Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1543/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 16/06/1972, residente in [...]10/5
16016 COGOLETO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FARINETTI ANNALISA (C.F. ), C.F._2 che la rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
01/01/1965, residente in [...]5N/13 16156
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FARINETTI ANNALISA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 23/12/2021 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 28/06/2024 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 23/12/2021 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) nella casa già coniugale di Via Giovanni Guglielmo Longo n. 8 interno 5 in
Genova è rimasto a vivere il signor il quale dà atto alla signora Parte_2
2 che ha provveduto a far volturare il relativo contratto di Parte_1 locazione integralmente in capo a sé ed in ogni caso si impegna espressamente a tenere integralmente indenne la signora da qualsivoglia eventuale Pt_1 somma, a qualsivoglia titolo dovuta alla proprietà per canoni di locazione e/o spese di amministrazione e/o a qualunque altro titolo, nonché a tenere indenne la medesima dalle somme dovute per le utenze domestiche;
2) la signora lasciata la casa coniugale, unitamente ai figli Parte_1
e nati dal precedente matrimonio con il Persona_1 Controparte_1 signor e trasferitasi a vivere con i medesimi nell'abitazione di CP_2
Viale delle Palme 10/5 in Cogoleto (GE), di sua esclusiva proprietà, ha trasferito in detta abitazione tutti i suoi effetti personali e beni di proprietà esclusiva, così come quelli dei figli, ed ha provveduto a riconsegnarne le chiavi dell'immobile di Via Longo 8/5 in Genova al signor Pt_2
3) i signori e dichiarano reciprocamente di rinunciare alla Pt_1 Pt_2 corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
4) le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica e patrimoniale pendente fra di loro, sicché essi null'altro hanno ed avranno a pretendere l'uno dall'altro;
5) i signori e si concedono reciproco consenso al rilascio e/o Pt_1 Pt_2 rinnovo dei documenti validi per l'espatrio afferenti le loro persone”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2021, Numero 89, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 19/05/2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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