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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 3 aprile 2025
Causa n. 911 2022
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Bottura Alessandra e per la parte convenuta l'avv. Paolo Passarini e per l l'avv. Daniela CP_1 CP_2
Guarino.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia la presente sentenza contestuale.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 3 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 911 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BOTTURA ALESSANDRA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_2 P.IVA_1
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. PASSARINI PAOLO
Motivi della decisione
Con ricorso in opposizione in opposizione ad avviso di addebito esecutivo contenuto nell'intimazione di pagamento 12220219003872514000, il CP_2
signor conveniva in giudizio ed ai soli effetti della sospensione Pt_1 CP_2
dell'avviso l , per sentir concedere per Controparte_4
gravi motivi la sospensione dell'avviso opposto e nel merito dichiarare l'avvenuta e verificata decadenza dell' dall'iscrizione a ruolo del CP_2
contributo in quanto non notificato, nonché prescritta la contribuzione oggetto del citato avviso.
Esponeva il ricorrente:
1 -di aver ricevuto in data 16.06.2022 la notifica dell'atto di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione contenente 49 titoli esecutivi tra cui l'avviso di addebito oggi impugnato;
-che l'avviso de quo risultava sospeso con provvedimento del Giudice
dell'esecuzione del Tribunale di Verona in seguito ad opposizione e che il giudizio di riassunzione nel merito avanti al Giudice del lavoro risulta tuttora sospeso per pregiudizialità stante l'avvenuta proposizione di querela di falso in merito alla sottoscrizione apposta sulla relata di notifica dell'avviso di addebito.;
-che nel giudizio per querela di falso svoltosi avanti il Tribunale di Verona
veniva emessa sentenza dichiarativa la falsità della sottoscrizione.
Parte convenuta ritualmente costituita precisava come non fosse CP_1
rispondente al vero che l'avviso di addebito era stato sospeso avanti al giudice dell'esecuzione e che era stato sospeso dal tribunale del lavoro;
eccepiva comunque la carenza di legittimazione passiva.
L' , ritualmente costituito, dava atto della pendenza del procedimento CP_2
avente ad oggetto la falsità della firma apposta sulla relata di notifica,
precisando peraltro che lo stesso non era ancora passato in giudicato.
***
La sentenza pronunciata in grado di appello, per quanto di interesse nella presente causa, è confermativa della pronuncia di primo grado nella parte afferente all'accertamento della falsità della firma di Parte_1
sull'avviso di ricevimento e non è stata impugnata con ricorso per
Cassazione.
E', dunque, cosa giudicata la falsità della firma nei termini suindicati.
Si tratta allora di valutare se, alla stregua della disciplina della comunicazione degli avvisi di addebito, tale falsità sia sufficiente a
2 produrre gli effetti descritti da pare ricorrente, ossia l'estinzione del diritto dell'ente impositore per intervenuta prescrizione, sul presupposto dell'irrituale comunicazione dell'avviso di addebito.
In sede di discussione orale, parte ricorrente ha richiamato la disciplina di cui agli artt. 156 s. c.p.c. e segnatamente l'art. 160 c.p.c. che prevede la nullità della notificazione qualora vi sia incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta.
Tale disposizione, tuttavia, è applicabile agli atti del processo e, non può
essere estesa neppure in via analogica, alla comunicazione dell'atto impositivo dell'ente pubblico, qual è l'avviso di addebito, soggetto quanto alla notificazione a mezzo posta alla disciplina generale di cui alla legge
890/1992 e 1335 c.c..
Ne consegue che in presenza di una raccomandata spedita all'indirizzo del destinatario e ivi consegnata, deve essere il destinatario, anche per il principio di “vicinanza”, a dover provare di esser stato senza colpa nell'impossibilità di conoscerne il contenuto.
Nel caso di specie, l'avviso di ricevimento -sebbene non faccia fede della ricezione da parte del ricorrente- fa fede tuttavia della consegna della raccomandata al suo indirizzo e della firma di un soggetto (non noto) che qualificandosi come il ricorrente la prese in consegna.
Parte ricorrente incentra tutte le sue difese sulla falsità della firma nell'avviso di ricevimento, risultando tra l'altro che sorte identica ebbero altre quattro sottoscrizioni su altrettanti avvisi di ricevimento, tutti sottoscritti da persona che falsamente si qualificò come il destinatario,
secondo una prassi che, senza nulla togliere alla falsità, è spesso indicativa di un rapporto di confidenzialità sottostante.
3 Ma a prescindere da tale generica presunzione, la falsità della firma non
è, in assenza di altri indizi, elemento sufficiente a dimostrare che il destinatario non ebbe conoscenza della raccomandata.
Le sentenze di primo e di secondo grado nulla aggiungono rispetto al mero dato della falsità materiale e neppure parte ricorrente ha cura di chiarire per quale ragione la persona che era presente nella sua abitazione qualificatasi come omise di consegnare la Parte_1
raccomandata.
La semplice circostanza (allegata e della quale non è chiesta la prova) di essere stato fuori per lavoro non potrebbe neppure se veridica e accertata provare altresì che il ricorrente non ebbe, incolpevolmente, cognizione dell'atto impositivo (sul punto si richiamano i seguenti, condivisi,
precedenti di legittimità, ord. 34765/2023 e 28580/2024), essendo del tutto ovvio il dovere di chi debba restare assente di aver cura della corretta ricezione degli atti presso l'abitazione.
L'onere di allegazione e probatorio di parte ricorrente sarebbe stato assolto offrendo la prova, anche in via presuntiva, dell'omessa consegna della lettera raccomandata dal parte del consegnatario all'effettivo destinatario, per le ragioni svariate che è dato immaginare (inimicizia fra il consegnatario e il destinatario, smarrimento della lettera, incapacità legale o naturale del consegnatario, ecct).
Parte ricorrente, invece, deduce unicamente di essere stato assente per lavoro nel giorno in cui gli fu recapitata la raccomandata contenente l'avviso di addebito.
Per queste ragioni l'opposizione non può essere accolta e le spese di lite sono liquidate sulla base della soccombenza.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute, pari per ciascuna a € 2000,00 oltre IVA, CPA,
rimb. sp. forf..
Verona, 3 aprile 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
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