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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 824/2022 tra le seguenti parti:
, (P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., avente sede in ONroparte_1 P.IVA_1
Savona, alla via Carminati n.5, così come rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Amedeo Caratti, come da procura versata in atti;
- attrice –
contro
- , (P.I. ), in persona del legale ONroparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Alassio, rappresentata e difesa da avv.ti Marita Christiane
Rabenschlag e Trucco Luigi;
- convenuto –
e contro
- convenuto -
residente in [...] (C.F. ) ONroparte_3 C.F._1
e residente in [...], tutti ONroparte_4 rappresentati e difesi dall'avv. (anche in qualità di procuratore di se stesso) e dall'avv. ONroparte_4
Loredana Scalmana;
nonché contro
- quale erede di (C.F. ONroparte_5 Persona_1
) residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._2
e Loredana Scalmana;
ONroparte_4
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice “ ” “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, reiectis adversis, previa reiterazione delle istanze CP_1 CP_1 istruttorie non a ione delle eccezioni di inammissibilità e, quindi, di nullità dei testi sollevate nel corso dell'istruttoria: Rigettare tutte le eccezioni svolte dai convenuti in persona del legale ONroparte_2 ONroparte_ rappresentante in carica, , , e in qualità di erede del signor ONroparte_4 ONroparte_5
nelle l i;
ponsabilità, ai sensi e per gli Persona_1 43 e 2051 c.c. e di ogni altra meglio vista disposizione, della in persona ONroparte_2 del legale rappresentante in carica, nonché dei signori r ONroparte_4 ONroparte_3 [...]
in qualità di erede del signor e della causazione ONroparte_5 Persona_1
citazione e nella prima mem p.c. e per l'effetto Dichiarare tenuti e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante in carica, nonché i signori ONroparte_2 ONroparte_4 CP_3
in qualità di erede del signor
[...] ONroparte_5 Persona_1
o come meglio visto, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi - sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante – nella misura non inferiore ad € 200.000,00 (oltre Iva se dovuta) o in quell'altra maggiore o minore emergenda in corso di causa, anche all'esito della licenzianda CTU;
- dichiarare tenuti e condannare la in persona del legale ONroparte_2 ONroparte_ rappresentante in carica, nonché i signori ONroparte_4 ONroparte_5 in qualità di erede del signor spiciente l'ingres Persona_1
“Zero Beach” e, comunque, erventi che saranno ritenuti necessari nella licenzianda C.T.U.; In ogni caso, vinte tutte le spese del presente giudizio, IVA e CPA di legge comprese. ”
Per la CO S.C.A.: “Voglia il Tribunale Ill.mo, previa adozione dei provvedimenti meglio visti e ritenuti anche in ossequio alla svolta chiamata in garanzia e/o manleva anche, ove ritenuto necessario, con autorizzazione alla chiamata stessa ed al differimento d'udienza per consentire l'incombente nel rispetto dei termini di legge. contrariis reiectis, Previa ammissione delle istanze istruttorie richieste ed in parte non ammesse In via principale nel merito respingere qualsiasi domanda formulata nei confronti di
[...] in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni ed i motivi esposti in atti. In via subo ONroparte_2 a ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti del ONroparte_2 accertare la responsabilità esclusiva e/o prevalente e/o come meglio visto e ritenuto e consegue
[...] uentemente condannare , in solido tra loro e/o in via ONroparte_6 ONroparte_5 alternativa o come meglio vist ichiesta risarcitoria connessa ONroparte_2 al sinistro per cui è causa e a rifondere qualsiasi somma ere alla parte attrice e/o a terzi a titolo CP_2 risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è giudizio se ed in quanto imputabili ai convenuti chiamati in garanzia e manleva anche Co sotto forma di spese di soccombenza, nonché a rimborsare e/o manlevare e/o tenere indenne di qualsivoglia esborso, nessuno escluso, discendente dalla responsabilità per cui è processo, se ed in quanto imputabili ai convenuti c ati in garanzia e manleva ,ivi comprese, le spese per l'assistenza legale dello scrivente difensore e per l'assistenza tecnica da parte del proprio Consulente. In via ulteriormente subordinata Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti di
[...]
accertare e liquidare quanto da quest'ultima dovuto nei limiti dello stretto diritto e di quanto effetti ONroparte_2 vona29 novembre 2024”.
Per i convenuti e Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, ONroparte_3 ONroparte_4 previa ammissione di or ogni accertamento e declaratoria del caso, così Con giudicare: IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della nella causazione CP_ dell'evento dannoso e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei Sig.ri e e/o ONroparte_4 comunque rigettare tutte le domande avanzate in questa sede nei loro confronti da ONroparte_1 CP_2 [...] in quanto infondate in fatto e in diritto e/o inammissibili per difetto di legittimazione attiva, con condanna ONroparte_7 la alla rifusione dei danni per lite temeraria;
IN VIA ONroparte_1 ONroparte_8 S DI M arziale o totale della domanda attorea nei confronti dei CP_ Sig.ri e dichiarare la in persona Persona_1 ONroparte_4 ONroparte_8 del leg ll'evento frano anlevare i predetti contro gli effetti dell'accoglimento delle domande attoree, con condanna al pagamento di quelle somme eventualmente accertate ONroparte_ e/o liquidate in favore de all'esito della causa. In ogni caso con vittoria e competenze di causa”.
Per il convenuto Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ammissione di ONroparte_5 tutte le istanze istruttor vio ogni accertamento e declaratoria del caso, così giudicare: IN VIA Con PRINCIPALE DI MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della nella causazione dell'evento dannoso e CP_ per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei Sig.ri e e/o comunque rigettare tutte ONroparte_4
2 le domande avanzate in questa sede nei loro confronti da e/o dalla in ONroparte_1 ONroparte_8 quanto infondate in fatto e in diritto e/o inammissibili per difetto di legittimazione attiva, con condanna e della ONroparte_10 alla rifusione dei danni per lite temeraria;
IN VIA SUBOR ITO: ONroparte_8 CP_
o totale della domanda attorea nei confronti dei Sig.ri e Persona_1
[...]
dichiarare la in persona del t ONroparte_4 ONroparte_8 ell'evento fra nlevare i predetti contro gli effetti dell'accoglimento ONroparte_ delle domande attoree, con condanna al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in favore de all'esito della causa. In ogni caso con vittoria e competenze di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , in qualità di concessionaria ONroparte_1 degli stabilimenti balneari denominati “Zero Beach” e “Punta NA”, citava in giudizio la in CP_2 qualità di ente concessionario dell'acquedotto municipale, nonché i convenuti (deceduto Persona_1 successivamente alla instaurazione del giudizio riassunto nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente, ovvero dell'erede costituitosi , e ONroparte_5 ONroparte_3 [...]
in qualità di proprietari dei terreni dai quali sarebbe scaturito l'evento franoso ONroparte_4
(foglio 16, mappali 406 e 633), al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, emergenti e da lucro cessante, subiti in occasione della frana verificatasi il 25.04.2020, nonché di sentirli condannare a mettere in sicurezza tuto il versante prospiciente l'ingresso dello stabilimento balneare Zero
Beach, e comunque ad effettuare gli interventi ritenuti necessari nella licenzianda CTU.
