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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5625/2019
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 5625/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
29/07/2019 da
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
NO (VI) in Via A. Rossi n. 20/22, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia CASARIN, del Foro di
Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Bassano del Grappa (VI) - Via Bastion
n. 33, come da mandato allegato all'atto di citazione. attrice contro
(C.F. e P. IVA.), in persona del Sindaco pro tempore dott. Controparte_1 Per_1
con sede legale in NO (VI), Piazza San Daniele n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
Andrea SEGALLA, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Schio (VI)
- Piazza A. Da Schio n. 22, come da mandato conferito su foglio separato e allegato al fascicolo telematico. convenuto
In punto: responsabilità; risarcimento danni (solo danni a cose).
All'udienza del 21.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTRICE:
1 Il Procuratore dell'attrice Signora dimette nell'interesse della stessa il seguente Parte_1
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il sottoscritto Patrocinio richiama quanto dedotto in atti di parte nonché quanto osservato dal proprio consulente tecnico di parte.
Rileva, fermo il richiamo a quanto dedotto dal perito di parte ing. da ultimo nelle osservazioni alla Pt_2 relazione peritale definitiva e ferma la contestazione alle osservazioni avverse di data 16 giugno 2023, che il Consulente Tecnico d'Ufficio ha impropriamente esteso il proprio accertamento a valutazioni meramente giuridiche laddove alle pagine 26 e 27 del proprio elaborato esamina la tipologia di responsabilità del convenuto. Ogni valutazione giuridica è preclusa al Tecnico e non andrà CP_1 considerata, essendo rimessa la relativa valutazione alle parti e al Giudicante in sede di esame. Degna di nota è invece l'acquisizione del documento allegato K alla consulenza tecnica d'Ufficio (d'ora in poi anche CTU) che attesta come il sia stato portato a conoscenza del transito dei mezzi pesanti e CP_1 dei danni e conseguenze derivanti dallo stesso alle case e persone site nella zona di transito -luoghi di causa - ed abbia dato avviso al Comando dei Vigili Urbani di Thiene al fine di ogni sorveglianza ed intervento necessari. Si evidenzia altresì, per il resto riportandosi alle valutazioni di parte già agli atti, che l'an debeatur della pretesa formulata in causa sia pacifico e dimostrato, risultando in particolare dalla sussistenza della comunicazione dell'arch. , tecnico comunale, agli atti, prodotta quale doc.9 e Per_2 verificata anche dal Perito d'Ufficio in sede di perizia (cfr. pagina 11 dell'elaborato). La valutazione probabilistica e generica fornita in merito al nesso di causa e alla quantificazione dal Consulente Tecnico
d'Ufficio è contestata puntualmente come emerge dalle osservazioni ultime del perito di parte ing. Pt_2
In punto di quantificazioni permane la correttezza di quanto indicato dal consulente nelle predette Pt_2
a pagina 4 pari ad Euro 16.258,78 oltre Iva, rientrante o comunque di fatto corrispondente nella somma monetizzata ed indicata in atto introduttivo quale importo di indennizzo.
Ciò premesso, il sottoscritto Patrocinio così conclude:
Il sottoscritto Procuratore, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove ex adverso eventualmente proposte, richiamandosi ai propri scritti e a quanto dedotto in udienza, ogni avversa istanza eccezione e/o deduzione rigettata, precisa le conclusioni nel merito come da atto di citazione, che si trascrivono
Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
Nel merito:
2 - accertarsi e dichiararsi che durante la fase di realizzazione delle opere nell'area ex Cotorossi di cui in narrativa, in via A. Rossi in NO (VI), transitavano tutto il giorno a far data da novembre 2005, camion, bilici ed altri mezzi pesanti di trasporto di carichi pesanti di materiale ghiaioso ed altro, i quali provocavano oltre all'assordante rumore, forti scossoni del fondo stradale che si ripercuotevano sulle case lungo la detta via;
- accertarsi e dichiararsi che i danni all'immobile de quo di proprietà della SInora , sito Parte_1 in NO (VI) in via Rossi n. 20/22 - danni consistenti in importanti fessurazioni, cavillature e crepe nel muro portante e nei muri interni del fabbricato con caduta di calcinacci, nel danneggiamento del manto di copertura del fabbricato stesso - sono da ascriversi a responsabilità esclusiva del CP_1
, e ciò a seguito delle sollecitazioni dovute al traffico veicolare della strada via A. Rossi in
[...]
NO (VI), sottostrutturata, dei mezzi utilizzati per eseguire la realizzazione delle opere di costruzione di cui in narrativa, e per l'effetto condannarsi il al pronto pagamento a Controparte_1 favore dell'attrice della somma di Euro 20.000,00 o di quella diversa somma maggiore o minore che risultasse di giustizia, oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo.
Spese stragiudiziali, di negoziazione assistita, di causa, di CTU e CTP interamente rifuse.
In istruttoria:
Si insiste per quanto occorra nelle istanze formulate nella memoria istruttoria numero due cod. proc. civ.
e non ammesse. Insiste in particolare nuovamente nell'istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. formulata in seconda memoria istruttoria e rinnovata da ultimo all'udienza del 18 maggio 2023. Si evidenzia l'importanza della predetta al fine dell'accertamento dalla documentazione stessa oggetto dell'istanza dell'abbassamento del limite di velocità da 50 Km orari a 30 Km orari nella strada oggetto di causa e della negligenza comunale nel non avere fatto deviare, pur potendolo, in base alle rimostranze dei residenti, il traffico dei veicoli pesanti nel periodo oggetto di contestazione in altro tratto stradale attiguo all'area Cotorossi.
CONCLUSIONI CONVENUTO:
Alla luce di quanto dedotto ed argomentato nei precedenti atti, il sottoscritto procuratore, come sopra legittimato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarando di non acceare il contraddittorio su eventuali domande nuove, chiede l'accoglimento delle seguenti,
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudicante, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
3 In via pregiudiziale, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva del CP_1
, rigettare le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'odierna convenuta.
[...]
Nel merito, in via principale, rigettare le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'odierna convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, con IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 29/07/2019, la SI.ra evocava in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 all'immobile di proprietà dell'attrice, sito in NO (VI) via Rossi n. 20/22, quantificati (salvo diverso, maggiore o minore, importo di giustizia) in € 20.000,00, danni consistiti in importanti fessurazioni, cavillature e crepe nel muro portante e nei muri interni del fabbricato, con danneggiamento del manto di copertura del fabbricato stesso, e che sarebbero intervenuti in fase di realizzazione delle opere nell'area ex Cotorossi per effetto del transito, a far data da novembre 2005, di mezzi pesanti (camion, bilici ed altri mezzi per il trasporto di carichi pesanti di materiale ghiaioso ed analoghi) e delle conseguenti vibrazioni che ne scaturivano.
In fatto l'attrice rappresentava che:
- nei mesi di novembre e dicembre 2005 il realizzava opere di costruzione e sbancamento in CP_1 prossimità dell'immobile di abitazione della stessa, in particolare in zona F28 di cui alla Convenzione relativa al Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica (P.I.R.U.E.R.A.) “Cotorossi-Rozzola” in zona C.I.S.;
- in relazione a dette opere il chiedeva alla società appaltatrice, quale garanzia per l'esecuzione CP_1 delle opere, due contratti di fideiussione, stipulati con e identificati con i numeri Controparte_2
52164362 e 52164361, escutibili a semplice richiesta;
- l'intenso transito ad alta velocità lungo via Rossi di mezzi pesanti (quali camion carichi di materiale ghiaioso ed altro) determinava, oltre all'assordante rumore, forti scossoni del fondo stradale e dei muri perimetrali delle case limitrofe, producendo in tal modo danni;
- a fronte di questa situazione l'allora legale dell'attrice, avv. Giuseppe Squarzon, invitava il CP_1
e le ditte appaltatrici, a porre in essere tutte le
[...] Controparte_3 Controparte_4 necessarie misure (moderazione della velocità, non adeguata allo stato dei luoghi;
diminuzione dei
4 carichi trasportati) atte ad evitare ulteriori danni nonché a prendere visione dello stato attuale dell'immobile al fine di valutare l'ammontare dei danni già prodotti;
- in data 23 dicembre 2005 la provvedeva pertanto, in via cautelare, a denunciare il Controparte_4 sinistro alla “ , precisando che i mezzi pesanti non erano di sua proprietà e Controparte_5 che i trasporti di materiale venivano effettuati da altre ditte in proprio;
- in data 16 ottobre 2006 l'attrice incaricava un tecnico (geom. ) di eseguire un Testimone_1 sopralluogo presso il fabbricato e relazionare circa i danni riscontrati;
- in data 20 novembre 2006 l'ing. in qualità di collaudatore dell'esecuzione del Persona_3
P.I.R.U.E.R.A. “Cotorossi-Rozzola”, dovendo ritenere indenne il da eventuali responsabilità, CP_1 invitava formalmente la ditta esecutrice a produrre una relazione in merito ai suddetti danni;
Parte_3
- in data 23 maggio 2007 l'arch. , responsabile dell'area tecnica del Comune di Persona_4
NO, si impegnava a provvedere ad informare la ditta appaltatrice affinché procedesse alla sistemazione ed al ripristino delle murature danneggiate, cosa poi mai avvenuta;
- dai rilevamenti eseguiti dall'ing. era emerso con chiarezza come i danni all'immobile Persona_5 fossero conseguenza diretta ed esclusiva del passaggio di mezzi pesanti lungo via Rossi avvenuto nei mesi di novembre e dicembre 2005;
- il , in persona del Sindaco pro tempore, per anni riferiva all'attrice che i danni Controparte_1 cagionati all'immobile le sarebbero stati integralmente pagati dal al momento dell'escussione CP_1 delle fideiussioni che l'EN si era fatto rilasciare dall'impresa esecutrice;
- nel luglio 2017 l'attrice, pur di risolvere bonariamente la vicenda, invitava il alla conclusione di CP_1 una convenzione di negoziazione assistita, che peraltro sortiva esito negativo.
Su tali premesse, la SI.ra conveniva in giudizio il , proponendo Parte_1 Controparte_1 avverso lo stesso le domande di accertamento dei danni e di risarcimento sopra sintetizzate.
Notificato regolarmente l'atto di citazione, il Comune convenuto inizialmente non si costituiva, onde veniva dichiarato contumace all'udienza di prima comparizione dell'11 febbraio 2020, alla quale su richiesta del procuratore dell'attrice venivano assegnati termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c..
Parte attrice depositava tempestiva memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., mentre il Comune si costituiva, sia pur tardivamente, con comparsa di costituzione e risposta in data 17.09.2020, contestando le domande avversarie, eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande per infondatezza.
5 In particolare, depositando i documenti di cui l'attrice aveva richiesto l'esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c., eccepiva in primo luogo il difetto di legittimazione passiva.
In proposito assumeva in breve che non era stato l'EN pubblico a realizzare le opere che in tesi dell'attrice avrebbero prodotto i danni lamentati a causa del traffico di mezzi pesanti, trattandosi di opere realizzate da una società privata, la (successivamente dichiarata fallita), e per di più i danni Parte_3 si sarebbero verificati in una zona diversa da quella oggetto dei lavori del P.I.R.U.E.R.A., l'immobile della essendo ubicato ad una distanza di circa 600 metri da detta area. Pt_1
La società aveva dato corso ad un intervento di recupero e riqualificazione dell'area di sua Parte_3 proprietà denominata Cotorossi-Rozzola, già classificata come zona D.1.11, e pertanto destinata a insediamenti produttivi di tipo artigianale e industriale, e con il P.I.R.U.E.R.A. promosso dal Comune di
NO era prevista la riqualificazione dell'area mediante trasformazione in parte in area residenziale mista C1.S e in parte in area F.28 destinata ad opere di interesse pubblico.
La concertazione tra pubblico e privato veniva cristallizzata in una Convenzione tra il e la CP_1 società che tra l'altro fissava gli oneri a carico del privato, a cui in particolare, come Parte_3 stabilito all'art. 4, competeva l'attuazione del programma integrato di riqualificazione urbanistica, laddove il ruolo dell'EN pubblico era unicamente quello di stabilire la presenza, il rispetto e l'effettiva realizzazione delle opere di interesse pubblico.
Le due polizze fideiussorie cui faceva riferimento l'attrice in citazione erano a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico del privato, e con l'adempimento, e l'effettiva realizzazione delle opere previste, il privato aveva successivamente ottenuto lo svincolo delle garanzie prestate, oramai non più attive.
Significativamente la missiva 7.12.2005 inviata per conto dell'attrice dall'allora suo legale, avv. Giuseppe
Squarzon, di diffida e per il risarcimento dei danni, era stata indirizzata alla ditta appaltatrice
[...]
e solo “per conoscenza” al Comune di NO, così come la successiva missiva Controparte_3
16.12.2005 era stata inoltrata all'altra società mentre il neppure era incluso Controparte_4 CP_1 tra i destinatari.
La lettera del collaudatore ing. era stata inoltrata alla società committente Persona_3 Pt_3
quale atto dovuto a seguito della segnalazione di danni di un privato, e, verificato che il danno
[...] lamentato non aveva avuto alcuna attinenza con le opere di urbanizzazione, il collaudatore non aveva ritenuto di intraprendere alcuna azione a tutela dell'EN.
L'arch. , pure menzionato in citazione, non era, diversamente da quanto sostenuto Persona_4 dall'attrice, responsabile dell'area tecnica del , bensì direttore dei lavori incaricato Controparte_1
6 dalla committente ed il medesimo, scrivendo al collaudatore delle opere di urbanizzazione, Parte_3 comunicava che avrebbe richiesto alle ditte appaltatrici di intervenire a fronte dei danni lamentati.
In definitiva il non era stato il committente dei lavori e non aveva alcun rapporto, e CP_1 conseguentemente alcuna responsabilità, a fronte dell'operato delle appaltatrici nell'esecuzione del
P.I.R.U.E.R.A..
Parte convenuta per altro profilo deduceva che era mancata da parte dell'attrice qualunque allegazione circa un possibile nesso di causa tra il danno lamentato e la condotta dell'EN pubblico, nesso comunque del tutto assente.
Assumeva ancora che sarebbe stato impossibile per l'EN (come invece asseriva, peraltro in difetto di qualsivoglia riscontro, l'attrice) utilizzare per il ristoro del danno del privato fideiussioni contratte a garanzia della corretta esecuzione di obblighi discendenti dalla convenzione stipulata, e la cui illegittima destinazione avrebbe per di più costituito per il un atto illegittimo, fonte di responsabilità CP_1 erariale.
Infine parte convenuta deduceva la mancanza di prova del nesso di causa tra il danno lamentato e la condotta dei soggetti esecutori del programma di riqualificazione urbanistica, nonché la mancata prova del danno e della sua effettiva consistenza, ed ancora delle cause effettive, trattandosi di immobile di abitazione risalente alla prima metà del secolo scorso ed ampliato negli anni novanta, tanto più che la perizia eseguita per conto del privato era di molto successiva all'affermato verificarsi dei danni, ossia delle crepe e cavillature, in tesi dell'attrice realizzatesi con il passaggio di mezzi pesanti avvenuto nei mesi di novembre e dicembre 2005.
Così essenzialmente impostate le difese delle parti, alla successiva udienza del 22 settembre 2020, svoltasi in modalità cartolare, veniva conseguentemente revocata la contumacia del e venivano CP_1 ammesse, nei limiti dell'ordinanza istruttoria adottata, le prove orali richieste dell'attrice, con riserva di eventuale successiva CTU.
L'istruttoria aveva a svolgersi a mezzo assunzione di prove per testi (su cui, più diffusamente, si tornerà
a breve in parte motiva).
Veniva quindi disposta CTU, affidata all'ing. , volta ad accertare lo stato dell'immobile CP_6 dell'attrice, la verifica di eventuali fessurazioni, crepe e cedimenti, con individuazione delle cause e dei costi dei lavori necessari per il ripristino o riparazione.
Depositato l'elaborato peritale, assegnato alle parti, su richiesta dell'attrice, termine per osservazioni, da ultimo all'udienza del 21 marzo 2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come
7 in epigrafe trascritte, e venivano quindi assegnati termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***************
Le domande proposte dall'attrice, di accertamento della responsabilità in capo al e di CP_1 conseguente risarcimento del danno, non possono trovare accoglimento per i motivi che vengono brevemente ad illustrarsi.
Va nondimeno subito rilevato che deve superarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in via pregiudiziale da parte convenuta.
Sin dall'atto introduttivo, invero, l'attrice ha individuato proprio nel il soggetto responsabile, in CP_1 via diretta o quantomeno indiretta, degli eventi pregiudizievoli al proprio immobile (in particolare fessurazioni, cavillature e crepe nei muri e negli interni) correlati all'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere nell'area ex Cotorossi, indipendentemente dalla stipula della convenzione (doc. 1 convenuto) per dar corso all'intervento di recupero e riqualificazione dell'area, mantenendo ferma detta posizione assertiva anche dopo la costituzione del e l'allegazione delle difese, in fatto e in diritto, CP_1 dell'EN.
L'eccezione preliminare e la sottesa questione controversa vanno pertanto scrutinate sul piano del merito, trattandosi di profili a rilievo decisamente sostanziale e non processuale.
Ciò posto, l'attrice deduce altresì che la tardiva costituzione del avrebbe indotto per lo stesso il CP_1 maturare di una barriera preclusiva anche in ordine al diritto / facoltà di effettuare produzioni documentali, così travolgendo per inammissibilità i documenti prodotti col deposito della comparsa di costituzione e risposta.
In realtà con la propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. parte attrice aveva richiesto l'ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. “del fascicolo e della documentazione relativa alle opere di costruzione e sbancamento in prossimità della suddetta abitazione, in particolare in zona F28, di cui alla
Convenzione relativa al Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica “Cotorossi-Rozzolla”, in zona C1.S.”, poi rinnovando l'istanza di esibizione all'udienza del 18 maggio 2023.
Istanza non accolta in quanto ritenuta superflua, sia per essere stati i documenti prodotti dal CP_1 all'atto della costituzione, sia perché i documenti d'interesse erano stati visionati dal CTU ed acquisiti presso il per procedere all'accertamento peritale e rispondere ai relativi quesiti (come rilevato CP_1 dal procuratore di parte convenuta).
8 Inoltre, i documenti di effettivo interesse allegati dal alla comparsa di costituzione erano CP_1
(rispettivamente suoi docc. 1 e 4) la Convenzione relativa al Programma Integrato di Riqualificazione
Urbanistica “Cotorossi-Rozzola”, sottoscritta in data 26.06.2003, nonché la lettera in data 21.12.2005 a firma del geom. , responsabile dell'area tecnica del , Controparte_7 Controparte_1 che invitava il direttore dei lavori dell'opera, arch. , a comunicare all'impresa esecutrice Persona_4 che, a seguito di una segnalazione in merito al transito ad alta velocità di mezzi pesanti lungo via Rossi, il aveva demandato al competente Comando di Polizia Intercomunale il compito di vigilare sul CP_1 rispetto dei limiti di velocità dei mezzi pesanti su via Rossi e delle disposizioni del Codice della Strada.
Ossia, due documenti facenti necessariamente parte della “documentazione relativa alle opere di costruzione e sbancamento”, oggetto dell'istanza di esibizione.
Ora, non sarebbe ragionevole lamentarsi della produzione asseritamente tardiva di documenti di cui, per altro verso, si formula istanza istruttoria di esibizione e deposito agli atti del giudizio.
Sempre in ordine alle eccepite preclusioni, questa volta di carattere assertivo, osserva il giudicante come in realtà il all'atto delle costituzione si sia limitato ad opporre difese nel merito (e di CP_1 merito) oltre che eccezioni in senso lato, in quanto tali insensibili alla tagliola delle preclusioni processuali.
Quanto acquisito agli atti del giudizio, sia sub specie di produzioni documentali che di argomenti difensivi, in definitiva, ancorchè proveniente dalla parte costituitasi tardivamente, è pienamente utilizzabile ai fini del giudizio e del relativo scrutinio.
Muovendo all'esame delle acquisizioni probatorie, sono stati in primo luogo sentiti in qualità di testi
(Sindaco del sino al 2014) nonché e Testimone_2 Controparte_1 Testimone_3 Per_6
(entrambi figli dell'attrice).
[...]
Questi ultimi hanno in breve riferito del continuo transito, nel periodo di interesse di esecuzione delle opere di cui si discute, di veicoli industriali recanti carichi pesanti;
degli effetti di vibrazioni e scuotimenti all'immobile che tale transito comportava;
delle crepe nel muro portante e nei muri interni del fabbricato che il transito di veicoli pesanti avrebbe determinato, talvolta accompagnato dalla caduta di calcinacci.
La teste ha altresì riferito che verso fine dei lavori, anche a seguito delle continue Persona_6 lamentele, era stato posto un limite di velocità di 30 Km/h per i mezzi in transito.
Dal canto suo l'ex Sindaco ha riferito: Testimone_2
- di aver avuto numerosi colloqui con l'attrice ed il marito, i quali si lamentavano delle conseguenze dei lavori in corso;
9 - che l'attrice riferiva di aver chiamato gli “stradini” comunali, i quali avrebbero fatto anche delle foto dei danni;
- che per la via Rossi transitavano mezzi di cantiere (il in particolare ha specificato che quella via Tes_2 costituiva l'unica possibile strada di accesso all'area di cantiere dell'area ex Cotorossi);
- che vennero istituiti limiti di velocità su quella strada.
Di un certo rilievo in particolare la testimonianza del in merito all'assunto di parte attrice, secondo Tes_2 cui il medesimo, in qualità appunto di Sindaco, avrebbe assicurato la che al momento delle Pt_1 escussione delle fideiussioni che l'EN si era fatto rilasciare dalla ditta esecutrice sarebbero stati rifusi alla i danni provocati all'immobile in proprietà dai veicoli di cantiere in transito sull'attigua Pt_1 strada.
Tale circostanza, smentita dall'ex Sindaco come si viene subito a dire, non è stata confermata da alcun teste personalmente presente al presunto colloquio.
La già citata ha invero riferito: “… Non ero presente quando la mamma andava a parlare Persona_6 dal sindaco. La stessa però ci riferiva al suo ritorno che il sindaco alla presenza del geometra e dell'ingegnere del Comune diceva che eventuali danni sarebbero stato risarciti anche perché vi era una polizza assicurativa a favore del Non ricordo bene se veniva riferito dal sindaco che il CP_1 risarcimento sarebbe stato eseguito dal o dalla ditta esecutrice.”. CP_1
Si tratta pertanto, quella della , di semplice testimonianza de relato ex parte actoris, in quanto tale Per_6 di modesto peso probatorio (a tacere del fatto che una siffatta ipotetica affermazione non potrebbe impegnare giuridicamente un EN pubblico, ancorchè proveniente dal Sindaco, avendo ad oggetto la promessa di una condotta non conforme alla legge ed anzi integrante financo un'ipotesi di responsabilità erariale, come condivisibilmente rileva parte convenuta).
Sta di fatto, comunque, che il contraddice e smentisce quanto allegato dall'attrice, meglio (e più Tes_2 attendibilmente, ad avviso del giudicante) precisando effettivi contorni e contenuto del colloquio con la SI.ra . Pt_1
Il medesimo ha infatti dichiarato: ”Non è vero che ho detto queste parole all'attrice. Convocai la SI.ra
a seguito le doglianze della stessa nonché il referente tecnico geom. . Il Pt_1 Parte_4 tecnico disse all'attrice che se fossero stati accertati i danni dell'attrice e la riferibilità all'esecuzione dei lavori avrebbe potuto esservi la possibilità di addebitarli alla ditta esecutrice al momento dello svincolo delle fideiussioni. Inoltre il geom. disse all'attrice che avrebbe potuto essere coinvolto Pt_4
10 nell'accertamento il collaudatore ing. e che era comunque sarebbe stato necessario accertare Per_3
l'eventuale nesso di causa tra esecuzione dei lavori e danni lamentati.
Non ho mai assunto impegni o fatto promesse di indennizzo, né personalmente né per il Ciò CP_1 oltretutto avrebbe potuto comportare una responsabilità per danno erariale.”.
A livello istruttorio (istruttoria tecnica) va poi riepilogato quanto emerso dalla CTU, ossia le risultanze di maggior rilievo dell'accertamento peritale condotto dall'ing. . CP_6
Il CTU ha desunto che lungo via Rossi, in concomitanza con l'esecuzione delle opere di cui si discute
(appalto delle opere di urbanizzazione e del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica e
Ambientale), vi fosse stato un transito anche talvolta veloce di mezzi pesanti, con attitudine a generare scuotimenti e vibrazioni, di cui però ha ritenuto non oggettivamente possibile né tecnicamente corretto individuare l'unica causa scatenante del lamentato stato di lesione agli immobili dell'attrice (cfr. pag. 7 elaborato peritale), ipotizzando un pluralità di cause concorrenti, ossia una quota di danno
(minusvalente, calcolata tra il 25 ed il 35%) dovuta alla percorrenza di mezzi di lavoro durante il periodo di cantiere ed una prevalente quota ascrivibile alla situazione lesionale ante 2005, “ulteriormente divisibile tra il civico n. 20 ed il vetusto civico n. 22 in forza della necessità di intervento manutentivo dopo l'ultimo effettuato sui distinti immobili” (cfr. pag. 26 elaborato).
Concludendo che i vizi accertati sarebbero conseguenze strutturali proprie degli immobili “più che dovuti
a vibrazioni e/o scuotimenti che, se pur frequenti, hanno durate molto limitate.”.
La CTU – pur criticata da parte attrice, che invece individua negli effetti di vibrazioni e scuotimenti da transito veicolare da mezzi pesanti la causa esclusiva (o comunque largamente prevalente) dei lamentati danni all'immobile, e che soprattutto viene a censurare il fatto che il consulente avrebbe impropriamente esteso il proprio accertamento a valutazioni meramente giuridiche laddove esamina la tipologia di responsabilità del convenuto – appare in realtà meticolosa, approfondita, esente da evidenti vizi tecnici e/o logici, e pertanto da condividere nel suo nucleo essenziale e fondante.
La CTU, che descrive ed esamina minuziosamente lo stato dei luoghi dei due corpi di fabbrica, corrispondenti al civico n. 20 e n. 21, oltre agli interni (cfr. pagg. 13/21 elaborato), rappresenta ed evidenzia molto bene la difficoltà di individuare con univocità (quantomeno in termini di esclusività) la genesi eziologica dei danni, ostacolata dal tempo non certo breve trascorso rispetto ai fatti denunciati, dalla vetustà degli immobili nonché dall'interagire di serie causali concorrenti.
11 E soprattutto individua puntualmente il contesto tecnico-amministrativo ed edilizio-urbanistico che aveva condotto all'apertura ed esecuzione dei lavori qui di interesse, riferiti all'intervento di recupero e riqualificazione dell'area denominata Cotorossi-Rozzola, di proprietà della società Archeo S.r.l..
Contesto che si viene ora più specificamente a scrutinare e che, ad avviso del giudicante, conforta il fondamento della tesi difensiva propugnata dal convenuto. CP_1
I rilievi del CTU trovano riscontro nella documentazione esaminata, in esecuzione dell'incarico peritale, presso l'EN, tra cui Convenzione 26.06.2003 relativa al Programma Integrato di Riqualificazione
Urbanistica “Cotorossi-Rozzola” (depositata, come detto, anche dal convenuto all'atto della costituzione in giudizio).
In particolare, riferisce l'ing. che: CP_6
- in fondo a via Rossi era presente un fabbricato di “archeologia” industriale a valenza storica, tutelato per le sue caratteristiche e destinato alla salvaguardia;
- con la suddetta Convenzione il Comune approvava un Piano di recupero urbanistico ed ambientale, permettendo ai proprietari dei terreni dell'antico opificio semidistrutto di presentare un Piano Urbanistico per il recupero e la trasformazione dell'area ex produttiva;
- proprietaria dell'area era la società che stipulava la Convenzione col Comune e che, a Parte_3 fronte della nuova destinazione del fabbricato esistente vincolato e dei terreni circostanti, era obbligata,
a livello perequativo, ad eseguire opere di urbanizzazione dell'area con la cessione di questa, dotata di strade, standard verde e parcheggi e sottoservizi, oltre alla cessione della proprietà di una unità abitativa e alla costruzione di un fabbricato da adibire a sede di servizi pubblici;
- il Comune era quindi l'ente locale concedente le autorizzazioni a costruire e destinatario delle opere di urbanizzazione oltre che di proprietà immobiliari convenzionate, mentre la società era la Parte_3 proprietaria dei terreni da urbanizzare e recuperare oltre che committente dei lavori previsti in
Convenzione;
- il Comune introduceva nella Convenzione la clausola che lo esentava da qualsiasi responsabilità per l'esecuzione dell'intervento “fino alla cessione in proprietà” (cfr. ultimo alinea art. 5 Convenzione);
- la proprietaria committente incaricava un professionista per la direzione dei Lavori mentre il Pt_3
Comune deSInava un Collaudatore in corso d'opera per la verifica della corretta esecuzione ed il collaudo finale delle opere;
12 - la società committente approntava i progetti e, ottenuta l'autorizzazione per poter dare inizio ai Pt_3 lavori, procedeva all'esecuzione, previo rilascio delle previste due polizze assicurative, avvalendosi di due imprese appaltatrici, la e la Controparte_3 Controparte_4
- i lavori commissionati venivano ultimati in data 20 giugno 2007.
È nel corso dell'esecuzione delle opere che evidentemente si manifestavano le problematicità lamentate dall'attrice, trattandosi di “lavori che per loro natura implicano movimentazioni di maestranze e mezzi all'interno del cantiere, consistenti nel trasporto di materiali e mezzi da magazzini o cave al cantiere e dal cantiere fino a discarico autorizzate e a propri / altrui magazzini e/o rimesse per i mezzi di trasporto di lavorazione “ (cfr. pag. 24 elaborato peritale).
Quindi, come assume in comparsa di risposta parte convenuta, non era stato l'EN pubblico a realizzare le opere produttive dei danni lamentati dall'attrice, né aveva assunto il ruolo di committente delle stesse, trattandosi di opere realizzate da una società privata, appunto la proprietaria altresì dei Parte_3 terreni (il per Convenzione avrebbe acquisito al proprio patrimonio le opere di urbanizzazione CP_1 ed alcuni immobili ivi indicati solo all'esito della realizzazione ed a chiusura delle procedure pubbliche di legge).
Parte attrice ad ogni modo fa discendere la responsabilità di parte convenuta dal fatto che il CP_1 essendo il soggetto proprietario delle strade pubbliche, conserva competenza sull'uso e la gestione delle stesse (il CTU invero evidenzia, sempre a pag. 24 del suo elaborato, che “al di fuori del perimetro di cantiere, i mezzi utilizzano strade pubbliche e, nella percorrenza, devono rispettare i limiti imposti dal
Codice della Strada”).
Vi sarebbe pertanto in capo all'EN pubblico un preciso obbligo di adottare tutte le opportune cautele e di vigilare sulla loro corretta osservanza (mentre ovviamente non avrebbe potuto precludere il transito attraverso via Rossi, praticamente l'unica strada di accesso all'area ex Cotorossi oggetto dell'intervento di riqualificazione urbanistica).
Osserva il giudicante che, vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sarebbe stato onere di parte attrice fornire adeguata dimostrazione che la parte convenuta non avrebbe assolto, o non avrebbe adeguatamente assolto, ai propri compiti istituzionali (ciò peraltro non potendo desumersi sic et simpliciter dalla produzione di lesioni all'immobile dell'attrice, riconducibili almeno in parte, ovvero quale concausa, secondo il CTU, a scuotimenti e vibrazioni da transito dei mezzi pesanti in circolazione).
Invero, se nonostante le cautele e misure consentite dalla legge, in particolare dal Codice della Strada
(in primo luogo limiti di velocità e vigilanza), un danno oggettivamente venga a prodursi, del relativo
13 obbligo di ristoro risponderanno il soggetto committente i lavori e/o i suoi appaltatori (e non a caso il legale dell'attrice aveva indirizzato a costoro le richieste di risarcimento o indennizzo, come riscontrato dalle missive docc. 4 e 5 attrice).
Sicuramente sulla via Rossi venne collocato a cura dell'EN un limite di velocità (lo conferma la stessa steste ) ed il non appena messo a conoscenza delle lamentele circa il transito Persona_6 CP_1 di mezzi pesanti su detta via a velocità eccessiva, comunicava il fatto, per l'espletamento dei compiti di istituto, di vigilanza e repressione delle infrazioni, al competente Comando di Polizia Intercomunale, informandone nel contempo il direttore dei lavori dell'impresa committente o esecutrice, arch. Per_4
, nonché l'allora legale dell'attrice, avv. Giuseppe Squarzon (cfr. doc. 4 convenuto).
[...]
Non sono invece emerse a carico di parte convenuta, e comunque la parte richiedente il risarcimento, gravata del relativo onere probatorio, non ne ha fornito dimostrazione, concrete ipotesi di manchevolezze o di addebito eziologicamente connesse al pregiudizio lamentato dall'attrice.
Le domande di ristoro del danno, previa individuazione della responsabilità in capo al convenuto devono pertanto essere rigettate (approdo decisorio col quale viene ad essere assorbita ogni CP_1 residua questione ancora controversa).
Così definite le questioni oggetto di contenzioso, le spese processuali, liquidate come da dispositivo
(modulandole sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, importi tariffari medi), seguono l'ordinario principio di soccombenza,
e vengono pertanto accollate all'attrice, la quale altresì sopporterà, in via definitiva e per l'intero, le già liquidate spese di CTU.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) rigetta, nei sensi di cui in motivazione, le domande dell'attrice;
II) condanna l'attrice alla rifusione a parte convenuta delle spese processuali, liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile;
III) pone in via definitiva e per l'intero le spese di CTU liquidate a carico dell'attrice.
Così deciso in Vicenza, il 5 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
14
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 5625/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
29/07/2019 da
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
NO (VI) in Via A. Rossi n. 20/22, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia CASARIN, del Foro di
Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Bassano del Grappa (VI) - Via Bastion
n. 33, come da mandato allegato all'atto di citazione. attrice contro
(C.F. e P. IVA.), in persona del Sindaco pro tempore dott. Controparte_1 Per_1
con sede legale in NO (VI), Piazza San Daniele n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
Andrea SEGALLA, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Schio (VI)
- Piazza A. Da Schio n. 22, come da mandato conferito su foglio separato e allegato al fascicolo telematico. convenuto
In punto: responsabilità; risarcimento danni (solo danni a cose).
All'udienza del 21.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTRICE:
1 Il Procuratore dell'attrice Signora dimette nell'interesse della stessa il seguente Parte_1
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il sottoscritto Patrocinio richiama quanto dedotto in atti di parte nonché quanto osservato dal proprio consulente tecnico di parte.
Rileva, fermo il richiamo a quanto dedotto dal perito di parte ing. da ultimo nelle osservazioni alla Pt_2 relazione peritale definitiva e ferma la contestazione alle osservazioni avverse di data 16 giugno 2023, che il Consulente Tecnico d'Ufficio ha impropriamente esteso il proprio accertamento a valutazioni meramente giuridiche laddove alle pagine 26 e 27 del proprio elaborato esamina la tipologia di responsabilità del convenuto. Ogni valutazione giuridica è preclusa al Tecnico e non andrà CP_1 considerata, essendo rimessa la relativa valutazione alle parti e al Giudicante in sede di esame. Degna di nota è invece l'acquisizione del documento allegato K alla consulenza tecnica d'Ufficio (d'ora in poi anche CTU) che attesta come il sia stato portato a conoscenza del transito dei mezzi pesanti e CP_1 dei danni e conseguenze derivanti dallo stesso alle case e persone site nella zona di transito -luoghi di causa - ed abbia dato avviso al Comando dei Vigili Urbani di Thiene al fine di ogni sorveglianza ed intervento necessari. Si evidenzia altresì, per il resto riportandosi alle valutazioni di parte già agli atti, che l'an debeatur della pretesa formulata in causa sia pacifico e dimostrato, risultando in particolare dalla sussistenza della comunicazione dell'arch. , tecnico comunale, agli atti, prodotta quale doc.9 e Per_2 verificata anche dal Perito d'Ufficio in sede di perizia (cfr. pagina 11 dell'elaborato). La valutazione probabilistica e generica fornita in merito al nesso di causa e alla quantificazione dal Consulente Tecnico
d'Ufficio è contestata puntualmente come emerge dalle osservazioni ultime del perito di parte ing. Pt_2
In punto di quantificazioni permane la correttezza di quanto indicato dal consulente nelle predette Pt_2
a pagina 4 pari ad Euro 16.258,78 oltre Iva, rientrante o comunque di fatto corrispondente nella somma monetizzata ed indicata in atto introduttivo quale importo di indennizzo.
Ciò premesso, il sottoscritto Patrocinio così conclude:
Il sottoscritto Procuratore, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove ex adverso eventualmente proposte, richiamandosi ai propri scritti e a quanto dedotto in udienza, ogni avversa istanza eccezione e/o deduzione rigettata, precisa le conclusioni nel merito come da atto di citazione, che si trascrivono
Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
Nel merito:
2 - accertarsi e dichiararsi che durante la fase di realizzazione delle opere nell'area ex Cotorossi di cui in narrativa, in via A. Rossi in NO (VI), transitavano tutto il giorno a far data da novembre 2005, camion, bilici ed altri mezzi pesanti di trasporto di carichi pesanti di materiale ghiaioso ed altro, i quali provocavano oltre all'assordante rumore, forti scossoni del fondo stradale che si ripercuotevano sulle case lungo la detta via;
- accertarsi e dichiararsi che i danni all'immobile de quo di proprietà della SInora , sito Parte_1 in NO (VI) in via Rossi n. 20/22 - danni consistenti in importanti fessurazioni, cavillature e crepe nel muro portante e nei muri interni del fabbricato con caduta di calcinacci, nel danneggiamento del manto di copertura del fabbricato stesso - sono da ascriversi a responsabilità esclusiva del CP_1
, e ciò a seguito delle sollecitazioni dovute al traffico veicolare della strada via A. Rossi in
[...]
NO (VI), sottostrutturata, dei mezzi utilizzati per eseguire la realizzazione delle opere di costruzione di cui in narrativa, e per l'effetto condannarsi il al pronto pagamento a Controparte_1 favore dell'attrice della somma di Euro 20.000,00 o di quella diversa somma maggiore o minore che risultasse di giustizia, oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo.
Spese stragiudiziali, di negoziazione assistita, di causa, di CTU e CTP interamente rifuse.
In istruttoria:
Si insiste per quanto occorra nelle istanze formulate nella memoria istruttoria numero due cod. proc. civ.
e non ammesse. Insiste in particolare nuovamente nell'istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. formulata in seconda memoria istruttoria e rinnovata da ultimo all'udienza del 18 maggio 2023. Si evidenzia l'importanza della predetta al fine dell'accertamento dalla documentazione stessa oggetto dell'istanza dell'abbassamento del limite di velocità da 50 Km orari a 30 Km orari nella strada oggetto di causa e della negligenza comunale nel non avere fatto deviare, pur potendolo, in base alle rimostranze dei residenti, il traffico dei veicoli pesanti nel periodo oggetto di contestazione in altro tratto stradale attiguo all'area Cotorossi.
CONCLUSIONI CONVENUTO:
Alla luce di quanto dedotto ed argomentato nei precedenti atti, il sottoscritto procuratore, come sopra legittimato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarando di non acceare il contraddittorio su eventuali domande nuove, chiede l'accoglimento delle seguenti,
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudicante, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
3 In via pregiudiziale, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva del CP_1
, rigettare le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'odierna convenuta.
[...]
Nel merito, in via principale, rigettare le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'odierna convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, con IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 29/07/2019, la SI.ra evocava in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 all'immobile di proprietà dell'attrice, sito in NO (VI) via Rossi n. 20/22, quantificati (salvo diverso, maggiore o minore, importo di giustizia) in € 20.000,00, danni consistiti in importanti fessurazioni, cavillature e crepe nel muro portante e nei muri interni del fabbricato, con danneggiamento del manto di copertura del fabbricato stesso, e che sarebbero intervenuti in fase di realizzazione delle opere nell'area ex Cotorossi per effetto del transito, a far data da novembre 2005, di mezzi pesanti (camion, bilici ed altri mezzi per il trasporto di carichi pesanti di materiale ghiaioso ed analoghi) e delle conseguenti vibrazioni che ne scaturivano.
In fatto l'attrice rappresentava che:
- nei mesi di novembre e dicembre 2005 il realizzava opere di costruzione e sbancamento in CP_1 prossimità dell'immobile di abitazione della stessa, in particolare in zona F28 di cui alla Convenzione relativa al Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica (P.I.R.U.E.R.A.) “Cotorossi-Rozzola” in zona C.I.S.;
- in relazione a dette opere il chiedeva alla società appaltatrice, quale garanzia per l'esecuzione CP_1 delle opere, due contratti di fideiussione, stipulati con e identificati con i numeri Controparte_2
52164362 e 52164361, escutibili a semplice richiesta;
- l'intenso transito ad alta velocità lungo via Rossi di mezzi pesanti (quali camion carichi di materiale ghiaioso ed altro) determinava, oltre all'assordante rumore, forti scossoni del fondo stradale e dei muri perimetrali delle case limitrofe, producendo in tal modo danni;
- a fronte di questa situazione l'allora legale dell'attrice, avv. Giuseppe Squarzon, invitava il CP_1
e le ditte appaltatrici, a porre in essere tutte le
[...] Controparte_3 Controparte_4 necessarie misure (moderazione della velocità, non adeguata allo stato dei luoghi;
diminuzione dei
4 carichi trasportati) atte ad evitare ulteriori danni nonché a prendere visione dello stato attuale dell'immobile al fine di valutare l'ammontare dei danni già prodotti;
- in data 23 dicembre 2005 la provvedeva pertanto, in via cautelare, a denunciare il Controparte_4 sinistro alla “ , precisando che i mezzi pesanti non erano di sua proprietà e Controparte_5 che i trasporti di materiale venivano effettuati da altre ditte in proprio;
- in data 16 ottobre 2006 l'attrice incaricava un tecnico (geom. ) di eseguire un Testimone_1 sopralluogo presso il fabbricato e relazionare circa i danni riscontrati;
- in data 20 novembre 2006 l'ing. in qualità di collaudatore dell'esecuzione del Persona_3
P.I.R.U.E.R.A. “Cotorossi-Rozzola”, dovendo ritenere indenne il da eventuali responsabilità, CP_1 invitava formalmente la ditta esecutrice a produrre una relazione in merito ai suddetti danni;
Parte_3
- in data 23 maggio 2007 l'arch. , responsabile dell'area tecnica del Comune di Persona_4
NO, si impegnava a provvedere ad informare la ditta appaltatrice affinché procedesse alla sistemazione ed al ripristino delle murature danneggiate, cosa poi mai avvenuta;
- dai rilevamenti eseguiti dall'ing. era emerso con chiarezza come i danni all'immobile Persona_5 fossero conseguenza diretta ed esclusiva del passaggio di mezzi pesanti lungo via Rossi avvenuto nei mesi di novembre e dicembre 2005;
- il , in persona del Sindaco pro tempore, per anni riferiva all'attrice che i danni Controparte_1 cagionati all'immobile le sarebbero stati integralmente pagati dal al momento dell'escussione CP_1 delle fideiussioni che l'EN si era fatto rilasciare dall'impresa esecutrice;
- nel luglio 2017 l'attrice, pur di risolvere bonariamente la vicenda, invitava il alla conclusione di CP_1 una convenzione di negoziazione assistita, che peraltro sortiva esito negativo.
Su tali premesse, la SI.ra conveniva in giudizio il , proponendo Parte_1 Controparte_1 avverso lo stesso le domande di accertamento dei danni e di risarcimento sopra sintetizzate.
Notificato regolarmente l'atto di citazione, il Comune convenuto inizialmente non si costituiva, onde veniva dichiarato contumace all'udienza di prima comparizione dell'11 febbraio 2020, alla quale su richiesta del procuratore dell'attrice venivano assegnati termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c..
Parte attrice depositava tempestiva memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., mentre il Comune si costituiva, sia pur tardivamente, con comparsa di costituzione e risposta in data 17.09.2020, contestando le domande avversarie, eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande per infondatezza.
5 In particolare, depositando i documenti di cui l'attrice aveva richiesto l'esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c., eccepiva in primo luogo il difetto di legittimazione passiva.
In proposito assumeva in breve che non era stato l'EN pubblico a realizzare le opere che in tesi dell'attrice avrebbero prodotto i danni lamentati a causa del traffico di mezzi pesanti, trattandosi di opere realizzate da una società privata, la (successivamente dichiarata fallita), e per di più i danni Parte_3 si sarebbero verificati in una zona diversa da quella oggetto dei lavori del P.I.R.U.E.R.A., l'immobile della essendo ubicato ad una distanza di circa 600 metri da detta area. Pt_1
La società aveva dato corso ad un intervento di recupero e riqualificazione dell'area di sua Parte_3 proprietà denominata Cotorossi-Rozzola, già classificata come zona D.1.11, e pertanto destinata a insediamenti produttivi di tipo artigianale e industriale, e con il P.I.R.U.E.R.A. promosso dal Comune di
NO era prevista la riqualificazione dell'area mediante trasformazione in parte in area residenziale mista C1.S e in parte in area F.28 destinata ad opere di interesse pubblico.
La concertazione tra pubblico e privato veniva cristallizzata in una Convenzione tra il e la CP_1 società che tra l'altro fissava gli oneri a carico del privato, a cui in particolare, come Parte_3 stabilito all'art. 4, competeva l'attuazione del programma integrato di riqualificazione urbanistica, laddove il ruolo dell'EN pubblico era unicamente quello di stabilire la presenza, il rispetto e l'effettiva realizzazione delle opere di interesse pubblico.
Le due polizze fideiussorie cui faceva riferimento l'attrice in citazione erano a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico del privato, e con l'adempimento, e l'effettiva realizzazione delle opere previste, il privato aveva successivamente ottenuto lo svincolo delle garanzie prestate, oramai non più attive.
Significativamente la missiva 7.12.2005 inviata per conto dell'attrice dall'allora suo legale, avv. Giuseppe
Squarzon, di diffida e per il risarcimento dei danni, era stata indirizzata alla ditta appaltatrice
[...]
e solo “per conoscenza” al Comune di NO, così come la successiva missiva Controparte_3
16.12.2005 era stata inoltrata all'altra società mentre il neppure era incluso Controparte_4 CP_1 tra i destinatari.
La lettera del collaudatore ing. era stata inoltrata alla società committente Persona_3 Pt_3
quale atto dovuto a seguito della segnalazione di danni di un privato, e, verificato che il danno
[...] lamentato non aveva avuto alcuna attinenza con le opere di urbanizzazione, il collaudatore non aveva ritenuto di intraprendere alcuna azione a tutela dell'EN.
L'arch. , pure menzionato in citazione, non era, diversamente da quanto sostenuto Persona_4 dall'attrice, responsabile dell'area tecnica del , bensì direttore dei lavori incaricato Controparte_1
6 dalla committente ed il medesimo, scrivendo al collaudatore delle opere di urbanizzazione, Parte_3 comunicava che avrebbe richiesto alle ditte appaltatrici di intervenire a fronte dei danni lamentati.
In definitiva il non era stato il committente dei lavori e non aveva alcun rapporto, e CP_1 conseguentemente alcuna responsabilità, a fronte dell'operato delle appaltatrici nell'esecuzione del
P.I.R.U.E.R.A..
Parte convenuta per altro profilo deduceva che era mancata da parte dell'attrice qualunque allegazione circa un possibile nesso di causa tra il danno lamentato e la condotta dell'EN pubblico, nesso comunque del tutto assente.
Assumeva ancora che sarebbe stato impossibile per l'EN (come invece asseriva, peraltro in difetto di qualsivoglia riscontro, l'attrice) utilizzare per il ristoro del danno del privato fideiussioni contratte a garanzia della corretta esecuzione di obblighi discendenti dalla convenzione stipulata, e la cui illegittima destinazione avrebbe per di più costituito per il un atto illegittimo, fonte di responsabilità CP_1 erariale.
Infine parte convenuta deduceva la mancanza di prova del nesso di causa tra il danno lamentato e la condotta dei soggetti esecutori del programma di riqualificazione urbanistica, nonché la mancata prova del danno e della sua effettiva consistenza, ed ancora delle cause effettive, trattandosi di immobile di abitazione risalente alla prima metà del secolo scorso ed ampliato negli anni novanta, tanto più che la perizia eseguita per conto del privato era di molto successiva all'affermato verificarsi dei danni, ossia delle crepe e cavillature, in tesi dell'attrice realizzatesi con il passaggio di mezzi pesanti avvenuto nei mesi di novembre e dicembre 2005.
Così essenzialmente impostate le difese delle parti, alla successiva udienza del 22 settembre 2020, svoltasi in modalità cartolare, veniva conseguentemente revocata la contumacia del e venivano CP_1 ammesse, nei limiti dell'ordinanza istruttoria adottata, le prove orali richieste dell'attrice, con riserva di eventuale successiva CTU.
L'istruttoria aveva a svolgersi a mezzo assunzione di prove per testi (su cui, più diffusamente, si tornerà
a breve in parte motiva).
Veniva quindi disposta CTU, affidata all'ing. , volta ad accertare lo stato dell'immobile CP_6 dell'attrice, la verifica di eventuali fessurazioni, crepe e cedimenti, con individuazione delle cause e dei costi dei lavori necessari per il ripristino o riparazione.
Depositato l'elaborato peritale, assegnato alle parti, su richiesta dell'attrice, termine per osservazioni, da ultimo all'udienza del 21 marzo 2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come
7 in epigrafe trascritte, e venivano quindi assegnati termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***************
Le domande proposte dall'attrice, di accertamento della responsabilità in capo al e di CP_1 conseguente risarcimento del danno, non possono trovare accoglimento per i motivi che vengono brevemente ad illustrarsi.
Va nondimeno subito rilevato che deve superarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in via pregiudiziale da parte convenuta.
Sin dall'atto introduttivo, invero, l'attrice ha individuato proprio nel il soggetto responsabile, in CP_1 via diretta o quantomeno indiretta, degli eventi pregiudizievoli al proprio immobile (in particolare fessurazioni, cavillature e crepe nei muri e negli interni) correlati all'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere nell'area ex Cotorossi, indipendentemente dalla stipula della convenzione (doc. 1 convenuto) per dar corso all'intervento di recupero e riqualificazione dell'area, mantenendo ferma detta posizione assertiva anche dopo la costituzione del e l'allegazione delle difese, in fatto e in diritto, CP_1 dell'EN.
