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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1004 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._1
29/12/1994
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra BOCCHI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti insistono affinché il Tribunale
- Voglia pronunciare sentenza di divorzio congiunto/scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della sentenza di separazione che qui si riportano:
CONCLUSIONI
-- Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, precisando che i coniugi hanno già diviso la propria residenza, ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torri di AR (Vicenza),
affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
-- Assegnazione Casa coniugale. I ricorrenti accordano l'assegnazione della casa coniugale a favore della madre che ivi vivrà con la GL , Per_1
individuando la stessa nell'immobile sito Torri di AR – frazione Lerino
– in Via Cantarana n.80, Si precisa che l'immobile è in affitto e che lo stesso verrà versato interamente dalla madre nel momento in cui il padre lascerà
l'abitazione.
-- Regime di Affido.
-- Regime di Affido della GL : la minore verrà affidata in maniera Per_1
condivisa ai due genitori e la residenza sarà fissata presso l'abitazione materna.
Sulle modalità di visita, i genitori concordano il seguente calendario che potrà
essere di comune accordo adeguato alle contingenti esigenze ed impegni dei
2 figli ed agli impegni lavorativi dei genitori:
- uno o due pomeriggi a settimana individuato nel giorno del mercoledì
pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore 20.30, dopo cena, e con facoltà per il padre di poter aggiungere un altro giorno infrasettimanale in base ai propri impegni lavorativi ed esigenze della madre e minore;
il padre potrà stare con la Per_1
GL andando a prelevarla a casa per poi riportarla dopo cena;
- fine settimana alternati: la GL starà con il padre dal venerdì alle ore 18.30 fino alla domenica sera alle ore 20.30 nel quale il padre riporterà a casa della madre , dopo Per_1
cena;
Salvo diverse esigenze dettate dai turni di lavoro del padre e precisando che se il padre dovrà recarsi a lavoro, trascorrerà la giornata o il pomeriggio del sabato e della domenica riportando i figli a casa della madre (prima o dopo cena).
-- una telefonata al giorno alle ore 19.30/20.00 in base alla disponibilità di entrambi;
- Vacanze scolastiche estive e festività: la GL trascorrerà una o due settimane anche non consecutive con ciascun genitore;
da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
- Compleanno di : verrà festeggiato in accordo con i genitori e la minore Per_1
sul luogo e su quando trascorrere la giornata del compleanno, garantendo almeno mezza giornata per ciascun genitore e, laddove possibile, anche festeggiandolo insieme.
- Vacanze di Natale: i coniugi decideranno in accordo comune in base al
3 principio dell'alternanza i giorni della vigilia 24 Dicembre ed il giorno di Natale
25 Dicembre, così anche Capodanno ed Epifania da trascorrere con la GL.
Inoltre, la GL potrà trascorrere almeno cinque giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre e l'anno successivo dal
30 dicembre al 3 gennaio alternando le settimane ed i giorni di festività con i genitori;
- Scelte scolastiche: verranno concordate con entrambi i genitori.
- Colloquio con i professori delle scuole frequentate da : la madre ed il Per_1
padre si impegnano ad incontrare i professori della GL ed a relazionare l'altro con solerzia.
- Comunicazione tra genitori: i genitori considerano di fondamentale importanza una corretta e tempestiva comunicazione e pertanto si impegnano a trasmettersi le informazioni riguardanti la minore via mail o sms e dopo Per_1
aver condiviso una qualsiasi decisione a darsi successivamente un riscontro.
I genitori si impegnano sin da ora a che le frequentazioni con i rispettivi eventuali futuri compagni siano graduali e orientati a garantire il corretto equilibrio e il massimo interesse della GL minorenne oltre ad impegnarsi a seguire un percorso psicologico a tutela della minore, da decidere liberamente tra i genitori stessi.
-- SUL MANTENIMENTO: il padre s'impegna a corrispondere un contributo al mantenimento di euro 300,00 per la GL minore che verrà versato sulle Per_1
coordinate bancarie intestate alla madre;
- Spese Straordinarie ed Assegno Unico.
4 I ricorrenti accordano che l'assegno unico venga percepito al 100% alla madre.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno; precisando che il contributo per la retta dell'asilo è pari ad euro
130,00.
Il genitore che le abbia sostenute sarà tenuto a rendicontarle all'altro entro la fine del mese di riferimento e saranno rimborsate a chi le abbia anticipate entro il giorno 15 del mese successivo al relativo sostenimento;
spese straordinarie idoneamente documentate che i genitori dovranno versare rispettivamente entro il giorno 15 di ogni mese, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
spese scolastiche e ludico-sportive, inoltre i genitori si accordano che anche l'abbigliamento (cambi di stagione) verrà ripartito nella misura del 50%, spese mediche specialistiche, farmaceutiche, oculistiche, comunque non coperte dal
SSN, regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere;
- le parti concordano che il genitore che si trovi ad anticipare taluna delle spese straordinarie dovrà essere rimborsato dall'altro genitore previa esibizione delle relative attestazioni di pagamento, entro la fine del mese in cui la spesa viene sostenuta;
- nulla a titolo di reciproco mantenimento essendo i coniugi economicamente indipendenti.
- premesso quanto accordato, i genitori dichiarano di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali intercorsi tra loro e quindi aver diviso i conti correnti e i beni relativi alle auto di proprietà di ciascuno e precisamente l'auto targata
5 GD438MX modello Audi A3 è di proprietà della madre e resterà in uso alla madre, e per l'effetto dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione, premesso tutto quanto sopra accordato.
- I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, secondo quanto previsto dalla legge.
- le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e null'altro si ritiene reciprocamente dovuto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione personale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Torri di AR (VI) in data 23/07/2022.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note scritte ex art. 127
ter c.p.c., depositate in data 26/03/2024 in sostituzione dell'udienza del
18/06/2024, veniva omologata con sentenza n. 257/2024 pubblicata in data
4/07/2024 e passata in giudicato il 5/02/2024, non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge.
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal
6 deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale omologata con sentenza n. 257/2024 del 4/07/2024
e la data di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve
7 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della GL minore , nata a [...] il [...], Per_1
alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della GL a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla GL minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Torri di AR (VI), frazione Lerino, via Cantarana n. 80, in favore di , quale genitore convivente con la GL minore;
Parte_1 Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per
8 l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Torri di AR (VI) il 23/07/2022 Controparte_1 Parte_1
alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torri di AR (VI) al n.
7, parte II, serie A, anno 2022;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1004 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._1
29/12/1994
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra BOCCHI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti insistono affinché il Tribunale
- Voglia pronunciare sentenza di divorzio congiunto/scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della sentenza di separazione che qui si riportano:
CONCLUSIONI
-- Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, precisando che i coniugi hanno già diviso la propria residenza, ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torri di AR (Vicenza),
affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
-- Assegnazione Casa coniugale. I ricorrenti accordano l'assegnazione della casa coniugale a favore della madre che ivi vivrà con la GL , Per_1
individuando la stessa nell'immobile sito Torri di AR – frazione Lerino
– in Via Cantarana n.80, Si precisa che l'immobile è in affitto e che lo stesso verrà versato interamente dalla madre nel momento in cui il padre lascerà
l'abitazione.
-- Regime di Affido.
-- Regime di Affido della GL : la minore verrà affidata in maniera Per_1
condivisa ai due genitori e la residenza sarà fissata presso l'abitazione materna.
Sulle modalità di visita, i genitori concordano il seguente calendario che potrà
essere di comune accordo adeguato alle contingenti esigenze ed impegni dei
2 figli ed agli impegni lavorativi dei genitori:
- uno o due pomeriggi a settimana individuato nel giorno del mercoledì
pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore 20.30, dopo cena, e con facoltà per il padre di poter aggiungere un altro giorno infrasettimanale in base ai propri impegni lavorativi ed esigenze della madre e minore;
il padre potrà stare con la Per_1
GL andando a prelevarla a casa per poi riportarla dopo cena;
- fine settimana alternati: la GL starà con il padre dal venerdì alle ore 18.30 fino alla domenica sera alle ore 20.30 nel quale il padre riporterà a casa della madre , dopo Per_1
cena;
Salvo diverse esigenze dettate dai turni di lavoro del padre e precisando che se il padre dovrà recarsi a lavoro, trascorrerà la giornata o il pomeriggio del sabato e della domenica riportando i figli a casa della madre (prima o dopo cena).
-- una telefonata al giorno alle ore 19.30/20.00 in base alla disponibilità di entrambi;
- Vacanze scolastiche estive e festività: la GL trascorrerà una o due settimane anche non consecutive con ciascun genitore;
da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
- Compleanno di : verrà festeggiato in accordo con i genitori e la minore Per_1
sul luogo e su quando trascorrere la giornata del compleanno, garantendo almeno mezza giornata per ciascun genitore e, laddove possibile, anche festeggiandolo insieme.
- Vacanze di Natale: i coniugi decideranno in accordo comune in base al
3 principio dell'alternanza i giorni della vigilia 24 Dicembre ed il giorno di Natale
25 Dicembre, così anche Capodanno ed Epifania da trascorrere con la GL.
Inoltre, la GL potrà trascorrere almeno cinque giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre e l'anno successivo dal
30 dicembre al 3 gennaio alternando le settimane ed i giorni di festività con i genitori;
- Scelte scolastiche: verranno concordate con entrambi i genitori.
- Colloquio con i professori delle scuole frequentate da : la madre ed il Per_1
padre si impegnano ad incontrare i professori della GL ed a relazionare l'altro con solerzia.
- Comunicazione tra genitori: i genitori considerano di fondamentale importanza una corretta e tempestiva comunicazione e pertanto si impegnano a trasmettersi le informazioni riguardanti la minore via mail o sms e dopo Per_1
aver condiviso una qualsiasi decisione a darsi successivamente un riscontro.
I genitori si impegnano sin da ora a che le frequentazioni con i rispettivi eventuali futuri compagni siano graduali e orientati a garantire il corretto equilibrio e il massimo interesse della GL minorenne oltre ad impegnarsi a seguire un percorso psicologico a tutela della minore, da decidere liberamente tra i genitori stessi.
-- SUL MANTENIMENTO: il padre s'impegna a corrispondere un contributo al mantenimento di euro 300,00 per la GL minore che verrà versato sulle Per_1
coordinate bancarie intestate alla madre;
- Spese Straordinarie ed Assegno Unico.
4 I ricorrenti accordano che l'assegno unico venga percepito al 100% alla madre.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno; precisando che il contributo per la retta dell'asilo è pari ad euro
130,00.
Il genitore che le abbia sostenute sarà tenuto a rendicontarle all'altro entro la fine del mese di riferimento e saranno rimborsate a chi le abbia anticipate entro il giorno 15 del mese successivo al relativo sostenimento;
spese straordinarie idoneamente documentate che i genitori dovranno versare rispettivamente entro il giorno 15 di ogni mese, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
spese scolastiche e ludico-sportive, inoltre i genitori si accordano che anche l'abbigliamento (cambi di stagione) verrà ripartito nella misura del 50%, spese mediche specialistiche, farmaceutiche, oculistiche, comunque non coperte dal
SSN, regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere;
- le parti concordano che il genitore che si trovi ad anticipare taluna delle spese straordinarie dovrà essere rimborsato dall'altro genitore previa esibizione delle relative attestazioni di pagamento, entro la fine del mese in cui la spesa viene sostenuta;
- nulla a titolo di reciproco mantenimento essendo i coniugi economicamente indipendenti.
- premesso quanto accordato, i genitori dichiarano di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali intercorsi tra loro e quindi aver diviso i conti correnti e i beni relativi alle auto di proprietà di ciascuno e precisamente l'auto targata
5 GD438MX modello Audi A3 è di proprietà della madre e resterà in uso alla madre, e per l'effetto dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione, premesso tutto quanto sopra accordato.
- I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, secondo quanto previsto dalla legge.
- le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e null'altro si ritiene reciprocamente dovuto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione personale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Torri di AR (VI) in data 23/07/2022.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note scritte ex art. 127
ter c.p.c., depositate in data 26/03/2024 in sostituzione dell'udienza del
18/06/2024, veniva omologata con sentenza n. 257/2024 pubblicata in data
4/07/2024 e passata in giudicato il 5/02/2024, non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge.
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal
6 deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale omologata con sentenza n. 257/2024 del 4/07/2024
e la data di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve
7 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della GL minore , nata a [...] il [...], Per_1
alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della GL a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla GL minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Torri di AR (VI), frazione Lerino, via Cantarana n. 80, in favore di , quale genitore convivente con la GL minore;
Parte_1 Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per
8 l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Torri di AR (VI) il 23/07/2022 Controparte_1 Parte_1
alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torri di AR (VI) al n.
7, parte II, serie A, anno 2022;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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