Art. 12.
Le norme per la vigilanza sull'esecuzione e per la esecuzione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cocco-Ortu.
Orlando.
Gianturco.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Le norme per la vigilanza sull'esecuzione e per la esecuzione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cocco-Ortu.
Orlando.
Gianturco.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.