Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/02/2025, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02929/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08863/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8863 del 2024, proposto da
PH NA UK, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Balducelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Viterbo, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, notificato a mani della ricorrente in data 30.05.2024 – CAT A12/IMM 41/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Viterbo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio messo notificatole dalla Questura di Viterbo in data 30 maggio 2024.
Con l’odierno ricorso si contesta che la Questura di Viterbo, richiamati i documenti prodotti dalla stessa, ha rigettato la domanda di rinnovo del soggiorno per motivi di studio affermando che la straniera non avrebbe prodotto certificazioni comprovanti: a) l’effettività, l’attualità e la regolarità della sua posizione di studentessa dottoranda presso l’ateneo romano in parola, b) l’assenza di previsione di esami nell’arco del periodo di durata del corso di studi asseritamente seguito; c) l’effettiva titolarità del finanziamento agli studi (presente o pregresso),d) l’integralità della copertura assicurativa, in relazione agli anni accademici di riferimento.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto deducendo le seguenti censure:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 3, dell’art. 5 comma 3 .c, D. Lg. 286/98, dell’art. 46 comma 4 del regolamento 334/04 e dell'art. 10-bis legge 241/90; errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, illogicità manifesta.
Con l’ordinanza collegiale n.4269/2024 è stata accolta l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, disposto che l’intimata Amministrazione provvedesse, nei termini ivi indicati, al riesame della posizione della parte ricorrente.
Con nota in atti del 11.11.2024 la Questura di Viterbo ha comunicato che l’istanza dell’interessata ricorrente è stata riesaminata e si provvederà al rilascio del titolo di soggiorno richiesto.
La causa è stata discussa all’udienza del 14 gennaio 2025 e quindi rimessa in decisione.
Le doglianze della ricorrente sono fondate.
Risulta in atti che la ricorrente ha depositato documentazione incompleta e solo successivamente al preavviso di rigetto, cui non aveva dato risposta tempestiva. Tuttavia l’istruttoria svolta risulta comunque carente, come dimostrato dal riesame svolto dall’ufficio, che correttamente ha comunicato in atti di avere rivisto le proprie valutazioni e di essere in procinto di rilasciare il titolo richiesto.
Infatti la ricorrente ha depositato in giudizio:
a) copia dell’attestazione rilasciata dall’Università Tor Vergata in merito all’avvenuta iscrizione al corso di dottorato di ricerca per tre anni dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2024, nonché la conferma dell’avvenuta immatricolazione al terzo anno accademico 2023/2024 del dottorato di ricerca;
b) copia dell’attestazione, rilasciata dal Coordinatore del corso di dottorato di ricerca, che la ricorrente “ è regolarmente iscritta al III anno ” e che “ sta svolgendo l’attività di studio e ricerca al fine della redazione della tesi ” finale; attestazione idonea a dimostrare che il corso di dottorato non prevede specifici esami da superare per potersi iscrivere agli anni successivi;
c) documentazione da cui risulta il diritto della ricorrente di percepire una borsa di studio per l’anno accademico 2023/2024;
d) copia di una polizza sanitaria valida per il periodo 19 marzo 2024 – 19 settembre 2024.
Risulta pertanto per tabulas che la documentazione trasmessa dalla ricorrente via mail è stata valutata in modo incompleto e tardivamente dall’amministrazione, che avrebbe invece potuto assumere le conseguenti decisioni nel contraddittorio endoprocedimentale ed a seguito dell’istanza.
Il ricorso pertanto è accolto e per l’effetto il provvedimento impugnato è annullato, fermo restando che l’Amministrazione dovrà procedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio formulata dalla ricorrente.
Le spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda, sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento gravato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato a cura dell’Amministrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO