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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/06/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI B ARI
SE Z I O N E 1A C I V I L E
REPUBBLICA ITALIANA IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari , Prim a S ezione ci vil e, riuni to in Cam era di consi glio nell e pers one dei Gi udi ci:
Dr. Dis abato Giuseppe President e
Dr.ss a Rosella Nocera Giudi ce
Dr.ss a Tizi ana Di Gi oia Giudi ce relatore ha pronunciat o l a segue
SENTENZ A definit iva nell a procedura i scritt a sotto il n. 7140/ 2019 R.G., promossa da:
(c.f. ), rappresent ato e difeso, Parte_1 C.F._1 in forza di procura alle liti a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. D'Alò Rosa, presso il cui studio in Adelfia (BA) al c.so Umberto I n. 27 è el ettivam ent e domi ci liato
- Att ore - contro
(c.f. , rappresent at o e difeso, Controparte_1 C.F._2 in virtù di procura alle liti in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv.
presso il cui studio in Bari all a vi a P apa Pi o XII n. 49 Controparte_2
è el ettivam ent e domi cili ato
- Con venuto - nonché
(c .f. ) , ra ppre sentata e difesa , in Controparte_3 C.F._3 virtù di pr ocura all e liti su f oglio sep arato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Bertoncelli Domenico, presso il cui studio in Bari alla via Pri ncipe Amedeo n. 2 18 è e lettivamente domiciliata
- Terza c hiamata i n c ausa - nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari
- Int erveni ente ex l ege –
OGGETTO: dichi arazione giudi ziale di pat ernità nat ural e di persona MAorenne;
ris arci ment o danni.
CONC LUS IONI: come da not e di tratt azione scritt a deposit at e i n vist a dell'udienza cartolare del 22 gennaio 2025, da intendersi qui integralm ent e tras cri tte.
Con ordinanza del 22 gennai o 2025, all 'esit o dell a t ratt azione cart olare, TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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la causa, s u precis azione del le conclusi oni formul at e dall e parti, era rim essa al Coll egi o per la deci sione con concessi one dei t ermini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue concl usioni.
FATTO E DIRITTO
Con att o di cit azi one ritualm ent e noti ficat o, il SI. Parte_1
conveniva in giudi zio di nanzi al Tri bunal e di Bari il Si g.
[...]
per ivi s enti re accertare e di chi arare giudizi alm ent e Controparte_1 che questi è il padre biologico di esso istante e disporsi l'aggiunta del cognom e pat erno a quello m at erno, nonché condannare il convenuto al pagam ent o di un as s egno a tit olo di m ant enim ent o in proprio favore a far dat a dalla propri a nascit a e di una somma equitat ivam ent e det erminat a per il ri storo del dann o da ill ecito endofamili are.
Esponeva, in particolare, l'attore che:
- egli era nat o i n dat a 16.08.1994 a Bari da una rel azione della propri a genitri ce, SI.ra , con il SI. ; Controparte_3 Controparte_1
- il SI. si n dal momento del concepim ent o si disi nteressava CP_1 del figli o, non ri conoscendol o e non contribuendo in nessun modo al s uo mantenim ent o ed accudim ento;
tutto quanto prem es so, si det erminava ad adire l 'int est ato Tribunale al fine d i far accert are il rapporto di fili azi one , rassegnando l e concl usioni sopra indicat e.
Con m emori a di costi tuzi one del 22.10.2019 si costi tuiva in giudizi o il SI. , il quale, fornendo una di versa ricostruzione Controparte_1 degli accadi menti, dom andava rigett arsi l a ri chi est a attorea di riconoscimento gi udizi al e dell a pat ernit à natural e;
evidenzi ava di non conoscere l'istante e di non aver mai intrapreso una relazione sentimentale con l a di lui geni tri ce, SI.ra . In subordine, nel caso i n Controparte_3 cui foss e provato il rapporto di fil iazione, part e convenuta chiedeva di rigett are la domanda di condanna al pagament o di una somm a a titol o di contri buzione pat erna per i l mant enim ento del figli o in ragione dell a propri a condi zione di dis agio economi co, cont est ando, per l a st essa ragione, l a richi es ta at torea di danno da i llecit o endofamil iare.
Soggiungeva che l'attore, che si trovava nel pieno delle capacità, svolgeva attività di lavoro, s eppure non contratt ualizzata, presso una pizzeri a in
Adelfi a
All'udienza del 04.11.2019, il Giudice, ritenuto necessario l'intervento della SI.ra , madre della parte attrice, ne Controparte_3 ordi nava l a chi am at a in caus a.
Con com pars a di costituzione del 10.03.2020 si costit ui va in giudi zio l a SI.ra , la quale aderiva int egralm ent e al le Controparte_3 concl usioni precis ate dall'attore. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa era istruita a mezzo del l a document azi one versata in atti , di prove orali e di
CTU m edi ca al fi ne di veri fi care l a compati bilit à geneti ca tra le parti, nonché l a pat ernit à biologi ca del rispetto al . CP_1 CP_3
A seguito di riassegnazione del procedimento, all'udienza del 22.11.2025, tenutasi in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 -t er c.p.c., il
Giudi ce, l ett e l e not e s crit te con cui le part i precisavano le conclusi oni, rim ett eva la caus a al Collegio per la decisi one concedendo i t ermini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere, il quale concludev a i n dat a 27.01.2025 per l 'accoglim ento dell a richi est a di riconoscimento giudi zi ale dell a pat ernit à.
*****
S U L L A D O M A N D A D I R I C O N O S C I M E N T O G I U D I Z I A L E D E L L A P A T E R N I T Á .
La dom anda di di chiarazione gi udi zi al e di pat ernit à è fondata e, pert anto, m erita accoglimento.
L'art. 269 c.c., nella formulazione sostanzialmente immutata derivant e dal la novell a di cui al d.lgs. n. 154/ 2013 in vigore del 07 febbraio 2014, stabilisce al secondo comma che “l a prova del la pat ernità può ess er e data con ogni mezzo” e all'ultimo comma che “la sol a dichiarazione dell a madr e e l a sola esist enza di rapport i t ra l a madre e il presunto padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della pat ernit à”.
La gi uri sprudenza dell a C ort e di C assazione ha avuto m odo di precisare sul punto che nel gi udi zio prom osso per la di chi arazione giudi zi al e dell a paternità il giudi ce del m erito può l egitt imamente fondare il proprio convi nci ment o anche sull a base di evi den ze i strutt ori e di caratt ere purament e indi zi ario e su el ementi dotat i dei caratt eri dell a gravit à, uni vocit à e concordanza, senza che assum a caratt ere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la m adre e il pret eso padre bi ologi co durant e il periodo del concepim ento (cfr. ex multis C ass. civ., 02.07.2007, n. 114976, e C ass. cciv., 09.06.2005, n. 12166). Inolt re, le i ndagini emat ologi che ed immunogenetiche dis post e a m ezzo di consulenza t ecni ca c.d. percipi ent e
(cfr. C as s. civ., 17.02.2006, n. 3563 e Cass. civ., 17.06.1992, n. 7465; sull a di fferenza t ra CTU percipi ent e e C TU deducent e si veda C ass. civ.,
13.03.2009, n. 6155), per quant o idonee a forni re el ementi di val utazi one non solo per es cludere ma anche per accert are con el evat a probabilit à il fat to/ rapport o biol ogico di pat ernit à, sono utili zzabili per conferm are gli el ementi gi à acquisi ti att raverso il normal e sist em a pr obat orio (prove testim oni ali e docum ent ali;
cfr. C ass. ci v., 18.05.2004, n. 9412; e C ass. civ., 23.01.1993, n. 791).
Orbene, nel caso di speci e l a domanda di part e att ri ce ri sult a TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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ampi am ent e fondat a siccom e corredata da convi ncenti el em ent i probatori .
Deve oss ervarsi che i l dott . , dopo aver sottopost o Controparte_4
i prelievi di mat eri al e biol ogi co estratti dai soggetti i nt eressat i alle prove di laborat orio in conformit à dell e di rettive dell a Internati onal Soci ety of
Forensi c Geneti cs (ISFG), ha concluso , nell a consulenza in atti, che “L e anali si effettuat e att raver so il t est del DNA hanno provato nel nost ro specifi co caso che il SI. è padre bi ologi co (con una Controparte_1 sensibili tà statisti ca del t est MAGGIORE DEL 99,99%) di Parte_1
perché tut ti gli all eli anal izzat i concordano perf ett ament e tra
[...] loro”.
Può, quindi, riteners i ampi am ent e raggi unta l a prova che il convenuto è il padre biologico di , con l'ulteriore conseguenza che la Parte_1 presente sentenza dovrà essere annotata in calce all'atto di nascita dell'attore al suo passaggio in giudic ato.
Part e at tri ce ha chi es to , alt resì, di aggi ungere il cognom e pat erno a quello mat erno.
Sul punto, l a S.C . precis a che in caso di di chiarazione gi udi zial e di paternità di figlio MAorenne nato fuori dal matrimonio, l'assunzione del cognom e paterno rappresent a una facolt à discrezi onale, cui corri sponde una sit uazione di soggezione del genit o re (cfr. C ass. civ., Sez.
I, 21 gennaio 2025, n. 1492; C ass. n. 19734/2015).
Nel caso di specie, preso att o del la richiesta di part e at tri ce di aggiungere il cognom e pat erno a quell o m at erno, va dispost o che al cognom e di
“ ” sia aggiunto quello di “ ”. CP_3 CP_1
S U L L A D O M A N D A D I C O N T R I B U Z I O N E P A T E R N A A L M A N T E N I M E N T O D E L
F I G L I O .
In ordine all a domanda di corresponsione del m ant eni ment o avanzata dall'attore a far data dalla propria nascita sino all'attualità, è noto che l'obbligo del genitore biologico di concorrere al mantenimento del figlio nas ce propri o al mom ento dell a sua nasc it a, anche se l a procreazione si a st at a succes sivam ent e accert at a con sent enza (cfr. Cass.
Civ, 20 di cembre 2011, n. 27653). La sent enza dichi arat iva del la fili azione, invero, produce gli effetti del riconoscim ent o , comport ando per il genitore, ai s ensi de l l'art. 315 -bi s c.c., tutti i doveri propri dell a procreazione, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 316 -bis
c.c.
L'obbligazione, in tutta evidenza, trova la sua ragione giusti fi catri ce nell o status di genitore, l a cui effi cacia ret roatti va è dat at a appunt o al m om ento dell a nascit a del figlio (cfr. ex multis C ass. Civ., 6 novembre 2009, n. 23630), ed anzi l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussis te per i l solo fatt o di averli generati e prescinde anche da qualsi asi dom anda. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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La conseguenza ineludibile è che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nas ci ta il fi glio si a riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per i nt ero al suo m ant enim ent o, per ci ò st esso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla dichiarazione giudizial e di pat ernit à o m at ernità natural e, essendo sort o sin dall a nascit a il di ritto del figli o naturale ad essere m ant enuto, istruito ed educat o nei confronti di ent rambi i genitori (cfr. C ass. n. 5652/2012 ).
Ciò posto, tuttavi a, il fi glio MA orenne non può avanzare iure propri o dom anda volta ad ott enere l a corresponsione del ri mborso del mant eni mento pregress o , ovvero dall a nascit a e sino all a proposi zi one dell a rel ati va dom anda, per carenza di l egitt imazi one at tiva, in quant o titolare della relativa azione è l'altro genitore, nel caso di specie la madre, che ha sos tenuto i n via esclusi va l a rel ati va spesa ed è, qui ndi , legit tim ato ad agire i ure propri o per il rimborso di quant o a nti cipat o per conto dell'altro.
Ebbene, nell a fattispecie i n esam e il non può ri chi edere, CP_3 perché – com e dett o – privo di l egittim azione atti va, il rim borso dell e spese sost enute a tit olo di m ant enim ento dall a madre dall a nascit a e sino al momento della proposizione della relativa domanda nell'ambito del present e giudi zi o.
Né si ffatta dom anda può ritenersi avanzat a in gi udi zio att eso che, a seguito della chi am at a in causa della , quest a si è Controparte_3 cost ituit a limit andos i ad aderi re all e ri chiest e form ul ate dal figlio e non avanzando una propria ri chi est a.
Neppure può ri conoscersi il di ritto al mant eni mento a decorrere dall a proposi zi one dell a present e azi one: lo st esso at tore ha deposit ato, unitamente all'atto di citazione, certificazione relativa alla propria Situazione Individuale rilasciata dall'Ufficio Servizi Demografici del
Comune di Adelfi a (BA) del 17.04.2018 in cui si att est a, quanto all a sua condi zione profes sional e , che è operaio nel sett ore dell'Indust ria.
Sin dall a cos tituzione i n gi udi zio il ha , inolt re, sost enuto CP_1 che il prest ass e at tivit à lavorati va presso una pi zzeri a i n Adel fi a , CP_3 circostanza quest'ultima che non è stata contestata dalla controparte in corso di caus a .
V'è da considerare anche che l'attore , attesa l'età adulta, non ha docum ent ato l a propri a condi zi one reddituale e, quindi, la propri a condi zione di non autosuffi ci enza economica.
Deve rit enersi , pert ant o, che gi à al m oment o dell a proposi zione della domanda, l'attore avesse raggiunto quell'indipendenza economica att a ad es cl udere l'obbli go del genitore di cont ribui re al suo mant eni mento .
Non può, in ultimo, evidenziarsi che all'attualità l'attore è prossimo TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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al com pim ent o del 31^ anno di et à: questi ha ampi am ent e raggiunto l a MAore et à e non consta che abbi a proseguit o gli studi, sicchè dev e ritenersi cessato l'obbligo dei genitori di contribuire al suo mantenimento. S U L L A D O M A N D A D I R I S A R C I M E N T O D E L D A N N O E N D O F A M I L I A R E .
L'attore ha proposto, altresì, domanda di risarcimento del danno conseguent e al m ancato ri conoscim ent o ed all a vi olazi one dei doveri genitoriali, per ess ere cresciuto senza un padre. Ebbene, t al e dom anda è orm ai unanim em ent e rit enut a proponibi le anche nel giudizio teso ad accertare il rapporto di fili azione (cfr. C ass., S ez. I, sent . n. 17914/ 2010).
Appare opportuno qui ricordare che presupposto dell a responsabilit à aquili ana s caturente dall a viol azi one dei doveri inerenti al rapporto di fili azi one non è il riconoscim ent o dell a pat ernit à o l a proposi zi one dell a relativa dom anda, bensì la nascit a del f i glio.
Notori am ent e, l a quali fica di vi ol azi one dei doveri genit ori ali verso la prole è suscettibile di inquadramento nell'illecito endofamiliare ex art . 2043 c.c. e, in particolare, nell'illecito civile permanente laddove la condotta del genitore si concretizzi nell'assenza per un periodo signi fi cat ivo dell a vita dei figli, i ni quant o t al e cont egno continua a cagionare il danno per t utto il corso dell a sua reit erazione (cfr. C ass. n.
11097/2020). Infatti , la permanenza si prot rae fino al moment o dell a cessazione del comport am ento di disinteresse m edi ant e l 'atti vazione del genitore con una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e mat eri ali (cfr. C ass . n. 9930/ 2023).
Le conseguenze dell'illecito c.d. “endofamiliare” da mancato riconoscimento, ormai am piamente riconosciuto da dott rina e giurisprudenza (v. C ass . n. 5652/2012), si arti col ano nel danno deri vante da violazione dell'obbligo di mantenimento, connesso alla per dita di chances conseguent i, ad esem pio, al mancat o consegui ment o dell a posi zione soci ale confacente a quell a del padre biologi co, ed in quello derivant e dall a vi ol azione degli altri doveri genitori ali, i n parti col are il diritt o a ri cevere cura, educazione , prot ezione, da entrambi i genitori.
Difatti , l a Cort e ha s peci fi cato che la viol azione dei doveri di mant eni mento, ist ruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disi nteress e most rato nei confronti dei figl i per lunghi anni, ben può int egrare gli es tremi dell 'ill ecit o ci vile, cagionando l a lesi one di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un'autonoma azione dei medesim i figli volt a al ris arcimento dei danni non patrim oni ali ai sensi dell'art. 2059 c.c..
È l a st ess a privazi one della fi gura geni tori al e pat erna, qual e punto di riferim ent o fondamental e sopratt utto nell a fase della crescit a, ad int egrar e
“un fatto generatore di responsabilità aquiliana”, la cui prova, secondo la S.C., può essere offerta “sull a base anche di soli el ementi presunti vi”, TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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considerando “la particolar e tipologi a di danno non patri moni al e i n questione, consi stent e nella i nt egrale perdita del rapporto parent al e che ogni figli o ha dirit t o di r eali zzare con il propri o genitore e che deve essere ris ar cita per il fatt o in sé del l a l esi one” (cfr. Cass. sent. n.
16657/2014).
Inol tre, val e l a pena evidenzi are che i l presupposto del c.d. danno endofamil iare va individuato nel la consapevol ezza del concepimento che non s'identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova emat ologica m a si compone di una serie di indi zi uni voci generati innanzitutto dalla consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepim ento (cfr. C as s. Ci v., 22 novembre 2013, n. 26205).
Ebbene, nel caso i n es ame, seppur non si possa escludere che il avess e i nst aurato una rel azione sentim ent al e con l a genit ri ce CP_1 dell'odierno attore, in quanto il convenuto, sin dalla sua costituzione in giudi zio, non es clude di aver potut o avere dei rapport i sessuali con l a stessa, non si può pacificam ent e ritenere che il avesse CP_1 consapevol ezza del concepimento del figl io.
Infat ti, affinché si a confi gurabil e il danno in discussi one, l a condott a del padre deve integrare gli estremi dell'illecito civile e, quindi, dovrà sussistere anche l'elemento soggettivo, che la giurisprudenza rinviene nella consapevolezza dell'avvenuta procreazione e in indici che facciano presum ere, s e non addiritt ura dare cert ezza, della pat ernit à.
Nel caso che ci occupa, il non ha fornito adeguat a prova ci rca l a CP_3 raggiunta consapevolezza del padre in ordine all'avvenuto concepimento, per cui i n ass enza di dett a prova, la dom anda di risarcim ent o del danno avanzata dal non può t rovare accoglim ent o, difett ando un CP_3 presupposto dell'illecito in parola. S U L L E S P E S E P R O C E S S U A L I .
Le spese proces suali , com preso quell e di c tu, att eso l'esi to compl essi vo dell a lit e (l'att ore è vittori oso in ordine all a dom anda di di chi arazione giudi zi al e della pa t ernit à m a soccom be in rel azione all a domanda di mant eni mento e di ris arcim ento del danno) , devono int egralment e com pens ars i t ra l e parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di B ari , Prim a Sezione ci vil e, in composizione coll egi al e, definit ivament e pronunciando nel giudi zi o n. 7140/2019 R .G., introdot to con dom anda propos ta da , con att o di ci tazione nei Parte_1 confront i di , con l 'int ervento del P .M. e l a chi amata Controparte_1 in caus a di , ogni diversa dom anda ed eccezione Controparte_3 disattesa, così provvede:
- dichiara che , nat o a Bari il 12.08.1966, è il Controparte_1 padre biologi co di , nato a [...] ari il 16.08.1994 da Parte_1 TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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, nata a [...] i l 18.08.1971 ; Controparte_3
- dispone che assumerà il cognom e pat erno Parte_1
' posponendolo a quello materno ' CP_1 CP_3
- ordi na all 'Uffi ci ale dell o Stato Civi le competent e di annotare l a presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di
; Parte_1
- dichiara il di fetto di legittim azione at tiva del i n ordine CP_3 all a dom anda di m antenimento con decorrenza dall a nascit a all a proposi zi one dell a pres ent e azione;
- rigett a l a ri chi es ta di mant enimento avanzata dal l'attore a far dat a dall a proposizione dell a rel ati va domanda;
- rigett a l a dom anda di risarcim ent o del danno di nat ura endofamil iare formul at a da part e att ri ce;
- dichiara compens ate tra l e parti l e spese di lite , ivi comprese quell e di ctu.
