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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 721/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 8.4.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TELLA NICOLA, FERRUZZI MAURO e FABRIS
FRANCESCO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Via F.Lli Rondina, 6 - Venezia Mestre
con tro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. RUCCIA GIANCARLO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Venini 38/2 Milano
nonch é con tro
1 , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso in proprio ex art. 417 bis c.p.c., con domicilio eletto presso la sede dell' in Venezia Mestre, via Piave n. 7, CP_2
O G G ETTO : O pposi zi one al l 'ordi na nza - i ng i unzi one ex art t . 22 e ss. L689/ 198 1,
l avoro/ prev. .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE:
Co
- accertare e dichiarare la intervenuta decadenza della di Venezia per decorso del termine decadenziale di 90 giorni ex art. 14 L. n. 689/1981 dalla facoltà di irrogare la sanzione oggetto dei provvedimenti opposti, con conseguente annullamento degli stessi;
Co
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' di Venezia a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate con l'ordinanza ingiunzione impugnata per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981;
- accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in ricorso la insussistenza di alcuna violazione di legge addebitabile alla ricorrente e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficaci l'ordinanza ingiunzione DTL Venezia, la cartella n. 113 2001 009283240600 del 15.05.2001, la intimazione pagamento 113 2024 90025970 06 del 01.03.2024 ivi impugnati, così come ogni ulteriore atto precedente o conseguente in quanto errati, infondati ed illegittimi ed, altresì, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcuna ragione di debito della sig.ra nei confronti della Pt_1 CP_4
per le ragioni oggetto di causa;
IN VIA SUBORDINATA:
rideterminare in maniera inferiore e, comunque, in conformità di legge, l'ammontare delle eventuali sanzioni, tramite l'utilizzazione di diversi e più congrui parametri di riferimento, ovvero, anche in via equitativa;
IN OGNI CASO:
2 condannarsi i convenuti all'integrale rifusione delle spese di causa, maggiorati di rimborso spese forfettario al 15%;
Per : Controparte_1
in via preliminare: a) revocare la concessa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti b) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento alle eccezioni CP_5
di esclusiva competenza dell'ente impositore;
nel merito accertare e dichiarare la legittimità degli atti e dell'attività svolta dall'agente della riscossione, e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda promossa dal ricorrente in suo danno.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Con Per :
a) dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta per tardività dell'azione ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del D.Lgs. n. 150/2011;
b) in subordine e nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
c) sempre in subordine, in caso di accoglimento totale o parziale dell'opposizione per prescrizione del credito, emettere declaratoria di manleva in favore dell' Controparte_2
per le competenze e le spese di lite, da porsi esclusivamente a carico del concessionario per le ragioni esposte nel presente atto;
Controparte_6
d) con vittoria di competenze e spese di lite ai sensi degli artt. 91 C.P.C. e 9 del D.Lgs. n.
149/2015.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, ex Amministratrice Unica della posta in Parte_2
liquidazione volontaria in data 12.10.1998, successivamente dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 22.07.1999 ed infine cancellata dal registro delle imprese in data 27.02.2006, deduceva di avere ricevuto il 2.4.2024 notifica di intimazione di pagamento emessa da riferita a Controparte_1
somma complessiva di € 51.414,57 a titolo di sanzioni ed interessi dovuti sulla base della cartella di pagamento n. 113 2001 009283240600 del 15.05.2001, trovante fondamento
3 “su di una non meglio specificata ordinanza-ingiunzione emessa dalla
[...]
di Venezia per asserite violazioni delle disposizioni dell'art. 26 L. Controparte_7
n. 56/1987 e L. n. 689/1981 concernenti il collocamento dei lavoratori e la comunicazione delle cessazioni dei rapporti”, commesse nell'anno 1996. Agiva in giudizio nei confronti
Con di e dell' sostenendo che alcun precedente atto Controparte_1
riferito al credito in questione le era stato mai notificato, da ciò eccependo innanzitutto la decadenza di cui all'art. 14 L. 689/81, per mancata notifica della contestazione, e la conseguente illegittimità dei successivi provvedimenti, nonché la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 681/81. In subordine sosteneva la carenza di prova degli addebiti a base delle richieste di pagamento. Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
2. Costituendosi in giudizio eccepiva il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva non essendo titolare del diritto di credito oggetto dell'intimazione di pagamento, e nel merito in relazione all'eccezione di prescrizione evidenziava l'incoerenza delle difese della ricorrente rispetto a pagamenti intervenuti tra il 2007 ed il
2019 e la presenza di atti interruttivi precedenti.
Con
3. A sua volta l' negava fondatezza alle pretese di cui al ricorso per essere stata notificata, sia alla ricorrente che alla società di cui era Amministratrice Unica,
l'ordinanza-ingiunzione a base della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, tanto che la stessa aveva provveduto nelle more ad effettuare pagamenti a parziale copertura.
Con
4. In sede di prima udienza il Giudice del Lavoro autorizzava l' a dimettere la documentazione riferita al fascicolo istruttorio ed ingiuntivo di cui al rapporto amministrativo dell'8.1.1996, consentendo alle controparti il deposito di note circa la documentazione acquisita.
5. Infine, le causa perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
4 § § § § § § § § § § § § §
6. Va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione di , Controparte_1
la quale anche se non titolare del credito oggetto della intimazione di pagamento è il soggetto emettitore della stessa e soggetto cui per legge è rimessa la fase di esecuzione,
una volta iscritto il credito a ruolo, esecuzione cui la notifica dell'intimazione di pagamento è preordinata. Sussiste quindi quantomeno una sua legittimazione quale soggetto cui la causa è comune, ex art. 106 c.p.c.. .
7. Si conviene con la difesa di parte ricorrente che non vi è prova in atti della tempestiva notifica alla ricorrente né alla società di cui era Amministratrice Unica del verbale di contestazione di illecito entro il termine di decadenza di cui all'art. 14 L. 689/81. Inoltre
non vi è prova dalla notifica diretta a tali soggetti dell'ordinanza-ingiunzione. Risultano
invece notificati alla ricorrente e riferiti al credito per cui è causa pignoramento presso terzi in data 21.4.2005 ed altro procedimento esecutivo avviato il 7.5.2009 e poi ancora l'intimazione di pagamento notificata il 10.11.2018, atti con i quali la ricorrente è stata sicuramente messa a conoscenza del credito di cui oggi si discute, contrariamente a quanto dedotto in ricorso. Al contempo risultano effettuati pagamenti riferiti a detta cartella di pagamento dal 2007 e fino a novembre 2019 – circostanza non contestata da parte ricorrente.
8. Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/81: la norma in questione, prevede,
all'ultimo comma, che “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
8.1 Tuttavia si tratta di eccezione non rilevabile d'ufficio (Cass., 1056/22) sicché parte ricorrente avrebbe dovuto eccepirla opponendosi all'ordinanza-ingiunzione, conosciuta al più tardi nell'ambito del pignoramento presso terzi attivato da Controparte_1
nel 2005, procedimento nel quale la si è pure costituita, a fronte della
[...] Pt_1
cui notifica la ricorrente, se non ancora resa edotta della ordinanza-ingiunzione, avrebbe
5 potuto e dovuto proporre l'opposizione ex art. 22 L. 689/81 in funzione recuperatoria
(Cass., 2293/00). Una volta non opposta, infatti, il credito oggetto dell'ordinanza-
ingiunzione diviene definitivo e rispetto allo stesso opera solo l'eventuale prescrizione successivamente verificatasi (cfr. Cass., 25991/20: “L'ordinanza ingiunzione ex l. n. 689
del 1981 ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale e la sua mancata opposizione è sanzionata con la decadenza dalla tutela giurisdizionale in relazione alla pretesa creditoria dell'amministrazione”).
8.2 L'eccezione va dunque rigettata.
9. Quanto alla prescrizione successiva, questa risulta impedita dagli atti interruttivi posti in essere dal concessionario per la riscossione e dai pagamenti effettuati fin dal 2007, non contestati da parte ricorrente, i quali alternativamente rilevano o quali manifestazioni di condotta di riconoscimento del debito da parte della ovvero in condotta in cui si Pt_1
sostanzia l'esecuzione iniziata con il pignoramento (Cass. 8217/21: “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, ….., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo”).
10. Nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria deve ritenersi accertata per non la non tempestiva opposizione rispetto all'ordinanza-ingiunzione.
11. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Con 12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto per l della previsione di cui all'art. 9, co. 2, D. Lgs. 149/2015 e per della Controparte_1
richiesta di distrazione, sono poste in capo alla parte ricorrente per la sua soccombenza.
P.Q.M.
6 Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite al procuratore di Controparte_1
Con
– che si è dichiarato antistatario – ed all' , quantificate rispettivamente in €
[...]
3.800,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale ed in €
3.040,00 oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 21/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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