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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16968/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nata a [...] il [...](C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca GRACI e Lucia GIORGINI presso lo studio dei quali, a Cesena (FC) Viale Gaspare Finali n. 66, è elettivamente domiciliata e nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Gustavo CAPUTO presso lo C.F._2 studio del quale, a Lecce in Via XXV LUGLIO 2/B è elettivamente domiciliata
RICORRENTI contro in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'avv. CP_2
Roberta LEZZI, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio Per_1 di Roma, rep. N. 37875 del 22 marzo 2024- elettivamente domiciliato in
[...]
Bologna alla via Milazzo 4/2, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto di Bologna RESISTENTE
in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, Via Pinciana n. 35
RESISTENTE CONTUMACE
***
OGGETTO: art. 9 terzo comma L. 898/70
*** pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Le signore DEL GIUDICE hanno concluso come da ricorso: Pt_1
“voglia l'Ill. mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti in narrativa, disporre l'assegnazione della pensione indiretta per totalizzazione relativa al defunto Dott. nella misura pari al 65% a Persona_2 favore della Sig.ra e nella misura pari al 35% a favore della Sig.ra Parte_1 Controparte_1 sopra meglio generalizzate.”.
L' ha concluso come da memoria di costituzione: CP_2
“allo stato, previo accertamento del diritto, determinare le quote di pensione indiretta in totalizzazione del sig. spettanti alle due ricorrenti coniuge ed ex coniuge.”. Persona_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 29 novembre 2024 e Parte_1 CP_1
GIUDICE hanno domandato che:
- sia accertato il loro diritto all'attribuzione della quota rispettivamente del 65% e del 35% della pensione indiretta ai superstiti, diritto conseguito in base ai requisiti pensionistici del signor eceduto il 4 ottobre 2016; Persona_2
- sia disposta l'assegnazione delle suddette porzioni della pensione indiretta per totalizzazione relativa al defunto. A sostegno delle loro istanze hanno evidenziato che:
- la signora e il signor i sono sposati il 2 dicembre CP_1 Persona_2
1989;
- i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza n. 728/2002 del 19 febbraio 2002 del Tribunale di Bologna con la quale è stato riconosciuto un assegno di mantenimento alla moglie;
- con sentenza n. 977/2016, pubblicata il 20 aprile 2016, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ed è stato disposto a favore della Contr signora GIUDICE un assegno divorzile di 1.032,91 euro;
- la signora l 26 giugno 2010 si è sposata con il signor Pt_1 Persona_2
- quest'ultimo è deceduto il 4 ottobre 2016;
- entrambe le ricorrenti non hanno contratto nuove nozze;
- il dott. dal 1° settembre 1978 al 31 dicembre 1993 è stato iscritto Persona_2 presso l' e dall'anno 1996 sino alla data della morte alla cassa previdenziale CP_2
CP_4
Si è costituito l' , che -dopo aver premesso che la Cassa dei Ragionieri è ente CP_2 istruttore e l' ente pagatore- ha chiesto che venga determinato l'importo dovuto alle CP_2 ricorrenti. Le parti sono comparse all'udienza dell'11 marzo 2025, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La Giudice, ritenuto che la causa non debba essere istruita, l'ha rimessa alla decisione del Collegio.
*****
pagina 2 di 4 Non è contestato né il diritto delle signore e Parte_1 Controparte_1 di ricevere, nella loro qualità di moglie e di ex moglie del signor una Persona_2 quota della pensione di reversibilità del defunto, né l'entità della porzione spettantegli. Invero, sussistono i requisiti previsti dall'art. 9, terzo comma, L. 898/70. La signora , infatti, dopo la pronuncia di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio con il signor non è convolata a nuove nozze e ha Persona_2 goduto di un contributo qualificabile come assegno divorzile. La signora moglie del defunto, ha rinunciato all'eredità e, anch'essa non Pt_1 si è risposata. La quota della pensione che le ricorrenti hanno domandato che sia loro assegnata appare congrua, tenuto conto degli anni di durata dei due matrimoni. Si deve quindi attribuire alla signora e alla signora Pt_1 CP_1 rispettivamente la quota del 65% e 35% ciascuna della pensione indiretta ai superstiti in totalizzazione del defunto Persona_2
Per l'effetto va ordinato all' di provvedere alla corresponsione periodica CP_2 mensile delle predette quote dal 1° novembre 2016. In particolare, con riferimento alla decorrenza va sottolineato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale largamente prevalente, il diritto delle ricorrenti a ricevere una quota della pensione del coniuge e dell'ex coniuge decorre dal primo mese successivo al decesso di quest'ultimo, ovvero nel caso in esame dal novembre 2016 (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L., sentenza 22259 del 27 settembre 2013, che sancisce che
“Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.”). Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, atteso che l' non ha CP_2 mai contestato il diritto delle ricorrenti a percepire una quota della pensione di reversibilità del signor e si è rimesso al Collegio per la determinazione Persona_2 della quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa e respinta,
- attribuisce alla signora e alla signora Parte_1 Controparte_1 rispettivamente la quota del 65% e del 35% della pensione di reversibilità del defunto
Persona_3
pagina 3 di 4 - ordina all' , Direzione Provinciale di Bologna, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, di provvedere alla corresponsione periodica mensile delle predette quote dal 1° novembre 2016;
- compensa integralmente le spese di lite. Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nata a [...] il [...](C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca GRACI e Lucia GIORGINI presso lo studio dei quali, a Cesena (FC) Viale Gaspare Finali n. 66, è elettivamente domiciliata e nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Gustavo CAPUTO presso lo C.F._2 studio del quale, a Lecce in Via XXV LUGLIO 2/B è elettivamente domiciliata
RICORRENTI contro in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'avv. CP_2
Roberta LEZZI, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio Per_1 di Roma, rep. N. 37875 del 22 marzo 2024- elettivamente domiciliato in
[...]
Bologna alla via Milazzo 4/2, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto di Bologna RESISTENTE
in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, Via Pinciana n. 35
RESISTENTE CONTUMACE
***
OGGETTO: art. 9 terzo comma L. 898/70
*** pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Le signore DEL GIUDICE hanno concluso come da ricorso: Pt_1
“voglia l'Ill. mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti in narrativa, disporre l'assegnazione della pensione indiretta per totalizzazione relativa al defunto Dott. nella misura pari al 65% a Persona_2 favore della Sig.ra e nella misura pari al 35% a favore della Sig.ra Parte_1 Controparte_1 sopra meglio generalizzate.”.
L' ha concluso come da memoria di costituzione: CP_2
“allo stato, previo accertamento del diritto, determinare le quote di pensione indiretta in totalizzazione del sig. spettanti alle due ricorrenti coniuge ed ex coniuge.”. Persona_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 29 novembre 2024 e Parte_1 CP_1
GIUDICE hanno domandato che:
- sia accertato il loro diritto all'attribuzione della quota rispettivamente del 65% e del 35% della pensione indiretta ai superstiti, diritto conseguito in base ai requisiti pensionistici del signor eceduto il 4 ottobre 2016; Persona_2
- sia disposta l'assegnazione delle suddette porzioni della pensione indiretta per totalizzazione relativa al defunto. A sostegno delle loro istanze hanno evidenziato che:
- la signora e il signor i sono sposati il 2 dicembre CP_1 Persona_2
1989;
- i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza n. 728/2002 del 19 febbraio 2002 del Tribunale di Bologna con la quale è stato riconosciuto un assegno di mantenimento alla moglie;
- con sentenza n. 977/2016, pubblicata il 20 aprile 2016, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ed è stato disposto a favore della Contr signora GIUDICE un assegno divorzile di 1.032,91 euro;
- la signora l 26 giugno 2010 si è sposata con il signor Pt_1 Persona_2
- quest'ultimo è deceduto il 4 ottobre 2016;
- entrambe le ricorrenti non hanno contratto nuove nozze;
- il dott. dal 1° settembre 1978 al 31 dicembre 1993 è stato iscritto Persona_2 presso l' e dall'anno 1996 sino alla data della morte alla cassa previdenziale CP_2
CP_4
Si è costituito l' , che -dopo aver premesso che la Cassa dei Ragionieri è ente CP_2 istruttore e l' ente pagatore- ha chiesto che venga determinato l'importo dovuto alle CP_2 ricorrenti. Le parti sono comparse all'udienza dell'11 marzo 2025, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La Giudice, ritenuto che la causa non debba essere istruita, l'ha rimessa alla decisione del Collegio.
*****
pagina 2 di 4 Non è contestato né il diritto delle signore e Parte_1 Controparte_1 di ricevere, nella loro qualità di moglie e di ex moglie del signor una Persona_2 quota della pensione di reversibilità del defunto, né l'entità della porzione spettantegli. Invero, sussistono i requisiti previsti dall'art. 9, terzo comma, L. 898/70. La signora , infatti, dopo la pronuncia di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio con il signor non è convolata a nuove nozze e ha Persona_2 goduto di un contributo qualificabile come assegno divorzile. La signora moglie del defunto, ha rinunciato all'eredità e, anch'essa non Pt_1 si è risposata. La quota della pensione che le ricorrenti hanno domandato che sia loro assegnata appare congrua, tenuto conto degli anni di durata dei due matrimoni. Si deve quindi attribuire alla signora e alla signora Pt_1 CP_1 rispettivamente la quota del 65% e 35% ciascuna della pensione indiretta ai superstiti in totalizzazione del defunto Persona_2
Per l'effetto va ordinato all' di provvedere alla corresponsione periodica CP_2 mensile delle predette quote dal 1° novembre 2016. In particolare, con riferimento alla decorrenza va sottolineato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale largamente prevalente, il diritto delle ricorrenti a ricevere una quota della pensione del coniuge e dell'ex coniuge decorre dal primo mese successivo al decesso di quest'ultimo, ovvero nel caso in esame dal novembre 2016 (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L., sentenza 22259 del 27 settembre 2013, che sancisce che
“Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.”). Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, atteso che l' non ha CP_2 mai contestato il diritto delle ricorrenti a percepire una quota della pensione di reversibilità del signor e si è rimesso al Collegio per la determinazione Persona_2 della quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa e respinta,
- attribuisce alla signora e alla signora Parte_1 Controparte_1 rispettivamente la quota del 65% e del 35% della pensione di reversibilità del defunto
Persona_3
pagina 3 di 4 - ordina all' , Direzione Provinciale di Bologna, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, di provvedere alla corresponsione periodica mensile delle predette quote dal 1° novembre 2016;
- compensa integralmente le spese di lite. Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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