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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 734/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale Bologna, Sezione Lavoro n. 1265/2024 R.S., emessa il 26/09/2024 e pubblicata in data 11/10/2024 all'esito del giudizio n. 890/2023, R.G., notificata il 14 ottobre 2024; avente ad oggetto: indennità ferie non godute;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 23/10/2025; promossa da:
(C.F in persona del suo Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, all'uopo autorizzato con provvedimento P.G. n.751825 del 25 ottobre 2024(DOC.C) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Giuseppe Cavallo e Antonella Trentini, per elezione domiciliato presso la civica Avvocatura in
Piazza Maggiore n. 6; Pt_1 appellante;
contro (c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_1 pag. 1 di 15 dall'Avv. Francesca Stangherlin ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via S. Felice n. 6; Pt_1 appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono adeguatamente descritti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 5.5.2023 presso il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, ha convenuto in giudizio CP_1 il . Parte_1
La ricorrente ha allegato di essere stata dipendente presso l'amministrazione convenuta, con la qualifica di istruttore amministrativo, cat. C5 CCNL Funzioni Locali, in servizio presso il quartiere Navile fino al 31.5.2020, data del suo collocamento in quiescenza. Ha allegato di avere prestato servizio come unica dipendente addetta all'ufficio Personale. Ha allegato che, con e-mail del 18.10.2019, l'ente informava lei e la direzione del Quartiere Navile del numero di giorno di ferie da fruire (46 giorni) prima della cessazione del rapporto di lavoro. Ha allegato, ancora, che - stante la necessità di garantire il funzionamento del proprio ufficio, al quale era l'unica addetta, in un periodo delicato come quello emergenziale, ella non riusciva a smaltire tutti i giorni di ferie residui. Alla data di cessazione del rapporto, alla ricorrente residuavano 28 giorni di ferie. Ha allegato che, solo cinque giorni prima della cessazione dal servizio, veniva assegnato un nuovo dipendente all'ufficio della ricorrente. Con istanza del Direttore del Quartiere Navile del 16.11.2020, prot. n. 472867, veniva inoltrata richiesta di liquidazione, a favore della ricorrente, dell'indennità
pag. 2 di 15 sostitutiva di ferie non godute per esigenze di servizio. Il di rigettava l'istanza, affermando che le ferie devono essere Pt_1 Pt_1 obbligatoriamente fruite e che, in nessun caso, possono essere corrisposti trattamenti sostitutivi. amministrativo, cat. C5 CCNL Funzioni Locali, in servizio presso il quartiere Navile fino al 31.5.2020, data del suo collocamento in quiescenza. Ha allegato di avere prestato servizio come unica dipendente addetta all'ufficio Personale. Ha allegato che, con e-mail del 18.10.2019, l'ente informava lei e la direzione del Quartiere Navile del numero di giorno di ferie da fruire (46 giorni) prima della cessazione del rapporto di lavoro. Ha allegato, ancora, che - stante la necessità di garantire il funzionamento del proprio ufficio, al quale era l'unica addetta, in un periodo delicato come quello emergenziale, ella non riusciva a smaltire tutti i giorni di ferie residui. Alla data di cessazione del rapporto, alla ricorrente residuavano 28 giorni di ferie. Ha allegato che, solo cinque giorni prima della cessazione dal servizio, veniva assegnato un nuovo dipendente all'ufficio della ricorrente. Con istanza del Direttore del Quartiere Navile del 16.11.2020, prot. n. 472867, veniva inoltrata richiesta di liquidazione, a favore della ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per esigenze di servizio. Il di rigettava l'istanza, affermando che le ferie devono essere Pt_1 Pt_1 obbligatoriamente fruite e che, in nessun caso, possono essere corrisposti trattamenti sostitutivi. Con il ricorso in oggetto, la ricorrente domanda l'accertamento del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute e la condanna del Parte_1
al pagamento di tale indennità, quantificata in € 2.129,00 lordi, oltre
[...] interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, da distrarsi a favore della procuratrice antistataria. Ritualmente costituitosi, il contestava integralmente quanto Parte_1 ex adverso dedotto (…)= chiedendo il rigetto del ricorso., con vittoria di spese.
pag. 3 di 15 Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e l'escussione del teste ammesso. (…)”. La causa, infine, è stata discussa dai procuratori delle parti all'udienza del 26/09/2024, all'esito della quale è stata definita dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 1265/2024 R.S., così statuendo: “ (…) - Accerta e dichiara il diritto della ricorrente, nei confronti del in persona del sindaco pro Parte_1 tempore, (…) all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite alla data di cessazione del rapporto, per complessivi 28 giorni;
- Condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a Parte_1 corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 2.129,00 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione, dal dovuto al saldo;
- Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.314,00 per compensi € 49,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi nella citata sentenza, riassunto lo svolgimento del processo ed illustrati i principi giuridici regolanti la fattispecie in controversia, statuiti in materia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e recepiti dalla Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto fondate le pretese dell'allora ricorrente, ritenendo “provate le gravi ed eccezionali esigenze di servizio che hanno impedito alla ricorrente di usufruire delle ferie residue”. Con ricorso depositato telematicamente in data 11/11/2024, il Parte_1 ha impugnato la predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) in accoglimento dell'appello proposto avverso l'impugnata sentenza del Tribunale del Lavoro di Bologna n.1265 resa in data 11 ottobre 2024 all'esito del ricorso RG N.890/2023, notificata il 14 ottobre 2024, annullarla nella parte in cui ha dichiarato il diritto della sig.ra all'indennità sostitutiva delle ferie CP_1 maturate e non fruite alla data di cessazione del rapporto, per complessivi 28 giorni con condanna del a corrispondere alla ricorrente la Parte_1 somma lorda di
pag. 4 di 15 € 2.129,00 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite ,oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione, dal dovuto al saldo e a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 1.314,00 per compensi € 49,00 per esborsi ,oltre spese generali, CPA e IVA. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio ed espressa statuizione sugli oneri fiscali per le pubbliche Avvocature ex lege 266/2005, art. 1, comma 208. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, il ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata sulla scorta di due distinti motivi di appello, rubricati rispettivamente:
“I° MOTIVO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN MATERIA DI FRUIZIONE DELLE FERIE DA PARTE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI (ART. 38 CCNL ENTI LOCALI 2019-2021).VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.7 DELLA DIRETTIVA 2003/88/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 4 NOVEMBRE 2003 COME RECEPITA DALL'ART.10 DEL D.LGS. N. 66.VIOLAZIONE DELL'ART.5 DEL D.L. 06/07/2012, n. 95 CONVERTITO DALLA L.7 AGOSTO 2012,n.135.VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI MONETIZZAZIONE PER FERIE NON GODUTE COME AFFERMATI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE,DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DI CASSAZIONE”; “II°MOTIVO.NULLITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA O APPARENTE MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.132.C.P.C. E DELL'ART. 118 DISP.ATT.TRANS. C.P.C. IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 111, CO.6 COST..MOTIVAZIONE ERRARA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA”. Con il primo motivo di appello, il ha chiesto la riforma della Parte_1 sentenza affermandone l'erroneità laddove non ha tenuto conto che l'art. 38 del CCNL Funzioni Locali impone “sulla base del rinvio contenuto nel comma 8 dell'art. 5 d.l. n. 95/2012, che la fruizione delle ferie e delle festività soppresse deve avvenire entro l'anno di maturazione” (cfr. ricorso in appello, pag. 8) e che
pag. 5 di 15 presso l'amministrazione datrice di lavoro il “trascinamento” delle ferie residue nell'anno successivo può avvenire solo “a seguito di una espressa e motivata autorizzazione del dirigente di riferimento” (come previsto da Circolare dell'Area Personale e Organizzazione del Comune di emanata il 15 settembre Pt_1
2019). Poiché “nessuna allegazione né documentazione è stata prodotta dalla ricorrente relativamente ad una <espressa e motivata autorizzazione del dirigente di riferimento>”, il Tribunale di Bologna avrebbe errato nel riconoscere alla signora la spettanza dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate non godute. CP_1
D'altra parte, secondo la prospettazione di parte appellante, la richiesta del Direttore del Quartiere di liquidare a favore della dipendente il compenso sostitutivo per le ferie non godute per esigenze organizzative del servizio inviata al (atto prot. n. 472867 del 16.11.2020 prodotta sub. doc.2, Parte_1 fascicolo di primo grado) sarebbe stata frutto di un errato convincimento dello stesso in ordine al fatto che “le ferie potevano essere monetizzate” (cfr. ricorso in appello, pagg. 8 -13) Con il secondo motivo di gravame, il afferma, invece, che la Parte_1 sentenza del Tribunale di Bologna sarebbe “carente di motivazione, in quanto inferiore al minimo costituzionale (art.111 Cast.), sia a causa della tecnica di redazione, costituita dal rinvio ad una pluralità di sentenze che vengono trascritte di seguito all'altra, sostituendo quasi integralmente le considerazioni del Giudice di prime cure, sia perché le argomentazioni riportate, ricalcando le deduzioni della ricorrente per sostenere che il mancato godimento delle ferie sarebbe dipeso da carenze organizzative dell'Ufficio al quale la era addetta, risultano in CP_1 più punti illogiche e contraddittorie” (cfr. ricorso in appello, pag. 15). Sostiene, infatti, parte appellante che “la circostanza che la svolgesse da CP_1 sola l'attività alla quale era addetta (la matricola) è comune ai tanti dipendenti che svolgono in autonomia il proprio lavoro e, ciò nonostante, riescono ugualmente a fruire delle ferie entro la fine dell'anno in cui sono state maturate, anche in prossimità del pensionamento. La stessa negli anni precedenti, CP_1
pag. 6 di 15 pur essendo adibita alla stessa attività, aveva consumato le ferie…” (cfr. ri-corso in appello, pag. 17). Per parte appellante priva di rilievo sarebbe anche la tempistica (5 giorni prima del pensionamento della con cui è avvenuto l'inserimento della nuova CP_1 addetta in quanto “la decisione di destinare la dipendente assegnata il 25 maggio 2020 alla sostituzione in via definitiva della dopo che la dipendente CP_1 sarebbe cessata dal servizio, è stata una scelta dell'amministrazione comunale che, nell'esercizio delle sue prerogative relative alla organizzazione degli uffici ed alla gestione delle risorse umane, ha ritenuto che il suddetto periodo fosse sufficiente al passaggio delle consegne alla sostituta destinata ad occuparsi della matricola del ” (cfr. ricorso in appello, pag. 18). Parte_2
Parimenti irrilevante sarebbe, infine, per parte appellante, il contesto emergenziale in cui si sono svolti i fatti. La sig.ra ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente CP_1 contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) respingere l'appello proposto dal e tutte le Parte_1 domande in esso contenute, confermando integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal non risulta meritevole di accoglimento per le Parte_1 ragioni appresso indicate. Al riguardo, va preliminarmente esaminato, in quanto logicamente prioritario, il secondo motivo di appello, nella parte in cui si denuncia una presunta carenza di motivazione della sentenza gravata. In proposito, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8699 del 2 aprile 2024, ha di recente ribadito che la motivazione di ogni sentenza
pag. 7 di 15 deve articolarsi in una sequenza di passaggi logici che possono così schematicamente scomporsi: a) ricognizione dei fatti rilevanti in ordine alla questione in diritto controversa, che vengono in tal modo a definire il thema probandum della fattispecie concreta in esame;
b) individuazione, tra quelli ritualmente acquisiti al giudizio, degli elementi probatori dimostrativi dei predetti fatti e selezione di quelli ritenuti decisivi, all'esito di un giudizio di prevalenza, alla formazione del convincimento del Giudice;
c) indicazione delle ragioni per cui alla fattispecie concreta, come rilevata in base ai fatti provati, debbono essere ricollegati determinati e non altri effetti giuridici (ovvero le ragioni della applicazione della regula iuris al rapporto controverso). La carenza, nell'impianto motivazionale della sentenza, di uno dei momenti logici indicati ovvero la loro insanabile contraddizione configura “un vulnus al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati (art. 111, comma 6), che può spaziare, secondo la gravità, dal vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) fino alla difformità della sentenza dal modello legale per assenza dell'indicato requisito essenziale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ed all'art. 118 disp. att. c.p.c.)“. In particolare, deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice. Tanto doverosamente ricordato, questa Corte rileva che la sentenza gravata non presenta alcun difetto motivazionale, avendo il Giudice di prime cure compiutamente ed analiticamente illustrato le ragioni del proprio convincimento, consentendo un puntuale controllo sul percorso logico-argomentativo da lui
pag. 8 di 15 seguito per la formazione della decisione qui impugnata, proprio come richiesto dalla Suprema Corte. Ed invero, come già accennato, il Tribunale felsineo nella sentenza appellata, dopo aver riassunto lo svolgimento del processo ed i fatti storici sottoposti al suo esame ed aver illustrato i principi giuridici regolanti la fattispecie in controversia, statuiti in materia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e recepiti dalla Suprema Corte di Cassazione, ha descritto le risultanze dell'istruttoria da lui condotta e giudicato fondate le pretese dell'allora ricorrente, ritenendo “provate le gravi ed eccezionali esigenze di servizio che hanno impedito alla ricorrente di usufruire delle ferie residue”. A dispetto di quanto sostenuto dal appellante, quindi, la motivazione della Pt_1 sentenza gravata risulta completa, esaustiva e logicamente coerente. Ciò detto, va, poi, rilevata l'infondatezza anche del primo motivo di appello e della restante parte del secondo motivo di appello. In proposito occorre chiarire che sia la Corte di giustizia europea che la Suprema Corte sono ferme nell'affermare che le ferie devono essere fruite periodicamente ed integralmente nel corso del rapporto di lavoro e, ove questo non accada, al momento della cessazione del rapporto, spetta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva. L'unica eccezione a questa regola è rappresentata dal caso in cui la mancata fruizione delle ferie sia imputabile al lavoratore. Tuttavia, tale accertamento deve essere condotto in modo rigoroso, prendendo in considerazione soltanto le circostanze ritenute rilevanti dalla giurisprudenza, in particolare: (i) un'esaustiva e tempestiva informazione da parte del datore di lavoro circa le conseguenze della mancata fruizione delle ferie (perdita delle stesse al termine del periodo di riferimento), (ii) l'invito – se necessario formale – al lavoratore di godere delle ferie, (iii) l'adozione da parte del datore di lavoro di misure organizzative atte a consentire l'effettivo godimento delle stesse. L'onere della prova di tali stringenti condizioni è ad esclusivo carico del datore di lavoro, non dovendo il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'indennità
pag. 9 di 15 sostitutiva provare di essere stato impossibilitato di godere delle ferie nel corso del rapporto di lavoro per cause allo stesso non imputabili. Ove il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. E tali regole valgono anche per il pubblico impiego. La sentenza del Tribunale di Bologna qui gravata ha dato corretta applicazione ai principi applicabili in materia ed appare, pertanto, immune dai vizi denunciati dall'amministrazione appellante. Invero, nonostante i tentativi di parte appellante di asseverare l'erroneità delle valutazioni del Giudice a quo, il Tribunale di Bologna ha preso atto del fatto che il aveva sì invitato la dipendente a fruire delle ferie arretrate Pt_1 Parte_1
(pari a 46 giorni) ma poi, come peraltro dichiarato dallo stesso direttore del Quartiere, le carenze organizzative dell'ufficio cui era assegnata, aggravate dalle disposizioni sul distanziamento emanate nei primi mesi di pandemia, hanno impedito alla signora di smaltirle integralmente. CP_1
Ciò detto l'argomentazione posta alla base del primo motivo d'appello appare speciosa e infondata. Innanzitutto, perché vi è prova documentale del fatto che la stessa amministrazione datrice di lavoro ha comunicato in data 18/10/2019 (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado di parte appellata) alla dipendente il numero, pari a 46, di giorni di ferie da fruire prima del pensionamento autorizzandola a goderne anche durante il periodo di preavviso. Tanto logicamente presuppone che l'amministrazione datrice di lavoro avesse in precedenza autorizzato il “trascinamento” delle ferie residue del 2018 e del 2019 nell'anno successivo. In ogni caso, la comunicazione del 18/10/2019 varrebbe quale autorizzazione ex tunc in tal senso.
pag. 10 di 15 La doglianza in esame, in secondo luogo, appare infondata in quanto la Corte di giustizia (anche con la recente Corte di Giustizia UE 27 aprile 2023, C-192/22,
) ha stabilito che la disciplina nazionale che preveda Controparte_2 un diritto alle ferie condizionato alla fruizione dello stesso entro un periodo di tempo determinato, ovvero che ne preveda l'estinzione alla scadenza di un periodo di riporto, risulta compatibile con la lettera della direttiva n. 88/2003 purché il lavoratore che perde il diritto alle ferie annuali abbia avuto la possibilità effettiva di fruire del diritto menzionato. In altre parole, in capo al datore di lavoro grava un obbligo di informazione e di adozione di misure idonee a rendere effettivo e genuino l'esercizio del diritto alle ferie. Misure che, nel caso di specie, non risultano essere state adottate dall'amministrazione odierna appellante che, anche in sede di impugnazione, ha confermato espressamente che la sig.ra svolgeva da sola l'attività alla CP_1 quale era addetta (gestione matricola) e tale situazione è rimasta immutata anche nell'ultimo periodo prima del suo pensionamento in quanto “nell'esercizio delle sue prerogative relative alla organizzazione degli uffici ed alla gestione delle risorse umane”, il ha scelto deliberatamente di assegnare una Parte_1 sostituta al suddetto servizio solo 5 giorni prima del suo pensionamento. Dal momento che è posto a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare non solo di avere correttamente informato il dipendente ma anche di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse posto in condizione di fruire effettivamente delle ferie annuali retribuite cui aveva diritto (sentenze della Grande Sezione in data 6 novembre 2018, rispettivamente nella causa C-619/16, nella causa C-684/16, nelle cause riunite C-569/16 e C 570/16 nonché la sentenza della Quarta Sezione del 13 dicembre 2018, nella causa C-385/17 e Cass. Civ. n. 15952/2021, Cass. Civ. n. 13613/2020, Cass. Civ. n. 19330/2022, Cass. Civ. n. 29844/2022, Cass. Civ. n. 23153/2022, Cass. Civ. n. 18140/2022, Cass. Civ. n. 21609, 2022, Cass. Civ. n. 21780/2022, Cass. Civ. n. 14268/2022, Cass. Civ. n. 29133/2022, Cass. Civ. n. 17643/2023), le risultanze istruttorie e le dichiarazioni di parte appellante dimostrano inequivocabilmente la correttezza delle valutazioni
pag. 11 di 15 espresse nel caso di specie dal Tribunale di Bologna nella gravata sentenza. In particolare, il Giudice a quo, a fronte di una meditata ed attenta disamina delle risultanze istruttorie in atti, ha condivisibilmente affermato che: “(…) si osserva che - nel caso in esame – è emerso dalle risultanze istruttorie che, nonostante l'amministrazione resistente abbia invitato a fruire delle ferie arretrate CP_1
(per un totale di 46 giorni), le difficoltà organizzative hanno, di fatto, impedito alla ricorrente di usufruirne interamente. Il teste Direttore del Quartiere Navile, ove .. lavorava la Testimone_1 ricorrente all'epoca dei fatti di causa, dopo aver premesso che “il Quartiere si articola in 4 strutture sotto organizzative e la ricorrente faceva parte dell'ufficio amministrativo (nello specifico si occupava della matricola), di cui era responsabile all'epoca dei fatti il dott. , ha precisato che “La ricorrente, Per_1 all'epoca, era l'unica dipendente che si occupava della matricola….”. Ha poi aggiunto che “In prossimità della cessazione del rapporto di lavoro, l'ufficio del personale comunica al dirigente responsabile il numero di giorni di ferie residui. In quel caso, è difficile in generale che il dipendente riesca a esaurire integralmente delle ferie residue poiché sono spesso gli unici a svolgere la mansione assegnata ed è difficile sostituirli;
inoltre i sostituti arrivano sempre all'ultimo momento. Quindi, era oggettivamente difficile sostituire la ricorrente”. È, dunque, provata la concreta impossibilità della ricorrente di usufruire interamente delle ferie residue, nonostante la precedente comunicazione ricevuta in tal senso, e ciò a causa di esigenze inderogabili di servizio, essendo ella stessa l'unica dipendente adibita al servizio al quale era addetta, circostanza che trova conferma nella richiesta di monetizzazione delle ferie della ricorrente inoltrata dallo stesso (doc. 2 ric.), È, inoltre, incontestato che la ricorrente è stata Tes_1 sostituita da una nuova collega solo cinque giorni prima della cessazione dal servizio. Infine, va ulteriormente considerato il contesto eccezionale in cui si sono svolti i fatti, rappresentato dal lockdown del 2020, periodo di piena emergenza pandemica.
pag. 12 di 15 Essendo state provate le gravi ed eccezionali esigenze di servizio che hanno impedito alla ricorrente di usufruire delle ferie residue, il ricorso è fondato e viene accolto. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, al quale appare doveroso uniformarsi in ragione della funzione nomofilattica della Suprema Corte, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni del appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale Pt_1
v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Le valutazioni del Giudice a quo, in particolare, sono suffragate dall'insegnamento della S.C., secondo cui “la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha come fatti costitutivi il mancato godimento delle ferie maturate nel corso del rapporto di lavoro e la cessazione di quest'ultimo, mentre costituiscono eccezioni l'esistenza del potere, in capo al lavoratore, di auto organizzare i propri periodi di ferie, come potrebbe derivare dalla sua posizione di dirigente;
è, infine, oggetto di un ulteriore fatto costitutivo, pur in presenza di tale potere di auto organizzare le ferie, l'impossibilità di fruirne per esigenze improrogabili di servizio. Tutto ciò in quanto l'esistenza del rapporto di lavoro è di per sé causa di maturazione di ferie, con diritto irrinunciabile, sicché al lavoratore non può chiedersi di provare altro se non la maturazione delle ferie, il mancato godimento dei dovuti riposi e, sempre per effetto dell'irrinunciabilità, la cessazione del rapporto quale condizione necessaria per la monetizzazione” (Cass. Civ. n. 1730/2022). E ancora: “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, …, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento” (vd. Cass. Civ. n.
pag. 13 di 15 29844/2022; in senso conforme anche Cass. Civ. n. 181402022). Palesemente priva di fondamento appare anche l'argomentazione di parte appellante, secondo cui la mancata fruizione delle ferie sarebbe da imputare al dipendente che non le avrebbe richieste atteso che “il datore di lavoro è obbligato a porre in ferie il dipendente, senza possibilità neppure, come si è detto, di una rinuncia e monetizzazione di esse, se non quando ne risulta impossibile la fruizione e quindi a fine rapporto e ciò anche a prescindere dalla richiesta del lavoratore, sicché le previsioni negoziali di forme non sono certamente in grado di condizionare efficacemente i conseguenti diritti del lavoratore” (Cass. Civ. n. 1730/2022).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal va rigettato, con conseguente integrale conferma Parte_1 della pronuncia gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (che si colloca nello scaglione 1.101-5.200), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4 del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierna appellata). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte del appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Pt_1 quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
pag. 14 di 15 - condanna il al pagamento delle spese del grado che si Parte_1 liquidano nella somma di € 1.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Francesca Stangherlin, procuratrice dell'odierna appellata dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte del Pt_1 appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 23.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 734/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale Bologna, Sezione Lavoro n. 1265/2024 R.S., emessa il 26/09/2024 e pubblicata in data 11/10/2024 all'esito del giudizio n. 890/2023, R.G., notificata il 14 ottobre 2024; avente ad oggetto: indennità ferie non godute;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 23/10/2025; promossa da:
(C.F in persona del suo Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, all'uopo autorizzato con provvedimento P.G. n.751825 del 25 ottobre 2024(DOC.C) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Giuseppe Cavallo e Antonella Trentini, per elezione domiciliato presso la civica Avvocatura in
Piazza Maggiore n. 6; Pt_1 appellante;
contro (c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_1 pag. 1 di 15 dall'Avv. Francesca Stangherlin ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via S. Felice n. 6; Pt_1 appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono adeguatamente descritti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 5.5.2023 presso il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, ha convenuto in giudizio CP_1 il . Parte_1
La ricorrente ha allegato di essere stata dipendente presso l'amministrazione convenuta, con la qualifica di istruttore amministrativo, cat. C5 CCNL Funzioni Locali, in servizio presso il quartiere Navile fino al 31.5.2020, data del suo collocamento in quiescenza. Ha allegato di avere prestato servizio come unica dipendente addetta all'ufficio Personale. Ha allegato che, con e-mail del 18.10.2019, l'ente informava lei e la direzione del Quartiere Navile del numero di giorno di ferie da fruire (46 giorni) prima della cessazione del rapporto di lavoro. Ha allegato, ancora, che - stante la necessità di garantire il funzionamento del proprio ufficio, al quale era l'unica addetta, in un periodo delicato come quello emergenziale, ella non riusciva a smaltire tutti i giorni di ferie residui. Alla data di cessazione del rapporto, alla ricorrente residuavano 28 giorni di ferie. Ha allegato che, solo cinque giorni prima della cessazione dal servizio, veniva assegnato un nuovo dipendente all'ufficio della ricorrente. Con istanza del Direttore del Quartiere Navile del 16.11.2020, prot. n. 472867, veniva inoltrata richiesta di liquidazione, a favore della ricorrente, dell'indennità
pag. 2 di 15 sostitutiva di ferie non godute per esigenze di servizio. Il di rigettava l'istanza, affermando che le ferie devono essere Pt_1 Pt_1 obbligatoriamente fruite e che, in nessun caso, possono essere corrisposti trattamenti sostitutivi. amministrativo, cat. C5 CCNL Funzioni Locali, in servizio presso il quartiere Navile fino al 31.5.2020, data del suo collocamento in quiescenza. Ha allegato di avere prestato servizio come unica dipendente addetta all'ufficio Personale. Ha allegato che, con e-mail del 18.10.2019, l'ente informava lei e la direzione del Quartiere Navile del numero di giorno di ferie da fruire (46 giorni) prima della cessazione del rapporto di lavoro. Ha allegato, ancora, che - stante la necessità di garantire il funzionamento del proprio ufficio, al quale era l'unica addetta, in un periodo delicato come quello emergenziale, ella non riusciva a smaltire tutti i giorni di ferie residui. Alla data di cessazione del rapporto, alla ricorrente residuavano 28 giorni di ferie. Ha allegato che, solo cinque giorni prima della cessazione dal servizio, veniva assegnato un nuovo dipendente all'ufficio della ricorrente. Con istanza del Direttore del Quartiere Navile del 16.11.2020, prot. n. 472867, veniva inoltrata richiesta di liquidazione, a favore della ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per esigenze di servizio. Il di rigettava l'istanza, affermando che le ferie devono essere Pt_1 Pt_1 obbligatoriamente fruite e che, in nessun caso, possono essere corrisposti trattamenti sostitutivi. Con il ricorso in oggetto, la ricorrente domanda l'accertamento del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute e la condanna del Parte_1
al pagamento di tale indennità, quantificata in € 2.129,00 lordi, oltre
[...] interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, da distrarsi a favore della procuratrice antistataria. Ritualmente costituitosi, il contestava integralmente quanto Parte_1 ex adverso dedotto (…)= chiedendo il rigetto del ricorso., con vittoria di spese.
pag. 3 di 15 Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e l'escussione del teste ammesso. (…)”. La causa, infine, è stata discussa dai procuratori delle parti all'udienza del 26/09/2024, all'esito della quale è stata definita dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 1265/2024 R.S., così statuendo: “ (…) - Accerta e dichiara il diritto della ricorrente, nei confronti del in persona del sindaco pro Parte_1 tempore, (…) all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite alla data di cessazione del rapporto, per complessivi 28 giorni;
- Condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a Parte_1 corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 2.129,00 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione, dal dovuto al saldo;
- Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.314,00 per compensi € 49,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi nella citata sentenza, riassunto lo svolgimento del processo ed illustrati i principi giuridici regolanti la fattispecie in controversia, statuiti in materia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e recepiti dalla Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto fondate le pretese dell'allora ricorrente, ritenendo “provate le gravi ed eccezionali esigenze di servizio che hanno impedito alla ricorrente di usufruire delle ferie residue”. Con ricorso depositato telematicamente in data 11/11/2024, il Parte_1 ha impugnato la predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) in accoglimento dell'appello proposto avverso l'impugnata sentenza del Tribunale del Lavoro di Bologna n.1265 resa in data 11 ottobre 2024 all'esito del ricorso RG N.890/2023, notificata il 14 ottobre 2024, annullarla nella parte in cui ha dichiarato il diritto della sig.ra all'indennità sostitutiva delle ferie CP_1 maturate e non fruite alla data di cessazione del rapporto, per complessivi 28 giorni con condanna del a corrispondere alla ricorrente la Parte_1 somma lorda di
pag. 4 di 15 € 2.129,00 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite ,oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione, dal dovuto al saldo e a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 1.314,00 per compensi € 49,00 per esborsi ,oltre spese generali, CPA e IVA. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio ed espressa statuizione sugli oneri fiscali per le pubbliche Avvocature ex lege 266/2005, art. 1, comma 208. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, il ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata sulla scorta di due distinti motivi di appello, rubricati rispettivamente:
“I° MOTIVO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN MATERIA DI FRUIZIONE DELLE FERIE DA PARTE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI (ART. 38 CCNL ENTI LOCALI 2019-2021).VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.7 DELLA DIRETTIVA 2003/88/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 4 NOVEMBRE 2003 COME RECEPITA DALL'ART.10 DEL D.LGS. N. 66.VIOLAZIONE DELL'ART.5 DEL D.L. 06/07/2012, n. 95 CONVERTITO DALLA L.7 AGOSTO 2012,n.135.VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI MONETIZZAZIONE PER FERIE NON GODUTE COME AFFERMATI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE,DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DI CASSAZIONE”; “II°MOTIVO.NULLITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA O APPARENTE MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.132.C.P.C. E DELL'ART. 118 DISP.ATT.TRANS. C.P.C. IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 111, CO.6 COST..MOTIVAZIONE ERRARA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA”. Con il primo motivo di appello, il ha chiesto la riforma della Parte_1 sentenza affermandone l'erroneità laddove non ha tenuto conto che l'art. 38 del CCNL Funzioni Locali impone “sulla base del rinvio contenuto nel comma 8 dell'art. 5 d.l. n. 95/2012, che la fruizione delle ferie e delle festività soppresse deve avvenire entro l'anno di maturazione” (cfr. ricorso in appello, pag. 8) e che
pag. 5 di 15 presso l'amministrazione datrice di lavoro il “trascinamento” delle ferie residue nell'anno successivo può avvenire solo “a seguito di una espressa e motivata autorizzazione del dirigente di riferimento” (come previsto da Circolare dell'Area Personale e Organizzazione del Comune di emanata il 15 settembre Pt_1
2019). Poiché “nessuna allegazione né documentazione è stata prodotta dalla ricorrente relativamente ad una <espressa e motivata autorizzazione del dirigente di riferimento>”, il Tribunale di Bologna avrebbe errato nel riconoscere alla signora la spettanza dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate non godute. CP_1
D'altra parte, secondo la prospettazione di parte appellante, la richiesta del Direttore del Quartiere di liquidare a favore della dipendente il compenso sostitutivo per le ferie non godute per esigenze organizzative del servizio inviata al (atto prot. n. 472867 del 16.11.2020 prodotta sub. doc.2, Parte_1 fascicolo di primo grado) sarebbe stata frutto di un errato convincimento dello stesso in ordine al fatto che “le ferie potevano essere monetizzate” (cfr. ricorso in appello, pagg. 8 -13) Con il secondo motivo di gravame, il afferma, invece, che la Parte_1 sentenza del Tribunale di Bologna sarebbe “carente di motivazione, in quanto inferiore al minimo costituzionale (art.111 Cast.), sia a causa della tecnica di redazione, costituita dal rinvio ad una pluralità di sentenze che vengono trascritte di seguito all'altra, sostituendo quasi integralmente le considerazioni del Giudice di prime cure, sia perché le argomentazioni riportate, ricalcando le deduzioni della ricorrente per sostenere che il mancato godimento delle ferie sarebbe dipeso da carenze organizzative dell'Ufficio al quale la era addetta, risultano in CP_1 più punti illogiche e contraddittorie” (cfr. ricorso in appello, pag. 15). Sostiene, infatti, parte appellante che “la circostanza che la svolgesse da CP_1 sola l'attività alla quale era addetta (la matricola) è comune ai tanti dipendenti che svolgono in autonomia il proprio lavoro e, ciò nonostante, riescono ugualmente a fruire delle ferie entro la fine dell'anno in cui sono state maturate, anche in prossimità del pensionamento. La stessa negli anni precedenti, CP_1
pag. 6 di 15 pur essendo adibita alla stessa attività, aveva consumato le ferie…” (cfr. ri-corso in appello, pag. 17). Per parte appellante priva di rilievo sarebbe anche la tempistica (5 giorni prima del pensionamento della con cui è avvenuto l'inserimento della nuova CP_1 addetta in quanto “la decisione di destinare la dipendente assegnata il 25 maggio 2020 alla sostituzione in via definitiva della dopo che la dipendente CP_1 sarebbe cessata dal servizio, è stata una scelta dell'amministrazione comunale che, nell'esercizio delle sue prerogative relative alla organizzazione degli uffici ed alla gestione delle risorse umane, ha ritenuto che il suddetto periodo fosse sufficiente al passaggio delle consegne alla sostituta destinata ad occuparsi della matricola del ” (cfr. ricorso in appello, pag. 18). Parte_2
Parimenti irrilevante sarebbe, infine, per parte appellante, il contesto emergenziale in cui si sono svolti i fatti. La sig.ra ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente CP_1 contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) respingere l'appello proposto dal e tutte le Parte_1 domande in esso contenute, confermando integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal non risulta meritevole di accoglimento per le Parte_1 ragioni appresso indicate. Al riguardo, va preliminarmente esaminato, in quanto logicamente prioritario, il secondo motivo di appello, nella parte in cui si denuncia una presunta carenza di motivazione della sentenza gravata. In proposito, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8699 del 2 aprile 2024, ha di recente ribadito che la motivazione di ogni sentenza
pag. 7 di 15 deve articolarsi in una sequenza di passaggi logici che possono così schematicamente scomporsi: a) ricognizione dei fatti rilevanti in ordine alla questione in diritto controversa, che vengono in tal modo a definire il thema probandum della fattispecie concreta in esame;
b) individuazione, tra quelli ritualmente acquisiti al giudizio, degli elementi probatori dimostrativi dei predetti fatti e selezione di quelli ritenuti decisivi, all'esito di un giudizio di prevalenza, alla formazione del convincimento del Giudice;
c) indicazione delle ragioni per cui alla fattispecie concreta, come rilevata in base ai fatti provati, debbono essere ricollegati determinati e non altri effetti giuridici (ovvero le ragioni della applicazione della regula iuris al rapporto controverso). La carenza, nell'impianto motivazionale della sentenza, di uno dei momenti logici indicati ovvero la loro insanabile contraddizione configura “un vulnus al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati (art. 111, comma 6), che può spaziare, secondo la gravità, dal vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) fino alla difformità della sentenza dal modello legale per assenza dell'indicato requisito essenziale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ed all'art. 118 disp. att. c.p.c.)“. In particolare, deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice. Tanto doverosamente ricordato, questa Corte rileva che la sentenza gravata non presenta alcun difetto motivazionale, avendo il Giudice di prime cure compiutamente ed analiticamente illustrato le ragioni del proprio convincimento, consentendo un puntuale controllo sul percorso logico-argomentativo da lui
pag. 8 di 15 seguito per la formazione della decisione qui impugnata, proprio come richiesto dalla Suprema Corte. Ed invero, come già accennato, il Tribunale felsineo nella sentenza appellata, dopo aver riassunto lo svolgimento del processo ed i fatti storici sottoposti al suo esame ed aver illustrato i principi giuridici regolanti la fattispecie in controversia, statuiti in materia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e recepiti dalla Suprema Corte di Cassazione, ha descritto le risultanze dell'istruttoria da lui condotta e giudicato fondate le pretese dell'allora ricorrente, ritenendo “provate le gravi ed eccezionali esigenze di servizio che hanno impedito alla ricorrente di usufruire delle ferie residue”. A dispetto di quanto sostenuto dal appellante, quindi, la motivazione della Pt_1 sentenza gravata risulta completa, esaustiva e logicamente coerente. Ciò detto, va, poi, rilevata l'infondatezza anche del primo motivo di appello e della restante parte del secondo motivo di appello. In proposito occorre chiarire che sia la Corte di giustizia europea che la Suprema Corte sono ferme nell'affermare che le ferie devono essere fruite periodicamente ed integralmente nel corso del rapporto di lavoro e, ove questo non accada, al momento della cessazione del rapporto, spetta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva. L'unica eccezione a questa regola è rappresentata dal caso in cui la mancata fruizione delle ferie sia imputabile al lavoratore. Tuttavia, tale accertamento deve essere condotto in modo rigoroso, prendendo in considerazione soltanto le circostanze ritenute rilevanti dalla giurisprudenza, in particolare: (i) un'esaustiva e tempestiva informazione da parte del datore di lavoro circa le conseguenze della mancata fruizione delle ferie (perdita delle stesse al termine del periodo di riferimento), (ii) l'invito – se necessario formale – al lavoratore di godere delle ferie, (iii) l'adozione da parte del datore di lavoro di misure organizzative atte a consentire l'effettivo godimento delle stesse. L'onere della prova di tali stringenti condizioni è ad esclusivo carico del datore di lavoro, non dovendo il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'indennità
pag. 9 di 15 sostitutiva provare di essere stato impossibilitato di godere delle ferie nel corso del rapporto di lavoro per cause allo stesso non imputabili. Ove il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. E tali regole valgono anche per il pubblico impiego. La sentenza del Tribunale di Bologna qui gravata ha dato corretta applicazione ai principi applicabili in materia ed appare, pertanto, immune dai vizi denunciati dall'amministrazione appellante. Invero, nonostante i tentativi di parte appellante di asseverare l'erroneità delle valutazioni del Giudice a quo, il Tribunale di Bologna ha preso atto del fatto che il aveva sì invitato la dipendente a fruire delle ferie arretrate Pt_1 Parte_1
(pari a 46 giorni) ma poi, come peraltro dichiarato dallo stesso direttore del Quartiere, le carenze organizzative dell'ufficio cui era assegnata, aggravate dalle disposizioni sul distanziamento emanate nei primi mesi di pandemia, hanno impedito alla signora di smaltirle integralmente. CP_1
Ciò detto l'argomentazione posta alla base del primo motivo d'appello appare speciosa e infondata. Innanzitutto, perché vi è prova documentale del fatto che la stessa amministrazione datrice di lavoro ha comunicato in data 18/10/2019 (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado di parte appellata) alla dipendente il numero, pari a 46, di giorni di ferie da fruire prima del pensionamento autorizzandola a goderne anche durante il periodo di preavviso. Tanto logicamente presuppone che l'amministrazione datrice di lavoro avesse in precedenza autorizzato il “trascinamento” delle ferie residue del 2018 e del 2019 nell'anno successivo. In ogni caso, la comunicazione del 18/10/2019 varrebbe quale autorizzazione ex tunc in tal senso.
pag. 10 di 15 La doglianza in esame, in secondo luogo, appare infondata in quanto la Corte di giustizia (anche con la recente Corte di Giustizia UE 27 aprile 2023, C-192/22,
) ha stabilito che la disciplina nazionale che preveda Controparte_2 un diritto alle ferie condizionato alla fruizione dello stesso entro un periodo di tempo determinato, ovvero che ne preveda l'estinzione alla scadenza di un periodo di riporto, risulta compatibile con la lettera della direttiva n. 88/2003 purché il lavoratore che perde il diritto alle ferie annuali abbia avuto la possibilità effettiva di fruire del diritto menzionato. In altre parole, in capo al datore di lavoro grava un obbligo di informazione e di adozione di misure idonee a rendere effettivo e genuino l'esercizio del diritto alle ferie. Misure che, nel caso di specie, non risultano essere state adottate dall'amministrazione odierna appellante che, anche in sede di impugnazione, ha confermato espressamente che la sig.ra svolgeva da sola l'attività alla CP_1 quale era addetta (gestione matricola) e tale situazione è rimasta immutata anche nell'ultimo periodo prima del suo pensionamento in quanto “nell'esercizio delle sue prerogative relative alla organizzazione degli uffici ed alla gestione delle risorse umane”, il ha scelto deliberatamente di assegnare una Parte_1 sostituta al suddetto servizio solo 5 giorni prima del suo pensionamento. Dal momento che è posto a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare non solo di avere correttamente informato il dipendente ma anche di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse posto in condizione di fruire effettivamente delle ferie annuali retribuite cui aveva diritto (sentenze della Grande Sezione in data 6 novembre 2018, rispettivamente nella causa C-619/16, nella causa C-684/16, nelle cause riunite C-569/16 e C 570/16 nonché la sentenza della Quarta Sezione del 13 dicembre 2018, nella causa C-385/17 e Cass. Civ. n. 15952/2021, Cass. Civ. n. 13613/2020, Cass. Civ. n. 19330/2022, Cass. Civ. n. 29844/2022, Cass. Civ. n. 23153/2022, Cass. Civ. n. 18140/2022, Cass. Civ. n. 21609, 2022, Cass. Civ. n. 21780/2022, Cass. Civ. n. 14268/2022, Cass. Civ. n. 29133/2022, Cass. Civ. n. 17643/2023), le risultanze istruttorie e le dichiarazioni di parte appellante dimostrano inequivocabilmente la correttezza delle valutazioni
pag. 11 di 15 espresse nel caso di specie dal Tribunale di Bologna nella gravata sentenza. In particolare, il Giudice a quo, a fronte di una meditata ed attenta disamina delle risultanze istruttorie in atti, ha condivisibilmente affermato che: “(…) si osserva che - nel caso in esame – è emerso dalle risultanze istruttorie che, nonostante l'amministrazione resistente abbia invitato a fruire delle ferie arretrate CP_1
(per un totale di 46 giorni), le difficoltà organizzative hanno, di fatto, impedito alla ricorrente di usufruirne interamente. Il teste Direttore del Quartiere Navile, ove .. lavorava la Testimone_1 ricorrente all'epoca dei fatti di causa, dopo aver premesso che “il Quartiere si articola in 4 strutture sotto organizzative e la ricorrente faceva parte dell'ufficio amministrativo (nello specifico si occupava della matricola), di cui era responsabile all'epoca dei fatti il dott. , ha precisato che “La ricorrente, Per_1 all'epoca, era l'unica dipendente che si occupava della matricola….”. Ha poi aggiunto che “In prossimità della cessazione del rapporto di lavoro, l'ufficio del personale comunica al dirigente responsabile il numero di giorni di ferie residui. In quel caso, è difficile in generale che il dipendente riesca a esaurire integralmente delle ferie residue poiché sono spesso gli unici a svolgere la mansione assegnata ed è difficile sostituirli;
inoltre i sostituti arrivano sempre all'ultimo momento. Quindi, era oggettivamente difficile sostituire la ricorrente”. È, dunque, provata la concreta impossibilità della ricorrente di usufruire interamente delle ferie residue, nonostante la precedente comunicazione ricevuta in tal senso, e ciò a causa di esigenze inderogabili di servizio, essendo ella stessa l'unica dipendente adibita al servizio al quale era addetta, circostanza che trova conferma nella richiesta di monetizzazione delle ferie della ricorrente inoltrata dallo stesso (doc. 2 ric.), È, inoltre, incontestato che la ricorrente è stata Tes_1 sostituita da una nuova collega solo cinque giorni prima della cessazione dal servizio. Infine, va ulteriormente considerato il contesto eccezionale in cui si sono svolti i fatti, rappresentato dal lockdown del 2020, periodo di piena emergenza pandemica.
pag. 12 di 15 Essendo state provate le gravi ed eccezionali esigenze di servizio che hanno impedito alla ricorrente di usufruire delle ferie residue, il ricorso è fondato e viene accolto. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, al quale appare doveroso uniformarsi in ragione della funzione nomofilattica della Suprema Corte, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni del appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale Pt_1
v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Le valutazioni del Giudice a quo, in particolare, sono suffragate dall'insegnamento della S.C., secondo cui “la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha come fatti costitutivi il mancato godimento delle ferie maturate nel corso del rapporto di lavoro e la cessazione di quest'ultimo, mentre costituiscono eccezioni l'esistenza del potere, in capo al lavoratore, di auto organizzare i propri periodi di ferie, come potrebbe derivare dalla sua posizione di dirigente;
è, infine, oggetto di un ulteriore fatto costitutivo, pur in presenza di tale potere di auto organizzare le ferie, l'impossibilità di fruirne per esigenze improrogabili di servizio. Tutto ciò in quanto l'esistenza del rapporto di lavoro è di per sé causa di maturazione di ferie, con diritto irrinunciabile, sicché al lavoratore non può chiedersi di provare altro se non la maturazione delle ferie, il mancato godimento dei dovuti riposi e, sempre per effetto dell'irrinunciabilità, la cessazione del rapporto quale condizione necessaria per la monetizzazione” (Cass. Civ. n. 1730/2022). E ancora: “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, …, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento” (vd. Cass. Civ. n.
pag. 13 di 15 29844/2022; in senso conforme anche Cass. Civ. n. 181402022). Palesemente priva di fondamento appare anche l'argomentazione di parte appellante, secondo cui la mancata fruizione delle ferie sarebbe da imputare al dipendente che non le avrebbe richieste atteso che “il datore di lavoro è obbligato a porre in ferie il dipendente, senza possibilità neppure, come si è detto, di una rinuncia e monetizzazione di esse, se non quando ne risulta impossibile la fruizione e quindi a fine rapporto e ciò anche a prescindere dalla richiesta del lavoratore, sicché le previsioni negoziali di forme non sono certamente in grado di condizionare efficacemente i conseguenti diritti del lavoratore” (Cass. Civ. n. 1730/2022).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal va rigettato, con conseguente integrale conferma Parte_1 della pronuncia gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (che si colloca nello scaglione 1.101-5.200), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4 del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierna appellata). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte del appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Pt_1 quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
pag. 14 di 15 - condanna il al pagamento delle spese del grado che si Parte_1 liquidano nella somma di € 1.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Francesca Stangherlin, procuratrice dell'odierna appellata dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte del Pt_1 appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 23.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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