Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1854/2024 RG Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/06/1959 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce del presente atto, dall'avv. Raoul Scotto di Tella (C.F.
), del Foro di Napoli, presso il cui studio in Napoli, alla via A. C.F._2
Vespucci n. 9, elettivamente domicilia.
Si chiede di ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- Appellante
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Armando Diaz n. 11 (FAX 081/4979313; P.E.C.
C.F. Email_2 C.F._3
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2024 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di AVELLINO in funzione di Giudice del lavoro n.383/2024 pubbl. il 10/04/2024 con la quale, dichiarata la cessazione della
1
condannare, conseguentemente, il – nella Controparte_1 persona del pro tempore, alla refusione delle spese e competenze anche CP_2 del presente grado di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Raoul Scotto di Tella.
Notificato l'atto, il si è costituito, resistendo al gravame. CP_1
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, secondo parte appellante ingiustamente regolate.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto- legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di 2 sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Con riguardo alla fattispecie in esame sono pacifiche le circostanze di fatto, evidenziate nell'atto di gravame. Il diritto invocato era stato riconosciuto con una sentenza di accertamento dell'an n. 939/2022 del Tribunale di Avellino;
il ricorso di quantificazione introduttivo del presente giudizio era stato depositato il 05/01/2023 e successivamente notificato;
infine il pagamento della somma dovuta in virtù del precedente giudicato è stato effettuato nel settembre 2023, in corso di causa. Sulla base di tali premesse, il collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta processuale della parte convenuta (cioè la contumacia del in primo grado) posta a fondamento della statuizione del Tribunale e CP_1 le ipotesi tipizzate dal legislatore. Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie la parte non ha allegato una nota spese.
In ogni caso la tariffa cui far riferimento ratione temporis è quella del DM 55/2014
- 147/2022; deve applicarsi lo scaglione fino ad euro 5.200,00 in relazione all'ammontare della somma corrisposta al ricorrente in corso di causa, con conseguente liquidazione – a titolo di spese del primo grado - della somma complessiva di euro 852,00 da porsi a carico del , oltre rimborso spese CP_1 generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Raoul Scotto di Tella.
3 Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione relativa all'art. 92 c.p.c. priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico del , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellato al pagamento delle spese relative al giudizio di primo grado che CP_1 liquida per intero in complessivi € 852,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario avv. Raoul Scotto di Tella;
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del presente grado che liquida in complessivi € 280,00 oltre IVA,CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del suddetto procuratore.
Così deciso in Napoli il 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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