Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1676/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1676/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
MERCATOVECCHIO, 28 33100 UDINE presso lo studio dell'avv. TAPPARO CESARE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA CITTA' DI Controparte_1 P.IVA_2
LOMBARDIA, 1 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. GALLONETTO SABRINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SANTAGOSTINO ANNALISA
( ) C.F._1
APPELLATA
pagina 1 di 8
Per Parte_1
Nel merito: Nel Merito: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per le causali esposte in narrativa, respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria, rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto per sorte capitale, e per l'effetto condannare
, al pagamento in favore di parte attrice appellante somma di € Controparte_1 Parte_2
61.651,14 oltre a interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente gravame, compensarsi le spese di giudizio ex art. 92 comma 2 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa eccezione e domanda
- Respingere l'atto di appello di cui in epigrafe e per l'effetto confermare la sentenza n. 9940/2021 del
Tribunale di Milano- Sezione Civile nella causa RG 45293/2018.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva al Tribunale di Milano di Parte_3
ingiungere a il pagamento della somma di euro 61.651,14, affermando: Controparte_1
- di avere diritto alla erogazione in proprio favore di contributi PAC (giusta il Regolamento C n.
1782/2003) per le annate 2007 (€ 22.198,63), 2008 (€ 19.882,92) e 2009 (€ 19.569,59) per complessivi
€ 61.651,14;
- che il credito risultava da “registro della Regione ”, organismo pagatore (OPR); CP_1
- che l'importo di cui sopra (€ 61.651,14) non era stato pagato, essendone stata illegittimamente disposta la compensazione con altri pretesi crediti della CP_1
Il decreto veniva emesso (decreto n. 16211 emanato dal Tribunale di Milano in data 2/12.7.2018) e notificato a che proponeva opposizione, deducendo che la compensazione era Controparte_1 stata legittimamente operata dall'organismo pagatore regionale (OPR) ai sensi della L.
9.4.2009 n. 33: il credito vantato da era stato, infatti, dichiarato estinto per compensazione con il credito Parte_1 di di € 61.651,14, “a titolo di prelievo supplementare Controparte_2
pagina 2 di 8 dovuto in base alla normativa in materia di quote latte”, come da “disposizioni di pagamento” n. 478 del 15.5.2008, n. 513 del 26.5.2008, n. 574 del 23.6.2009 e n. 1047 del 29.6.2010.
Nel giudizio davanti al Tribunale si costituiva per resistere all'opposizione. Parte_3
Con sentenza n. 9940/2021 pubblicata il 30.11.2021 il Tribunale di Milano definiva il giudizio accogliendo l'opposizione, e revocava il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, in estrema sintesi, riteneva ammissibile la compensazione atecnica disposta dall'Organismo pagatore, respingendo tutte le eccezioni sollevate dalla Società Agricola opposta, relative alla pretesa non compensabilità del credito per contributi PAC.
La sentenza veniva appellata davanti a questa Corte da che lamentava sotto Parte_3 vari profili l'accoglimento del motivo di opposizione della attinente alla compensazione, CP_1
deducendo, in particolare e per quanto ancora rileva, che la certezza del credito opposto in compensazione (anche atecnica o impropria) costituiva comunque presupposto e requisito indefettibile e che, nel caso di specie, il credito per prelievo supplementare non poteva considerarsi certo.
L'appellante depositava, infatti, documenti, formatisi dopo la scadenza dei termini istruttori, idonei, secondo la sua tesi, a provare che il credito opposto in compensazione era sub iudice e quindi non certo.
L'appellante censurava altresì la condanna alle spese di lite ritenendo che le oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni dibattute potessero giustificare la compensazione.
si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello, eccependo anche la tardività, oltre Controparte_1
che irrilevanza, delle deduzioni e produzioni avversarie.
Dopo essere stata assunta in decisione una prima volta, la causa veniva rimessa in istruttoria con
Ordinanza in data 21.2.2024, avendo il Collegio ritenuto necessari, ai fini del decidere, taluni chiarimenti, come da motivazione di seguito trascritta:
“-rilevato che i contributi PAC richiesti giudizialmente dall'odierna appellante, secondo quanto si legge anche nella sentenza appellata, riguardano le annate 2007 (€ 22.198,63), 2008 (€ 19.882,92) e
2009 (€ 19.569,59) per complessivi € 61.651,14;
-rilevato che i crediti opposti in compensazione dalla a titolo di prelievo Controparte_1 supplementare sarebbero, sempre secondo la sentenza del Tribunale, indicati nelle “disposizioni di
pagina 3 di 8 pagamento” n. 478 del 15.5.2008, n. 513 del 26.5.2008, n. 574 del 23.6.2009 e n. 1047 del 29.6.2010
(docc. 1/4 ); CP_1 CP_1
-rilevato che la parte appellante ha depositato in appello (doc. 9) un'ordinanza del Tar Lombardia sezione distaccata di Brescia del 21.4.2022, che ha sospeso una cartella di pagamento (doc. 10) del
22.11.2021, con la quale è stato intimato all'odierna appellante il pagamento di complessivi euro
348.581,19 a titolo di prelievo latte sulle consegne e di interessi, riferiti agli anni 2005, 2006 e 2007;
-ritenuta l'opportunità, impregiudicata la valutazione delle questioni di diritto sollevate dalle parti anche in riferimento alla eccepita tardività della suddetta produzione, di avere chiarimenti su talune circostanze;
-ritenuto, pertanto, di richiedere a : Controparte_1
--di precisare e documentare a quali annate si riferiscono i prelievi supplementari indicati nei documenti 1/4 dalla stessa prodotti
--di precisare l'ammontare complessivo del credito riferito a ciascuna annualità opposto in parziale compensazione
nonché di richiedere alla società appellante di depositare copia del ricorso al Tar al quale si riferisce
l'ordinanza di sospensione depositata nel presente giudizio di appello…”.
Nei termini assegnati le parti depositavano le note di chiarimento.
La causa (soggetta al rito previgente) veniva, quindi, rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte, tenuto conto dei documenti prodotti e dei chiarimenti offerti, che l'appello possa essere accolto.
Preliminarmente, in punto di diritto, va chiarito brevemente che la giurisprudenza della S.C., dalla quale questa Corte non ritiene di discostarsi, non essendo prospettate dalle parti fondate ragioni in senso contrario, è consolidata nel senso di ritenere unitario il rapporto fra l'agricoltore e l'Unione
Europea e nel senso di ammettere, quindi, la compensazione atecnica o impropria, che implica, tuttavia, al pari della compensazione propria, la certezza del credito opposto in compensazione (v. fra le tante pagina 4 di 8 Cass. 8320/22; Cass. 118/22, nonché le più recenti, citate dalla Cass. 19942/23 e Cass. CP_1
22827/24).
Cass. 118/22, in particolare, per quanto rileva nel presente giudizio, ha osservato, in diritto, che “la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria, rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità
(cfr. Cass., Sez. U., 23225/2016), che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.”, rilevando che “nella fattispecie in esame la Corte di merito ha registrato, da ultimo, che l'accertamento del controcredito era ancora sub iudice, evidenziando così implicitamente come lo stesso fosse privo del requisito della certezza. Con questa valutazione il giudice di merito ha espresso un giudizio di infondatezza dell'eccezione di compensazione (impropria) proposta da tramite un apprezzamento di merito CP_2
incensurabile in sede di legittimità, ritenendo che il controcredito dell'Agenzia, opposto in compensazione dinanzi a lui, non fosse certo perché giudizialmente contestato avanti al giudice amministrativo in modo non manifestamente pretestuoso”.
Nel caso di specie, l'appellante ha qui eccepito, fra le altre doglianze, che il credito opposto in compensazione non può considerarsi “certo”, essendo stato contestato davanti al giudice amministrativo in un giudizio non ancora definito, come da documenti prodotti.
I rilievi di sull'inammissibilità di tale eccezione non risultano, ad avviso della Controparte_1
Corte, condivisibili.
I precedenti richiamati dalla difesa della non offrono spunti a sostegno di tale rilievo, CP_1
essendosi pronunciati sull'inammissibilità della questione, ove sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità (v. Cass. cit. 19942/23 e id. 22827/24), senza, tuttavia, escludere che la “non certezza” del credito opposto possa essere ritualmente dedotta nei gradi di merito.
Nel presente giudizio, come si è accennato nella premessa, l'appellante ha prodotto (ritualmente, trattandosi di documenti formatisi dopo la pronuncia della sentenza appellata) un'ordinanza del Tar
Lombardia sezione distaccata di Brescia del 21.4.2022, che ha sospeso una cartella di pagamento (doc.
10) del 22.11.2021 con la quale era stato intimato all'odierna appellante il pagamento di complessivi euro 348.581,19 a titolo di prelievo latte sulle consegne e di interessi, riferiti agli anni 2005, 2006 e
2007.
pagina 5 di 8 A seguito della richiesta di chiarimenti suindicata, ha dichiarato che: Controparte_1
“Le ulteriori disposizioni di pagamento n. 478 del 15/5/2008, n. 513 del 26/5/2008 e n. 1047 del
29/6/2010, per un importo totale pari ad € 41.467,71 (di cui € 39.085,77 importo capitale ed €
2.381,94 per interessi) si riferiscono tutte alla campagna 2006/2007, così come risulta dal file denominato “situazione economica” (cfr. pag. 5 dell'All. A, estratto dal Registro SIAN).
Come si legge dal documento, le prime 3 cifre relative alla voce “Prelievo” e le prime 3 cifre relative alla voce “Interessi legali” (evidenziate nel file in giallo) si riferiscono, rispettivamente, la prima (del
15/5/2008 di € 19.348,98 a titolo di prelievo ed € 233,44 a titolo di interessi, per un totale di €
19.582,42) alla disposizione di pagamento n. 478 del 15/5/2008; la seconda (del 26/5/2008 di €
2.288,10 a titolo di prelievo ed € 27,60 a titolo di interessi, per un totale di € 2.315,7) alla disposizione di pagamento n. 513 del 26/5/2008, ed infine la terza (del 29/6/2010 di € 17.448,69 a titolo di prelievo ed € 2.120,90 a titolo di interessi, per un totale di € 19.569,59) alla disposizione di pagamento n. 1047 del 29/6/2010.
Le ulteriori cifre indicate sempre nella voce “Prelievo” (e la cui somma è pari ad € 37.376,38) sono frutto di compensazioni differenti da quelle oggetto del presente giudizio.
La differenza tra la cifra iniziale indicata sotto la voce “Prelievo” (€ 155.292,71) e la somma delle compensazioni operate da regione (le prime 3 cifre, si è detto) pari ad € 39.085,77, oltre alla somma delle ulteriori compensazioni non oggetto del presente giudizio e pari ad € 37.376,38 è di € 78.830,56
(155.292,71-39.085,77-37.376,38) che corrisponde esattamente alla cifra relativa alla campagna
2006/2007 intimata dall'Agenzia delle Entrate nella cartella esattoriale sospesa.
Discorso analogo va fatto anche per quanto riguarda la voce “Interessi legali”: in questo caso, va precisato che la cifra di cui alla pag. 5 dell'All. A è in parte differente rispetto a quella intimata dall'Agenzia delle Entrate in quanto gli interessi sono stati calcolati in date diverse”.
Ritiene la Corte che tali chiarimenti, che richiamano importi eterogenei e riferiti a crediti non coincidenti con quelli oggetto di giudizio, non siano idonei a suffragare la tesi di Controparte_1
secondo la quale i crediti opposti in compensazione sono diversi da quelli oggetto della cartella per cui pende giudizio davanti al Tar.
Sull'an di tale coincidenza (più esattamente sull'inclusione dei crediti opposti in compensazione nella maggior somma oggetto della cartella), si può rilevare, invece, che, come ha osservato anche la difesa pagina 6 di 8 dell'appellante, ha confermato che gli importi compensati per debiti per prelievi Controparte_1
supplementari attengono alla campagna lattiera 2006/2007.
Le spiegazioni offerte sul quantum, non suffragate da prove idonee a dimostrare che la cartella impugnata davanti al Tar si riferisce a crediti diversi da quelli qui opposti in compensazione, non consentono di ritenere fondata la prospettazione della e, pertanto, di ritenere che il credito CP_1
opposto in compensazione sia “certo”, essendo escluso dall'impugnazione pendente davanti al Tar.
Per completezza va aggiunto che i rilievi formulati dalla in via preliminare con le note di CP_1
chiarimento risultano tardivi.
Regione in via preliminare, infatti, ha rilevato che “… con riferimento alla disposizione n. CP_1
574 del 2009: da quanto hanno potuto constatare gli uffici regionali, la somma compensata di €
19.600,88 è stata restituita a controparte con bonifico del 30.9.2009 da parte di (cfr. All. B e C) e CP_2
conseguentemente tale somma non si trova più registrata nel file della relativa situazione economica di controparte di cui al registro SIAN. Pertanto, la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente richiesta di controparte non è corretta. E di ciò controparte non poteva non essere a conoscenza, atteso che la restituzione da parte di è avvenuta nel 2009, mentre il decreto CP_2
ingiuntivo è del 2018”.
Tali rilievi non possono, quindi, essere presi in esame, non essendo state neppure allegate ragioni che abbiano impedito alla di dedurre e provare la circostanza dell'avvenuto bonifico, risalente a CP_1
data ben anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado.
L'appello, quindi, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata, con la condanna della al pagamento dei PAC come riconosciuti, nell'importo indicato in dispositivo. CP_1
Le spese, che, a seguito dell'accoglimento dell'appello, devono essere regolate per entrambi i gradi, possono essere interamente compensate, tenuto conto dell'accoglimento delle ragioni dell'odierna appellante per motivi sopravvenuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento Controparte_1
di euro 61.651,14 oltre interessi legali dal 2.8.2018 (data di notifica del decreto) al saldo;
-compensa interamente le spese di lite per entrambi i gradi.
Così deciso in Milano il 16.1.2025
pagina 7 di 8 Il Consigliere est.
Rossella Milone
Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 8 di 8