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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'11 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Michele Gigante
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Caracuta
- Convenuto –
OGGETTO: “ INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18 giugno 2024 parte ricorrente – esposto di aver lavorato alle dipendenze del con mansioni di compressorista addetto alla ricarica e manutenzione delle Controparte_2
bombole dei palombari presso l'Arsenale di Taranto- ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo derivante dal riconoscimento di postumi conseguenti alla malattia professionale denunciata (ipoacusia).
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, rilevava la mancanza di prova in merito all'attività lavorativa svolta, ai livelli di rumorosità ambientale e al tempo di esposizione al rischio.
Istruita documentalemente, all'udienza odierna, la causa è stata discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
1
**************************
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
A fronte di tanto, parte ricorrente - sulla quale gravava l'onere della prova – non ha correttamente dedotto (prima ancora che dimostrato) le circostanze relative all'attività lavorativa svolta e all'esposizione, per effetto della stessa attività, a un rischio tale da determinare l'insorgenza della patologia denunciata.
Ed infatti la prova testimoniale è stata ritenuta da questo giudicante inammissibile, atteso che i capitoli di prova, così come articolati in ricorso, sono estremamente generici e volti a far esprimere un giudizio.
Pertanto, alla luce delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
Taranto, 11 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
2
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'11 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Michele Gigante
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Caracuta
- Convenuto –
OGGETTO: “ INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18 giugno 2024 parte ricorrente – esposto di aver lavorato alle dipendenze del con mansioni di compressorista addetto alla ricarica e manutenzione delle Controparte_2
bombole dei palombari presso l'Arsenale di Taranto- ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo derivante dal riconoscimento di postumi conseguenti alla malattia professionale denunciata (ipoacusia).
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, rilevava la mancanza di prova in merito all'attività lavorativa svolta, ai livelli di rumorosità ambientale e al tempo di esposizione al rischio.
Istruita documentalemente, all'udienza odierna, la causa è stata discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
A fronte di tanto, parte ricorrente - sulla quale gravava l'onere della prova – non ha correttamente dedotto (prima ancora che dimostrato) le circostanze relative all'attività lavorativa svolta e all'esposizione, per effetto della stessa attività, a un rischio tale da determinare l'insorgenza della patologia denunciata.
Ed infatti la prova testimoniale è stata ritenuta da questo giudicante inammissibile, atteso che i capitoli di prova, così come articolati in ricorso, sono estremamente generici e volti a far esprimere un giudizio.
Pertanto, alla luce delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
Taranto, 11 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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