Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4407/2023 R.G. promossa da:
( ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/12/1966, con il ministero dell'Avv. CARBONE MICHELANGELO;
- ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
( ), col il ministero dell'Avv. FASULO ANGELO P.IVA_1
- convenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso la causa come da note scritte in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in
Con ricorso depositato il 14.11.2023 è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. ASPSR-DGELEG00-2023-0046520 emessa dalla
[...]
, notificata a mani in data 21/10/2023, con la quale è stato intimato, alla CP_2
ricorrente, il pagamento della somma di € 2.150,00 in forza di “processo verbale di sanzione amministrativa n. 08/B/2019 del 16/04/2019, elevato dalla
[...]
Controparte_3
dell relativo al sopralluogo igienico-sanitario n. 27/2019 del Controparte_2
21/03/2019, presso l'impresa alimentare Antica Osteria Le streghe di RI RI … violazione sanzionata dal reg. CE 852/04 art. 5 per mancata applicazione delle procedure predisposte nel piano di autocontrollo aziendale”.
Parte ricorrente ha eccepito la “VIOLAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 2 DELLA LEGGE N
689/91 - OMESSA NOTIFICAZIONE DELL'INGIUNZIONE ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO DI 90 GIORNI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA DELLA
DURATA DELL'ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO”:
Si è costituita l che deduceva circa la legittimità dell'ordinanza Controparte_2
ingiunzione opposta contestando l'avversa eccezione in quanto infondata.
Il ricorso è infondato.
Risulta agli atti che in data 16.04.2019 veniva redatto il verbale di sanzione n. 08/B/
2019 per mancata applicazione delle procedure predisposte nel manuale di Contr autocontrollo;
risulta che in data 31.05.2019 l di provvedeva alla CP_2
notifica a mezzo PEC del suddetto processo verbale all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla stessa ricorrente che però dava esito negativo in quanto l'indirizzo fornito risultava non essere valido;
risulta altresì che in data 13.06.2019 ovvero entro i 90 giorni si procedeva alla notifica dei verbali alla . Parte_1
Risulta pacifico che il termine entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, indicato dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sui procedimenti amministrativi in genere non è applicabile, in forza del principio di specialità, ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689 del 1981 ( Cassazione civile, SS.UU., sentenza 27/04/2006 n° 9591).
Orbene il verbale di accertamento risulta notificato entro i 90 giorni dall'accertamento della violazione.
L'ordinanza ingiunzione impugnata risulta altresì notificata entro il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge 689/81.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente-opponente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri ministeriali in vigore, individuati secondo il valore della domanda ai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Giuseppe Solarino, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g 3769/2023, così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto - Conferma l'Ordinanza Ingiunzione prot. n. emessa dalla;
CodiceFiscale_2 Controparte_2
- Condanna , al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
, liquidate nella misura di € 1701,00, oltre spese Controparte_4
generali, c.p.a. ed i.v.a, se dovute come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 7 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino