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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5749 2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marianna Forlani, giusta delega in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 23.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 5.5.2012, le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
19.6.2010, alle seguenti condizioni: “1) La casa coniugale, sita in Roma, Via Tommaso Gargallo n misura tra i coniugi precedentemente concordata;
con la sua quota parte del prezzo di vendita della casa coniugale la Sig.ra acquistava un immobile, sito in Roma, Via Poggio Bracciolini n Parte_1
52, esclusivamente a lei intestato, nel quale attualmente vive assieme alla figlia Persona_1
mentre il marito si è trasferito a vivere in un altro immobile, di sua proprietà esclusiva, sito in Roma,
Via Luciano Zuccoli;
3) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di sufficienti redditi propri;
4) La figlia di anni quattordici, verrà affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse per la minore, in particolare quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, da assumere di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago diverse da quelle sportive e comunque non pericolose); 5) Il padre vedrà e terrà con sé la figlia (salvo l'eventuale, diverso accordo tra i genitori, da concordarsi previamente di volta, in volta) il lunedì ed il giovedì, dalle ore 17.00 circa fino al giorno successivo, quando la accompagnerà a scuola;
inoltre, la figlia trascorrerà i fine settimana alternativamente con il padre e con la madre;
nel fine settimana di spettanza del padre, quest'ultimo preleverà la figlia il venerdì sera,
dalle ore 19:00 alle ore 20:30, e la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le ore 20.00
della domenica, salvo diverso accordo delle parti. Il padre, sin da ora, si dichiara disponibile ad andare a prelevare la figlia dalla scuola, quando necessario e previo accordo con la moglie, anche nei giorni diversi da quelli di sua spettanza, conducendola presso l'abitazione materna o dove previamente concordato tra i coniugi;
6) Il padre, durante le vacanze estive, terrà con sé la figlia per minimo quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il
31 maggio di ciascun anno;
durante il periodo natalizio, la figlia trascorrerà la Vigilia con il padre e il Natale con la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
il 31/12 e il 01/01 (Capodanno),
alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi;
la figlia trascorrerà, inoltre, la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
7) In caso di malattia della minore la madre, compatibilmente con le esigenze di studio della figlia, consentirà al padre di farle visita nel luogo ove essa si trovi, previa comunicazione, per le vie brevi, dell'orario di visita. Nel periodo di competenza di ciascun genitore, i medesimi dovranno essere reperibili telefonicamente, l'un l'altro, nei luoghi ove si trovino;
8) Il padre parteciperà alle feste di compleanno della figlia, alle recite scolastiche ed agli eventi ludici che la coinvolgono;
9) Il padre corrisponderà, per il mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 400,00 (oltre scatto istat) da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre spese straordinarie, come da protocollo di intesa del Tribune di Roma, nella misura del 50% per ciascun genitore;
10) Il mutuo per l'acquisto della casa coniugale veniva estinto all'atto della vendita della stessa 11) I coniugi concordano che l'autovettura Fiat Panda (tg FP791WN), precedentemente intestata al marito, è stata trasferita in piena proprietà alla moglie, che ne ha la piena disponibilità; 12)i coniugi prestano il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altri documenti di espatrio con l'inserimento dei nominativi dei figli”.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda – previa riqualificazione in domanda di scioglimento del matrimonio civile - deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con il decreto di omologa;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative. La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Roma il 19.6.2010;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 00794, parte
1, serie 03);
NULLA sulle spese;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.10.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
IA ON TA NZ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 int.11, in comproprietà tra i coniugi, è già stata venduta dagli stessi, con riparto del prezzo nella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5749 2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marianna Forlani, giusta delega in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 23.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 5.5.2012, le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
19.6.2010, alle seguenti condizioni: “1) La casa coniugale, sita in Roma, Via Tommaso Gargallo n misura tra i coniugi precedentemente concordata;
con la sua quota parte del prezzo di vendita della casa coniugale la Sig.ra acquistava un immobile, sito in Roma, Via Poggio Bracciolini n Parte_1
52, esclusivamente a lei intestato, nel quale attualmente vive assieme alla figlia Persona_1
mentre il marito si è trasferito a vivere in un altro immobile, di sua proprietà esclusiva, sito in Roma,
Via Luciano Zuccoli;
3) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di sufficienti redditi propri;
4) La figlia di anni quattordici, verrà affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse per la minore, in particolare quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, da assumere di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago diverse da quelle sportive e comunque non pericolose); 5) Il padre vedrà e terrà con sé la figlia (salvo l'eventuale, diverso accordo tra i genitori, da concordarsi previamente di volta, in volta) il lunedì ed il giovedì, dalle ore 17.00 circa fino al giorno successivo, quando la accompagnerà a scuola;
inoltre, la figlia trascorrerà i fine settimana alternativamente con il padre e con la madre;
nel fine settimana di spettanza del padre, quest'ultimo preleverà la figlia il venerdì sera,
dalle ore 19:00 alle ore 20:30, e la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le ore 20.00
della domenica, salvo diverso accordo delle parti. Il padre, sin da ora, si dichiara disponibile ad andare a prelevare la figlia dalla scuola, quando necessario e previo accordo con la moglie, anche nei giorni diversi da quelli di sua spettanza, conducendola presso l'abitazione materna o dove previamente concordato tra i coniugi;
6) Il padre, durante le vacanze estive, terrà con sé la figlia per minimo quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il
31 maggio di ciascun anno;
durante il periodo natalizio, la figlia trascorrerà la Vigilia con il padre e il Natale con la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
il 31/12 e il 01/01 (Capodanno),
alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi;
la figlia trascorrerà, inoltre, la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
7) In caso di malattia della minore la madre, compatibilmente con le esigenze di studio della figlia, consentirà al padre di farle visita nel luogo ove essa si trovi, previa comunicazione, per le vie brevi, dell'orario di visita. Nel periodo di competenza di ciascun genitore, i medesimi dovranno essere reperibili telefonicamente, l'un l'altro, nei luoghi ove si trovino;
8) Il padre parteciperà alle feste di compleanno della figlia, alle recite scolastiche ed agli eventi ludici che la coinvolgono;
9) Il padre corrisponderà, per il mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 400,00 (oltre scatto istat) da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre spese straordinarie, come da protocollo di intesa del Tribune di Roma, nella misura del 50% per ciascun genitore;
10) Il mutuo per l'acquisto della casa coniugale veniva estinto all'atto della vendita della stessa 11) I coniugi concordano che l'autovettura Fiat Panda (tg FP791WN), precedentemente intestata al marito, è stata trasferita in piena proprietà alla moglie, che ne ha la piena disponibilità; 12)i coniugi prestano il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altri documenti di espatrio con l'inserimento dei nominativi dei figli”.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda – previa riqualificazione in domanda di scioglimento del matrimonio civile - deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con il decreto di omologa;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative. La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Roma il 19.6.2010;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 00794, parte
1, serie 03);
NULLA sulle spese;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.10.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
IA ON TA NZ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 int.11, in comproprietà tra i coniugi, è già stata venduta dagli stessi, con riparto del prezzo nella