Versione
8 dicembre 1978
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7 febbraio 1987
7 febbraio 1987
Art. 19.
Chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 ha disposto che "le sanzioni previste dagli articoli 15 , 16 , 17 , 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni, sono Quadruplicate".
Chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 ha disposto che "le sanzioni previste dagli articoli 15 , 16 , 17 , 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni, sono Quadruplicate".
Commentari • 18
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1468 del 18https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. II, 18/01/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 18/01/2022), n.1468 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3760/2017) proposto da: PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO FIRENZE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende “ope legis”; – ricorrente – contro B.I., (C.F.: …
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Giurisprudenza • 87
- 1. Trib. Siena, sentenza 23/02/2022, n. 168Provvedimento: […] 30.11.2019, con i quali la Polizia Stradale di Arezzo le aveva contestato, quale proprietaria del veicolo e coobbligata in solido con il conducente, la violazione dell'art. 19 Legge 13 novembre 1978 n. 727, in quanto il conducente del veicolo targato FS141MT, soggetto alla disciplina di cui al Regolamento CE n. 561/2006 del […] a fondamento dell'appello riproponeva le ragioni poste a fondamento dell'opposizione dinanzi al Giudice di pace, ribadendo l'erronea applicazione dell'art. 19 Legge 727/1978 e la mancata applicazione dell'art. 8 Legge […] par. 7, lett. a), Reg.CE n. 3821/1985, sanzionata dall'art. 19 Legge n. 727/1978, costituisce, un'infrazione unica ed istantanea, […]Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- opposizione ord. ingiunzione·
- art. 19 Legge 727/1978·
- cronotachigrafo·
- inammissibilità appello·
- interpretazione conforme diritto UE·
- Regolamento CE n. 561/2006·
- compensazione spese di lite·
- principio di legalità·
- violazione codice strada