TRIB
Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/05/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 204/2025 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai IGg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di affidamento e di mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa
DA
nato il [...] in [...] Parte_1
(Repubblica Dominicana) - , residente in [...], C.da C.F._1
S.M. del Focallo, Via Dell'Oleandro n° 58, rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso, dall'Avv. Massimo Solarino, presso il cui studio in
Pozzallo nella via Basilicata n°20, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
nei confronti di
, nata a [...] il [...] - Controparte_1
di fatto domiciliata in Veneto, ma con ultima C.F._2 residenza anagrafica conosciuta in C.da S.M. del Focallo, Via Dell'Oleandro
n° 58
RESISTENTE CONTUMACE 3
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Parte_1
Tribunale adìto “Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore
, nato il [...] in [...] - Persona_1 al padre odierno ricorrente. Disporre altresì l'esercizio C.F._3 esclusivo della responsabilità genitoriale anche per le decisioni di maggiore interesse (art. 337 quater Cod. Civ.) in favore del padre affidatario. 2.
Disporre a carico della resistente l'obbligo di Controparte_1
versare mensilmente € 300 per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate in premessa.
3. Ordinare espressamente all'INPS di accreditare interamente al padre affidatario il 100
% dell'Assegno Unico, o comunque adottare ogni altra decisione che garantisca tale accredito.
4. Autorizzare la madre resistente a poter visitare il figlio solo in presenza del padre e di assistenti sociali in ambiente protetto, previo accordo su giorno e ora”. In particolare, riferiva il ricorrente di aver avuto una breve relazione con la IG.ra , dalla quale era Controparte_1 nato il figlio (il 14.12.2023). Entrambi i Persona_1
genitori avevano stabilito la residenza in Ispica, C.da S.M. del Focallo, in Via
Dell'Oleandro n° 58, in forza di contratto di locazione sottoscritto dalla resistente, ma, poche settimane dopo la nascita di , la madre aveva Per_1
deciso di trasferirsi in Veneto, e di abbandonare il proprio nucleo familiare, nel mese di maggio 2024. Prima di lasciare la casa familiare, la aveva Per_1 4
inoltrato domanda di assegno unico, percependo il 50% di esso sul proprio conto corrente. La resistente aveva anche sottoscritto una propria dichiarazione, con la quale confermava la sua intenzione di non volersi far carico del figlio. Il ricorrente era rimasto quindi da solo a badare al figlio neonato, e impossibilitato a lavorare, potendo contare soltanto sul sostegno dei suoi genitori. Era rimasto disoccupato dal mese di Settembre 2024, e solo recentemente era riuscito a svolgere dei lavori saltuari, grazie all'aiuto della propria madre, la quale si occupava del minore , e conviveva con Per_1 loro nella casa di Via dell'Oleandro 58. Dal maggio 2024, dunque, la resistente non vedeva più il figlio, nè intendeva occuparsi di lui, pur continuando a percepire l'assegno unico, e mantenendo la residenza anagrafica in Ispica, C.da S.M. del Focallo, sebbene ormai vivesse stabilmente in Veneto, rifiutandosi di far conoscere la sua attuale dimora e di aggiornare i dati all'anagrafe. La suddetta aveva anche modificato il proprio recapito telefonico, per cui risultava ormai non più rintracciabile.
La resistente, sebbene regolarmente citata, non compariva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, il ricorso in esame appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, sotto il profilo dell'individuazione del regime più idoneo di affidamento del figlio minore, occorre preliminarmente precisare che, a norma dell'art. 337-ter, introdotto dal D.Lgs.n. 154/2013, “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, per cui il principio 5
dell'affidamento condiviso è espressione della volontà di offrire piena tutela al superiore interesse del minore e al suo diritto alla bigenitorialità.
L'affidamento esclusivo invece può essere disposto dal Giudice solo
“qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che i provvedimenti che dispongono l'affidamento esclusivo devono essere specificamente motivati dal Giudice che li adotta, sia in ordine al
“pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso”, sia anche “all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr. fra le altre, Cass. Civ. n. 27/2017; Tribunale Torre Annunziata sez. I,
27/05/2022, n.1247).
Inoltre, ha la Corte chiarito il contenuto del pregiudizio nei confronti del minore, ritenendo che esso è rinvenibile in tutte quelle situazioni idonee ad alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei minori.
