Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati SENT.N°_______
R.G. N° 635/2020
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
Cron. N°________
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
Rep. N° ________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso la sentenza n. 586/2020 pubblicata in data 30.03.2020, notificata in data 30.04.2020, emessa dal Giudice del Tribunale di Trani
nel procedimento di primo grado iscritto al numero RG 820-2016
tra
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Loredana Di Pinto e Onofrio Musco giusta procura resa in calce all'atto di appello;
-appellanti-
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Controparte_1
Cristiano;
-appellata contumace-
nonchè
( P.I: ), e per essa quale mandataria, la Controparte_2 P.IVA_1 [...]
( P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Controparte_3 P.IVA_2
Cristiano
1
- altra appellata;
* * * * * *
All'udienza collegiale del 26.05.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito: ----------------------------------------------
per gli appellanti: accogliere l'appello e riformulare la ridetta sentenza impugnata nei
capi primo e secondo del dispositivo;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
per l'appellata rigettare l'appello proposto da Controparte_2 Parte_1
e ; condannare e ,
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_2
in solido, al pagamento integrale delle spese e competenze del presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03-05/02/2016, la Controparte_4
e e , in qualità rispettivamente di debitrice Parte_1 Parte_2
principale la prima e di fideiussori gli altri, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1811/2015 emesso dal Tribunale di Trani in data 10.12.2015, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di € Controparte_1
81.683,33, quale saldo debitore del contratto di conto corrente sottoscritto in data
24.06.1999 oltre interessi al tasso annuo convenzionale dal di del dovuto fino al soddisfo,
oltre spese del procedimento monitorio.
In via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'opposta al pagamento in favore della della complessiva somma di € 309.857,30 per somme indebitamente Controparte_4
corrisposte e risarcimento danni per mancata liquidità conseguente alla segnalazione in centrale rischi, richieste di rientro affidamento, danno all'immagine commerciale e creditizia o di quell'altra che sarà accertata in corso di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03.05.2016 si costituiva in giudizio la banca
2 la quale chiedeva il rigetto delle domande proposte dalla Controparte_1
e dai fideiussori e . CP_4 Parte_1 Parte_2
Il giudizio veniva interrotto a seguito del fallimento della dichiarato Controparte_4
dal Tribunale di Trani con sentenza n. 64 del 07.12.2016.
A seguito di ricorso per la riassunzione del processo interrotto ex art. 303 c.p.c., depositato dai fideiussori e , il processo proseguiva con Parte_1 Parte_2
l'espletamento di una CTU depositata in data 28.02.2019.
Con atto dell'08.04.2019 interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la
[...]
e per essa, quale mandataria, la che faceva CP_2 Controparte_3
proprie le richieste della chiedendone l'estromissione Controparte_1
dal giudizio.
Con sentenza n. 586/2020 pubblicata il 30.03.2020 e notificata in data 30.04.2020 il
Giudice del Tribunale di Trani accoglieva l'opposizione per quanto di ragione e revocato il decreto ingiuntivo n. 1811/2015 del 10 dicembre 2015, condannava gli opponenti e , in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
della cessionaria terza intervenuta della somma complessiva di €. 77.943,97 oltre interessi convenzionali dalla messa in mora al soddisfo;
dichiarava improcedibile la domanda nei confronti di condannava gli opponenti Controparte_5 Parte_1
e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali
[...] Parte_2
sostenute dall'opposta e dalla terza intervenuta.
Con atto notificato in data 09/06/2020, a mezzo posta elettronica certificata
[...]
e hanno proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 Parte_2
primo grado.
La e per essa, quale mandataria, la Controparte_2 [...]
si è costituita nel giudizio di appello con comparsa depositata Controparte_3
telematicamente il 30/10/2020, chiedendo che il rigetto dell'avverso gravame.
Motivi della decisione
3 Con il primo motivo di gravame, gli appellanti allegano la carente o insufficiente motivazione della decisione perché ci sarebbe un generico richiamo alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, senza indicare gli elementi dai quali il giudice avrebbe tratto il proprio convincimento e il percorso logico per giungere alla decisione adottata.
Con tale doglianza piuttosto generica, gli odierni appellanti affermano di non aver condiviso il contenuto della perizia d'ufficio riportandosi “all'atto introduttivo del giudizio
e facendo proprie le risultanze della consulenza di parte”.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado richiamando la CTU ha precisato che il consulente tecnico di ufficio, dott. ha correttamente applicato al ricalcolo i criteri individuati Persona_1
dal G.I. nel quesito, giungendo a conclusioni che non sono state specificatamente contestate dalle parti (o dai loro consulenti), immuni da vizi logici e motivazionali, richiamando le competenze maturate sul conto corrente anticipi su fatture n. 11062856584 e procedendo al ricalcolo del saldo del conto corrente ordinario n. 11062835927 intrattenuto dalla presso la banca sulla scorta dell'eccezione di prescrizione Controparte_4
proposta dalla stessa banca, così determinando un credito pari ad € 77.943,97, alla data del
29 settembre 2014.
Gli appellanti nel giudizio di primo grado, non hanno avanzato alcuna critica specifica alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, limitandosi a riportarsi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, senza alcuna esposizione argomentativa, così come non risulta nello stesso motivo di gravame una doglianza specifica e circostanziata, che anche in presenza di una consulenza di parte gli appellanti avrebbero dovuto indicare con una censura specifica alla CTU, non limitandosi ad una generica contestazione per aver il giudice di primo grado richiamato l'elaborato peritale senza confutare le ragioni addotte o gli errori contenuti nella CTU.
Né risulta, che le nullità delle clausole del contratto di conto corrente eccepite dagli opponenti nel giudizio di primo grado, disattese dal giudice di primo grado, siano state
4 riproposte con l'atto di appello quale specifico motivo di impugnazione.
Al giudice è solo chiesto di assumere una decisione e spiegarne le ragioni, essendo possibile motivare mediante il richiamo al contenuto di documenti di causa e atti di parte che, in tal modo, diventano parte integrante dell'atto rinviante, bastando che sia possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem, e ciò anche con riguardo alla espletata CTU.
Non è quindi carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. (Sez. 6 - 3, n.
4352 del 14.2.2019).
Difatti, si è ritenuto che il giudice del merito non sia tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche.
Il giudice può, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.
L'accettazione della relazione che delinea il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure neppure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem, dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Sez. 6 - 3, n. 4352 del 14.2.2019,; Sez. 1, n. 28647 del 24.12.2013).
Le contestazioni specifiche e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., sono necessarie ai fini di una valutazione e costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. (Cass Sez. U, n.
5 5624 del 21.2.2022) volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio evidenziando eventuali incongruenze ed incertezze contenute nelle conclusioni di quest'ultima non potendo, come in questo caso, demandare al Collegio la ricerca al suo interno di circostanze utili per gli appellanti.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti si dolgono di essere stati Pt_1
condannati, quali soccombenti, al pagamento delle spese processuali, mentre il giudice di primo grado avrebbe dovuto compensarle per soccombenza reciproca essendo stato revocato il decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui
(Cass. n. 19560/2009) l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l'illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese,
che è regolata dai principi di cui agli artt. 91 e s.s. c.p.c. Ne deriva che nel caso in cui l'opponente risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve quelle della fase sommaria (conf. Cass. n. 2997/2004).
In questo caso il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio della soccombenza.
Infine, e per la prima volta in sede di gravame, gli appellanti hanno sollevato la questione relativa alla nullità dei contratti di fideiussione per violazione ex art. 1957 c.c. per aver i fideiussori garantito, mediante fideiussione omnibus, tutte le obbligazioni a carico della società con riferimento ex art. 2, L. n. 287/1990, perché ritenute Controparte_4
conformi allo schema ABI contenente in particolare, le clausole di "sopravvivenza",
6 "reviviscenza" e "rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c." censurate dalla AN d'LI con il
Provvedimento n. 55 del 02.05.2005 in quanto contrastanti con la Legge antitrust n.
287/1990, che può essere eccepita e rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Il motivo è infondato.
Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza del 30 dicembre 2021 n.
41994, ha stabilito che i contratti di fideiussione omnibus potrebbero essere affetti da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 che contrastano con la disciplina antitrust non comporta la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è
colpita dalla nullità.
L'onere della prova circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, che costituisce indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione exartt. 2 L. n. 287/1990
e 1419, comma 1, c.c., grava sull'attore. La mera produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema ABI censurato, non consente di ritenere provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata da AN d'LI nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione delle fideiussioni (specie se molto successive),
né che l'utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata da AN
d'LI piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative.
Nessun indizio di una intesa anticoncorrenziale può essere tratto dal solo fatto che nella singola fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate nel 2005,
tanto più considerando che le dette clausole non erano contrarie a norme imperative, bensì
legittimamente derogatorie di norme codicistiche (il denunciato profilo di nullità riposava
– in tesi – solo e soltanto nell'asserita violazione dell'art. 2 L. n. 297/1990).
In sostanza, in assenza di una indicazione – da parte degli appellanti – sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata, partecipazione della banca
7 all'intesa anticoncorrenziale, indizi sul pregiudizio economico che gli appellanti avrebbero subito da tale intesa, come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità
della fideiussione omnibus (e/o delle clausole di natura derogabile) deve essere rigettata.
Mentre, per quanto riguarda la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., gli appellanti solo in sede di appello hanno sollevato la predetta nullità delle clausole che avrebbe integrato una nullità
parziale o totale, ciò avuto riguardo in particolar modo alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., “con conseguente riviviscenza delle ordinarie disposizioni codicistiche ex art. 1339 c.c.”, a cui hanno fatto seguito l'eccepita estinzione dell'obbligazione, a seguito della dedotta applicazione della disposizione dell'art. 1957 c.c. oggetto di sostituzione, per il mancato assolvimento da parte dell'istituto appellato di istanze entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento.
La conseguenza che gli appellanti vorrebbero trarre integra una eccezione propria e non mera difesa, sicché doveva in ogni caso essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8023 del 25/03/2024).
Pertanto, l'appello non merita accoglimento.
In base al principio della soccombenza le spese sono da porsi a carico degli appellanti e sono liquidati in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (52.000,00-260.000,00)
come liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 586/2020 pubblicata in data 30.03.2020, notificata in data 30.04.2020, così
provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di e per essa quale mandataria, la della Controparte_2 Controparte_3
somma di Euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali, Cap ed IVA;
8 3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 22.10.2024.
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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