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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/12/2024, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2018/2024 promossa da:
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 1179/2024 R.G. affari contenziosi vertente
TRA
(C.F ) elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Parte_1 C.F._1
Messina n. 28, presso lo studio dell'avv. Emanuela Barba che la rappresentata e difende giusta procura in atti
ATTORE/I
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per modifica identità di genere. Rettificazione anagrafica.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali primari e di disporre contestuale attribuzione di sesso da femminile a maschile e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (Brindisi - Latiano) di effettuare pagina 1 di 4 la rettificazione nel relativo registro, statuendo che il nome di “ , così come in Parte_1 atti identificata, venga sostituito con quello di “ . Persona_1
2. In particolare, nel proprio atto introduttivo, l'attrice ha dedotto di avere da sempre manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, tanto da vivere con grande sofferenza la sua condizione sessuale femminile.
3. L'istante ha inoltre precisato di essere di stato libero.
4. Ha, altresì, evidenziato l'urgenza di sottoporsi al trattamento di adeguamento somatico dei propri caratteri sessuali, anche al fine di eliminare la presenza di ormoni femminili incompatibili con quelli maschili che sta assumendo.
5. Infine, l'istante ha aggiunto che, in considerazione dell'attuale condizione, necessita dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo e del proprio sesso.
6. Ritiene il Collegio che le domande proposte possano essere interamente accolte.
7. Ed invero, l'istante ha prodotto relazione psicologica resa dal Consultorio M.I.T., convenzionato con l'AUSL Città di Bologna, del 18 maggio 2024 descrittiva del percorso psicoterapeutico intrapreso a firma dott.ssa di Bologna correlate da ulteriore documentazione Persona_2 medica IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, dalla quale risulta la diagnosi di
"disforia di genere" e la necessità di iniziare una terapia ormonale mascolinizzante.
8. Dalla documentazione medica prodotta (come peraltro confermato dall'istante in udienza) è dato evincere che " sussiste una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico... nel passato l'utente riferiva sintomatologia ansioso-depressiva reattiva a problematiche familiari per la quale era presente una presa in carico psicologica sul territorio di residenza. Nell'attualità di vita il funzionamento della personalità di Pt_1 Per_
alias appare in buon compenso. L'avvio del percorso di affermazione di genere ha
[...] conferito maggior benessere all'utente riducendo significativamente la sintomatologia correlata alla Disforia di genere. La persona da alcuni anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuta come tale e mostra in questo ruolo un buon adattamento psicologico e sociale. Per_ Dall'anno 2020 alias assume terapia ormonale affermativa che ha Parte_1 significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. La terapia ormonale è assunta in modo regolare e sotto stretto controllo medico all'interno dell'equipe multidisciplinare;
non si è registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della compliance.", (cfr. relazione a firma Dr.ssa di Persona_2
Bologna allegata alla citazione, pag. 2).
9. Sulla base di tali elementi va, pertanto, accolta l'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, essendo noto da tempo (v. anche sentenza della Corte Cost. n.161 del 1985) nella letteratura scientifica e nella pratica clinica internazionale, che la rettificazione chirurgica costituisce un percorso adeguato a migliorare la condizione esistenziale delle persone affette da transessualismo, ed a soddisfare i bisogni da loro espressi.
pagina 2 di 4 10. Parimenti, meritevole di accoglimento deve ritenersi la domanda volta alla rettificazione anagrafica, in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della
Corte di Cassazione (Cass. Civ., n.15138/15).
11. Già in precedenza la Corte Costituzionale aveva rilevato come l'identità di genere non fosse integrata solo da una determinata struttura del genoma individuale e dei genitali esterni, bensì da una complessità di fattori, tra cui certamente quelli di ordine psicologico e dunque il radicato sentire di sé di ciascuno, profondamente condizionante l'esplicazione della personalità nel mondo delle relazioni e quindi l'equilibrio in cui si sostanzia la salute.
12. La suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ha sancito come l'esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere;
rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso).
13. Nel caso di specie, l'istante ha mostrato la ferma volontà di sottoporsi al trattamento chirurgico, sollecitandone l'autorizzazione, ma è evidente, anche a prescindere dallo stesso, la stabilità del conseguimento da parte sua dell'identità maschile, frutto di una decisione irreversibile e comprovata dalla terapia ormonale cui si è sottoposta e che l'ha trasformata anche nel soma.
Con conseguenze sul piano dell'identità sociale finanche maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla modifica somatica dei genitali esterni.
14. Non vi è dunque motivo per non ordinare, sin d'ora, anche la rettificazione anagrafica dell'identità, onde tutelare effettivamente la salute dell'istante.
15. Nulla per le spese, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
a) autorizza , in atti generalizzata, a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici Parte_1 ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
b) ordina all' ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latiano (BR) di rettificare l'atto di nascita della predetta nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestataria Pt_1
" " debba invece leggersi ed intendersi "ERIC" e laddove si legge, quanto al sesso Pt_1 dell'intestatario, la dicitura "femminile" debba leggersi ed intendersi invece quella "maschile";
c) nulla per le spese.
pagina 3 di 4 Pescara, 5 dicembre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2018/2024 promossa da:
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 1179/2024 R.G. affari contenziosi vertente
TRA
(C.F ) elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Parte_1 C.F._1
Messina n. 28, presso lo studio dell'avv. Emanuela Barba che la rappresentata e difende giusta procura in atti
ATTORE/I
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per modifica identità di genere. Rettificazione anagrafica.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali primari e di disporre contestuale attribuzione di sesso da femminile a maschile e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (Brindisi - Latiano) di effettuare pagina 1 di 4 la rettificazione nel relativo registro, statuendo che il nome di “ , così come in Parte_1 atti identificata, venga sostituito con quello di “ . Persona_1
2. In particolare, nel proprio atto introduttivo, l'attrice ha dedotto di avere da sempre manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, tanto da vivere con grande sofferenza la sua condizione sessuale femminile.
3. L'istante ha inoltre precisato di essere di stato libero.
4. Ha, altresì, evidenziato l'urgenza di sottoporsi al trattamento di adeguamento somatico dei propri caratteri sessuali, anche al fine di eliminare la presenza di ormoni femminili incompatibili con quelli maschili che sta assumendo.
5. Infine, l'istante ha aggiunto che, in considerazione dell'attuale condizione, necessita dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo e del proprio sesso.
6. Ritiene il Collegio che le domande proposte possano essere interamente accolte.
7. Ed invero, l'istante ha prodotto relazione psicologica resa dal Consultorio M.I.T., convenzionato con l'AUSL Città di Bologna, del 18 maggio 2024 descrittiva del percorso psicoterapeutico intrapreso a firma dott.ssa di Bologna correlate da ulteriore documentazione Persona_2 medica IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, dalla quale risulta la diagnosi di
"disforia di genere" e la necessità di iniziare una terapia ormonale mascolinizzante.
8. Dalla documentazione medica prodotta (come peraltro confermato dall'istante in udienza) è dato evincere che " sussiste una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico... nel passato l'utente riferiva sintomatologia ansioso-depressiva reattiva a problematiche familiari per la quale era presente una presa in carico psicologica sul territorio di residenza. Nell'attualità di vita il funzionamento della personalità di Pt_1 Per_
alias appare in buon compenso. L'avvio del percorso di affermazione di genere ha
[...] conferito maggior benessere all'utente riducendo significativamente la sintomatologia correlata alla Disforia di genere. La persona da alcuni anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuta come tale e mostra in questo ruolo un buon adattamento psicologico e sociale. Per_ Dall'anno 2020 alias assume terapia ormonale affermativa che ha Parte_1 significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. La terapia ormonale è assunta in modo regolare e sotto stretto controllo medico all'interno dell'equipe multidisciplinare;
non si è registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della compliance.", (cfr. relazione a firma Dr.ssa di Persona_2
Bologna allegata alla citazione, pag. 2).
9. Sulla base di tali elementi va, pertanto, accolta l'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, essendo noto da tempo (v. anche sentenza della Corte Cost. n.161 del 1985) nella letteratura scientifica e nella pratica clinica internazionale, che la rettificazione chirurgica costituisce un percorso adeguato a migliorare la condizione esistenziale delle persone affette da transessualismo, ed a soddisfare i bisogni da loro espressi.
pagina 2 di 4 10. Parimenti, meritevole di accoglimento deve ritenersi la domanda volta alla rettificazione anagrafica, in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della
Corte di Cassazione (Cass. Civ., n.15138/15).
11. Già in precedenza la Corte Costituzionale aveva rilevato come l'identità di genere non fosse integrata solo da una determinata struttura del genoma individuale e dei genitali esterni, bensì da una complessità di fattori, tra cui certamente quelli di ordine psicologico e dunque il radicato sentire di sé di ciascuno, profondamente condizionante l'esplicazione della personalità nel mondo delle relazioni e quindi l'equilibrio in cui si sostanzia la salute.
12. La suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ha sancito come l'esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere;
rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso).
13. Nel caso di specie, l'istante ha mostrato la ferma volontà di sottoporsi al trattamento chirurgico, sollecitandone l'autorizzazione, ma è evidente, anche a prescindere dallo stesso, la stabilità del conseguimento da parte sua dell'identità maschile, frutto di una decisione irreversibile e comprovata dalla terapia ormonale cui si è sottoposta e che l'ha trasformata anche nel soma.
Con conseguenze sul piano dell'identità sociale finanche maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla modifica somatica dei genitali esterni.
14. Non vi è dunque motivo per non ordinare, sin d'ora, anche la rettificazione anagrafica dell'identità, onde tutelare effettivamente la salute dell'istante.
15. Nulla per le spese, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
a) autorizza , in atti generalizzata, a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici Parte_1 ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
b) ordina all' ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latiano (BR) di rettificare l'atto di nascita della predetta nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestataria Pt_1
" " debba invece leggersi ed intendersi "ERIC" e laddove si legge, quanto al sesso Pt_1 dell'intestatario, la dicitura "femminile" debba leggersi ed intendersi invece quella "maschile";
c) nulla per le spese.
pagina 3 di 4 Pescara, 5 dicembre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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