Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/04/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 18 aprile 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3057/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Mirarchi, con il Parte_1 quale elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via dei Garibaldini n. 105/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, costituito ai sensi di legge in Controparte_1 persona del suo Presidente e rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22.06.2023, la ricorrente in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla trasformazione della pensione cat. VO n. 10068652 da provvisoria a definitiva, con il corretto calcolo dei contributi versati, calcolati in via provvisoria. Nello specifico, ha sostenuto di aver presentato in data 28.03.2021 domanda di pensione anticipata, liquidata in via provvisoria in data 08.4.2021 con decorrenza 01.04.2021 e di aver presentato ricorso amministrativo a causa della mancata trasformazione della pensione in via definitiva. Tutto ciò premesso, ha adito il Tribunale chiedendo di: “Accogliere il ricorso così come proposto;
Ritenere e dichiarare che la ricorrente, ha diritto alla trasformazione della pensione cat. VO n. 10068652 da provvisoria a definitiva con il corretto calcolo dei contributi versati, calcolati
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********* Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti.
Come anticipato, l'odierna ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il diritto alla trasformazione della pensione cat. VO n. 10068652 da provvisoria a definitiva, con il corretto calcolo dei contributi versati. In via preliminare, occorre evidenziare che una pensione è provvisoria quando viene calcolata sulla base di tutti i contributi versati durante la vita lavorativa dal soggetto richiedente, tra contributi obbligatori, volontari, o da riscatto, ricongiunzione, cumulo e soprattutto quando si deve effettuare il doppio calcolo retributivo e contributivo per l'assegno finale. La pensione definitiva viene liquidata solo allorquando l' calcola l'importo CP_1 spettante sulla base di tutti i contributi versati, comprese eventuali ricongiunzioni, totalizzazioni, cumuli e ricostruzioni e, nel frattempo, procede all'erogazione della pensione provvisoria, che prevede un importo generalmente del 90% rispetto a quella definitiva, e che vale soprattutto per chi calcola la pensione con il doppio calcolo.
Orbene, nel caso in esame, parte resistente ha documentalmente dimostrato che la pensione richiesta dalla è stata eliminata essendole stato riconosciuto il Parte_1 diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 12/2019 a seguito di Decreto di Omologa dell'11 settembre 2022 (all.to 2 prod.ne . CP_1
Tale assegno è stato, però, successivamente revocato a causa della mancata presentazione della domanda di conferma da parte della ricorrente. Peraltro, l' ha, inoltre, provato che la ricorrente è Controparte_2 attualmente titolare di pensione di anzianità, in virtù del calcolo contributivo sperimentale lavoratrici D.L. 4/2019, con decorrenza 01/2023 (v. all. 2 note di trattazione depositate in data 11.10.2023), circostanza che non è stata contestata.
2 Alla luce delle considerazioni sopra espresse, la domanda non merita accoglimento.
Nulla sulle spese in virtù della dichiarazione di esenzione in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese. Reggio Calabria, 18 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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