1.1. In particolare, l'attrice asseriva che in data 25 aprile 2020 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona interveniva presso lo stabilimento balneare denominato “Zero Beach”, in virtù della segnalazione di un movimento franoso con caduta di materiali di risulta all'interno del sito. Sul posto, alla presenza del vice sindaco e del responsabile dell'Acquedotto direttore tecnico si Testimone_1 Persona_2 constatava che il distacco era avvenuto sul pendio ubicato al di sopra della galleria ferroviaria Genova -
Ventimiglia senza peraltro interessarla. Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona provvedeva alla formale diffida scritta ed al posizionamento di fettuccia interdittiva al transito nella zona sottostante per pericolo ancora incombente;
inoltre, i Vigili del Fuoco rilevavano che occorreva ordinare, risalendo alla proprietà, il controllo e la bonifica del tratto interessato da parte di personale specializzato ed inviavano comunicazione all'Autorità Comunale di Alassio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
1.2. L'attrice asseriva e documentava che – dopo una prima ordinanza contingibile e urgente erroneamente adottata nei confronti della società Ferroviaria SP, poi revocata – con la successiva ordinanza n. 188 del 21.05.2020 il Comune di Alassio, effettuate ulteriori verifiche, constatava che i terreni dai quali si erano verificati gli scoscendimenti, contrassegnati al N.C.T. al foglio 16, mappali 406 e 633, risultavano di proprietà dei signori e e ONroparte_3 ONroparte_4 Persona_3 intimava a questi ultimi l'esecuzione di tutti gli interventi necessari ad eliminare lo stato di pericolo
3 proveniente dai terreni di loro proprietà (doc. 4). Tale ordinanza veniva prorogata per due volte nei mesi giugno e luglio 2020.
1.3. Con la successiva ordinanza n. 224 dell'08.07.2020 (doc. 5) il - preso atto della ONroparte_11 memoria a firma dell'avv. nella quale si dichiarava l'estraneità agli eventi accaduti, ONroparte_4 imputando la causa dell'evento franoso alla perdita della tubazione in gestione alla ONroparte_8
e si chiedeva la revoca delle precedenti ordinanze e, vista la relazione n. 1374 del Comando
[...]
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona (doc. 6) citata nel fonogramma n. 251/2020 nella quale si constatava, quale presumibile causa del sinistro una fuoriuscita dell'acqua dalla tubazione dell'acquedotto potabile e, quindi, si presumeva che lo smottamento fosse una causa della perdita che si è infiltrata abbondantemente nel terreno, già poco compatto e abbia favorito la frana - revocava le precedenti ordinanze n. 188 del 21 maggio 2020, n. 196 del 5 giugno 2020 e n. 220 del 2 luglio 2020, ordinando alla quale gestore e custode della predetta condotta idrica, di effettuare ONroparte_8 opere di ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante evento e certificare, tramite professionista abilitato, la corretta esecuzione dell'intervento, al fine di eliminare la situazione di pericolo esposta nel fonogramma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona n. 51000 del 25.04.2000, nonché di eliminare la tubazione posata sui terreni interessati dal fenomeno di smottamento.
1.4. In data 16 luglio 2020, alla presenza dei tecnici del , della ONroparte_11 [...]
e dei signori si svolgeva un sopralluogo presso i Bagni Zero Beach di ONroparte_8 CP_4
Alassio (doc. 7) al fine di determinare i danni causati dalla frana ed i lavori necessari per il ripristino ed il consolidamento dell'area interessata. In tale occasione si prendeva visione della zona dove effettuare l'intervento di ripristino e mitigazione del rischio, limitatamente all'area dove era avvenuto il franamento della corte superficiale, nei pressi della zona comprendente le aree vegetate. ON
1.5. Successivamente la incardinava un procedimento per ATP n. 2430/2020 al fine di accertare le cause del movimento franoso e i soggetti tenuti ad apprestarvi rimedio, procedimento che si concludeva con un provvedimento di inammissibilità. La società danneggiata, odierna attrice, si vedeva quindi costretta ad incardinare il presente giudizio ordinario.
2. In punto danni, la società attrice specificava di aver subito danni patrimoniali, sia emergenti che di lucro cessante, che per comodità espositiva si provvede a riassumere in tre gruppi:
2.1 Una prima voce di danni, classificabili come emergenti, si sostanziano nelle spese vive di ripristino, ovvero negli sborsi sopportati dalla attrice per ripristinare l'intera area colpita dalla frana.
Sul punto, l'attrice precisava che la consistenza del movimento franoso avesse portato a valle un consistente volume di terra e vegetazione (piante, arbusti ecc.) “invadendo parte dello stabilimento balneare e
l'intera strada di accesso al comprensorio Punta NA, impedendo anche i ripristini periodici della spiaggia che con cadenza annuale devono fisiologicamente effettuarsi”. Infatti, a seguito dell'intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco che constatava il potenziale pericolo, veniva interdetto il transito sulla strada che porta allo stabilimento
4 balneare, impedendo di fatto anche la possibilità di raggiungerlo per poter dare inizio ai lavori di montaggio delle necessarie strutture per la ripresa dell'attività. Allo stato, nonostante l'intervento da parte della terminato in forza dell'ordinanza del , ONroparte_8 ONroparte_11 risulta, comunque, necessario ripulire e ripristinare l'area interessata, con lo sgombero del materiale di risulta e lo smaltimento presso discarica autorizzata. Inoltre, l'istante asseriva che “a seguito dell'evento, sono risultate distrutte attrezzature e strutture fisse dello stabilimento che di seguito verranno descritte”. A tal proposito l'attrice sottolineava che, a causa dello smottamento del 25 aprile 2020 – periodo in cui si svolgono i lavori di ripristino delle aree e delle strutture fisse dello stabilimento balneare e successivo montaggio delle strutture mobili – la società stante l'interdizione all'accesso allo stabilimento, non ONroparte_1 avesse potuto neppure eseguire i lavori di ripristino del litorale e della manutenzione della scogliera dei massi che insiste per tutta la lunghezza dello stabilimento balneare. Ciò ha comportato, secondo l'attrice,
“una serie di problematiche, tra cui la rovina del soppalco della pedana che è costituito da travi e da una sovrastante tavolato: infatti, non essendo possibile procedere al ripristino della scogliera sottostante e non essendo più presente una adeguata barriera alla forza del mare, le onde del mare hanno demolito gran parte di detto tavolato” che è stato ricostruito dalla società attrice con una spesa di circa € 5.500,00. L'attrice aggiungeva che, “vista l'impossibilità di effettuare la manutenzione della scogliera, a) le onde del mare si sono infiltrate tra i massi creando nuovi crolli e la società ha dovuto rifare completamente la scogliera per un costo di circa € ONroparte_1
20.000,00; b) “vi è stata una notevole erosione della spiaggia sopra la scogliera dovuta alla mancanza della necessaria barriera di contenimento delle onde: tale circostanza ha costretto la società attrice a versare un notevole quantitativo di sabbia prelevato dalla foce del torrente Centa nel Comune di Albenga, per un costo complessivo pari ad € 25.000 (si vedano C ONroparte_ all'uopo, a titolo esemplificativo, le fatture emesse all'ordine della società relative sia ai lavori svolti presso lo Zero Beach sia alle forniture: doc. 14)”. (cfr. atto di citazione, pagg. 6- 7). I costi sopportati e meglio descritti nell'atto introduttivo venivano complessivamente quantificati in € 78.329,00 oltre IVA.
2.2. Una seconda voce di danno, di cui l'attrice si doleva, attiene al lucro cessante, e si sostanza nel mancato percepimento dei canoni di affitto di azienda nella stagione 2020 e nella riduzione dei canoni di affitto di azienda nella stagione 2021.
A tal riguardo, l'attrice asseriva che: “come già rappresentato, la società ha affittato in ONroparte_1 data 18 marzo 2019 il ramo di azienda alla Rotta a Nordest s.r.l., così come consta dalla scrittura privata conservata dal notaio che ne ha autenticato le sottoscrizioni, atto Repertorio n. 67.593 Persona_4
e Raccolta n. 43.370, registrato ad Albenga il 20.03.2019 al n. 1693/IT (v. doc. 13). Tale affitto di ramo d'azienda corrente in Alassio, Via Giancardi n. 34, alle insegne “Zero Beach” e “Bagni Punta NA” è costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare con annessa attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolta in base e in conformità ai titoli abilitativi indicati nell'atto. La durata dell'affitto del ramo di azienda è stata fissata dal 18 marzo 2019 al 31 ottobre 2020 ed il prezzo è stato convenuto nella somma annuale di € 60.000,00, oltre a Iva. E' evidente che, a causa
5 dell'evento del 25 aprile 2020 che ha comportato l'impossibilità di aprire lo stabilimento balneare per tutta la stagione
2020, la società non ha percepito i canoni di affitto di azienda per complessivi € 73.200,00 (€ 60.000,00 ONroparte_1 oltre Iva). Si precisa a tal proposito che è intervenuto un accordo con la società affittuaria Parte_1 in forza del quale il canone per la stagione 2020 è stato rinunciato dalla società con
[...] ONroparte_1 conseguente credito a carico del responsabile dell'evento franoso”, (cfr. atto introduttivo, pag. 15).
Sulla base di siffatte circostanze, l'attrice quantificava la perdita subita in € 73.200,00 (€ 60.000,00 oltre
Iva), quale stagione decorrente dal 18 marzo 2019 al 31 ottobre 2020, andata perduta, oltre ai costi relativi all'affitto del parcheggio del magazzino attigui e complementari alla attività non esercitata negli anni 2020
e 2021 quantificati in € 30.000,00.
2.3. Infine, una terza voce di danno, sempre di lucro cessante, veniva allegata e specificata in termini di “perdita del valore aziendale”, stimabile dal raffronto dei bilanci successivi con i precedenti relativi alle annualità 2017 e 2018 – ad eccezione del 2019 in quanto anno caratterizzato dalla soli introiti derivanti dalle locazioni – ed evincibile, in particolare, nel calo del fatturato correlato alla inattività, che genera perdita di utili futuri attesi che, a loro volta, generano una perdita del valor commerciale dell'attività. A supporto della propria pretesa, fin dal proprio atto introduttivo l'attrice allegava una perizia di parte, successivamente corroborata dal deposito dei bilanci a sopraindicati esercizi in sede di seconda memoria di trattazione (docc. 35 – 39), perdita valutata approssimativamente in € 18.012,64, importo dato dalla differenza fra il valore atteso minimo calcolato sula base del rendimento medio degli anni 2018 e 2019, attualizzato alla data della domanda, e il medesimo valore atteso sulla base di una previsione di bilancio relativa ai periodi successivi.
La società attrice, alla luce di quanto sposto, chiedeva quindi il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e quantificati complessivamente in almeno € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
ON
3. Si costituiva in giudizio la CO , la quale eccepiva l'inesistenza di ogni responsabilità per qualsivoglia rottura della tubazione idrica in capo ad essa, specificando, in ogni caso, che il relativo onere probatorio sarebbe stato a carico della controparte e che, almeno con riguardo alla documentazione prodotta, quest'ultima non facesse emergere alcun elemento concreto di responsabilità a proprio carico.
3.1 In particolare, la CO, inquadrando la responsabilità paventata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., asseriva che non vi fosse alcun nesso eziologico fra la rottura della tubazione, ad essa comunque non imputabile, e la movimentazione franosa a valle, asserendo che un primo dissesto fosse già stato rilevato in corrispondenza della barriera frangiflutti, a protezione dello stabilimento balneare, ed era stato originato dalle intense mareggiate avvenute sul territorio costiero alassino. Più nello specifico, la CO asseriva che, rispetto alla giornata del 24.04.2020, giorno in cui sarebbe avvenuto il dissesto, la stazione pluviometrica di Alassio avesse registrato nelle giornate del 19 e
20 due eventi metereologici importanti, il primo con una precipitazione inferiore a 10 mm, il secondo
6 con una precipitazione superiore a 25 mm. Ed infatti, la CO asseriva che nei giorni immediatamente successivi al movimento franoso per cui è giudizio, la comparente aveva fatto eseguire dai tecnici un apposito sopralluogo che ha rilevato sull'asse principale della frana accumuli eccezionali di acque superficiali dovuti a fattori naturali non essendovi state perdite alla tubazione nelle date vicine ai sopralluoghi. Pertanto, secondo la tesi difensiva della CO, “le cause scatenanti l'evento franoso de quo sono certamente imputabili ad una saturazione dei terreni sciolti e conseguenziale abbattimento delle proprietà coesive dei materiali ad opera di acque meteoriche ovvero superficiali” (cfr. comparsa di costituzione pag. 8).
3.2 In punto danni, la CO contestava radicalmente la riconducibilità eziologica delle conseguenze patrimoniali lamentate dalla controparte all'evento franoso, in quanto, secondo la propria prospettazione difensiva, lo stabilimento già verteva in una situazione di cantiere ammalorato dalle mareggiate e non avrebbe avuto alcuna possibilità di apertura in vista dell'imminente stagione balneare del 2020, tenuto conto del contesto di emergenza sanitaria dovuto al diffondersi della pandemia da
COVID-19 che caratterizzava gli eventi per cui vi era causa. Infine, la CO asseriva che, prescindere da ogni contestazione sulla debenza degli importi richiesti a titolo di lucro cessante, dall'esame del contratto di affitto di azienda sarebbero stati riferibili al periodo oggetto di causa unicamente tre rate del canone di affitto (quelle scadenti dal maggio 2020 in poi).
3.3 In ogni caso, cautelativamente la SCA formulava domanda di manleva trasversale nei confronti dei convenuti e , quali proprietari dei terreni ONroparte_3 ONroparte_12 Persona_1 superiori instabili, posti sulla sommità, dai quali sarebbe derivato il movimento franoso.
4. Si costituivano i convenuti e i quali, dopo aver ONroparte_4 ONroparte_3 ricostruito la vicenda sulla base dei medesimi documenti prodotti dall'attrice, asseriva che già in sede amministrativa, dopo una complessa interlocuzione con il Comune di Alassio, fosse emersa l'esclusiva ON responsabilità di con riguardo alla rottura della tubazione che aveva dato luogo allo smottamento, tant'è che, in seguito all'ultima ordinanza comunale, la stessa CO aveva posto in essere tutti gli interventi necessari finalizzati alla sostituzione della tubazione e alla messa in sicurezza del sito. I convenuti asserivano, altresì, che la vicenda relativa alle responsabilità della frana sembrava ON definitivamente e pacificamente risolta, senonché la , una volta eseguiti i lavori di ripristino e consolidamento della zona interessata dal movimento franoso e rimosso il tubo dell'acquedotto che aveva causato la frana, adiva inopinatamente il Tribunale attraverso ricorso ex art. 696 c.p.c., adducendo, a motivo dell'accertamento richiesto, la necessità di un intervento di consolidamento e di messa in sicurezza del versante prospicente l'ingresso dello stabilimento balneare de quo”, ricerca avente ad oggetto anche mappali diversi dai quali specificamente interessati dall'evento franoso, motivo per cui il procedimento era sfociato in un provvedimento di inammissibilità.
4.1. In virtù di quanto sopra ed in punto di diritto, preliminarmente ed in rito i convenuti eccepivano
7 il proprio difetto di legittimazione passiva e, con particolar riguardo alla domanda di messa in sicurezza di tutto il versante del litorale prospiciente l'ingresso dello stabilimento balneare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del G.A. (art. 133, co. 1, lett. f), d.lgs. 104/2010), ovvero fra le “controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio (…)”.
4.2. Sempre in via preliminare, i convenuti eccepivano, altresì, il difetto di legittimazione attiva della società attrice, asserendo che dalla stagione 2019 Il Lentisco s.r.l. si fosse avvalsa della facoltà concessa dall'art. 45 del codice della navigazione, trasferendo al sub concessionario a Nord Est s.r.l. Pt_1
l'esercizio dell'azienda balneare in essere sulla concessione demaniale, ottenendone l'assenso dall'Autorità competente (doc. n. 7), motivo per cui solo quest'ultima avrebbe potuto agire per i danni ai beni e all'azienda presenti in loco.
5. Nel merito, con particolare riguardo ai pretesi danni alle “attrezzature e strutture fisse (in particolare e senza pretesa di completezza, carrozze in legno, pedana in legno, recinzioni varie, scala in legno sopra scogliera, moscone di salvataggio)”, i convenuti deducevano che tali attrezzature erano state indebitamente lasciate in loco dal concessionario e/o dal sub concessionario dall'anno precedente, quando, a termini di concessione balneare, dovevano essere rimosse entro il 15 novembre 2019 e ricollocate all'apertura della nuova stagione 2020. I resistenti concludevano, quindi, che gli eventuali danni derivanti dalla mancata apertura dell'azienda inerente lo stabilimento balneare in sub concessione potevano essere richiesti in via esclusiva dal sub concessionario all'epoca dei fatti, quale esercente l'azienda e titolare di diritti soggettivi perfetti nei rapporti tra privati, non dal mero concessionario, il quale, al momento dell'evento franoso e per la stagione balneare 2020, non ha esercitato alcuna azienda in proprio e non ha quindi subito alcun correlato danno rivendicabile nei confronti di terzi.
5.1. Inoltre, i convenuti asserivano che le opere i cui sborsi erano divenuti oggetto di richiesta risarcitoria (ad es. rifacimento scogliera, lavori di ripascimento spiaggia, ecc.) altro non rappresentavano che interventi che la concessionaria e/o la sub concessionaria avrebbero dovuto realizzare comunque, in quanto indipendenti dall'evento franoso de quo.
5.2. I convenuti, sotto il profilo del nesso di causalità fra l'evento e i danni, asserivano che Parte_2
non vantasse nessun diritto a passaggio carraio su tale strada, trattandosi di un diritto di passaggio
[...] meramente pedonale e, tra l'altro, solo per una porzione, sulla strada in loro titolarità esclusiva, senza considerar che il medesimo passaggio e i lavori avrebbero potuto essere eseguiti passando sull'arenile a lato dell'evento franoso e della fettuccia interdittiva posta dai VVFF a tutela dell'incolumità pubblica. ONroparte_ Viceversa, secondo la ricostruzione argomentata dai convenuti, “se per la stagione 2020 la non ha aperto lo stabilimento balneare attraverso il proprio sub concessionario, è perché ha scelto autonomamente di non dare luogo ai lavori stagionali necessari alla sua apertura e preferito evitare di sobbarcarsi costi che, all'epoca dei fatti di cui è causa, apparivano, in relazione ai ricavi attesi dalla sub concessione, del tutto esuberanti”, a maggior ragione in un
8 contesto fattuale di piena emergenza sanitaria, ritenendo i danni lamentati da lucro cessante un “inutile esercizio teorico sprovvisto di qualsivoglia valenza giuridica”. In via gradata, i convenuti spiegavano a loro volta domanda riconvenzionale trasversale nei rapporti interni.
6. In sede di prima memoria di trattazione, l'attrice contestava quanto dedotto ed eccepito dalla ON CO , asserendo come fosse documentale che il movimento franoso fosse derivato dalla perdita dovuta ad una rottura della condotta idrica e che la stessa resistente, in qualità di concessionaria della gestione dell'acquedotto municipale, fosse responsabile in qualità di custode. In punto danni, l'attrice ribadiva di non aver potuto provvedere al ripristino del litorale e alla manutenzione della scogliera a causa dei massi che insistevano per tutta la lunghezza dello stabilimento balneare, con tutte le conseguenze dannose che ne derivavano, atteso che “la società attrice aveva ovviamente in programma di procedere all'apertura dello stabilimento per l'imminente stagione balneare dell'anno 2020, tanto più che, nonostante il COVID-19, era stato consentita la regolare apertura dei bagni” (cfr. pag. 3 prima memoria attorea).
6.1. Con riferimento alle difese dei convenuti e l'attrice ribadiva la loro CP_4 Per_1 responsabilità concorrente in qualità di proprietari del terreno posto sulla sommità della roccia, asserendo come tutto il versante versasse in una situazione di pericolosa instabilità globale, con la conseguenza che i convenuti avrebbero dovuto mantenere in sicurezza i terreni dai quali sono derivati gli scoscendimenti
“con un intervento di consolidamento dell'area di loro proprietà (il versante in discussione) in ordine sia alle coltri detritiche poggiate sul substrato roccioso, sia alle porzioni in roccia che costituiscono la falesia”. Sotto il profilo della giurisdizione adita, l'attrice asseriva che non vi fosse la giurisdizione esclusiva del G.A. trattandosi di domanda di condanna ad un facere che investe un'attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”.
6.2. Con riguardo alle contestazioni afferenti l'eccepito difetto di legittimazione attiva, l'attrice ribadiva che tra essa e la affittuaria fosse intervenuto un accordo in forza del quale la Parte_3 società ha rinunciato nei confronti della al canone previsto per la ONroparte_1 Parte_3 stagione 2020 stante l'oggettiva impossibilità per la sub concessionaria di poter esercitare l'attività per cause a quest'ultima non imputabili. Secondo l'attrice, è pacifico che la subconcessione doveva essere fruibile per poter essere esercitata dalla società circostanza preclusa nel caso in Parte_3 esame, vista la situazione venutasi a creare a seguito dell'evento franoso. Inoltre, venendo ai danni,
l'attrice replicava che tutti gli elementi fissi fossero logicamente rimasti in loco dalla stagione precedente, mentre quelle rimuovibili fossero state allocate successivamente proprio in vista dell'imminente stagione estiva.
6.3. Quanto al dedotto intento speculativo relativo alle opere di rifacimento della scogliera ed ai lavori di ripascimento della spiaggia, l'attrice ribadiva che “l'interdizione all'accesso allo stabilimento (circostanza pacifica)
e l'impossibilità di effettuare la manutenzione della scogliera hanno fatto sì che le onde del mare si siano infiltrate tra i massi creando nuovi crolli e la società abbia dovuto rifare completamente la scogliera, nonché a versare un notevole ONroparte_1
9 quantitativo di sabbia per procedere al ripascimento della spiaggia sopra la scogliera rimasta gravemente erosa per la mancanza della necessaria barriera di contenimento delle onde. Tale attività ed i relativi costi non rientrano certamente nelle opere di manutenzione periodica della concessione balneare e, nonostante la forzata chiusura dell'esercizio nell'anno 2020, erano strettamente necessari per la successiva stagione balneare che ha ripreso seppur con i limiti indicati. In difetto di intervento da parte della società attrice, i danni sarebbero stati ancora maggiori” (cfr. pag. 7 prima memoria attorea).
6.4. L'istante, infine, asseriva di aver avuto sempre libero passaggio sulla strada che conduce allo stabilimento, almeno fino al giorno della frana del 25 Aprile, e che l'episodio avesse precluso l'imminente apertura, con conseguente perdita dei canoni di concessione e con vistoso calo del fatturato relativo agli esercizi successivi, evincibile da un semplice raffronto della documentazione in atti.
7. Esaurita la fase di trattazione, la causa veniva istruita con ammissione di prove orali e CTU. Fra
l'istruttoria orale e quella tecnica, lo scrivente tentava una conciliazione proponendo alle parti il versamento in favore dell'attrice della somma di € 27.500,00 a titolo di ristoro per i danni subiti, oltre ad ON
€ 5.000,00 per spese di lite, importi che sarebbero stati suddivisi in parti uguali fra i convenuti e i convenuti proposta che non veniva accettata dalla sola attrice. All'esito della ONroparte_13 istruttoria tecnica, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva introitata per la stesura della presente decisione, previo scambio di scritti conclusivi.
8. Premesso tutto quanto sopra esposto, occorre prender posizioni sulle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dai convenuti, in quanto logicamente prioritarie rispetto al merito.