Manda alla Cancelleria ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Bari per gli adempim enti di rispettiva compet enza.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di Consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 3 giugno 2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
D R.S S A TI Z I A N A DI GI O I A
I L PR E S I D E N T E
D R. GI U S E P P E DI S A B A T O
SE Z I O N E 1A C I V I L E
REPUBBLICA ITALIANA IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari , Prim a S ezione ci vil e, riuni to in Cam era di consi glio nell e pers one dei Gi udi ci:
Dr. Dis abato Giuseppe President e
Dr.ss a Rosella Nocera Giudi ce
Dr.ss a Tizi ana Di Gi oia Giudi ce relatore ha pronunciat o l a segue
SENTENZ A definit iva nell a procedura i scritt a sotto il n. 7140/ 2019 R.G., promossa da:
(c.f. ), rappresent ato e difeso, Parte_1 C.F._1 in forza di procura alle liti a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. D'Alò Rosa, presso il cui studio in Adelfia (BA) al c.so Umberto I n. 27 è el ettivam ent e domi ci liato
- Att ore - contro
(c.f. , rappresent at o e difeso, Controparte_1 C.F._2 in virtù di procura alle liti in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv.
presso il cui studio in Bari all a vi a P apa Pi o XII n. 49 Controparte_2
è el ettivam ent e domi cili ato
- Con venuto - nonché
(c .f. ) , ra ppre sentata e difesa , in Controparte_3 C.F._3 virtù di pr ocura all e liti su f oglio sep arato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Bertoncelli Domenico, presso il cui studio in Bari alla via Pri ncipe Amedeo n. 2 18 è e lettivamente domiciliata
- Terza c hiamata i n c ausa - nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari
- Int erveni ente ex l ege –
OGGETTO: dichi arazione giudi ziale di pat ernità nat ural e di persona MAorenne;
ris arci ment o danni.
CONC LUS IONI: come da not e di tratt azione scritt a deposit at e i n vist a dell'udienza cartolare del 22 gennaio 2025, da intendersi qui integralm ent e tras cri tte.
Con ordinanza del 22 gennai o 2025, all 'esit o dell a t ratt azione cart olare, TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 8 -
la causa, s u precis azione del le conclusi oni formul at e dall e parti, era rim essa al Coll egi o per la deci sione con concessi one dei t ermini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue concl usioni.
FATTO E DIRITTO
Con att o di cit azi one ritualm ent e noti ficat o, il SI. Parte_1
conveniva in giudi zio di nanzi al Tri bunal e di Bari il Si g.
[...]
per ivi s enti re accertare e di chi arare giudizi alm ent e Controparte_1 che questi è il padre biologico di esso istante e disporsi l'aggiunta del cognom e pat erno a quello m at erno, nonché condannare il convenuto al pagam ent o di un as s egno a tit olo di m ant enim ent o in proprio favore a far dat a dalla propri a nascit a e di una somma equitat ivam ent e det erminat a per il ri storo del dann o da ill ecito endofamili are.
Esponeva, in particolare, l'attore che:
- egli era nat o i n dat a 16.08.1994 a Bari da una rel azione della propri a genitri ce, SI.ra , con il SI. ; Controparte_3 Controparte_1
- il SI. si n dal momento del concepim ent o si disi nteressava CP_1 del figli o, non ri conoscendol o e non contribuendo in nessun modo al s uo mantenim ent o ed accudim ento;
tutto quanto prem es so, si det erminava ad adire l 'int est ato Tribunale al fine d i far accert are il rapporto di fili azi one , rassegnando l e concl usioni sopra indicat e.
Con m emori a di costi tuzi one del 22.10.2019 si costi tuiva in giudizi o il SI. , il quale, fornendo una di versa ricostruzione Controparte_1 degli accadi menti, dom andava rigett arsi l a ri chi est a attorea di riconoscimento gi udizi al e dell a pat ernit à natural e;
evidenzi ava di non conoscere l'istante e di non aver mai intrapreso una relazione sentimentale con l a di lui geni tri ce, SI.ra . In subordine, nel caso i n Controparte_3 cui foss e provato il rapporto di fil iazione, part e convenuta chiedeva di rigett are la domanda di condanna al pagament o di una somm a a titol o di contri buzione pat erna per i l mant enim ento del figli o in ragione dell a propri a condi zione di dis agio economi co, cont est ando, per l a st essa ragione, l a richi es ta at torea di danno da i llecit o endofamil iare.
Soggiungeva che l'attore, che si trovava nel pieno delle capacità, svolgeva attività di lavoro, s eppure non contratt ualizzata, presso una pizzeri a in
Adelfi a
All'udienza del 04.11.2019, il Giudice, ritenuto necessario l'intervento della SI.ra , madre della parte attrice, ne Controparte_3 ordi nava l a chi am at a in caus a.
Con com pars a di costituzione del 10.03.2020 si costit ui va in giudi zio l a SI.ra , la quale aderiva int egralm ent e al le Controparte_3 concl usioni precis ate dall'attore. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa era istruita a mezzo del l a document azi one versata in atti , di prove orali e di
CTU m edi ca al fi ne di veri fi care l a compati bilit à geneti ca tra le parti, nonché l a pat ernit à biologi ca del rispetto al . CP_1 CP_3
A seguito di riassegnazione del procedimento, all'udienza del 22.11.2025, tenutasi in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 -t er c.p.c., il
Giudi ce, l ett e l e not e s crit te con cui le part i precisavano le conclusi oni, rim ett eva la caus a al Collegio per la decisi one concedendo i t ermini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere, il quale concludev a i n dat a 27.01.2025 per l 'accoglim ento dell a richi est a di riconoscimento giudi zi ale dell a pat ernit à.
