Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
1085 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ssa Roberta Poirè, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr.1085//2024 da con l'avvocato Giulia Veronese presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1
RICORRENTE
contro
:
gli avvocati Simone Cagnin, Giuliano Zanchi e Valentina Controparte_1
Longo presso i cui studi ha eletto domicilio digitale
RESISTENTE
IN PUNTO: agenzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente è stato agente di ed agisce in riassunzione (il Controparte_2
ricorso originario per decreto ingiuntivo era stato proposto al Giudice di Padova che, investito dell'opposizione, ha dichiarato l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di
Treviso ) per la condanna di al pagamento di provvigioni per €24.608,82, somma del CP_3
saldo della fatture 1/23 del 16 maggio e della fattura 2/23 del 2 ottobre. contesta il credito vantato da controparte affermando che il -pacifico- rapporto di CP_3
agenzia intercorso con come da contratto 4/2/2020, finalizzato a procurare clienti Pt_1 per i lavori legati al c.d.“Superbonus”, aveva determinato un credito complessivo per provvigioni di €58.943,25 ma che l'agente aveva complessivamente ricevuto Pt_1
€94.919,00, tanto da dover restituire €35.874,75, oggetto di domanda riconvenzionale.
2.A fondamento della domanda pone due comunicazioni di controparte, una di Pt_1 luglio 2023 (doc. 11) e l'altra di ottobre 2023 (doc.7) che costituirebbero una sorta di riconoscimento di debito degli importi di cui alle due fatture.
La comunicazione di luglio 2023 (che, in ipotesi attorea, dimostra il credito portato dalla fattura 2 di €15.384,69 del 2/10/23) recita testualmente “Buongiorno , ti allego i Pt_1
conteggi nel dettaglio relativi ai contratti da te stipulati con esito positivo. Come puoi vedere è indicata la percentuale stabilita per ogni situazione contabile relativa ai clienti indicati. Siamo di fronte ad una base di conteggio provvigionale di un valore pari ad
€15384,69 da cui va poi detratto il venturo storno stabilito. Ti allego inoltre la scheda contabile relativa agli acconti a te versati sulla base dei gettoni relativi ai depositi cauzionali così da poterne discuterne insieme all'incontro di mercoledì 12/7/23 ore 9.30.
Qui hai tutta la ricostruzione di movimenti relativi al tuo operato in sospeso”.
Come si vede ,ciò che G.F.I. qui riconosce non è un debito di 15.384,69 euro, in quanto tale importo è quello delle provvigioni da cui detrarre “venturo storno stabilito” ed acconti per pervenire alla determinazione del debito, secondo un conteggio neanche elementare, tanto da richiedere un confronto in presenza “carte alla mano”;e l'evidenza del chiaro significato dell'intero testo non è superabile dalla -ancorchè ambigua ed incomprensibile- dicitura in calce “questa mail è da considerarsi esclusivamente una proforma dell'invito a fatturare”tanto valorizzata dal ricorrente
La comunicazione di ottobre 2023 (che costituirebbe, secondo il ricorrente, Contr riconoscimento del debito della fattura 1) premette che “i rapporti tra ed i clienti procurati dall'agente si concretizzavano (o avrebbero dovuto concretizzarsi) in due atti Contr formali: la sottoscrizione di un contratto di Affidamento Lavori (con cui i impegnava a verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi perché il cliente potesse fruire del Superbonus) e, all0esito positivo di tali verifiche preliminari, la successiva stipula di un contratto d'appalto..Vero è che con la firma dell'Affidamento Lavori all'agente veniva riconosciuto un primo pagamento (circa 600€ su ciascuna commessa).Ma tale pagamento altro non era che un anticipo provvigioni, riconosciuto sul presupposto (da confermare in un momento successivo) che la commessa giungesse alla stipula dell'appalto. Di tal chè, qualora all' non fosse seguita la stipula dell'appalto, nessuna Parte_2 provvigione poteva dirsi maturata e, per l'effetto, anche l'anticipo già pagato avrebbe dovuto essere restituito” . E' solo dopo questa premessa che è scritto quanto riportato dal ricorrente e, cioè. “tutto ciò Contr premesso il sig. ha procurato a la stipula di contratti d'appalto che - Pt_1
considerando gli incassi ad oggi registrati da hanno generato per lui competenze CP_3 provvigionali cos' distinte:
33.562,32 (imponibili) già maturati, fatturati ed integralmente pagati;
ulteriori €14.204,55
(imponili) di cui €10.584,69 (imponibili) già fatturati il 16/5/2023 con FT 1/23.Di tale importo
€5288,31 sono già stati pagati, mentre residuano da saldare €5296,38.Ne consegue che ul suo assistito ha diritto di fatturare gli importi residuali, pari ad €3619,86”.
