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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/07/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.SS AR Fenucci, all'udienza del 03/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3298 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Sonia Vita, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Roma n. 47
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Margherita di Savoia n. 54
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/11/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto: 2
- che, in data 02/07/2018, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa di operaio idraulico forestale, ha subito un infortunio, riportando le seguenti lesioni: “trauma distorsivo caviglia SX, trauma contusivo ginocchio
SX”
- che ha denunciato l'infortunio (pratica n. 515451456) all' , che, CP_1
con provvedimento del 25/09/2018, ha accertato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 4% per “limitazione ginocchio SX di 30°”;
- che, avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso in opposizione che
è stato rigettato con la seguente motivazione: “la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione intereSSti, alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica”;
- che, a causa dell'infortunio subito, ha riportato una menomazione della propria integrità psico-fisica superiore rispetto alla valutazione effettuata dall' come si evince dal certificato medico del 25/09/2020; CP_1
- che, inoltre, è affetto dalla seguente patologia: “ectasia ed inibizione a livello della tasca laterale del collaterale omolaterale”, causalmente riconducibile all'infortunio lavorativo subito.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e previa CTU medico – legale, anche alla luce del certificato medico
– valutativo del 25.09.2020 attributivo di una percentuale del 10% nonché della documentazione sanitaria allegata, tutti relativi alle specifiche menomazioni discendenti dall'infortunio subito: a) in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito in data 02.07.2018, che la patologia lamentata già riconosciuta derivante 3
dall'infortunio sul lavoro - relativamente alla pratica n. 515451456 (ovvero: limitazione ginocchio SX di 30°) abbia determinato una menomazione permanente della integrità psico-fisica – danno biologico indennizzabile – superiore al 4%, - sin dalla data di verificazione dell'infortunio ovvero, in subordine da quella che sarà accertata dal CTU - con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e condanna dell' , in persona del CP_2
suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento, in ogni caso, della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) accertato, con riferimento al caso 515451456 il grado di inabilità e la sua derivazione da infortunio (già riconosciuta dall ), condannare l in persona del suo legale CP_2 CP_1
rappresentante p.t., alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale (ovvero di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella accertata dal CTU;
2) condannare, altresì, l in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che il ricorrente ha indicato le lesioni, ma non le menomazioni sofferte a causa dell'infortunio;
- che la pretesa del sig. non trova riscontri nei parametri Parte_1
tabellari previsti dal D. Lgs. n. 38/2000; 4
- che, con riferimento all'infortunio del 02/07/2018, l ha CP_2
riconosciuto al ricorrente postumi permanenti nella misura del 4% per
“limitazione flessione ginocchio dx 30°”, applicando il codice 275;
- che tali postumi sono stati unificati a quelli riconosciuti per preesistenti malattie professionali e per un pregresso infortunio, raggiungendo una percentuale complessiva pari al 18%.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2, D.P.R. n.
1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio. 5
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante che invoca l'infortunio sul lavoro, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall' CP_1
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, è stata riconosciuta una menomazione permanente nella misura non indennizzabile del 4%, mentre parte ricorrente reclama una percentuale superiore al 4%.
A tal fine, occorre premettere che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal CTU.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo e alla luce della documentazione in atti ha rilevato che il ricorrente, in seguito all'infortunio subito, ha riportato le seguenti menomazioni: “limitazione della flessione del ginocchio sn di 30°” alla quale l' aveva attribuito il codice 275, con una CP_1
percentuale del 4%.
In merito il C.T.U., previo esame della documentazione in atti e all'esito di un'accurata visita, ha evidenziato come una riduzione di soli 30 gradi non comporta un deficit funzionale significativo e non trova corrispondenza nel codice applicato dall , che contempla una flessione del ginocchio tra i 50 CP_1
e i 90 gradi.
Pertanto il C.T.U., escludendo gli esti riscontrati dall (con CP_1
l'attribuzione del codice 275) - anche alla luce delle diagnosi contenute nei certificati in atti (compreso il referto ecografico da ultimo sottoposto all'esame del CTU, oggetto della relazione integrativa depositata in data 2/11/2024) - ed escludendo la presenza di lesioni tendinee, parziali o complete, a carico dei collaterali, evidenziando una semplice sollecitazione con slaminamento di un 6
basso contingente di fibre unicamente a carico del q. femorale, ha concluso che, in seguito all'infortunio subito, il ricorrente ha riportato “esiti di condropatie non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale”, riconducibili al codice tabellare 281, con una percentuale del 4% che, sia pure attraverso un percorso logico valutativo differente, conferma e conclusioni formulate dall' . CP_1
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
In merito, non sono accogliibili le censure, mosse dalla parte ricorrente con le note da ultimo depositate, in relazione all'omeSS valutazione da parte del
C.T.U, in aggiunta agli “esiti di condropatie non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale” (codice 281), della perdita di funzionalità articolare di 30° con applicazione congiunta e concorrente del codice 275, già riconosciuto dall' . CP_1
Ed infatti, oggetto di giudizio sono i postumi permanenti derivanti al ricorrente dall'infortunio subito, valutati dal C.T.U. nel corso del giudizio, che non è vincolato dalla diagnosi formulata dall' . CP_1
Orbene, la diagnosi formulata dal C.T.U. è ben motivata, sorretta da congrue valutazioni medico legali, coerenti con l'esame obiettivo e con la documentazione medica versata in atti.
Ed infatti, il C.T.U. è pervenuto alle conclusioni formulate, che questo giudicante condivide, alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica in atti, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica dell'infortunio (già qualificato come infortunio sul lavoro in via amministrativa dall' , CP_1
quale emerge dagli atti. 7
Del resto, la qualificazione dell'incidente occorso quale infortunio sul lavoro era stata già riconosciuta in via amministrativa, mentre il contrasto tra le parti concerneva la sussistenza di postumi permanenti, dal momento che l' aveva riconosciuto una percentuale non indennizzabile del 4%, mentre CP_1
parte ricorrente reclamava una percentuale superiore.
Questo giudicante condivide le valutazioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha concluso che, in conseguenza dell'infortunio subito, il ricorrente ha riportato postumi permanenti nella misura del 4%, pur sulla base di una diversa diagnosi, non essendo vincolato dalla diagnosi operata dai sanitari dell' . CP_1
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, restano integralmente compensate tra le parti, in ragione del concreto di spiegarsi del giudizio e delle conclusioni formulate che, pur confermando la valutazione operata dall' , CP_1
ne hanno confutato la diagnosi espreSS in via amministrativa.
Parimenti restano a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuno, le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.SS . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 3298 / Parte_1
2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuno, le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come 8
liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.SS
[...]
. Per_1
Locri, 03/07/2025
Il giudice
Dott.SS AR Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.SS AR Fenucci, all'udienza del 03/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3298 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Sonia Vita, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Roma n. 47
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Margherita di Savoia n. 54
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/11/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto: 2
- che, in data 02/07/2018, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa di operaio idraulico forestale, ha subito un infortunio, riportando le seguenti lesioni: “trauma distorsivo caviglia SX, trauma contusivo ginocchio
SX”
- che ha denunciato l'infortunio (pratica n. 515451456) all' , che, CP_1
con provvedimento del 25/09/2018, ha accertato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 4% per “limitazione ginocchio SX di 30°”;
- che, avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso in opposizione che
è stato rigettato con la seguente motivazione: “la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione intereSSti, alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica”;
- che, a causa dell'infortunio subito, ha riportato una menomazione della propria integrità psico-fisica superiore rispetto alla valutazione effettuata dall' come si evince dal certificato medico del 25/09/2020; CP_1
- che, inoltre, è affetto dalla seguente patologia: “ectasia ed inibizione a livello della tasca laterale del collaterale omolaterale”, causalmente riconducibile all'infortunio lavorativo subito.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e previa CTU medico – legale, anche alla luce del certificato medico
– valutativo del 25.09.2020 attributivo di una percentuale del 10% nonché della documentazione sanitaria allegata, tutti relativi alle specifiche menomazioni discendenti dall'infortunio subito: a) in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito in data 02.07.2018, che la patologia lamentata già riconosciuta derivante 3
dall'infortunio sul lavoro - relativamente alla pratica n. 515451456 (ovvero: limitazione ginocchio SX di 30°) abbia determinato una menomazione permanente della integrità psico-fisica – danno biologico indennizzabile – superiore al 4%, - sin dalla data di verificazione dell'infortunio ovvero, in subordine da quella che sarà accertata dal CTU - con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e condanna dell' , in persona del CP_2
suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento, in ogni caso, della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) accertato, con riferimento al caso 515451456 il grado di inabilità e la sua derivazione da infortunio (già riconosciuta dall ), condannare l in persona del suo legale CP_2 CP_1
rappresentante p.t., alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale (ovvero di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella accertata dal CTU;
2) condannare, altresì, l in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che il ricorrente ha indicato le lesioni, ma non le menomazioni sofferte a causa dell'infortunio;
- che la pretesa del sig. non trova riscontri nei parametri Parte_1
tabellari previsti dal D. Lgs. n. 38/2000; 4
- che, con riferimento all'infortunio del 02/07/2018, l ha CP_2
riconosciuto al ricorrente postumi permanenti nella misura del 4% per
“limitazione flessione ginocchio dx 30°”, applicando il codice 275;
- che tali postumi sono stati unificati a quelli riconosciuti per preesistenti malattie professionali e per un pregresso infortunio, raggiungendo una percentuale complessiva pari al 18%.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2, D.P.R. n.
1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio. 5
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante che invoca l'infortunio sul lavoro, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall' CP_1
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, è stata riconosciuta una menomazione permanente nella misura non indennizzabile del 4%, mentre parte ricorrente reclama una percentuale superiore al 4%.
A tal fine, occorre premettere che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal CTU.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo e alla luce della documentazione in atti ha rilevato che il ricorrente, in seguito all'infortunio subito, ha riportato le seguenti menomazioni: “limitazione della flessione del ginocchio sn di 30°” alla quale l' aveva attribuito il codice 275, con una CP_1
percentuale del 4%.
In merito il C.T.U., previo esame della documentazione in atti e all'esito di un'accurata visita, ha evidenziato come una riduzione di soli 30 gradi non comporta un deficit funzionale significativo e non trova corrispondenza nel codice applicato dall , che contempla una flessione del ginocchio tra i 50 CP_1
e i 90 gradi.
Pertanto il C.T.U., escludendo gli esti riscontrati dall (con CP_1
l'attribuzione del codice 275) - anche alla luce delle diagnosi contenute nei certificati in atti (compreso il referto ecografico da ultimo sottoposto all'esame del CTU, oggetto della relazione integrativa depositata in data 2/11/2024) - ed escludendo la presenza di lesioni tendinee, parziali o complete, a carico dei collaterali, evidenziando una semplice sollecitazione con slaminamento di un 6
basso contingente di fibre unicamente a carico del q. femorale, ha concluso che, in seguito all'infortunio subito, il ricorrente ha riportato “esiti di condropatie non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale”, riconducibili al codice tabellare 281, con una percentuale del 4% che, sia pure attraverso un percorso logico valutativo differente, conferma e conclusioni formulate dall' . CP_1
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
In merito, non sono accogliibili le censure, mosse dalla parte ricorrente con le note da ultimo depositate, in relazione all'omeSS valutazione da parte del
C.T.U, in aggiunta agli “esiti di condropatie non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale” (codice 281), della perdita di funzionalità articolare di 30° con applicazione congiunta e concorrente del codice 275, già riconosciuto dall' . CP_1
Ed infatti, oggetto di giudizio sono i postumi permanenti derivanti al ricorrente dall'infortunio subito, valutati dal C.T.U. nel corso del giudizio, che non è vincolato dalla diagnosi formulata dall' . CP_1
Orbene, la diagnosi formulata dal C.T.U. è ben motivata, sorretta da congrue valutazioni medico legali, coerenti con l'esame obiettivo e con la documentazione medica versata in atti.
Ed infatti, il C.T.U. è pervenuto alle conclusioni formulate, che questo giudicante condivide, alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica in atti, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica dell'infortunio (già qualificato come infortunio sul lavoro in via amministrativa dall' , CP_1
quale emerge dagli atti. 7
Del resto, la qualificazione dell'incidente occorso quale infortunio sul lavoro era stata già riconosciuta in via amministrativa, mentre il contrasto tra le parti concerneva la sussistenza di postumi permanenti, dal momento che l' aveva riconosciuto una percentuale non indennizzabile del 4%, mentre CP_1
parte ricorrente reclamava una percentuale superiore.
Questo giudicante condivide le valutazioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha concluso che, in conseguenza dell'infortunio subito, il ricorrente ha riportato postumi permanenti nella misura del 4%, pur sulla base di una diversa diagnosi, non essendo vincolato dalla diagnosi operata dai sanitari dell' . CP_1
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, restano integralmente compensate tra le parti, in ragione del concreto di spiegarsi del giudizio e delle conclusioni formulate che, pur confermando la valutazione operata dall' , CP_1
ne hanno confutato la diagnosi espreSS in via amministrativa.
Parimenti restano a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuno, le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.SS . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 3298 / Parte_1
2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuno, le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come 8
liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.SS
[...]
. Per_1
Locri, 03/07/2025
Il giudice
Dott.SS AR Fenucci