L'eccezione preliminare e la sottesa questione controversa vanno pertanto scrutinate sul piano del merito, trattandosi di profili a rilievo decisamente sostanziale e non processuale.
Ciò posto, l'attrice deduce altresì che la tardiva costituzione del avrebbe indotto per lo stesso il CP_1 maturare di una barriera preclusiva anche in ordine al diritto / facoltà di effettuare produzioni documentali, così travolgendo per inammissibilità i documenti prodotti col deposito della comparsa di costituzione e risposta.
In realtà con la propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. parte attrice aveva richiesto l'ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. “del fascicolo e della documentazione relativa alle opere di costruzione e sbancamento in prossimità della suddetta abitazione, in particolare in zona F28, di cui alla
Convenzione relativa al Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica “Cotorossi-Rozzolla”, in zona C1.S.”, poi rinnovando l'istanza di esibizione all'udienza del 18 maggio 2023.
Istanza non accolta in quanto ritenuta superflua, sia per essere stati i documenti prodotti dal CP_1 all'atto della costituzione, sia perché i documenti d'interesse erano stati visionati dal CTU ed acquisiti presso il per procedere all'accertamento peritale e rispondere ai relativi quesiti (come rilevato CP_1 dal procuratore di parte convenuta).
8 Inoltre, i documenti di effettivo interesse allegati dal alla comparsa di costituzione erano CP_1
(rispettivamente suoi docc. 1 e 4) la Convenzione relativa al Programma Integrato di Riqualificazione
Urbanistica “Cotorossi-Rozzola”, sottoscritta in data 26.06.2003, nonché la lettera in data 21.12.2005 a firma del geom. , responsabile dell'area tecnica del , Controparte_7 Controparte_1 che invitava il direttore dei lavori dell'opera, arch. , a comunicare all'impresa esecutrice Persona_4 che, a seguito di una segnalazione in merito al transito ad alta velocità di mezzi pesanti lungo via Rossi, il aveva demandato al competente Comando di Polizia Intercomunale il compito di vigilare sul CP_1 rispetto dei limiti di velocità dei mezzi pesanti su via Rossi e delle disposizioni del Codice della Strada.
Ossia, due documenti facenti necessariamente parte della “documentazione relativa alle opere di costruzione e sbancamento”, oggetto dell'istanza di esibizione.
Ora, non sarebbe ragionevole lamentarsi della produzione asseritamente tardiva di documenti di cui, per altro verso, si formula istanza istruttoria di esibizione e deposito agli atti del giudizio.
Sempre in ordine alle eccepite preclusioni, questa volta di carattere assertivo, osserva il giudicante come in realtà il all'atto delle costituzione si sia limitato ad opporre difese nel merito (e di CP_1 merito) oltre che eccezioni in senso lato, in quanto tali insensibili alla tagliola delle preclusioni processuali.
Quanto acquisito agli atti del giudizio, sia sub specie di produzioni documentali che di argomenti difensivi, in definitiva, ancorchè proveniente dalla parte costituitasi tardivamente, è pienamente utilizzabile ai fini del giudizio e del relativo scrutinio.
Muovendo all'esame delle acquisizioni probatorie, sono stati in primo luogo sentiti in qualità di testi
(Sindaco del sino al 2014) nonché e Testimone_2 Controparte_1 Testimone_3 Per_6
(entrambi figli dell'attrice).
[...]
Questi ultimi hanno in breve riferito del continuo transito, nel periodo di interesse di esecuzione delle opere di cui si discute, di veicoli industriali recanti carichi pesanti;
degli effetti di vibrazioni e scuotimenti all'immobile che tale transito comportava;
delle crepe nel muro portante e nei muri interni del fabbricato che il transito di veicoli pesanti avrebbe determinato, talvolta accompagnato dalla caduta di calcinacci.
La teste ha altresì riferito che verso fine dei lavori, anche a seguito delle continue Persona_6 lamentele, era stato posto un limite di velocità di 30 Km/h per i mezzi in transito.
Dal canto suo l'ex Sindaco ha riferito: Testimone_2
- di aver avuto numerosi colloqui con l'attrice ed il marito, i quali si lamentavano delle conseguenze dei lavori in corso;
9 - che l'attrice riferiva di aver chiamato gli “stradini” comunali, i quali avrebbero fatto anche delle foto dei danni;
- che per la via Rossi transitavano mezzi di cantiere (il in particolare ha specificato che quella via Tes_2 costituiva l'unica possibile strada di accesso all'area di cantiere dell'area ex Cotorossi);
- che vennero istituiti limiti di velocità su quella strada.
Di un certo rilievo in particolare la testimonianza del in merito all'assunto di parte attrice, secondo Tes_2 cui il medesimo, in qualità appunto di Sindaco, avrebbe assicurato la che al momento delle Pt_1 escussione delle fideiussioni che l'EN si era fatto rilasciare dalla ditta esecutrice sarebbero stati rifusi alla i danni provocati all'immobile in proprietà dai veicoli di cantiere in transito sull'attigua Pt_1 strada.
Tale circostanza, smentita dall'ex Sindaco come si viene subito a dire, non è stata confermata da alcun teste personalmente presente al presunto colloquio.
La già citata ha invero riferito: “… Non ero presente quando la mamma andava a parlare Persona_6 dal sindaco. La stessa però ci riferiva al suo ritorno che il sindaco alla presenza del geometra e dell'ingegnere del Comune diceva che eventuali danni sarebbero stato risarciti anche perché vi era una polizza assicurativa a favore del Non ricordo bene se veniva riferito dal sindaco che il CP_1 risarcimento sarebbe stato eseguito dal o dalla ditta esecutrice.”. CP_1
Si tratta pertanto, quella della , di semplice testimonianza de relato ex parte actoris, in quanto tale Per_6 di modesto peso probatorio (a tacere del fatto che una siffatta ipotetica affermazione non potrebbe impegnare giuridicamente un EN pubblico, ancorchè proveniente dal Sindaco, avendo ad oggetto la promessa di una condotta non conforme alla legge ed anzi integrante financo un'ipotesi di responsabilità erariale, come condivisibilmente rileva parte convenuta).
Sta di fatto, comunque, che il contraddice e smentisce quanto allegato dall'attrice, meglio (e più Tes_2 attendibilmente, ad avviso del giudicante) precisando effettivi contorni e contenuto del colloquio con la SI.ra . Pt_1
Il medesimo ha infatti dichiarato: ”Non è vero che ho detto queste parole all'attrice. Convocai la SI.ra
a seguito le doglianze della stessa nonché il referente tecnico geom. . Il Pt_1 Parte_4 tecnico disse all'attrice che se fossero stati accertati i danni dell'attrice e la riferibilità all'esecuzione dei lavori avrebbe potuto esservi la possibilità di addebitarli alla ditta esecutrice al momento dello svincolo delle fideiussioni. Inoltre il geom. disse all'attrice che avrebbe potuto essere coinvolto Pt_4
10 nell'accertamento il collaudatore ing. e che era comunque sarebbe stato necessario accertare Per_3
l'eventuale nesso di causa tra esecuzione dei lavori e danni lamentati.
Non ho mai assunto impegni o fatto promesse di indennizzo, né personalmente né per il Ciò CP_1 oltretutto avrebbe potuto comportare una responsabilità per danno erariale.”.
A livello istruttorio (istruttoria tecnica) va poi riepilogato quanto emerso dalla CTU, ossia le risultanze di maggior rilievo dell'accertamento peritale condotto dall'ing. . CP_6
Il CTU ha desunto che lungo via Rossi, in concomitanza con l'esecuzione delle opere di cui si discute
(appalto delle opere di urbanizzazione e del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica e
Ambientale), vi fosse stato un transito anche talvolta veloce di mezzi pesanti, con attitudine a generare scuotimenti e vibrazioni, di cui però ha ritenuto non oggettivamente possibile né tecnicamente corretto individuare l'unica causa scatenante del lamentato stato di lesione agli immobili dell'attrice (cfr. pag. 7 elaborato peritale), ipotizzando un pluralità di cause concorrenti, ossia una quota di danno
(minusvalente, calcolata tra il 25 ed il 35%) dovuta alla percorrenza di mezzi di lavoro durante il periodo di cantiere ed una prevalente quota ascrivibile alla situazione lesionale ante 2005, “ulteriormente divisibile tra il civico n. 20 ed il vetusto civico n. 22 in forza della necessità di intervento manutentivo dopo l'ultimo effettuato sui distinti immobili” (cfr. pag. 26 elaborato).
Concludendo che i vizi accertati sarebbero conseguenze strutturali proprie degli immobili “più che dovuti
a vibrazioni e/o scuotimenti che, se pur frequenti, hanno durate molto limitate.”.
La CTU – pur criticata da parte attrice, che invece individua negli effetti di vibrazioni e scuotimenti da transito veicolare da mezzi pesanti la causa esclusiva (o comunque largamente prevalente) dei lamentati danni all'immobile, e che soprattutto viene a censurare il fatto che il consulente avrebbe impropriamente esteso il proprio accertamento a valutazioni meramente giuridiche laddove esamina la tipologia di responsabilità del convenuto – appare in realtà meticolosa, approfondita, esente da evidenti vizi tecnici e/o logici, e pertanto da condividere nel suo nucleo essenziale e fondante.
La CTU, che descrive ed esamina minuziosamente lo stato dei luoghi dei due corpi di fabbrica, corrispondenti al civico n. 20 e n. 21, oltre agli interni (cfr. pagg. 13/21 elaborato), rappresenta ed evidenzia molto bene la difficoltà di individuare con univocità (quantomeno in termini di esclusività) la genesi eziologica dei danni, ostacolata dal tempo non certo breve trascorso rispetto ai fatti denunciati, dalla vetustà degli immobili nonché dall'interagire di serie causali concorrenti.
11 E soprattutto individua puntualmente il contesto tecnico-amministrativo ed edilizio-urbanistico che aveva condotto all'apertura ed esecuzione dei lavori qui di interesse, riferiti all'intervento di recupero e riqualificazione dell'area denominata Cotorossi-Rozzola, di proprietà della società Archeo S.r.l..
Contesto che si viene ora più specificamente a scrutinare e che, ad avviso del giudicante, conforta il fondamento della tesi difensiva propugnata dal convenuto. CP_1
I rilievi del CTU trovano riscontro nella documentazione esaminata, in esecuzione dell'incarico peritale, presso l'EN, tra cui Convenzione 26.06.2003 relativa al Programma Integrato di Riqualificazione
Urbanistica “Cotorossi-Rozzola” (depositata, come detto, anche dal convenuto all'atto della costituzione in giudizio).
In particolare, riferisce l'ing. che: CP_6
- in fondo a via Rossi era presente un fabbricato di “archeologia” industriale a valenza storica, tutelato per le sue caratteristiche e destinato alla salvaguardia;
- con la suddetta Convenzione il Comune approvava un Piano di recupero urbanistico ed ambientale, permettendo ai proprietari dei terreni dell'antico opificio semidistrutto di presentare un Piano Urbanistico per il recupero e la trasformazione dell'area ex produttiva;
- proprietaria dell'area era la società che stipulava la Convenzione col Comune e che, a Parte_3 fronte della nuova destinazione del fabbricato esistente vincolato e dei terreni circostanti, era obbligata,
a livello perequativo, ad eseguire opere di urbanizzazione dell'area con la cessione di questa, dotata di strade, standard verde e parcheggi e sottoservizi, oltre alla cessione della proprietà di una unità abitativa e alla costruzione di un fabbricato da adibire a sede di servizi pubblici;
- il Comune era quindi l'ente locale concedente le autorizzazioni a costruire e destinatario delle opere di urbanizzazione oltre che di proprietà immobiliari convenzionate, mentre la società era la Parte_3 proprietaria dei terreni da urbanizzare e recuperare oltre che committente dei lavori previsti in
Convenzione;
- il Comune introduceva nella Convenzione la clausola che lo esentava da qualsiasi responsabilità per l'esecuzione dell'intervento “fino alla cessione in proprietà” (cfr. ultimo alinea art. 5 Convenzione);
- la proprietaria committente incaricava un professionista per la direzione dei Lavori mentre il Pt_3
Comune deSInava un Collaudatore in corso d'opera per la verifica della corretta esecuzione ed il collaudo finale delle opere;
12 - la società committente approntava i progetti e, ottenuta l'autorizzazione per poter dare inizio ai Pt_3 lavori, procedeva all'esecuzione, previo rilascio delle previste due polizze assicurative, avvalendosi di due imprese appaltatrici, la e la Controparte_3 Controparte_4
- i lavori commissionati venivano ultimati in data 20 giugno 2007.
È nel corso dell'esecuzione delle opere che evidentemente si manifestavano le problematicità lamentate dall'attrice, trattandosi di “lavori che per loro natura implicano movimentazioni di maestranze e mezzi all'interno del cantiere, consistenti nel trasporto di materiali e mezzi da magazzini o cave al cantiere e dal cantiere fino a discarico autorizzate e a propri / altrui magazzini e/o rimesse per i mezzi di trasporto di lavorazione “ (cfr. pag. 24 elaborato peritale).
Quindi, come assume in comparsa di risposta parte convenuta, non era stato l'EN pubblico a realizzare le opere produttive dei danni lamentati dall'attrice, né aveva assunto il ruolo di committente delle stesse, trattandosi di opere realizzate da una società privata, appunto la proprietaria altresì dei Parte_3 terreni (il per Convenzione avrebbe acquisito al proprio patrimonio le opere di urbanizzazione CP_1 ed alcuni immobili ivi indicati solo all'esito della realizzazione ed a chiusura delle procedure pubbliche di legge).
Parte attrice ad ogni modo fa discendere la responsabilità di parte convenuta dal fatto che il CP_1 essendo il soggetto proprietario delle strade pubbliche, conserva competenza sull'uso e la gestione delle stesse (il CTU invero evidenzia, sempre a pag. 24 del suo elaborato, che “al di fuori del perimetro di cantiere, i mezzi utilizzano strade pubbliche e, nella percorrenza, devono rispettare i limiti imposti dal
Codice della Strada”).
Vi sarebbe pertanto in capo all'EN pubblico un preciso obbligo di adottare tutte le opportune cautele e di vigilare sulla loro corretta osservanza (mentre ovviamente non avrebbe potuto precludere il transito attraverso via Rossi, praticamente l'unica strada di accesso all'area ex Cotorossi oggetto dell'intervento di riqualificazione urbanistica).
Osserva il giudicante che, vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sarebbe stato onere di parte attrice fornire adeguata dimostrazione che la parte convenuta non avrebbe assolto, o non avrebbe adeguatamente assolto, ai propri compiti istituzionali (ciò peraltro non potendo desumersi sic et simpliciter dalla produzione di lesioni all'immobile dell'attrice, riconducibili almeno in parte, ovvero quale concausa, secondo il CTU, a scuotimenti e vibrazioni da transito dei mezzi pesanti in circolazione).
Invero, se nonostante le cautele e misure consentite dalla legge, in particolare dal Codice della Strada
(in primo luogo limiti di velocità e vigilanza), un danno oggettivamente venga a prodursi, del relativo
13 obbligo di ristoro risponderanno il soggetto committente i lavori e/o i suoi appaltatori (e non a caso il legale dell'attrice aveva indirizzato a costoro le richieste di risarcimento o indennizzo, come riscontrato dalle missive docc. 4 e 5 attrice).
Sicuramente sulla via Rossi venne collocato a cura dell'EN un limite di velocità (lo conferma la stessa steste ) ed il non appena messo a conoscenza delle lamentele circa il transito Persona_6 CP_1 di mezzi pesanti su detta via a velocità eccessiva, comunicava il fatto, per l'espletamento dei compiti di istituto, di vigilanza e repressione delle infrazioni, al competente Comando di Polizia Intercomunale, informandone nel contempo il direttore dei lavori dell'impresa committente o esecutrice, arch. Per_4
, nonché l'allora legale dell'attrice, avv. Giuseppe Squarzon (cfr. doc. 4 convenuto).
[...]
Non sono invece emerse a carico di parte convenuta, e comunque la parte richiedente il risarcimento, gravata del relativo onere probatorio, non ne ha fornito dimostrazione, concrete ipotesi di manchevolezze o di addebito eziologicamente connesse al pregiudizio lamentato dall'attrice.
Le domande di ristoro del danno, previa individuazione della responsabilità in capo al convenuto devono pertanto essere rigettate (approdo decisorio col quale viene ad essere assorbita ogni CP_1 residua questione ancora controversa).
Così definite le questioni oggetto di contenzioso, le spese processuali, liquidate come da dispositivo
(modulandole sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, importi tariffari medi), seguono l'ordinario principio di soccombenza,
e vengono pertanto accollate all'attrice, la quale altresì sopporterà, in via definitiva e per l'intero, le già liquidate spese di CTU.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) rigetta, nei sensi di cui in motivazione, le domande dell'attrice;
II) condanna l'attrice alla rifusione a parte convenuta delle spese processuali, liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile;
III) pone in via definitiva e per l'intero le spese di CTU liquidate a carico dell'attrice.
Così deciso in Vicenza, il 5 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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