8.1. In primo luogo, appare manifestamente infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo ON Tribunale adito, qui da intendersi evidentemente come sollevata solo con riguardo ai rapporti fra e
“ ”, non essendo gli altri convenuti enti periferici della P.A. Trattasi, infatti, di una domanda di CP_1 risarcimento che sottende una responsabilità oggettiva da cose in custodia (art. 2051c.c.) – come asserito dagli stessi convenuti – e quindi di un mero comportamento, non rilevando, a tali fini, i pubblici poteri inespressi o non spesi dalla CO ma solo gli atti le omissioni materiali lesive del principio del neminem laedere. A tal riguardo, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta” (Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, 10 n.9318). L'eccezione deve, quindi, essere disattesa.
9. Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto mera affittuaria di azienda,
e all'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevata sia dai convenuti privati, perché chiamati in causa ON ON in una controversia che vede la esclusiva responsabile, sia da in quanto priva di un potere di gestione della conduttura idrica poi sostituita, si rammenta che la legittimazione, passiva/attiva è una condizione dell'azione, o della resistenza all'azione altrui. Essa si sostanzia nella coincidenza tra colui contro il quale l'azione è proposta e colui che nella domanda è individuato come soggetto titolare di quel diritto o di quel determinato obbligo violato. Essa, pertanto, va valutata in astratto sulla base della sola domanda così come formulata dalla parte ed il suo positivo riscontro implica un rigetto in rito, non idoneo a formare un giudicato sul merito della controversia. Diversa è la carenza di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio e che, diversamente dalla legittimatio ad processum, attiene al merito della controversia (cfr. Cass. civ., sez. I, 26/09/2019 n.24043), come tale idonea a formare un giudicato.
Ebbene, al netto del nomen iuris impiegato, è evidente che siffatte contestazioni afferiscono alla titolarità, attiva e passiva, dell'obbligazione dedotta in giudizio e, come tali, sono questioni che afferiscono al merito della pretesa. Intese in questo senso, le eccezioni si rivelano tutte infondate, in quanto la l'attrice concessionaria è, come tale, titolare della gestione dell'area di balneazione, che sottende anche il potere di affittare o meno l'azienda, ovvero il complesso dei beni e delle strutture su di essa presenti e serventi ON lo stabilimento danneggiato. Parimenti, è pacifico che la sia l'ente deputato alla gestione dell'impianto idrico comunale nel suo complesso, senza distinzioni di sorta fra la parte centrale e le sue diramazioni periferiche, così come è documentale, oltre che incontestato, che i convenuti privati siano i proprietari del terreno posto sulla sommità del pendio, in prossimità della SS Aurelia, e in quanto tali custodi dello stesso.
10. Venendo al merito della causa, si rileva che, ad un semplice esame delle allegazioni formulate da tutte le parti e della documentazione presente agli atti di causa, non può essere accolta la domanda rivolta ad un facere, relativa alla “messa in sicurezza” del versante costiero prospiciente l'ingresso dello stabilimento balneare “Zero Beach”. Ed infatti, se la domanda è da intendersi nel senso del compimento delle opere necessarie al fine mettere in sicurezza l'area colpita dal dissesto e consentire il transito e il ripristino a valle dello stato dei luoghi interessati dall'evento franoso – come parrebbe dall'espressione
“messa in sicurezza”, utilizzata dalla società attrice nelle conclusioni rassegnate in tutti gli scritti difensivi ON
– allora sarebbe ex actiis cessata a monte la materia del contendere, in quanto la CO ha già ottemperato all'ordinanza comunale n. 224 del 08/07/2020 rivolta a tale scopo prima dell'instaurazione della presente controversia. Siffatta circostanza non solo è emersa pacificamente nelle asserzioni di ambo le parti in causa, ma è risultata confermata anche dal materiale documentale versato in atti e dagli esiti della CTU, che ha fotografato le reti di sicurezza sul versante interessato e ha descritto le opere di 11 sgombero dei materiali residui (cfr. pag. 28). D'altronde, se così non fosse stato, il avrebbe CP_11 adottato ulteriori provvedimenti amministrativi nei confronti della CO, l'area antistante allo stabilimento sarebbe rimasta interdetta e, verosimilmente, l'attrice avrebbe perseguito altre vie legali, eventualmente di carattere cautelare. Se, viceversa, la domanda deve essere intesa come volta alla sistemazione definitiva e al consolidamento dell'intera parte di litorale dall'attrice ritenuta instabile, compreso la parte del pendio incisa dal movimento franoso, la domanda sarebbe da rigettarsi per difetto di titolarità passiva, non essendo le parti convenute titolari del potere di intervenire, anche pro futuro, per la gestione del territorio e la sistemazione dell'intero versante, che non è nella titolarità di nessuna delle parti in causa trattandosi di bene demaniale marittimo (art. 822 c.c.). Ed infatti, per stabilire se un versante costiero debba o meno essere considerato appartenente al demanio marittimo risulta indifferente la natura geografica del terreno, mentre è necessario che l'area sia almeno da un lato coperta dalle mareggiate, o comunque che sia utilizzabile per uso marittimo, e che il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione, fra i quali vi rientra la balneazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, ordinanza n.
18511 del 12 luglio 2020). Nell'area rivierasca in questione si intende compresa la parte interna della spiaggia, non a contatto con le acque del mare ma comunque esposta alle mareggiate che ne impediscono usi diversi da quelli marittimi (cfr. Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 29592 del 22 ottobre 2021; in senso analogo cfr. Cass. civ. 26615/2016). Ebbene, si ritiene che l'attrice abbia spiegato una domanda rivolta alla sola “messa in sicurezza” del pendio interessato dal movimento franoso, motivo per cui la domanda deve essere rigettata in quanto avente ad oggetto un petitum già conseguito.
11. Dovendosi procedere all'accertamento delle responsabilità per i fatti del 25 aprile 2020, verifica eziologica da compiersi al fine dell'esame della domanda risarcitoria, appare necessario premettere una importante distinzione fra obblighi di “custodia” e obblighi di “manutenzione”. La responsabilità attribuita ai convenuti rientra nel paradigma legale di cui all'art. 2051 c.c., secondo il quale “ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, in quanto l'attore si è limitato a dedurre e documentare la titolarità dei beni dai quali sarebbe derivata la frana (una diramazione idrica ON in gestione e un fondo di proprietà privata). Tale responsabilità, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., configura un'ipotesi di responsabilità cd. oggettiva, che pone a carico del custode – ovvero del soggetto avente una signoria, anche solo in via di mero fatto, sulla cosa – la possibilità di liberarsi dalla responsabilità a suo carico solamente mediante la prova liberatoria del “caso fortuito”, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza o di manutenzione da parte sua. Il custode risponde delle conseguenze dannose provocate dalla res sulla base di un mero criterio di accollo di un rischio, rimanendo la responsabilità esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, quale evento eziologicamente esterno del tutto imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cassazione civile, Sez.
12 un., 30/06/2022, n. 20943). Secondo la giurisprudenza unanime, resta onere del danneggiato provare la sussistenza del fatto dannoso ed il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio, percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (in questi termini, cfr. Cass. n. 1064/2018; analogamente: Cass. n. 22419/2017; 12895/2016;
21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015).
11.1. Con riferimento al nesso causale, appare altresì indispensabile ricordare – specie alla luce delle ON eccezioni e difese sollevare dalla CO – che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p. per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta "causalità adeguata", sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - a una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, quello civile e quello penale. Nell'accertamento del nesso causale in materia civile, infatti, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, e la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto (cfr. Cass.
Civ. sez. III, 08/01/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 08/01/2020), n.122; Sez. Un. Sent. n. 576 del
11/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).
