CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9TCR3A00067 2024 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi nullo e/o inefficace e/o annullarsi, l'Atto di Recupero N. T9TCR3A00067 2024 (Codice fiscale contribuente P.IVA_1) relativo all'anno 2017, notificato a Ricorrente_1 S.r.l. il 23 ottobre 2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Mantova – Direzione Provinciale di Mantova (doc. 1), nonché tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti.
Resistente: a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'atto di cui in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate di Mantova aveva considerato indebita la compensazione nel 2017 del credito fiscale maturato nell'anno 2016, per € 39.683,00, in quanto le relative spese, sostenute in forza dei due progetti descritti e documentati dalla società, non potevano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 D.L.
n. 145/2013 e succ. mod.
La società ricorrente, dopo aver richiamato la documentazione tecnica già trasmessa all'Agenzia delle Entrate di Mantova e allegata al ricorso, ha contestato le conclusioni cui era giunto l'ufficio in quanto entrambi i progetti in ragione delle rispettive caratteristiche (analiticamente descritti nella apposita Relazione, redatta ai sensi dell'art. 3, co. 11, DL 145/2013, corredata dei necessari documenti) rientravano tra quelli ammissibili allo specifico credito di imposta di cui al DL 145/2913, art. 3, co.
4. A sostegno dei suoi assunti ha sottolineato che l'Agenzia delle Entrate di Mantova, pur non denegando il carattere innovativo dei Progetti (cfr. pag.
12/20219) assume che l'attività di ricerca svolta non sarebbe stata meritevole dell'agevolazione contemplata dalla normativa citata, difettando asseritamente dei requisiti postulati dal C.d. Manuale Frascati dell'OCSE
(ossia, novità, creatività, trasferibilità e/o riproducibilità). Ha quindi evidenziato i seguenti motivi di gravame
:
A. erronea qualificazione del credito quale “credito inesistente” anziché “credito non spettante”;
B. violazione dell'art.
6-bis dello statuto del contribuente (l. 27.7.2000, n. 212);
C. intervenuta decadenza del potere di accertamento in capo all'Agenzia delle Entrate. Art. 38 bis DPR
600/1973;
D. Sussistenza dei requisiti di legge (art. 3 DL 145/2013) per la fruizione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Violazione e falsa applicazione art. 3 DL 145/2013. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 7 D.lgs. 546/1992. Mancanza di prova in ordine alla carenza dei presupposti per la fruizione del beneficio. Illegittimità dell'atto di recupero per difetto di istruttoria in particolare per la mancata acquisizione del parere del Ministero delle
Imprese e del Made in Italy. Violazione e falsa applicazione art. 8 del DM 27 maggio del 2015. Carenza di motivazione.
E. Violazione falsa applicazione articolo 3 DL 145/2013. Violazione del principio di irretroattività. Inapplicabilità dei canoni posti dal c.d. Manuale Frascati.
F. Differenza tra credito inesistente e credito non spettante. Violazione e falsa applicazione art. 13, co. 5, D. lgs. 472/1997.
L'Agenzia delle Entrate di Mantova ha replicato analiticamente alle contestazioni sollevate chiedendo la conferma del proprio operato e il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza sarà redatta dando applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”
(Cassazione,Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2015, Rv. 630490; Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019,
Rv. 652184). Ciò chiarito il ricorso appare fondato nel merito e va accolto.
Innanzitutto è opportuno precisare che, all'esito dell'attività istruttoria conclusasi con l' emanazione del'atto impugnato, l'Agenzia delle Entrate di Mantova ha dato atto della corretta tenuta della contabilità e dell'esatto adempimento degli obblighi dichiarativi, ma ha negato l'esistenza dei requisiti per la spettanza del credito per ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L 145/2013, sostituito dall'art. 1, co. 35 Legge n. 190/2014, dopo aver visionato la copiosa documentazione inoltrata dalla società in risposta al questionario (allegata in atti e comunque richiamata espressamente nell'avviso di accertamento).
In fatto è pacifico che la società Ricorrente_1 ha ad oggetto prevalente lo svolgimento di attività di recupero per il riciclaggio di materiale plastico. Nel 2016 ha ritenuto di dar corso a due specifici progetti : “Progetto
1” definibile: “Nuovo Prodotto Biodegradabile” e Progetto 2, concretizzatosi nello studio, sviluppo e monitoraggio innovativo del processo produttivo, mediante la progettazione di un cruscotto specifico di controllo di tutta l'attività aziendale, attraverso lo sviluppo di un foglio di calcolo nel quale vengono importati, rielaborati e consolidati tutti i dati aziendali e il conseguente rapido ottenimento ed in modo indipendente di le informazioni necessarie a sostenere i processi decisionali aziendali . Quanto al primo è stato specificato l'obiettivo di conseguire, mediante rigenerazione, un compound utilizzabile per la produzione di manufatti in plastiche biodegradabili e compostabili, al fine di soddisfare le esigenze dei clienti, immettere sul mercato prodotti innovativi con un rapporto qualità/prezzo competitivo.
La società ricorrente ha prodotto in fase istruttoria documentazione e dossier tecnici e relazione atti a sostenere il carattere innovativo dei progetti posti in essere, ma l'Agenzia delle Entrate di Mantova non ha ritenuto la documentazione prodotta adeguata a sostenere la tesi della società ricorrente come si evince dal contenuto dell'atto impugnato. Infatti l'Agenzia delle Entrate ha richiamato varie circolari del MISE ed in particolare la circolare n.59990 del 09 febbraio 2018 , per sostenere che " come più volte affermato nella prassi interpretativa, nel campo di applicazione del credito d'imposta non rientrano automaticamente tutte le attività di tipo innovativo che l'impresa intraprende, ma esclusivamente quelle che, nell'ambito del più ampio processo d'innovazione, si caratterizzino per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione sopra indicati e che, perciò che qui interessa, devono intendersi valevoli anche in relazione al settore della ricerca di “ nuovi materiali biodegradabili” e del “ progetto di sviluppo e monitoraggio del processo produttivo”
L'ufficio ha conclusivamente affermato che " Tanto sin qui premesso l'Ufficio ribadisce che le attività svolte, sopra indicate come progetto n.1 e n. 2, non soddisfano i requisiti oggettivi per la fruizione del credito d'imposta sia in quanto attività non inquadrabili in una delle 3 categorie rilevanti (“ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale”) bensì nella diversa categoria “innovazione di processo”(non rientrante nell'agevolazione) sia in quanto si sostanziano nell'applicazione e/o customizzazione di progetti già esistenti per specifiche applicazioni e obiettivi aziendali."
Tale affermazione, tuttavia, non è stata corredata, neppure nel corso del presente giudizio, di elementi atti a dimostrarne la correttezza dal punto di vista tecnico. Analogamente deve dirsi in relazione all'affermazione secondo la quale "il progetto risulta generico e privo di novità ".
Ciò posto in via esemplificativa e senza che sia necessario richiamare punto per punto le considerazioni esposte dall'Agenzia delle Entrate in merito alla valutazione dei singoli progetti pacificamente in essere nella società e le contestazioni mosse a tali considerazioni dalla società ricorrente, è sufficiente rilevare che si tratta di materia estremamente complessa e che la valutazione della novità o meno del progetto dipende da conoscenze tecniche specifiche che non appartengono al patrimonio di conoscenze dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Mantova nè dei membri di questo Collegio. In sostanza l'Ufficio contesta entrambi i progetti pur non avendo competenze specifiche nel settore, a fronte della dettagliata documentazione tecnica allegata dalla società ricorrente. Né, d'altra parte, l'Ufficio fornisce elementi significati o, comunque, di rilievo tali da evidenziare vizi tecnici nello sviluppo dei progetti stessi che fanno ritenere incongruenti le considerazioni tecniche svolte dalla ricorrente. Nè infine ha richiesto il parere tecnico del Mise, circostanza che avrebbe consentito al Collegio di analizzare i rilievi ai progetti formulati da personale tecnico in possesso di specifiche competenze e, se del caso, disporre consulenza tecnica d'ufficio. Del resto la stessa società ricorrente ha eccepito che gli atti impugnati siano stati emessi senza che l'Amministrazione finanziaria avesse preventivamente acquisito il parere del MISE contenente la valutazione tecnica dei progetti de quo;
consimile omissione configurerebbe azione viziata da eccesso di potere. Senonché l'analisi della lettera delle norme disciplinanti la materia conferma che l'Amministrazione finanziaria
è meramente facoltizzata a richiedere detto parere tecnico (ved. in particolare l'art. 8, II co., Decreto interministeriale 27/5/2015).
Il dato testuale normativo è assolutamente inequivoco e non è sovvertibile con la lettura ermeneutica. Tuttavia dato che è stata prevista la facoltà di sollecito del menzionato parere al MISE proprio perché' non sempre – essendo assorbenti le incongruenze sotto il profilo contabile, documentale e procedurale – si rende necessario esercitarla, almeno ai fini della decisione, è evidente il rischio per l'amministrazione finanziaria che procede ad attività di accertamento senza essersi munita del supporto tecnico previsto dalla legge esponendosi, conseguentemente, a possibili contestazioni sotto il profilo tecnico del progetto di ricerca e sviluppo.
Quindi ogni volta che l'ufficio non rileva vizi formali significativi nella documentazione prevista dal D.L.
145/2013 e dal D.M. 27.05.2015 che il contribuente è tenuto tassativamente a predisporre e conservare aifini dell'esibizione richiesta dall'agenzia delle entrate in fase di accertamento;
né tanto meno emergono elementi significativi nella procedura seguita dalla contribuente e, quindi la controversia si concentra unicamente su questioni tecniche sulle quali è evidente l'incompetenza dell'Agenzia delle Entrate era onere di quest'ultima esercitare la facoltà di rivolgersi al MISE. Nè tale conclusione può essere revocata in dubbio dalla circostanza che, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate di Mantova abbia ritenuto di avvallare il proprio operato richiamando le circolari del Mise (che hanno una portata generale) ritenendole applicabili anche al settore in esame circostanza che, semmai, rendere palese, come segnalato dalla parte ricorrente, quantomeno la opportunità di richiedere una verifica ad hoc stante le valutazioni di carattere tecnico necessarie per verificare la natura innovativa o meno dei singoli progetti in relazione ai quali la società ha esposto crediti per attività di ricerca e sviluppo.
In conclusione poichè nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato l'atto di recupero offrendo documentazione ed una ampia illustrazione dell'attività realizzata nelle varie fasi progettuali e realizzative, senza che l'Agenzia delle Entrate abbia formulato rilievi sotto il profilo documentale e tecnico tali da contrastare efficacemente (e sul medesimo piano tecnico) le deduzioni del ricorrente, il ricorso merita integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate di Mantova nella misura liquidata come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto di recupero impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Mantova a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2200,00 oltre spese generali al 15%, oltre rimborso CU versato, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Il presidente est.
dott.ssa Mariarosa Clara Pipponzi
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9TCR3A00067 2024 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi nullo e/o inefficace e/o annullarsi, l'Atto di Recupero N. T9TCR3A00067 2024 (Codice fiscale contribuente P.IVA_1) relativo all'anno 2017, notificato a Ricorrente_1 S.r.l. il 23 ottobre 2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Mantova – Direzione Provinciale di Mantova (doc. 1), nonché tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti.
Resistente: a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'atto di cui in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate di Mantova aveva considerato indebita la compensazione nel 2017 del credito fiscale maturato nell'anno 2016, per € 39.683,00, in quanto le relative spese, sostenute in forza dei due progetti descritti e documentati dalla società, non potevano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 D.L.
n. 145/2013 e succ. mod.
La società ricorrente, dopo aver richiamato la documentazione tecnica già trasmessa all'Agenzia delle Entrate di Mantova e allegata al ricorso, ha contestato le conclusioni cui era giunto l'ufficio in quanto entrambi i progetti in ragione delle rispettive caratteristiche (analiticamente descritti nella apposita Relazione, redatta ai sensi dell'art. 3, co. 11, DL 145/2013, corredata dei necessari documenti) rientravano tra quelli ammissibili allo specifico credito di imposta di cui al DL 145/2913, art. 3, co.
4. A sostegno dei suoi assunti ha sottolineato che l'Agenzia delle Entrate di Mantova, pur non denegando il carattere innovativo dei Progetti (cfr. pag.
12/20219) assume che l'attività di ricerca svolta non sarebbe stata meritevole dell'agevolazione contemplata dalla normativa citata, difettando asseritamente dei requisiti postulati dal C.d. Manuale Frascati dell'OCSE
(ossia, novità, creatività, trasferibilità e/o riproducibilità). Ha quindi evidenziato i seguenti motivi di gravame
:
A. erronea qualificazione del credito quale “credito inesistente” anziché “credito non spettante”;
B. violazione dell'art.
6-bis dello statuto del contribuente (l. 27.7.2000, n. 212);
C. intervenuta decadenza del potere di accertamento in capo all'Agenzia delle Entrate. Art. 38 bis DPR
600/1973;
D. Sussistenza dei requisiti di legge (art. 3 DL 145/2013) per la fruizione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Violazione e falsa applicazione art. 3 DL 145/2013. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 7 D.lgs. 546/1992. Mancanza di prova in ordine alla carenza dei presupposti per la fruizione del beneficio. Illegittimità dell'atto di recupero per difetto di istruttoria in particolare per la mancata acquisizione del parere del Ministero delle
Imprese e del Made in Italy. Violazione e falsa applicazione art. 8 del DM 27 maggio del 2015. Carenza di motivazione.
E. Violazione falsa applicazione articolo 3 DL 145/2013. Violazione del principio di irretroattività. Inapplicabilità dei canoni posti dal c.d. Manuale Frascati.
F. Differenza tra credito inesistente e credito non spettante. Violazione e falsa applicazione art. 13, co. 5, D. lgs. 472/1997.
L'Agenzia delle Entrate di Mantova ha replicato analiticamente alle contestazioni sollevate chiedendo la conferma del proprio operato e il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza sarà redatta dando applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”
(Cassazione,Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2015, Rv. 630490; Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019,
Rv. 652184). Ciò chiarito il ricorso appare fondato nel merito e va accolto.
Innanzitutto è opportuno precisare che, all'esito dell'attività istruttoria conclusasi con l' emanazione del'atto impugnato, l'Agenzia delle Entrate di Mantova ha dato atto della corretta tenuta della contabilità e dell'esatto adempimento degli obblighi dichiarativi, ma ha negato l'esistenza dei requisiti per la spettanza del credito per ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L 145/2013, sostituito dall'art. 1, co. 35 Legge n. 190/2014, dopo aver visionato la copiosa documentazione inoltrata dalla società in risposta al questionario (allegata in atti e comunque richiamata espressamente nell'avviso di accertamento).
In fatto è pacifico che la società Ricorrente_1 ha ad oggetto prevalente lo svolgimento di attività di recupero per il riciclaggio di materiale plastico. Nel 2016 ha ritenuto di dar corso a due specifici progetti : “Progetto
1” definibile: “Nuovo Prodotto Biodegradabile” e Progetto 2, concretizzatosi nello studio, sviluppo e monitoraggio innovativo del processo produttivo, mediante la progettazione di un cruscotto specifico di controllo di tutta l'attività aziendale, attraverso lo sviluppo di un foglio di calcolo nel quale vengono importati, rielaborati e consolidati tutti i dati aziendali e il conseguente rapido ottenimento ed in modo indipendente di le informazioni necessarie a sostenere i processi decisionali aziendali . Quanto al primo è stato specificato l'obiettivo di conseguire, mediante rigenerazione, un compound utilizzabile per la produzione di manufatti in plastiche biodegradabili e compostabili, al fine di soddisfare le esigenze dei clienti, immettere sul mercato prodotti innovativi con un rapporto qualità/prezzo competitivo.
La società ricorrente ha prodotto in fase istruttoria documentazione e dossier tecnici e relazione atti a sostenere il carattere innovativo dei progetti posti in essere, ma l'Agenzia delle Entrate di Mantova non ha ritenuto la documentazione prodotta adeguata a sostenere la tesi della società ricorrente come si evince dal contenuto dell'atto impugnato. Infatti l'Agenzia delle Entrate ha richiamato varie circolari del MISE ed in particolare la circolare n.59990 del 09 febbraio 2018 , per sostenere che " come più volte affermato nella prassi interpretativa, nel campo di applicazione del credito d'imposta non rientrano automaticamente tutte le attività di tipo innovativo che l'impresa intraprende, ma esclusivamente quelle che, nell'ambito del più ampio processo d'innovazione, si caratterizzino per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione sopra indicati e che, perciò che qui interessa, devono intendersi valevoli anche in relazione al settore della ricerca di “ nuovi materiali biodegradabili” e del “ progetto di sviluppo e monitoraggio del processo produttivo”
L'ufficio ha conclusivamente affermato che " Tanto sin qui premesso l'Ufficio ribadisce che le attività svolte, sopra indicate come progetto n.1 e n. 2, non soddisfano i requisiti oggettivi per la fruizione del credito d'imposta sia in quanto attività non inquadrabili in una delle 3 categorie rilevanti (“ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale”) bensì nella diversa categoria “innovazione di processo”(non rientrante nell'agevolazione) sia in quanto si sostanziano nell'applicazione e/o customizzazione di progetti già esistenti per specifiche applicazioni e obiettivi aziendali."
Tale affermazione, tuttavia, non è stata corredata, neppure nel corso del presente giudizio, di elementi atti a dimostrarne la correttezza dal punto di vista tecnico. Analogamente deve dirsi in relazione all'affermazione secondo la quale "il progetto risulta generico e privo di novità ".
Ciò posto in via esemplificativa e senza che sia necessario richiamare punto per punto le considerazioni esposte dall'Agenzia delle Entrate in merito alla valutazione dei singoli progetti pacificamente in essere nella società e le contestazioni mosse a tali considerazioni dalla società ricorrente, è sufficiente rilevare che si tratta di materia estremamente complessa e che la valutazione della novità o meno del progetto dipende da conoscenze tecniche specifiche che non appartengono al patrimonio di conoscenze dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Mantova nè dei membri di questo Collegio. In sostanza l'Ufficio contesta entrambi i progetti pur non avendo competenze specifiche nel settore, a fronte della dettagliata documentazione tecnica allegata dalla società ricorrente. Né, d'altra parte, l'Ufficio fornisce elementi significati o, comunque, di rilievo tali da evidenziare vizi tecnici nello sviluppo dei progetti stessi che fanno ritenere incongruenti le considerazioni tecniche svolte dalla ricorrente. Nè infine ha richiesto il parere tecnico del Mise, circostanza che avrebbe consentito al Collegio di analizzare i rilievi ai progetti formulati da personale tecnico in possesso di specifiche competenze e, se del caso, disporre consulenza tecnica d'ufficio. Del resto la stessa società ricorrente ha eccepito che gli atti impugnati siano stati emessi senza che l'Amministrazione finanziaria avesse preventivamente acquisito il parere del MISE contenente la valutazione tecnica dei progetti de quo;
consimile omissione configurerebbe azione viziata da eccesso di potere. Senonché l'analisi della lettera delle norme disciplinanti la materia conferma che l'Amministrazione finanziaria
è meramente facoltizzata a richiedere detto parere tecnico (ved. in particolare l'art. 8, II co., Decreto interministeriale 27/5/2015).
Il dato testuale normativo è assolutamente inequivoco e non è sovvertibile con la lettura ermeneutica. Tuttavia dato che è stata prevista la facoltà di sollecito del menzionato parere al MISE proprio perché' non sempre – essendo assorbenti le incongruenze sotto il profilo contabile, documentale e procedurale – si rende necessario esercitarla, almeno ai fini della decisione, è evidente il rischio per l'amministrazione finanziaria che procede ad attività di accertamento senza essersi munita del supporto tecnico previsto dalla legge esponendosi, conseguentemente, a possibili contestazioni sotto il profilo tecnico del progetto di ricerca e sviluppo.
Quindi ogni volta che l'ufficio non rileva vizi formali significativi nella documentazione prevista dal D.L.
145/2013 e dal D.M. 27.05.2015 che il contribuente è tenuto tassativamente a predisporre e conservare aifini dell'esibizione richiesta dall'agenzia delle entrate in fase di accertamento;
né tanto meno emergono elementi significativi nella procedura seguita dalla contribuente e, quindi la controversia si concentra unicamente su questioni tecniche sulle quali è evidente l'incompetenza dell'Agenzia delle Entrate era onere di quest'ultima esercitare la facoltà di rivolgersi al MISE. Nè tale conclusione può essere revocata in dubbio dalla circostanza che, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate di Mantova abbia ritenuto di avvallare il proprio operato richiamando le circolari del Mise (che hanno una portata generale) ritenendole applicabili anche al settore in esame circostanza che, semmai, rendere palese, come segnalato dalla parte ricorrente, quantomeno la opportunità di richiedere una verifica ad hoc stante le valutazioni di carattere tecnico necessarie per verificare la natura innovativa o meno dei singoli progetti in relazione ai quali la società ha esposto crediti per attività di ricerca e sviluppo.
In conclusione poichè nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato l'atto di recupero offrendo documentazione ed una ampia illustrazione dell'attività realizzata nelle varie fasi progettuali e realizzative, senza che l'Agenzia delle Entrate abbia formulato rilievi sotto il profilo documentale e tecnico tali da contrastare efficacemente (e sul medesimo piano tecnico) le deduzioni del ricorrente, il ricorso merita integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate di Mantova nella misura liquidata come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto di recupero impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Mantova a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2200,00 oltre spese generali al 15%, oltre rimborso CU versato, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Il presidente est.
dott.ssa Mariarosa Clara Pipponzi