Ordinanza presidenziale 23 dicembre 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/06/2025, n. 12671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12671 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12671/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04223/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4223 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota del 17.01.2022 della Direzione Generale per il personale militare, notificata all''interessato in pari data recante ad oggetto: " Concorso straordinario, per titoli, per il reclutamento di per la nomina di 5 (cinque) Guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare, riservato ai Marescialli della Forza armata che rivestono il grado di Luogotenente anno 2018; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato la nota del 17 gennaio 2022 con la quale il Ministero della Difesa ha rigettato la sua istanza diretta a ottenere il riconoscimento del grado di Tenente di Vascello e, ciò, a seguito dell’avvenuta partecipazione al “ Concorso straordinario, per titoli, per il reclutamento di per la nomina di 5 (cinque) Guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare, riservato ai Marescialli della Forza armata che rivestono il grado di Luogotenente. Anno 2018. ”
Si è proposta, altresì, una domanda per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento affinché l’amministrazione resistente disponga l’assegnazione nei confronti del ricorrente del grado di sotto-tenente di vascello con anzianità giuridica ed economica dal 2018 e del grado di tenente di vascello con decorrenza giuridica ed economica dal 9 ottobre 2020.
Il ricorrente ha, da ultimo, richiesto il rinvio alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 655-bis e dell’art. 2196-bis del decreto legislativo n.66 del 2010 12.
Nel corso dell’anno 2018 il Sig. -OMISSIS- ha partecipato, in qualità di Luogotenente della Marina Militare, al concorso straordinario, per soli titoli e per il reclutamento di 5 (cinque) Guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare, riservato ai Marescialli della stessa Forza Armata che rivestono il grado di Luogotenente, indetto con Decreto Dirigenziale n. 7/1D del 7 giugno 2018.
Al termine della procedura il ricorrente si è posizionato in graduatoria tra i vincitori ed è stato, pertanto, nominato nel grado di Guardiamarina con decorrenza giuridica e amministrativa dal 9 ottobre 2018.
Con un’unica ma articolata censura si contesta proprio l’avvenuta assegnazione del grado di Guardiamarina, in quanto detto inquadramento sarebbe inferiore al grado di Sottotenente di Vascello che sarebbe stato attribuito, in concomitanza con la propria nomina e in violazione del principio di parità di trattamento, ad altre figure professionali, quali gli Ufficiali a nomina diretta e gli Ufficiali provenienti dal complemento i quali hanno condiviso con il ricorrente lo stesso corso di applicazione che è seguito al superamento della procedura concorsuale.
Il conseguito inquadramento a Guardiamarina, anziché a quello di sottotenente di vascello, sarebbe suscettibile di produrre conseguenze negative non solo per la carriera del militare, ma anche nella vita dei familiari del ricorrente.
In adempimento all’ordinanza presidenziale n. 6274/2022 il Ministero della Difesa, già in precedenza costituito, ha depositato il provvedimento impugnato e una relazione, nella quale ha rilevato la tardività del ricorso e ha contestato nel merito le argomentazioni proposte.
All’udienza straordinaria del 23 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è necessario chiarire che la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dalle eccezioni preliminari proposte.
1.1 Non sono condivisibili le argomentazioni alla base dell’unica censura proposta e con la quale il ricorrente contesta l’assegnazione del grado di Guardiamarina, in quanto detto inquadramento sarebbe inferiore al grado di Sottotenente di Vascello che sarebbe stato attribuito ad altre figure professionali, quali gli Ufficiali a nomina diretta e gli Ufficiali provenienti dal complemento, i quali avrebbero condiviso con il ricorrente lo stesso corso di applicazione che è seguito al superamento della procedura concorsuale.
1.2 Sul punto è dirimente constatare che l’art. 10 del bando prevede espressamente che “ i vincitori del concorso…saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del rispettivo Corpo e specialità con anzianità assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina ”.
1.3 Ne consegue che l’Amministrazione si è limitata ad applicare il bando che, a sua volta, è stato predisposto sulla base della riforma del Codice dell’Ordinamento Militare, introdotta dal D.lgs. del 29 maggio 2017, n. 94 recante “ Disposizioni in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate ”, ai sensi dell’art. 1, co. 5 della Legge 31 dicembre 2012, n. 244.
1.4 In particolare, l’art. 1 del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha introdotto l’art. 655-bis che prevede che “ gli Ufficiali dei ruoli speciali possano essere tratti, con il grado di Sottotenente” (che nella Marina Militare equivale al grado di Guardiamarina) “ nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata, anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale del ruolo marescialli che riveste il grado di primo Maresciallo e di Luogotenente in possesso di un titoli di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ”.
1.5 Si è così modificato anche l’art. 2196, 1-bis del C.O.M. disponendo che “ sino ai concorsi banditi per le immissioni dell’anno 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 655-bis il concorso per l’accesso al ruolo speciale degli Ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare riservato ai Luogotenenti in servizio è svolto per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria ”.
1.6 Ne consegue che la procedura straordinaria alla quale ha partecipato il ricorrente risulta posta in essere nel pieno rispetto delle disposizioni sopra citate.
1.7 Nemmeno risulta fondata la censura diretta a rilevare una presunta disparità di trattamento rispetto ad alcuni colleghi ai quali, pur frequentando il corso di formazione insieme al ricorrente, sarebbe stato attribuito un grado iniziale più elevato.
1.8 Sul punto l’Amministrazione ha evidenziato che nel medesimo corso applicativo sono confluiti candidati provenienti da concorsi differenti.
I nominativi citati nel ricorso hanno partecipato ai concorsi per il reclutamento di complessivi 38 Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina Militare per l’anno 2018, il cui bando all’art. 1, co. 3 prevede espressamente che i vincitori saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente ad “ eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata di cui al successivo art.2, co. 1, lett. b) e degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento di cui al successivo art. 2, co. 1, lett. c) i quali saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e iscritti in ruolo – al superamento del corso applicativo di cui al successivo art. 16- dopo l’ultimo dei pari grado dello stesso ruolo ”.
1.9 È allora evidente che il diverso inquadramento per i colleghi che hanno frequentato lo stesso corso del ricorrente trova la giustificazione nell’aver superato un concorso differente, che prevedeva espressamente la possibilità di essere inquadrato in un grado più elevato.
2. L’infondatezza delle argomentazioni proposte consentono di respingere anche la domanda di risarcimento del danno.
2.1 Nemmeno sussistono i profili di presunta incostituzionalità degli art. 655 bis e dell’art. 2196-bis del decreto legislativo n.66 del 2010, che invece introducono la possibilità di svolgimento di concorsi straordinari per la valorizzazione della categoria dei sottoufficiali.
2.2 Il ricorrente si limita a sostenere l’esistenza di una presunta disparità di trattamento (peraltro genericamente) tra i luogotenenti (e quindi la categoria dei sottoufficiali alla quale appartiene il ricorrente e per i quali il superamento dei concorsi consente il transito nel ruolo di Guardiamarina), rispetto agli Ufficiali per nomina diretta e agli Ufficiali provenienti dal complemento, laddove si prevede in relazione a questi ultimi e contrariamente alla categoria dei luogotenenti, il transito nel grado più elevato di sottotenente di vascello.
2.3 Sul punto va evidenziato come il ricorrente si limita a mettere in raffronto carriere e inquadramenti differenti senza dimostrare l’irragionevolezza e l’esistenza di profili di disparità di trattamento che potrebbero legittimare una remissione alla Corte Costituzionale di una precisa disposizione di legge.
2.4 Proprio in ragione della diversità degli inquadramenti, relativi gli uni agli ufficiali di complemento e agli ufficiali che provengono da una nomina diretta, rispetto alla categoria dei Luogotenenti (che, in quanto tale, riguarda il personale appartenente ai sottoufficiali), il Legislatore ha previsto un percorso di valorizzazione e progressione differente, giustificato in relazione alla diversità del percorso professionale e agli originari requisiti di accesso ai rispettivi ruoli.
2.5 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre la particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO