TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 19.06.2025,
a seguito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3951/2022 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
3329/2021 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Piscitelli ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.07.2022, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nel giudizio di ATP nr. 3329/2021 R.G. Persona_1 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuta soggetto invalido al 88
%, non avente dunque diritto alla prestazione assistenziale richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 25.06.2020, con condanna dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e CP_1 onorari da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente. Ritualmente evocato in giudizio, l' si è costituito resistendo alla domanda della quale ha chiesto il CP_1 rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, esaminata la relazione peritale depositata dal ctu nel procedimento ATP, lette le specifiche contestazione di parte ricorrente contenute nell'atto di opposizione e ritenute le stesse ammissibili, all'udienza del 08.10.2024 è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu il dott. . Persona_2
Letti gli atti, letta la perizia, la causa viene decisa in data odierna mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della perizia è stato comunicato in data 29.06.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 30.06.2022 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato 22.07.2022 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Nel caso di specie, sono specifici i motivi di opposizione e, pertanto, la domanda non può essere considerata inammissibile.
Tuttavia, nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico. Tale beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Le infermità patite dal ricorrente sono quelle accertate dal ctu dott. nel corso del Persona_2 presente giudizio di opposizione. Nella consulenza espletata, infatti, l'ausiliare del giudice, adeguatamente e puntualmente motivando il proprio giudizio, ha confermato nella sostanza le valutazioni della perizia resa nella fase di atp (si vedano, in particolar modo, non solo la perizia integrativa depositata nella presente fase, ma anche quella relativa alla fase di ATPO), affermando che la parte ricorrente, anche in seguito all'esame delle contestazioni formulate nell'atto di opposizione, alla valutazione di tutta la nuova documentazione medica e alla sottoposizione a nuova visita medica effettuata in data 16.11.2024, non gode dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento della prestazione richiesta.
Il Dott. , dopo un attento ed approfondito esame obiettivo, ha riscontrato che il ricorrente è Per_2 affetto da “Cardiopatia ischemico-ipertensiva, con esiti di pregresso infarto del miocardio e di plurimi posizionamenti di stent, in trattamento farmacologico;
bronco- pneumopatia cronica con moderato deficit ventilatorio ostruttivo ed OSAS;
artrosi polidistrettuale, con moderata asimmetria del bacino, a discreta valenza funzionale;
diabete mellito in terapia con ipoglicemizzanti orali e senza apprezzabili complicanze micro-macroangiopatiche di una qualche rilevanza” e che tale complesso patologico determina una invalidità pari al 87%. (cfr. perizia in atti).
Tali considerazioni sono state confermate anche a seguito della valutazione delle osservazioni sollevate dal procuratore di parte ricorrente alla bozza peritale, specificando che : “Nel merito del richiesto inquadramento del paziente in III classe NYHA, “perentoria e non vi sono dubbi!” come sostenuto del tutto fideisticamente dal procuratore dell'istante sulla scorta di una certificazione dell'Ospedale Civile di Caserta del 15.12.2021, peraltro non supportata dal riscontro di esami clinico-strumentali che vengono soltanto citati (“Visionati Ecg ed … Ecocardiogramma”), si ricorda che la classificazione NYHA (New York Heart Association) è un sistema che valuta la gravità dello scompenso cardiaco, classificando i pazienti in quattro classi basate sui sintomi e sulla capacità funzionale. Si tratta, pertanto, di una classificazione principalmente soggettiva, poiché basata sui sintomi riportati dal paziente, che deve essere integrata con dati clinico-strumentali per una valutazione più completa ed oggettiva. Orbene, nel caso in esame dobbiamo, e con forza, contraddire le affermazioni dell'avvocato giacchè, in atti, è presente un Esame Ecocardiografico pro- prio del 15.12.2021, effettuato sempre presso la ma da altro Cardiologo rispetto all'estensore della certificazione di cui sopra, Controparte_2 in cui si riporta, tra l'altro, una Frazione di Eiezione (FE) pari al 45% che risulta, pertanto, assoluta- mente in linea con una valutazione della cardiopatia del sig. rapportabile ad una II-III Classe NYHA, ma non di certo ad una III Pt_1
Classe NYHA!Per quanto attiene, poi, alla valutazione della broncopneumopatia cronica si ricorda all'illustre avvocato che, in atti, è presente il referto di una Spirometria del 18.03.2024 che riscontra un “deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato”, e conclude per una “BPCO moderata …”, per cui il valore percentuale del 75% pro- posto dal procuratore del
è del tutto ipertrofico ed ingiustificato, pur riconoscendo che il codice 2206, indicato dal sottoscritto risulta errato, ed Pt_1 al suo posto dev'essere adoperato, per analogia, il Codice 6407.Altro errore di valutazione, da parte dell'avvocato, riguarda la stimata valenza del diabete mellito in “una percentuale compresa tra il 41 ed il 50”, giacchè la patologia in questione, come peraltro specificato a chiare lettere dal sottoscritto (Cnf.: diabete mellito in terapia con ipoglicemizzanti orali e senza apprezzabili complicanze micro-macroangiopatiche di una qualche rilevanza = 25% Codice analogo 9309”) non si configura affatto per eventuali complicazioni ed il codice 9309 è adoperato “per analogia”.Evidente mero errore da copia- incolla quello riscontrato a pag. 8 della relazione dall'attento lettore, di cui, in ogni caso, ci si scusa e che si procede a correggere, giacchè, come da esame obiettivo del Sistema Neuro-Psichico e da Diagnosi formulata, il sig. non Parte_1
è affatto affetto da marcata depressione del tono dell'umore e polarizzazione attentiva sui propri disturbi somatici” e come, peraltro, ribadito a pag. 12 della presente Relazione (Cnf.: “… in occasione della visita me- dico-legale effettuata, non è stata evidenziata, né è stata lamentata, una sintomatologia eventualmente rapportabile ad un disturbo di natura ansioso- depressiva”).”
Ne consegue che la condizione clinica osservata nell'ultimo accesso peritale di novembre 2024 è sostanzialmente sovrapponibile a quella in precedenza descritta né la nuova documentazione medica depositata in corso di causa ha confermato qualche variazione in peius delle patologie da cui è affetto la parte ricorrente.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata in quanto non sussistono in capo all'opponente le condizioni sanitarie per la prestazione assistenziale richiesta, sussistendo un quadro patologico che comporta una invalidità inferiore al 100% e cioè pari al 87%.
Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata sia nel giudizio a.t.p. che nel presente giudizio di opposizione, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
Le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. Att. c.p.c. (cfr. dichiarazione nel fasc. a.t.p. e fasc. opposizione a.t.p.) CP_ Le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e dichiara che non sussiste in capo a il requisito Parte_1 sanitario per il riconoscimento della pensione d'inabilità;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese delle ctu, separatamente liquidate, a carico dell'
SI COMUNICHI. Nola, 19.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola9