TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa di primo grado iscritta al n. 2260 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato FAEDI Parte_1 C.F._1
DENIS
RAIMONDO GOBBI (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato C.F._2
BACCARANI ANDREA
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avvocato ZANNI STEFANO
CONVENUTA
OGGETTO: petizione ereditaria (articoli 533 e seguenti c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. è deceduta a Modena il 12/04/2017 lasciando un testamento olografo, regolarmente Persona_1
pubblicato, del seguente testuale tenore:
“Vignola, li 14/12/2006
1 Io sottoscritra nelle mie piene facoltà mentali lascio la quota di legittima dei miei beni Persona_1
a mio marito per ciò che riguarda la quota disponibile voglio che vada a CP_2 [...]
moglie di mio padre, con l'obbligo di assistere [parola cancellata] mio marito Controparte_1 [...]
CP_2
In fede
Parte_2
, li 21/11/2010
[...]
P.S.
N.B. Alla morte di tali beni dovranno tornare a mio marito Controparte_1 CP_2 ed in caso di premorienza di quest'ultimo dovranno essere divisi in parti uguali tra CP_3
(nipoti) e AI GO, (figli dei miei cugini e CP_4 Controparte_5 CP_2 Parte_3
[...]
In fede
. Persona_1
2. Il presente giudizio, preceduto da mediazione, è stato radicato il 24/03/2023 da e Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_4
“- ACCERTARE E DICHIARARE gli attori e quali eredi per Parte_1 Parte_4
successione legittima della defunta ai sensi e per gli effetti degli artt. 565 c.c. e ss. e Persona_1 partecipi della comunione ereditaria nella misura e quota di ½ (un mezzo) dell'intero patrimonio ed asse ereditario.
- Condannare la convenuta lla restituzione, consegna e/o pagamento Controparte_1
in favore degli odierni attori di metà del patrimonio ereditario devoluto in morte di , Persona_1 oltre al pagamento di interessi legali ai sensi del comma IV, art. 1284 cc, dall'apertura della successione ereditaria fino al saldo;
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.”.
3. A seguito del decesso di in data 21/09/2023, il processo è stato riassunto e si è Parte_4
costituito il di lui figlio e unico erede AI GO aderendo alle conclusioni attoree.
4. La convenuta si è ritualmente costituita rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che la signora è l'unica erede della signora Controparte_1 Per_1
in forza di testamento olografo pubblicato a ministero Notaio in data 23.05.2017;
[...] Per_2
conseguentemente respingere le domande avversarie in quanto infondate;
con vittoria di spese e compensi di causa.”.
2 5. La causa non è stata ulteriormente istruita, poiché di natura documentale.
6. Ciò premesso, si rileva come la scheda testamentaria di cui si discute risulti pacificamente vergata da in due occasioni. Persona_1
Il 14/12/2006 la de cuius ha, in modo inequivocabile, istituito eredi il marito cui è CP_2
stata attribuita la quota di legittima (art. 540 c.c.) e la convenuta cui invece Controparte_1
è stata lasciata la disponibile.
Trattasi di disposizione pienamente valida ed efficace, cosa di cui, peraltro, nessuna delle parti dubita.
Il 21/11/2010 ha poi inserito una seconda previsione che, va subito evidenziato, concerne Persona_1
esplicitamente la sola quota disponibile attribuita a come risulta dal chiaro Controparte_1 riferimento a “tali beni” (della convenuta appunto) contenuto in apertura.
E' palese, insomma, la volontà della testatrice di non modificare la sorte dei beni costituenti la quota di legittima, oggetto della precedente disposizione, e della presente causa.
Si tratta allora di comprendere, ferma, da un lato, la nullità della seconda previsione del 21/11/2010
e, dall'altro, il previo decesso del marito legittimario (avvenuto il 15/12/2012), se la CP_2 quota a quest'ultimo riservata vada attribuita a in forza dell'istituto Controparte_1 dell'accrescimento (art. 674) da costei invocato o se, al contrario, detta quota vada attribuita secondo le regole della successione legittima (articoli 565 e seguenti c.c.), come domandano gli attori.
La risposta corretta è la seconda.
Ai sensi del primo comma dell'art. 674 c.c., l'istituto dell'accrescimento necessita infatti dell'istituzione di più eredi “senza determinazioni di parti o in parti uguali”, il che nella fattispecie non si verifica, poiché a un erede ( è stata attribuita la quota di legittima e all'altro CP_2
( una differente, cioè la disponibile, irrilevante essendo che le due avessero Controparte_1
nel caso di specie materialmente identica consistenza (1/2 del patrimonio ciascuna).
Non solo.
La stessa disposizione fedecommissaria aggiunta dalla testatrice il 21/11/2010, pur nulla ex art. 692
c.c., attesta con chiarezza la volontà di di non lasciare comunque la totalità dei propri Persona_1 beni a il che viepiù impedisce l'operatività dell'accrescimento (art. 674, terzo Controparte_1
comma, c.c.).
La quota di ½ del patrimonio della de cuius riservata al marito premorto va dunque CP_2
attribuita sulla base delle norme in materia di successione legittima e spetta pertanto in parti uguali ai due attori (ai quali va dunque ¼ del patrimonio ciascuno), legati da vincolo di parentela di quarto grado con (AI GO è subentrato per rappresentazione, ossia ai sensi degli Persona_1
articoli 467 e seguenti c.c., nella posizione del padre , originario attore assieme al fratello CP_2
che, al momento della morte, non aveva parenti più stretti (art. 572 c.c.) Pt_1
3 7. Acclarato quanto precede, va qualificata alla stregua di petizione ereditaria (articoli 533 e seguenti c.c.) la consequenziale domanda di e AI GO di condannare la convenuta “alla Pt_1
restituzione, consegna e/o pagamento in favore degli odierni attori di metà del patrimonio ereditario”, essendo proposta da soggetti che si sono affermati, a ragione, eredi di nei Persona_1
confronti della convenuta che risulta per certo in possesso della totalità del patrimonio ereditario dichiarandosi la sola erede della de cuius.
Alle pagine 2-3 dell'atto di citazione sono elencati i beni mobili e immobili facenti parte dell'asse ereditario di e la convenuta non ha svolto specifiche contestazioni sul punto, sì che la Persona_1
circostanza si ritiene provata (art. 115, primo comma, c.p.c.).
La causa viene infine rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'individuazione, tramite CTU, degli esatti beni, costituenti la metà dell'asse ereditario, che la convenuta dovrà restituire agli attori, precisando che, per le alienazioni di beni ereditari effettuate nelle more dalla convenuta, troverà applicazione l'art. 535, secondo comma, c.c.
8. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- accerta e dichiara che gli attori e AI GO sono eredi di deceduta Parte_1 Persona_1
a Modena il 12/04/2017, in ragione di ¼ ciascuno, dunque in totale per ½ del patrimonio della de cuius;
- rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Si comunichi.
Modena, 24/03/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
4