E la comunicazione prosegue “priva di fondamento appare invece l'ultima fattura 2/23
…per €15384,69 la quale non ha alcuna ragione d'essere e che ad ogni effetto contestiamo…Senza voler dunque nemmeno considerare tale ultima fattura va evidenziato Contr che il sig. ha prima d'oggi incassato da -oltre agli €38.850,63 sopra Pt_1 menzionati (33.562,32+5288,31) anticipi provvigionali per complessivi €46.278,04 , cifra di gran lunga superiore ai 14.204,55 che ha effettivamente maturato”.
Pertanto, oltre ad essere esplicitamente contestata la fattura 2 dell'ottobre 23 di cui sopra, neanche vi è riconoscimento del debito portato dalla fattura 1, in quanto il relativo residuo riconosciuto non pagato (peraltro, €3619,86 netti pari a €5296,38 lordi, mentre Da Pt_1 agisce incomprensibilmente per €8916,24, ossia per la somma del netto e del lordo) viene posto in compensazione con l'assai maggiore credito da GFI vantato.
Insussistenti i ritenuti riconoscimenti di debito, ed anzi radicalmente contestato il credito,il ricorrente non ha non solo provato (o almeno offerto di provare) i fatti costitutivi del credito vantato, ma neanche li ha allegati.
Non ha, cioè, elencato i contratti di appalto da lui procurati ed andati a buon fine, i relativi corrispettivi quali basi imponibili per le provvigioni e, tantomeno, ha ricostruito l'ammontare totale delle proprie spettanze lo stato dei pagamenti ricevuti,pur non avendo Contr contestato di avere ricevuto da complessivamente 94.818,00 (come da controparte peraltro documentato).
Le carenze deduttive, ancora prima che probatorie, rendono inaccoglibile la domanda del ricorrente.
3. ha dedotto che l'incarico conferito a era articolato in due momenti CP_3 Pt_1
consistenti nello studio di fattibilità e nel contratto di appalto vero e proprio per il caso di esito positivo dello studio di fattibilità, con provvigione del 5%. Con pattuizione non riportata nel contratto di agenzia si era previsto che la sottoscrizione del contratto per lo studio di fattibilità comportava il pagamento di €500,00 all'agente che lo avrebbe dovuto restituire al mandante in caso di mancata fattibilità dell'opera.
La cospicua differenza tra provvigioni definitivamente dovute e somme già erogate
(oggetto della domanda riconvenzionale) era data da tali importi (definiti anticipi) su contratti nei quali la fattibilità era stata esclusa.
Tuttavia -ed analogamente a quanto osservato in ordine alla domanda principale- neanche ha elencato i contratti conclusi attraverso il valore degli stessi, la relativa CP_3 Pt_1
attuazione, o gli stati di avanzamento, e non ha illustrato né le modalità di pagamento da parte dei clienti né quelle di pagamento delle provvigioni (neanche ha preso posizione su quanto esposto da circa fatturazioni in base ad avanzamento dei lavori, invece Pt_1 fondamentale stante la peculiarità dei contratti con “sconto in fattura” ovvero cessione del credito di imposta propri del superbonus), ossia non ha fornito i dati fattuali per quantificare le provvigioni in definitiva spettanti a che è il presupposto per provare Pt_1
che i pagamenti già effettuati hanno superato il dovuto e,quindi, il credito oggetto di riconvenzionale.
Irrilevanti, infatti, i prospetti di formazione unilaterale indicanti dati finali il cui procedimento di individuazione non è in alcun modo verificabile, deve altresì aggiungersi che è pacifico che era da prima del 2020 che svolgeva attività di agente a favore di per Pt_1 CP_3
lavori di efficientamento energetico quali impianti di fotovoltaico e che non vi modo di escludere (non avendo l'attore in riconvenzione analizzato i bonifici ed evidenziato la - eventuale- riconducibilità di ciascuno di essi a provvigioni maturate per “superbonus”) che, come da ipotizzato, non tutti gli importi bonificati riguardassero i lavori Pt_1
“superbonus” e non si trattasse, invece, di provvigioni per il fotovoltaico.
Ed, ancora, che secondo quanto dichiarato da parte attrice in riconvenzione, il corrispettivo per lo studio di fattibilità era cosa diversa dalla cauzione per la presa in carico, essendo la provvisorietà (con, cioè, obbligo di restituzione al cliente, e quindi dall'agente al mandante) prevista solo per il secondo caso;
tuttavia tale aspetto non è trattato negli atti di causa, dove ogni pagamento diverso dalla provvigione finale viene genericamente denominato
“acconto” da restituirsi o da detrarre, ciò che ancora una volta evidenzia quella grossolanità nel calcolo che non consente il raggiungimento di prova alcuna.
Anche la domanda riconvenzionale va, pertanto, rigettata. Stante la reciproca soccombenza le spese devono essere compensate, e non sono liquidabili n. questa sede le spese relative al precedente giudizio conclusosi davanti al
Tribunale di Padova.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata
Rigetta il ricorso.
Rigetta la domanda riconvenzionale.
Spese compensate.
Treviso, 22/5/25