11.2. Ebbene, calando tali assunti nel caso che ci occupa, si ritiene pacificamente provato il fatto, nonché la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla rottura della conduttura idrica riconducibile ON alla posizione di custodia della CO . I provvedimenti amministrativi versati in atti, non solo ottemperati ma anche non oggetto di impugnazione, già dimostrano in via documentale la riconducibilità del fenomeno alla rottura della tubazione idrica meglio individuata in atti. Tale circostanza è stata confermata anche dagli esiti della CTU, la quale ha verificato (sia visionando i luoghi ma anche su base documentale, in quanto circostanza empiricamente già realizzatasi) che “la causa scatenante dell'evento franoso
è stata la “rottura della tubo dell'acquedotto di proprietà ONroparte_8 avvenuta qualche giorno prima dell'intervento dei VV.FF. di Savona, che ha provocato la fuoriuscita di una cospicua quantità di acqua che ha saturato il terreno sottostante e provocato di conseguenza il movimento franoso” (cfr. CTU, pagg.
44-45). Ed invero, la circostanza è dimostrata non solo dalla testimonianza del direttore tecnico della ON stessa parte , il quale ha dichiarato: “è stato dismesso il tubo ed è stato dato l'allaccio dell'acquedotto allo stabilimento non più dall'Aurelia ma direttamente dalla rete idrica sotto alla spiaggia” (cfr. verbale di udienza del
13 31.10.2023), ma è confermata anche dal CTU, che ha fotografato il nuovo stato dei luoghi (cfr. docc.
12,13 in allegato all'elaborato peritale), nonché dallo stesso CTP della CO, il quale ha ritenuto che la rottura della tubazione transitante sul fondo di proprietà privata sia una “seconda causa” del dissesto, di origine antropica, unitamente alle acque meteoriche (cfr. memoria tecnica preventiva, cfr. pag. 29 CTU).
A tale ultimo riguardo, appare opportuno chiarire che il transito della tubazione sulla proprietà privata non ha rilevanza alcuna, atteso che, ai fini della responsabilità ex art. 2051c.c., occorre la possibilità di esercitare un potere, immediato e diretto, di gestione e controllo della cosa (si esprime in termini di
“signoria custodiale effettiva” Cass. civ., sez. III , 13/05/2024, n. 12943). ON 12. Come riportato nella premessa in fatto, si rileva che la CO ha ricondotto l'evento per cui vi è causa alle particolari condizioni metereologiche che hanno interessato il tratto costiero nei giorni precedenti, asserendo fin dalla propria comparsa di risposta che la stazione pluviometrica di Alassio avesse registrato nelle giornate del 19 e del 20 “due eventi metereologici importanti”, il primo con una precipitazione inferiore a 10 mm, il secondo con una precipitazione superiore a 25 mm., concludendo che il fenomeno sia dipeso dalla “saturazione dei terreni sciolti e conseguenziale abbattimento delle proprietà coesive dei materiali ad opera di acque meteoriche ovvero superficiali” . Il CTP della medesima CO, viceversa, ha asserito che il fenomeno sia dipeso anche dalla perdita di acqua derivante dalla condotta idrica passante per il terreno di proprietà nel tratto posto in prossimità del tracciato della sede viaria S.S CP_4
Aurelia, ma ha ritenuto che siffatta circostanza abbia rappresentato una concausa, unitamente alla saturazione dei terreni derivante dagli gli eventi metereologici e alla condizione di “instabilità della coltre detritica”, attribuendo a quest'ultima valore assorbente. Sul punto, anche alla luce delle indicazioni giurisprudenziali sopra richiamate, occorre fare chiarezza. ON 12.1. L'eccezione sollevata dalla CO nei suoi scritti difensivi appare riconducibile ed inquadrabile in termini di sussistenza di una ipotesi di “caso fortuito”, individuabile esclusivamente nei fenomeni metereologici che avrebbero provocato la saturazione del terreno e il conseguente movimento franoso. In questo senso inquadrata, si ritiene che l'eccezione non possa trovare accoglimento.
Affinché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr.
Cass. civ., VI sez., 17/10/2011, n.22479) ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia (in questo senso cfr. Cass. civ., sez. III, Sent. 2/11/2019, n. 30521). Ebbene, rispetto ai fenomeni metereologici descritti dalla CO, si ritiene che gli eventi atmosferici dedotti, ovvero le “importanti piogge”, non assumano affatto un carattere “eccezionale” e siano viceversa assolutamente prevedibili nella entità in cui
14 queste ultime si sono manifestate, specie se si tiene conto delle particolari caratteristiche del luogo e della loro notoria frequenza. A tal riguardo, non deve trarre in inganno l'espressione “le rotture di dette tubazioni accadono in modo accidentale per svariate ragioni che in questa sede non è possibile accertare” adottata dal CTU, in quanto appare evidente che il riferimento a svariate circostanze “accidentali” non vada inteso in termini giuridici (una ipotetica forza maggiore, di origine naturale, che potrebbe aver provocato lo smottamento del fondo portando con sé la tubatura) ma di linguaggio comune.
12.2. Viceversa, con riferimento alla diversa valenza concausale della dedotta instabilità del fondo di proprietà quale causa esclusiva e assorbente, si ritiene che le contestazioni e le ONroparte_13
ON osservazioni mosse al CTU dal CTP di parte , reiterate da quest'ultima negli scritti conclusivi, non siano pertinenti, dovendosi viceversa ritenere che l'elaborato abbia fornito, nel suo complesso, tutti gli elementi utili per escludere siffatta ipotesi. Ed infatti, dalla descrizione compiuta dal CTU – che si è espresso in termini di “materiale franato di natura fangosa e detritica” – e dalla documentazione fotografica dal medesimo consulente prodotta (in particolare, cfr. documentazione fotografica nn.10,11,12 in allegato alla CTU), si può agevolmente ricavare che la tubazione in questione non era posta in profondità, o anche solo semplicemente interrata, bensì liberamente scoperta e transitante sul terreno posto sulla sommità della roccia, in prossimità della strada viaria. Ed infatti, se la diramazione idrica in questione fosse stata interrata, siffatta circostanza avrebbe potuto invertire la concatenazione causale degli accadimenti (non più distacco tubazione = scoscendimento terreno, bensì instabilità terreno superiore + pioggia intensa = distacco tubazione
= scoscendimento terreno), e si sarebbe potuto ipotizzare che le movimentazioni del fondo di proprietà privata, sollecitate dalle condizioni metereologiche, avrebbero provocato la rottura della tubazione.
Viceversa, appare chiaro che ciò che è franata è solo la crosta superficiale, compreso la vegetazione, posta lungo il pendio (cfr. foto n. 10) e non il terreno superiore di proprietà privata, né l'ammasso roccioso che lo sorregge. Del resto, se fosse stata valida la tesi di parte CO, l'attività metereologica antecedente all'evento dedotta dalla medesima (così come le piogge successive), pur non assurgendo a fattore eccezionale ed imprevedibile, avrebbe certamente innescato ulteriori smottamenti di entità anche più rilevante.
12.3. Si ritiene, pertanto, che sia nettamente più probabile che sia stato il distacco della tubazione scoperta transitante sula proprietà dei privati, meglio individuata in atti, a causare la copiosa dispersione d'acqua che, filtrando continuativamente in un punto specifico del terreno, saturandolo, ha provocato lo scoscendimento dei detriti lungo il pendio. Alla luce della documentazione versata in atti e dei risultati dell'istruttoria, si ritiene quindi che la responsabilità ex art. 2051 c.c. sia da ricondurre esclusivamente alla ON CO , la cui domanda riconvenzionale trasversale di manleva spiegata nei confronti degli altri convenuti, per i medesimi motivi, non può trovare accoglimento.
13. La domanda attorea deve ora essere esaminata in punto quantum debeatur, ovvero sotto il profilo
15 delle dedotte conseguenze dannose di carattere patrimoniale, dovendosi qui rammentare che possono essere considerate risarcibili solo le conseguenze economiche direttamente e immediatamente causate dall'evento lesivo, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
13.1. Con riguardo al primo gruppo di ipotesi individuato dall'attore, ovvero i costi e gli esborsi sostenuti per i ripristini, si ritiene che la domanda sia solo parzialmente da accogliersi ed in misura nettamente inferiore rispetto a quanto ipotizzato dalla società attrice.
13.2. Ed infatti, ad un attento esame dei documenti della richiedente non emerge che gli ammassi terrosi siano rovinati direttamente sullo stabilimento balneare ma solo sulla spiaggia libera adiacente e antistante allo stesso, coinvolgendo esclusivamente alcuni elementi posti all'ingresso dello stabilimento, il quale, alla data dell'evento, già si presentava fortemente non manutenuto e danneggiato dalle mareggiate, e quindi bisognoso di importanti interventi di ripristino. In particolare, il fonogramma dei
VV.FF. intervenuti sul posto (doc.1) e la documentazione fotografica versata in atti dalla società attrice
(doc. 20, ritraenti i luoghi in maniera manifestamente ravvicinata), già rivelano che l'evento franoso abbia in realtà solo lambito lo stabilimento, danneggiandolo in minima parte.
13.3. La circostanza appena descritta appare confortata dagli esiti dell'istruttoria orale. In particolare, il teste di parte attrice , Coordinatore presso il Comando VV.FF., pur avendo Tes_2 inizialmente dichiarato: “quando sono intervenuto, ovviamente non ricordo bene l'accaduto, ricordo il terreno franato a terra, subito dopo la ferrovia, all'interno dell'area Zero Beach”; ADR: non ricordo con precisione fino a dove ma ricordo che abbiamo attraversato la strada di accesso al sito e già lì vi erano i materiali franati, subito dopo sulla sinistra”, ha poi successivamente precisato: “preciso che nell'area antistante allo stabilimento, interessata (d)all'evento che ho appena descritto, c'è un'area di balneazione libera” (cfr. verbale del 31/10/2023); nello stesso senso il teste di parte attrice , che ha dichiarato “il giorno dopo mi sono recato sui luoghi e ho visto un grosso Testimone_3 ammasso terroso nello stabilimento balneare e all'ingresso dello stabilimento;
ADR: diciamo per una trentina di metri dopo
l'ingresso dello stabilimento, sommariamente le posso dire che investiva un'area di 200/250 mq. e arrivava fino al mare”
(cfr. verbale del 5.12.2023); i danni vengono definiti con minor grado di approssimazione dal teste
Vicesindaco del Comune di Alassio e indifferente rispetto alle parti, il quale ha Testimone_1 dichiarato “io ricordo di essere intervenuto ad Aprile del 2020 sui luoghi, la frana aveva creato dei danni all'entrata, dove
c'era una sorta di biglietteria in una roulotte, e una staccionata che è stata travolta […]” (cfr. verbale del 14.11.2023), deposizione coincidente con il fonogramma dei VV.FF. Quanto alle condizioni dello stabilimento balneare preesistenti ai fatti di causa, si ritiene che sia stata precisa, e perciò genuina, la deposizione del teste , il quale ha sul punto dichiarato: “ci sono state della mareggiate antecedentemente Testimone_4 ai fatti di causa (esistono delle fotografie presso i nostri uffici) che hanno coinvolto tutti gli stabilimenti del litorale; ADR: parliamo dell'inverno del 2019 e dell'inizio della primavera del 2020; ADR: non ho fatto un sopraluogo nello stabilimento
“Zero Beach” ma ho constatato personalmente l'esistenza di danni sulla strada di collegamento che dal Porto arriva ad un impianto di depurazione presente nelle vicinanze dello stabilimento; ADR: poi mi sono recato presso lo stabilimento dopo
16 l'evento e ho visto che la scogliera era ancora danneggiata, così come la struttura in legno e metallo dello stabilimento, così come per altri stabilimenti che ho visto nella zona costiera interessata; ADR: ad esempio, ho visto i bagni comunali
“S.L.A.” (spiaggia libera attrezzata); […] ricordo che diffidammo il a provvedere ai ripristini ma vi erano delle CP_1 difficoltà oggettive, anche prima dell'evento, in quanto i mezzi che dovevano passare per intervenire e fare i lavori era danneggiata, questo assolutamente prima della frana;
ADR: il covid ha sicuramente inciso su questa cosa perché era proprio il periodo del lockdown;
c'era una forte indecisione se aprire o non aprire gli stabilimenti balneari, tant'è che è dovuta poi intervenire con provvedimenti la Regione decretando il sistema del distanziamento e tutta una serie di accorgimenti”, e alla domanda relativa ad eventuali interventi manutentivi e di consolidamento del litorale e della scogliera alla data della frana, il teste rispondeva: “no, non aveva ancora provveduto” (cfr. verbale di udienza del 14.11.2023).
13.4. A ben vedere, come si è già evidenziato in premessa, è la stessa parte attrice a descrivere nel proprio atto introduttivo i danni che hanno coinvolto “parte” dello stabilimento, “impedendo anche i ripristini periodici della spiaggia che con cadenza annuale devono fisiologicamente effettuarsi”. L'istante effettua a riguardo una sommatoria di molteplici e ingenti voci di spesa che essa, verosimilmente, avrebbe dovuto sostenere in ON ogni caso e che, quindi, non possono essere imputate alla CO . Ed infatti, fra le voci riepilogate nell'atto introduttivo – la maggior parte documentate anche mediante le produzioni in allegato alla seconda memoria, consistenti nelle fatture emesse nel corso dell'anno successivo e degli estratti conto con i relativi bonifici annotati – si notano, ex alia, anche voci così rubricate: “danni ad attrezzature e strutture fisse”, “rifacimento scogliera”, “lavori di ripascimento spiaggia”, “recinzione lato mare tra spiaggia e scogliera”, “scala in legno sopra la scogliera”, ovvero esborsi manifestamente non coincidenti con i danneggiamenti emersi all'esito dell'istruttoria, dovendosi anche tener conto del fatto che lo stabilimento non era ancora attivo e aperto ai visitatori. I danni così perimetrati sono stati quantificati dal
CTU in € 14.217,86, tenuto conto di un coefficiente di vetustà degli elementi in questione. Su questo specifico punto le risposte del CTU alle osservazioni dei CC.TT.PP. appaiono esaustive e ad esse si rinvia.
14. Quanto al lucro cessante, si ritine che non vi sia prova tranquillante del fatto che la mancata percezione del canone di locazione, pari ad € 60.000,00 per la sola stagione balneare dell'anno 2020 (e a maggior ragione la riduzione del canone concordata per l'anno successivo) sia eziologicamente dipesa dall'evento franoso per cui vi è causa. Ed infatti, non solo non vi è traccia documentale dei motivi che abbiano spinto la locatrice e la conduttrice a risolvere il contratto di affitto di azienda, ma tale circostanza non è apparsa dimostrabile nemmeno per il tramite dei capitoli di prova forniti a riguardo dall'attrice, in quanto questi ultimi sono stati formulati in maniera completamente generica, risultando privi di riferimenti spazio-temporali precisi (cfr. Cass. civ. sez. VI, 18/11/2021, n.35146). Si riportano i capitoli di prova per comodità di lettura:
“[…] 69) Vero è che gli stabilimenti balneari Zero Beach e Punta NA rimanevano chiusi per l'intera stagione
2020;
17 70) Vero è che tra la società e la interveniva un accordo in forza del quale la ONroparte_1 Parte_3 società rinunciava a richiedere il canone di affitto di azienda per € 73.200,00 (pari ad € 60.000,00, oltre ONroparte_1
Iva), stante la chiusura degli stabilimenti balneari;
71) Vero è che il contratto di affitto del ramo di azienda tra la società e la veniva ONroparte_1 Parte_3 risolto;
72) Vero è che la società stipulava in data 28 maggio 2021 un contratto di affitto di ramo di azienda con ONroparte_1 la società Zero s.r.l.;
73) Vero è che la società e la società Zero s.r.l. concordavano un canone annuale di € 50.000,00, viste le ONroparte_1 condizioni precarie in cui si trovavano gli stabilimenti balneari “Zero Beach” e “Punta NA” (cfr. seconda memoria di trattazione parte attrice).
14.1. A tal riguardo, si rammenta che l'art. 244 c.p.c. impone l'indicazione specifica dei fatti dedotti nei capitoli articolati anche allo scopo di consentire, non solo alla controparte ma anche al giudice, la valutazione in merito alla concludenza della prova stessa (cfr. Cass. n. 20997 del 12.10.2011) e cosa la parte voglia specificamente dimostrare. In altri termini, i capitoli di prova devono essere formulati in modo determinato quantomeno con riferimento ai fatti essenziali, in modo da offrire al giudice elementi adeguati a vagliarne l'influenza e la pertinenza. In mancanza, i capi di prova non possono essere ammessi a causa della loro indeterminatezza, quand'anche vertenti su fatti decisivi ai fini sella soluzione della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 11765 del 6 maggio 2019; Cass. civ, Sez. III, ordinanza n. 3708 del 8 febbraio 2019). Nel caso di specie, il generico riferimento a non meglio precisate risoluzioni contrattuali e a stabilimenti chiusi, privo di indicazioni cronologiche e causali in merito al dedotto scioglimento del rapporto contrattuale fra concedente e affittuaria, lascia residuare una nebulosità sia sul quando che sul perché del verificarsi delle articolate circostanze, imponendo al giudicante un'indebita opera di supplenza.
14.2. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'attrice non abbia offerto una prova adeguata che possa ricondurre tutte le perdite di cui si duole all'evento del 25.04.2020, dovendosi necessariamente tener conto del fatto del fatto che il rapporto contrattuale di affitto di azienda fosse già ampiamente iniziato e della circostanza, piuttosto notoria, che gli stabilimenti balneari aprono ai bagnanti – e aprivano anche quell'anno (sia pur con le dovute cautele) – nelle prime settimane di maggio. Del resto, è la stessa parte attrice, nei propri scritti difensivi, ad asserire che “Tale attività ed i relativi costi non rientrano certamente nelle opere di manutenzione periodica della concessione balneare” (quindi, presumibilmente, non ultimabili in pochi giorni) e a descrivere le ingenti opere che si sarebbero dovute effettuare come ripristini da compiersi in vista della “imminente stagione estiva”.
15. Per lo stesso motivo, appare del tutto esplorativa e fondata su mere ipotesi congetturali l'istanza di CTU relativa all'ultimo gruppo di danni da lucro cessante, ovvero le perdite derivanti dal calo di fatturato aziendale per gli anni seguenti, tenuto conto dell'assenza del bilancio e del fatturato aziendale
18 relativo al precedente anno 2019 – volutamente tenuto fuori dalla perizia di parte, in quanto fondato solo su introiti di affitto – e della potenziale medesima destinazione locatizia prevista per gli anni successivi, che taglia fuori qualsiasi futura perdita differenziale di produttività aziendale.
15.1. La domanda può quindi essere accolta solo nella misura di € 14.217,86. Trattandosi di un risarcimento per equivalente monetario, e quindi di un debito di valore, sull'importo così riconosciuto decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dal mese di aprile del
2020 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
16. Venendo al governo delle spese di lite, si ritiene che l'attrice abbia oltremisura ingigantito il pregiudizio subito in violazione del dovere di lealtà processuale che informa il nostro ordinamento, circostanza dalla quale può scaturire – quindi secondo il prudente apprezzamento del giudicante – una diversa regolamentazione delle spese che prescinde dalla regola della soccombenza (artt. 88 e 92 c.p.c.).
16.1. Inoltre, si rileva che durante il corso dell'istruttoria, anche al fine di non appesantire la stessa con un'indagine tecnica (sollecitata in particolar modo da parte attrice, cfr. verbale del 9.01.2024), questo
Tribunale ha formulato una proposta conciliativa rivelatasi di entità maggiore e più favorevole per l'attrice rispetto all'esito del giudizio e solo da quest'ultima rifiutata, circostanza che parimenti, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., rende doverosa l'attribuzione dei costi processuali successivi alla proposta in capo alla parte che, sia pur vittoriosa, vi ha dato corso.
16.2. Infine, si ritiene che l'art. 97 c.p.c. – che offre al giudice la possibilità di una condanna in solido di più parti soccombenti quando hanno avuto un “interesse comune”, da intendersi anche in termini di mero atteggiamento difensivo convergente (cfr. Cass. civ. SS.UU., 12.02.1987, n.1536; Cass. civ. Sez. III,
20.12.2011, n.27562) – in assenza di specificazioni sia applicabile anche in caso di parti contrapposte che siano risultate entrambe soccombenti nei confronti di una terza parte, chiamata a difendersi sia in virtù della citazione diretta dell'attore che contro la riconvenzionale trasversale dell'altro convenuto. ON 16.3. Per tali sopraindicati motivi, nei rapporti fra la società “ ” e la CO , si ritiene CP_1 che le spese di lite per la fase di studio e introduttiva oltre al 50% della fase istruttoria – che astrattamente sarebbero state da porsi in capo alla CO soccombente sulla base del valore del decisum, in quanto antecedenti alla proposta conciliativa – si compensino con i costi processuali relativi alla seconda parte della fase istruttoria e alla fase decisionale, con conseguente compensazione complessiva delle spese di lite, tenuto anche conto della soccombenza reciproca e parziale data dal rigetto della domanda di condanna al facere. ON 16.4. Nei rapporti fra l'attrice e la CO che ha formulato domanda riconvenzionale trasversale di tenore analogo a quella attorea da un lato, e i convenuti ONroparte_3 ONroparte_4
19 e dall'altro, le prime, in quanto soccombenti, devono essere CP_4 ONroparte_5 condannate in solido alla sopportazione delle spese di lite in favore dei secondi, che qui si liquidano sulla base del valore della domanda e dei parametri aggiornati al DM 147/2022 (tabella 2, fascia V, tutte le fasi ai valori medi ad eccezione della fase conclusionale, dato l'esiguo impegno difensivo in quest'ultima profuso) in € 11.977,00 per soli compensi professionali. Le spese di CTU devono essere poste in capo all'attrice in quanto costi processuali successivi alla proposta conciliativa.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte,
P.Q.M.
- RIGETTA la domanda di condanna alla messa in sicurezza di tutto il versante prospiciente l'ingresso dello stabilimento balneare “Zero Beach” spiegata nei confronti di entrambe le parti convenute;
- ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda formulata dall'attrice “ e, per l'effetto, ONroparte_1 condanna la sola CO alla corresponsione dell'importo di € ONroparte_8
14.217,86 a titolo di risarcimento. Sull'importo così riconosciuto decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dal mese di aprile del 2020 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
- RIGETTA la medesima domanda spiegata dall'attrice “ nei confronti dei convenuti ONroparte_1
e ONroparte_3 ONroparte_4 ONroparte_5
- RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dalla CO ONroparte_8 nei confronti di e
[...] ONroparte_3 CP_4 ONroparte_4 ONroparte_5
- COMPENSA integralmente le spese di lite fra l'attrice “ e la CO ONroparte_1 [...]
ONroparte_8
- CONDANNA la società “ e la CO in solido ONroparte_1 ONroparte_8 fra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti ONroparte_3 ONroparte_4
e che qui si liquidano in € 11.977,00 per soli compensi
[...] ONroparte_5 professionali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% degli onorari.
- PONE le spese di CTU a carico dell'attrice.
Rilevata l'assenza di misure di protezione sulla valvola di chiusura della condotta idrica di nuova installazione, che “se aperta provoca fuoriuscita di acqua non controllata sul versante sottostante” (cfr. CTU, pag. 45),
DISPONE la trasmissione degli atti, a cura della Cancelleria, ai VV.FF. di Alassio per gli interventi ritenuti opportuni.
Così è deciso.
Savona, 19/03/2025 il Giudice, dott. Giovanni Maria Sacchi
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