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S U L L A D O M A N D A D I R I C O N O S C I M E N T O G I U D I Z I A L E D E L L A P A T E R N I T Á .
La dom anda di di chiarazione gi udi zi al e di pat ernit à è fondata e, pert anto, m erita accoglimento.
L'art. 269 c.c., nella formulazione sostanzialmente immutata derivant e dal la novell a di cui al d.lgs. n. 154/ 2013 in vigore del 07 febbraio 2014, stabilisce al secondo comma che “l a prova del la pat ernità può ess er e data con ogni mezzo” e all'ultimo comma che “la sol a dichiarazione dell a madr e e l a sola esist enza di rapport i t ra l a madre e il presunto padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della pat ernit à”.
La gi uri sprudenza dell a C ort e di C assazione ha avuto m odo di precisare sul punto che nel gi udi zio prom osso per la di chi arazione giudi zi al e dell a paternità il giudi ce del m erito può l egitt imamente fondare il proprio convi nci ment o anche sull a base di evi den ze i strutt ori e di caratt ere purament e indi zi ario e su el ementi dotat i dei caratt eri dell a gravit à, uni vocit à e concordanza, senza che assum a caratt ere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la m adre e il pret eso padre bi ologi co durant e il periodo del concepim ento (cfr. ex multis C ass. civ., 02.07.2007, n. 114976, e C ass. cciv., 09.06.2005, n. 12166). Inolt re, le i ndagini emat ologi che ed immunogenetiche dis post e a m ezzo di consulenza t ecni ca c.d. percipi ent e
(cfr. C as s. civ., 17.02.2006, n. 3563 e Cass. civ., 17.06.1992, n. 7465; sull a di fferenza t ra CTU percipi ent e e C TU deducent e si veda C ass. civ.,
13.03.2009, n. 6155), per quant o idonee a forni re el ementi di val utazi one non solo per es cludere ma anche per accert are con el evat a probabilit à il fat to/ rapport o biol ogico di pat ernit à, sono utili zzabili per conferm are gli el ementi gi à acquisi ti att raverso il normal e sist em a pr obat orio (prove testim oni ali e docum ent ali;
cfr. C ass. ci v., 18.05.2004, n. 9412; e C ass. civ., 23.01.1993, n. 791).
Orbene, nel caso di speci e l a domanda di part e att ri ce ri sult a TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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ampi am ent e fondat a siccom e corredata da convi ncenti el em ent i probatori .
Deve oss ervarsi che i l dott . , dopo aver sottopost o Controparte_4
i prelievi di mat eri al e biol ogi co estratti dai soggetti i nt eressat i alle prove di laborat orio in conformit à dell e di rettive dell a Internati onal Soci ety of
Forensi c Geneti cs (ISFG), ha concluso , nell a consulenza in atti, che “L e anali si effettuat e att raver so il t est del DNA hanno provato nel nost ro specifi co caso che il SI. è padre bi ologi co (con una Controparte_1 sensibili tà statisti ca del t est MAGGIORE DEL 99,99%) di Parte_1
perché tut ti gli all eli anal izzat i concordano perf ett ament e tra
[...] loro”.
Può, quindi, riteners i ampi am ent e raggi unta l a prova che il convenuto è il padre biologico di , con l'ulteriore conseguenza che la Parte_1 presente sentenza dovrà essere annotata in calce all'atto di nascita dell'attore al suo passaggio in giudic ato.
Part e at tri ce ha chi es to , alt resì, di aggi ungere il cognom e pat erno a quello mat erno.
Sul punto, l a S.C . precis a che in caso di di chiarazione gi udi zial e di paternità di figlio MAorenne nato fuori dal matrimonio, l'assunzione del cognom e paterno rappresent a una facolt à discrezi onale, cui corri sponde una sit uazione di soggezione del genit o re (cfr. C ass. civ., Sez.
I, 21 gennaio 2025, n. 1492; C ass. n. 19734/2015).
Nel caso di specie, preso att o del la richiesta di part e at tri ce di aggiungere il cognom e pat erno a quell o m at erno, va dispost o che al cognom e di
“ ” sia aggiunto quello di “ ”. CP_3 CP_1
S U L L A D O M A N D A D I C O N T R I B U Z I O N E P A T E R N A A L M A N T E N I M E N T O D E L
F I G L I O .
In ordine all a domanda di corresponsione del m ant eni ment o avanzata dall'attore a far data dalla propria nascita sino all'attualità, è noto che l'obbligo del genitore biologico di concorrere al mantenimento del figlio nas ce propri o al mom ento dell a sua nasc it a, anche se l a procreazione si a st at a succes sivam ent e accert at a con sent enza (cfr. Cass.
Civ, 20 di cembre 2011, n. 27653). La sent enza dichi arat iva del la fili azione, invero, produce gli effetti del riconoscim ent o , comport ando per il genitore, ai s ensi de l l'art. 315 -bi s c.c., tutti i doveri propri dell a procreazione, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 316 -bis
c.c.
L'obbligazione, in tutta evidenza, trova la sua ragione giusti fi catri ce nell o status di genitore, l a cui effi cacia ret roatti va è dat at a appunt o al m om ento dell a nascit a del figlio (cfr. ex multis C ass. Civ., 6 novembre 2009, n. 23630), ed anzi l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussis te per i l solo fatt o di averli generati e prescinde anche da qualsi asi dom anda. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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La conseguenza ineludibile è che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nas ci ta il fi glio si a riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per i nt ero al suo m ant enim ent o, per ci ò st esso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla dichiarazione giudizial e di pat ernit à o m at ernità natural e, essendo sort o sin dall a nascit a il di ritto del figli o naturale ad essere m ant enuto, istruito ed educat o nei confronti di ent rambi i genitori (cfr. C ass. n. 5652/2012 ).
Ciò posto, tuttavi a, il fi glio MA orenne non può avanzare iure propri o dom anda volta ad ott enere l a corresponsione del ri mborso del mant eni mento pregress o , ovvero dall a nascit a e sino all a proposi zi one dell a rel ati va dom anda, per carenza di l egitt imazi one at tiva, in quant o titolare della relativa azione è l'altro genitore, nel caso di specie la madre, che ha sos tenuto i n via esclusi va l a rel ati va spesa ed è, qui ndi , legit tim ato ad agire i ure propri o per il rimborso di quant o a nti cipat o per conto dell'altro.
Ebbene, nell a fattispecie i n esam e il non può ri chi edere, CP_3 perché – com e dett o – privo di l egittim azione atti va, il rim borso dell e spese sost enute a tit olo di m ant enim ento dall a madre dall a nascit a e sino al momento della proposizione della relativa domanda nell'ambito del present e giudi zi o.
Né si ffatta dom anda può ritenersi avanzat a in gi udi zio att eso che, a seguito della chi am at a in causa della , quest a si è Controparte_3 cost ituit a limit andos i ad aderi re all e ri chiest e form ul ate dal figlio e non avanzando una propria ri chi est a.
Neppure può ri conoscersi il di ritto al mant eni mento a decorrere dall a proposi zi one dell a present e azi one: lo st esso at tore ha deposit ato, unitamente all'atto di citazione, certificazione relativa alla propria Situazione Individuale rilasciata dall'Ufficio Servizi Demografici del
Comune di Adelfi a (BA) del 17.04.2018 in cui si att est a, quanto all a sua condi zione profes sional e , che è operaio nel sett ore dell'Indust ria.
Sin dall a cos tituzione i n gi udi zio il ha , inolt re, sost enuto CP_1 che il prest ass e at tivit à lavorati va presso una pi zzeri a i n Adel fi a , CP_3 circostanza quest'ultima che non è stata contestata dalla controparte in corso di caus a .
V'è da considerare anche che l'attore , attesa l'età adulta, non ha docum ent ato l a propri a condi zi one reddituale e, quindi, la propri a condi zione di non autosuffi ci enza economica.
Deve rit enersi , pert ant o, che gi à al m oment o dell a proposi zione della domanda, l'attore avesse raggiunto quell'indipendenza economica att a ad es cl udere l'obbli go del genitore di cont ribui re al suo mant eni mento .
Non può, in ultimo, evidenziarsi che all'attualità l'attore è prossimo TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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al com pim ent o del 31^ anno di et à: questi ha ampi am ent e raggiunto l a MAore et à e non consta che abbi a proseguit o gli studi, sicchè dev e ritenersi cessato l'obbligo dei genitori di contribuire al suo mantenimento. S U L L A D O M A N D A D I R I S A R C I M E N T O D E L D A N N O E N D O F A M I L I A R E .
L'attore ha proposto, altresì, domanda di risarcimento del danno conseguent e al m ancato ri conoscim ent o ed all a vi olazi one dei doveri genitoriali, per ess ere cresciuto senza un padre. Ebbene, t al e dom anda è orm ai unanim em ent e rit enut a proponibi le anche nel giudizio teso ad accertare il rapporto di fili azione (cfr. C ass., S ez. I, sent . n. 17914/ 2010).
Appare opportuno qui ricordare che presupposto dell a responsabilit à aquili ana s caturente dall a viol azi one dei doveri inerenti al rapporto di fili azi one non è il riconoscim ent o dell a pat ernit à o l a proposi zi one dell a relativa dom anda, bensì la nascit a del f i glio.
Notori am ent e, l a quali fica di vi ol azi one dei doveri genit ori ali verso la prole è suscettibile di inquadramento nell'illecito endofamiliare ex art . 2043 c.c. e, in particolare, nell'illecito civile permanente laddove la condotta del genitore si concretizzi nell'assenza per un periodo signi fi cat ivo dell a vita dei figli, i ni quant o t al e cont egno continua a cagionare il danno per t utto il corso dell a sua reit erazione (cfr. C ass. n.
11097/2020). Infatti , la permanenza si prot rae fino al moment o dell a cessazione del comport am ento di disinteresse m edi ant e l 'atti vazione del genitore con una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e mat eri ali (cfr. C ass . n. 9930/ 2023).