La pretesa inidoneità genitoriale, dunque, può essere ravvisata in situazioni oggettive e in comportamenti sia concreti che omissivi posti in essere da uno dei genitori, tali da giustificare un provvedimento di affido esclusivo.
“In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché 6
sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento
l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244).
L'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva rappresenta una deroga al principio generale di affidamento condiviso, per cui il giudice dovrà congruamente motivare la scelta dell'affidamento esclusivo non solo attraverso un giudizio in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità dell'altro genitore. In particolare,
l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo è stata ravvisata, ad esempio, nel totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore, nel mancato rispetto del regime delle visite – che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori – (cfr. Tribunale
Ancona sez. I, 07/03/2022, n.324).
Va disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della prole. Infatti la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità (se non addirittura la latitanza) nell'esercizio del diritto di visita rappresentano comportamenti altamente sintomatici della totale inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso, con la conseguenza che in questi casi si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (cfr. Tribunale Bari sez. I,
05/10/2021, n.3486).
L'affido esclusivo del minore alla madre può essere dunque giustificato dalla carenza o inidoneità genitoriale del padre, rappresentata dalla 7
violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno materiale e morale, attuata attraverso il mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento del figlio (cfr. Tribunale Cosenza sez. II, 07/03/2020, n.516).
Nella specie, è risultato un totale disinteresse sia materiale che soprattutto morale e affettivo in capo alla resistente nei riguardi del minore, essendo la stessa andata via di casa poco tempo dopo la nascita del figlio, nel maggio del 2024, e non avendo più fatto rientro nella casa familiare, anzi essendosi trasferita in Veneto, non fornendo di sé più alcuna notizia, e quindi rendendosi totalmente irreperibile, pur mantenendo formalmente la propria residenza anagrafica in Ispica.
Appare con evidenza l'assoluta non curanza della madre, ulteriormente corroborata dalla sua condotta processuale di totale inerzia, e quindi la sua inidoneità genitoriale e incapacità di gestire il regime di affido condiviso del figlio, che ormai non vede più da quasi un anno.
Ala luce delle considerazioni suespresse appare senza dubbio maggiormente conforme all'interesse del figlio minore disporsi il suo affido esclusivo al padre, che si è sempre occupato di lui.
Relativamente alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita da parte della resistente nei confronti del figlio, lo stesso ricorrente, in seno al verbale di udienza di comparizione dei coniugi del 10.04.2025, ha dichiarato di non opporsi a che la madre possa vedere il bambino, purchè ciò avvenga con modalità protette.
Tenuto conto della tenera età del bambino e del rilevante lasso di tempo intercorso dal giorno dell'allontanamento dalla casa familiare da parte della resistente, che dal maggio del 2024 non ha più cercato né visto il minore, si reputa congruo disporsi che la suddetta possa vedere il figlio ogni qualvolta ritorni in Sicilia, previo congruo preavviso al padre, e sempre alla presenza di quest'ultimo, al fine di consentire al bambino un graduale riavvicinamento con la madre, con esclusione per il primo anno dei pernotti. 8
Sotto il profilo della determinazione dell'assegno di mantenimento da porsi a carico della resistente per il mantenimento del figlio, il ricorrente, sempre in seno al verbale di udienza dell'aprile 2025, ha dichiarato di rinunciare al mantenimento da parte della madre, stante la condizione economica precaria di quest'ultima, onerata del mantenimento di altri tre figli, avuti da una precedente relazione sentimentale.
Il , dal canto suo, ha riferito di lavorare e di Parte_1 percepire uno stipendio di circa euro 1.200,00 mensili, mentre in estate arriva a guadagnare anche 2.000,00 euro, oltre ad essere onerato del pagamento del canone per l'affitto della casa dove abita insieme al figlio.
L'assegno unico familiare dovrà essere corrisposto per l'intero in favore del ricorrente, come richiesto dal medesimo, essendo lui ad occuparsi in via esclusiva della cura e della gestione del figlio.
Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura della causa e il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. degli atti del giudizio de quo 9
affida il figlio minore delle parti, , in Persona_1
via esclusiva al padre, Parte_1
regolamenta l'esercizio del diritto di visita da parte della madre,
, nei riguardi del figlio come in parte Controparte_1 motiva;
dispone che l'assegno unico familiare sia corrisposto per l'intero in favore del ricorrente.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 17.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti