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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2399/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Alessandra Tolettini ha pronunciato ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2399/2023
avente ad oggetto: Divisione di beni non caduti in successione promossa da
(C.F. ) Persona_1 C.F._1
Con l'avv. Silvia Bertinelli ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 convenuta per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 25 settembre 2023, il ricorrente
[...]
ha convenuto in giudizio la sorella domandando lo scioglimento della Per_1 CP_1
comunione della p.f. 1720/7 in C.C. Transacqua, con assegnazione a sé della porzione indicata nella proposta divisionale allegata al ricorso.
Il ricorrente ha esposto che il bene per cui è causa consiste in un terreno sito in Primiero di
San Martino di Castrozza, dando atto di essere titolare della quota indivisa di 2/3 e che la restante quota di 1/3 indivisa è di proprietà della convenuta.
Il ricorrente ha, altresì, rappresentato di aver incaricato il geom. di redigere una CP_2
proposta divisionale e di aver invitato la sorella a valutare la possibilità di addivenire ad una
1 divisione amichevole, anche con attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, senza ricevere alcun riscontro.
All'udienza del 10 gennaio 2024 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e CTU.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la parte ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del progetto divisionale del CTU e il Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281sexies, ult. co. c.p.c..
La domanda di divisione è fondata e va accolta.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1111 c.c. “Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione (…)” e che ai sensi dell'art. 1114 c.c. “La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti”.
Va, inoltre, osservato che ai sensi dell'art. 729 c.c. (applicabile al caso di specie in forza dell'art. 1116 c.c.) “L'assegnazione delle porzioni uguali è fatta mediante estrazione a sorte.
Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione (…).”.
Passando al caso di specie va, innanzitutto, ritenuto che la p.f. 1720/7 in C.C. Transacqua sia un bene comodamente divisibile, come risulta dalla CTU depositata in atti, le cui valutazioni ritiene questo Giudice di condividere e fare proprie, essendo basate sull'attenta analisi del caso concreto da parte del perito ed apparendo immuni da vizi logici e procedimentali: “è divisibile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento in quanto possono formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, la divisione non comporterebbe un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero; • è divisibile in quanto la ripartizione non dovrebbe essere integrata da servitù, pesi o limitazioni eccessivi che ne comprometterebbero
l'autonomia e il libero godimento delle nuove porzioni;
il sottoscritto C.T.U. verifica che la
p.f. 1720/7 in C.C. di Transacqua, destinata a orto e prato pertinenziale alla finitima p.ed.
1020, è comodamente divisibile.” (cfr. pag. 15 CTU).
Trattandosi di bene comodamente divisibile, la divisione può in questa sede essere fatta in natura, con formazione di due porzioni corrispondenti alle quote dei partecipanti, ossia di 2/3
2 in favore del ricorrente e di 1/3 in favore della convenuta (cfr. visura catastale doc. 1 e CTU in atti).
Quanto alla formazione delle porzioni e ai criteri di loro attribuzione, deve osservarsi che il
CTU ha evidenziato che “l'intera superficie della p.f. 1720/7 in C.C. di Transacqua si configura come area pertinenziale all'edificio finitimo identificato catastalmente dalla p.ed.
1020, di proprietà esclusiva, sulle PP.MM. 1 e 3, delle parti in causa, per una superficie complessiva pari a circa89 mq.; • la finitima p.ed. 1864, costituente una struttura ad uso legnaia con pertinenza scoperta, è intestata in via esclusiva al sig. e che Persona_1 pertanto la quota del fondo oggetto di divisione assegnata a quest'ultimo sarà adiacente all'area pertinenziale alla legnaia;
(…) per evitare conguagli in denaro la superficie esclusiva assegnata alle rispettive parti sarà equivalente alle rispettive quote di proprietà;”.
Tenuto conto di ciò, il CTU ha predisposto il seguente progetto divisionale: “Il progetto divisionale, rappresentato nell'allegato elaborato grafico (Allegato T2), prevede di assegnare le rispettive quote in conformità ai principi sopra esposti e all'art. 720 del C.C., come segue: I. PARTE ATTRICE: : C.C. Transacqua • p.f. 1720/7: 59 mq. Persona_1
PROPRIETA' ESCLUSIVA (QUOTA 2/3); • Superficie complessiva assegnata: 59 mq. •
Conguaglio pari a €. 0,00. II. PARTE CONVENUTA: : C.C. Transacqua • CP_1
p.f. 1720/7: 30 mq. PROPRIETA' ESCLUSIVA (QUOTA 1/3); • Superficie complessiva assegnata: 30 mq. • Conguaglio pari a €. 0,00”.
Ritiene questo Giudice di aderire al progetto divisionale predisposto dal CTU, tenuto conto, da un lato, che tale proposta evita conguagli in denaro, dall'altro lato, che risulta ragionevole, atteso che la parte da attribuirsi al ricorrente è adiacente ad un fondo già di sua proprietà
(“Una volta stabilito che la ripartizione dei beni ereditari debba avvenire in natura con conguaglio in danaro, il giudice deve solo accertare che le quote vengano formate con
i criteri stabiliti dall'art 727 cod civ, ma, nell'attribuzione delle porzioni diseguali, ha un potere discrezionale, sempreche conformi la scelta a criteri di opportunita e dia conto della sua Determinazione in modo adeguato.”, Cass. 925/1979).
In ragione di quanto sopra, dovendo procedersi ad attribuzione delle porzioni diseguali ex art. 729 c.c., va disposto lo scioglimento della comunione della p.f. 1720/7 in C.C.
Transacqua attribuendo a 59 mq e a 30 mq, come individuati nella Persona_1 CP_1
planimetria Allegato T2 della CTU depositata in data 20 agosto 2024.
3 Quanto alle spese di lite, ritiene questo Giudice che sussistano giusti motivi per compensarle per la metà, ponendosi la restante metà a carico della convenuta (valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, valore della causa da 5.201 a 26.000). Ed invero, da un lato, vanno considerate la natura del giudizio e la circostanza che la convenuta, non costituendosi, non ha aggravato la trattazione del procedimento;
dall'altro lato, tuttavia, va tenuto conto che la convenuta non ha dato seguito ad alcuno degli inviti che il ricorrente le aveva rivolto al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza, ivi compreso quello di partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria, e ciò senza addurre alcuna giustificazione, in tal modo rendendo necessitata l'insaturazione del presente giudizio.
Le spese di CTU, come già liquidate in atti, sono definitivamente poste a carico delle parti, metà ciascuna, per le ragioni di cui sopra nonché tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio è stata espletata nell'interesse di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. dichiara lo scioglimento della comunione della p.f. 1720/7 in C.C. Transacqua e per l'effetto: - attribuisce a (c.f. ) 59 mq della p.f. Persona_1 C.F._1
1720/7 in C.C. Transacqua, come individuati nella planimetria Allegato T2 della CTU depositata in data 20 agosto 2024, da intendersi parte integrante della presente sentenza;
- attribuisce a (C.F. ) 30 mq della p.f. CP_1 C.F._2
1720/7 in C.C. Transacqua, come individuati nella planimetria Allegato T2 della CTU depositata in data 20 agosto 2024, da intendersi parte integrante della presente sentenza;
2. compensa per ½ le spese di lite e condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente il restante ½ delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.538,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, metà per ciascuna.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 13 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Alessandra Tolettini ha pronunciato ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2399/2023
avente ad oggetto: Divisione di beni non caduti in successione promossa da
(C.F. ) Persona_1 C.F._1
Con l'avv. Silvia Bertinelli ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 convenuta per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 25 settembre 2023, il ricorrente
[...]
ha convenuto in giudizio la sorella domandando lo scioglimento della Per_1 CP_1
comunione della p.f. 1720/7 in C.C. Transacqua, con assegnazione a sé della porzione indicata nella proposta divisionale allegata al ricorso.
Il ricorrente ha esposto che il bene per cui è causa consiste in un terreno sito in Primiero di
San Martino di Castrozza, dando atto di essere titolare della quota indivisa di 2/3 e che la restante quota di 1/3 indivisa è di proprietà della convenuta.
Il ricorrente ha, altresì, rappresentato di aver incaricato il geom. di redigere una CP_2
proposta divisionale e di aver invitato la sorella a valutare la possibilità di addivenire ad una
1 divisione amichevole, anche con attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, senza ricevere alcun riscontro.
All'udienza del 10 gennaio 2024 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e CTU.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la parte ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del progetto divisionale del CTU e il Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281sexies, ult. co. c.p.c..
La domanda di divisione è fondata e va accolta.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1111 c.c. “Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione (…)” e che ai sensi dell'art. 1114 c.c. “La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti”.
Va, inoltre, osservato che ai sensi dell'art. 729 c.c. (applicabile al caso di specie in forza dell'art. 1116 c.c.) “L'assegnazione delle porzioni uguali è fatta mediante estrazione a sorte.
Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione (…).”.
Passando al caso di specie va, innanzitutto, ritenuto che la p.f. 1720/7 in C.C. Transacqua sia un bene comodamente divisibile, come risulta dalla CTU depositata in atti, le cui valutazioni ritiene questo Giudice di condividere e fare proprie, essendo basate sull'attenta analisi del caso concreto da parte del perito ed apparendo immuni da vizi logici e procedimentali: “è divisibile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento in quanto possono formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, la divisione non comporterebbe un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero; • è divisibile in quanto la ripartizione non dovrebbe essere integrata da servitù, pesi o limitazioni eccessivi che ne comprometterebbero
l'autonomia e il libero godimento delle nuove porzioni;
il sottoscritto C.T.U. verifica che la
p.f. 1720/7 in C.C. di Transacqua, destinata a orto e prato pertinenziale alla finitima p.ed.
1020, è comodamente divisibile.” (cfr. pag. 15 CTU).
Trattandosi di bene comodamente divisibile, la divisione può in questa sede essere fatta in natura, con formazione di due porzioni corrispondenti alle quote dei partecipanti, ossia di 2/3
2 in favore del ricorrente e di 1/3 in favore della convenuta (cfr. visura catastale doc. 1 e CTU in atti).
Quanto alla formazione delle porzioni e ai criteri di loro attribuzione, deve osservarsi che il
CTU ha evidenziato che “l'intera superficie della p.f. 1720/7 in C.C. di Transacqua si configura come area pertinenziale all'edificio finitimo identificato catastalmente dalla p.ed.
1020, di proprietà esclusiva, sulle PP.MM. 1 e 3, delle parti in causa, per una superficie complessiva pari a circa89 mq.; • la finitima p.ed. 1864, costituente una struttura ad uso legnaia con pertinenza scoperta, è intestata in via esclusiva al sig. e che Persona_1 pertanto la quota del fondo oggetto di divisione assegnata a quest'ultimo sarà adiacente all'area pertinenziale alla legnaia;
(…) per evitare conguagli in denaro la superficie esclusiva assegnata alle rispettive parti sarà equivalente alle rispettive quote di proprietà;”.
Tenuto conto di ciò, il CTU ha predisposto il seguente progetto divisionale: “Il progetto divisionale, rappresentato nell'allegato elaborato grafico (Allegato T2), prevede di assegnare le rispettive quote in conformità ai principi sopra esposti e all'art. 720 del C.C., come segue: I. PARTE ATTRICE: : C.C. Transacqua • p.f. 1720/7: 59 mq. Persona_1
PROPRIETA' ESCLUSIVA (QUOTA 2/3); • Superficie complessiva assegnata: 59 mq. •
Conguaglio pari a €. 0,00. II. PARTE CONVENUTA: : C.C. Transacqua • CP_1
p.f. 1720/7: 30 mq. PROPRIETA' ESCLUSIVA (QUOTA 1/3); • Superficie complessiva assegnata: 30 mq. • Conguaglio pari a €. 0,00”.
Ritiene questo Giudice di aderire al progetto divisionale predisposto dal CTU, tenuto conto, da un lato, che tale proposta evita conguagli in denaro, dall'altro lato, che risulta ragionevole, atteso che la parte da attribuirsi al ricorrente è adiacente ad un fondo già di sua proprietà
(“Una volta stabilito che la ripartizione dei beni ereditari debba avvenire in natura con conguaglio in danaro, il giudice deve solo accertare che le quote vengano formate con
i criteri stabiliti dall'art 727 cod civ, ma, nell'attribuzione delle porzioni diseguali, ha un potere discrezionale, sempreche conformi la scelta a criteri di opportunita e dia conto della sua Determinazione in modo adeguato.”, Cass. 925/1979).
In ragione di quanto sopra, dovendo procedersi ad attribuzione delle porzioni diseguali ex art. 729 c.c., va disposto lo scioglimento della comunione della p.f. 1720/7 in C.C.
Transacqua attribuendo a 59 mq e a 30 mq, come individuati nella Persona_1 CP_1
planimetria Allegato T2 della CTU depositata in data 20 agosto 2024.
3 Quanto alle spese di lite, ritiene questo Giudice che sussistano giusti motivi per compensarle per la metà, ponendosi la restante metà a carico della convenuta (valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, valore della causa da 5.201 a 26.000). Ed invero, da un lato, vanno considerate la natura del giudizio e la circostanza che la convenuta, non costituendosi, non ha aggravato la trattazione del procedimento;
dall'altro lato, tuttavia, va tenuto conto che la convenuta non ha dato seguito ad alcuno degli inviti che il ricorrente le aveva rivolto al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza, ivi compreso quello di partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria, e ciò senza addurre alcuna giustificazione, in tal modo rendendo necessitata l'insaturazione del presente giudizio.
Le spese di CTU, come già liquidate in atti, sono definitivamente poste a carico delle parti, metà ciascuna, per le ragioni di cui sopra nonché tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio è stata espletata nell'interesse di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. dichiara lo scioglimento della comunione della p.f. 1720/7 in C.C. Transacqua e per l'effetto: - attribuisce a (c.f. ) 59 mq della p.f. Persona_1 C.F._1
1720/7 in C.C. Transacqua, come individuati nella planimetria Allegato T2 della CTU depositata in data 20 agosto 2024, da intendersi parte integrante della presente sentenza;
- attribuisce a (C.F. ) 30 mq della p.f. CP_1 C.F._2
1720/7 in C.C. Transacqua, come individuati nella planimetria Allegato T2 della CTU depositata in data 20 agosto 2024, da intendersi parte integrante della presente sentenza;
2. compensa per ½ le spese di lite e condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente il restante ½ delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.538,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, metà per ciascuna.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 13 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini
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