Le conseguenze dell'illecito c.d. “endofamiliare” da mancato riconoscimento, ormai am piamente riconosciuto da dott rina e giurisprudenza (v. C ass . n. 5652/2012), si arti col ano nel danno deri vante da violazione dell'obbligo di mantenimento, connesso alla per dita di chances conseguent i, ad esem pio, al mancat o consegui ment o dell a posi zione soci ale confacente a quell a del padre biologi co, ed in quello derivant e dall a vi ol azione degli altri doveri genitori ali, i n parti col are il diritt o a ri cevere cura, educazione , prot ezione, da entrambi i genitori.
Difatti , l a Cort e ha s peci fi cato che la viol azione dei doveri di mant eni mento, ist ruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disi nteress e most rato nei confronti dei figl i per lunghi anni, ben può int egrare gli es tremi dell 'ill ecit o ci vile, cagionando l a lesi one di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un'autonoma azione dei medesim i figli volt a al ris arcimento dei danni non patrim oni ali ai sensi dell'art. 2059 c.c..
È l a st ess a privazi one della fi gura geni tori al e pat erna, qual e punto di riferim ent o fondamental e sopratt utto nell a fase della crescit a, ad int egrar e
“un fatto generatore di responsabilità aquiliana”, la cui prova, secondo la S.C., può essere offerta “sull a base anche di soli el ementi presunti vi”, TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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considerando “la particolar e tipologi a di danno non patri moni al e i n questione, consi stent e nella i nt egrale perdita del rapporto parent al e che ogni figli o ha dirit t o di r eali zzare con il propri o genitore e che deve essere ris ar cita per il fatt o in sé del l a l esi one” (cfr. Cass. sent. n.
16657/2014).
Inol tre, val e l a pena evidenzi are che i l presupposto del c.d. danno endofamil iare va individuato nel la consapevol ezza del concepimento che non s'identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova emat ologica m a si compone di una serie di indi zi uni voci generati innanzitutto dalla consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepim ento (cfr. C as s. Ci v., 22 novembre 2013, n. 26205).
Ebbene, nel caso i n es ame, seppur non si possa escludere che il avess e i nst aurato una rel azione sentim ent al e con l a genit ri ce CP_1 dell'odierno attore, in quanto il convenuto, sin dalla sua costituzione in giudi zio, non es clude di aver potut o avere dei rapport i sessuali con l a stessa, non si può pacificam ent e ritenere che il avesse CP_1 consapevol ezza del concepimento del figl io.
Infat ti, affinché si a confi gurabil e il danno in discussi one, l a condott a del padre deve integrare gli estremi dell'illecito civile e, quindi, dovrà sussistere anche l'elemento soggettivo, che la giurisprudenza rinviene nella consapevolezza dell'avvenuta procreazione e in indici che facciano presum ere, s e non addiritt ura dare cert ezza, della pat ernit à.
Nel caso che ci occupa, il non ha fornito adeguat a prova ci rca l a CP_3 raggiunta consapevolezza del padre in ordine all'avvenuto concepimento, per cui i n ass enza di dett a prova, la dom anda di risarcim ent o del danno avanzata dal non può t rovare accoglim ent o, difett ando un CP_3 presupposto dell'illecito in parola. S U L L E S P E S E P R O C E S S U A L I .
Le spese proces suali , com preso quell e di c tu, att eso l'esi to compl essi vo dell a lit e (l'att ore è vittori oso in ordine all a dom anda di di chi arazione giudi zi al e della pa t ernit à m a soccom be in rel azione all a domanda di mant eni mento e di ris arcim ento del danno) , devono int egralment e com pens ars i t ra l e parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di B ari , Prim a Sezione ci vil e, in composizione coll egi al e, definit ivament e pronunciando nel giudi zi o n. 7140/2019 R .G., introdot to con dom anda propos ta da , con att o di ci tazione nei Parte_1 confront i di , con l 'int ervento del P .M. e l a chi amata Controparte_1 in caus a di , ogni diversa dom anda ed eccezione Controparte_3 disattesa, così provvede:
- dichiara che , nat o a Bari il 12.08.1966, è il Controparte_1 padre biologi co di , nato a [...] ari il 16.08.1994 da Parte_1 TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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, nata a [...] i l 18.08.1971 ; Controparte_3
- dispone che assumerà il cognom e pat erno Parte_1
' posponendolo a quello materno ' CP_1 CP_3
- ordi na all 'Uffi ci ale dell o Stato Civi le competent e di annotare l a presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di
; Parte_1
- dichiara il di fetto di legittim azione at tiva del i n ordine CP_3 all a dom anda di m antenimento con decorrenza dall a nascit a all a proposi zi one dell a pres ent e azione;
- rigett a l a ri chi es ta di mant enimento avanzata dal l'attore a far dat a dall a proposizione dell a rel ati va domanda;
- rigett a l a dom anda di risarcim ent o del danno di nat ura endofamil iare formul at a da part e att ri ce;
- dichiara compens ate tra l e parti l e spese di lite , ivi comprese quell e di ctu.
Manda alla Cancelleria ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Bari per gli adempim enti di rispettiva compet enza.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di Consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 3 giugno 2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
D R.S S A TI Z I A N A DI GI O I A
I L PR E S I D E N T E
D R. GI U S E P P E DI S A B A T O