma n.187 è eletto domicilio
– parti convenute– 3) (PI: Controparte_3 to e P.IVA_2
. LU AN presso il cui studio in Impeia alla T. Schiva n. 12 è eletto domicilio, chiamata in causa da Controparte_1
4) (PI: presentante Controparte_4 P.IVA_3 pro- to e vv. Stefania ABBAGNANO presso il cui studio in Sanremo alla via Roma n.41 è eletto domicilio, chiamata in causa da CP_2
[...]
(PI: , in persona del legale rappresentante pro- CP_5 P.IVA_4 tem ato v. Marzia BALESTRA presso il cui studio in Bordighera alla via Roma n.2 è eletto domicilio, chiamata in causa da CP_4
6) , in persona del legale ra ro- Controparte_6 tem ian Carlo SOAVE, elettivamente domiciliata in Sanremo al c.so Giacomo Matteotti n.34 presso lo studio dell'avv. Alessandra PAVONE, chiamata in causa da Controparte_7
– terzi chiamati -
Motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, , con azione Parte_1 risarcitoria, evocava in giudizio il chiamava in Controparte_1 garanzia la Controparte_3 e CP_2 Controparte_4 c nzia l . Con CP_5 Controparte_6 atto del 5.6.2025, la rin anzia Controparte_4 svolta nei confronti d che, in pari data e nello stesso Controparte_6
1 dott. Pasquale LONGARINI atto, accettava la rinuncia, dichiarando essere intervenuto separato accordo in punto spese. Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 Cpc. L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni appresso riportate: nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 Cpc atteso che il secondo comma del citato articolo prevede l'impugnazione con i reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operai in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello. All'uopo la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale riveste natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato nella forma dell'ordinanza o del decreto, e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cass. n.6023/2007; cass. n.8041/2006; cass. 8092/2004). Invero: «i commi 3 e 4 dell'art. 306 cpc attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organismo investito della decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, co.1, cpc, se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, co.4, secondo periodo, cpc, e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, co.7, Cost.» (cass. n.21707/2006). In ragione dell'accordo raggiunto, le spese processuali sono irripetibili
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, non definitivamente pronunciando: Cont
1) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc nei rapporti tra e e, per l'effetto, dichia CP_4 Controparte_6 i rocesso Controparte_6
2) spese proce Imperia, 06.06.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritto con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI