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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10291 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Proc.n.13175/2021r.g.a.c
TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE
Il Giudice
-rilevato che la causa è stata chiamata all'udienza del 31.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
-considerato che, la predetta udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
-esaminate le note depositate dalle parti costituite;
-letto l'art.127 ter cpc, pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies cpc e art. 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa UN ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13175/2021 r.g.a.c. cui è riunita la causa iscritta al n. 11206/2022
r.g.a.c., avente ad oggetto: “Risarcimento del danno per lesione personale”, e vertente
TRA
, (c.f. ,), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2
minore (c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Basile, Persona_1 C.F._3
giusta procura in atti, presso lo studio della quale elettivamente domiciliano in Mugnano di Napoli alla via Napoli,n.77
ATTORI
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del Ministro p.t., e P.IVA_1 [...]
in persona del Dirigente Scolastico Controparte_2
p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato Di Napoli, presso cui domiciliano ope legis
in Napoli alla via A. Diaz, n.11
CONVENUTI
NONCHE'
, (p.iva ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2
procuratore speciale p.t., e (p.iva ) in persona del Controparte_4 P.IVA_3
procuratore speciale p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Barbato Luigi, giuste procure in atti,
presso il cui studio sito in Napoli in via Maddaloni n. 6 elettivamente domiciliano
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore hanno convenuto Persona_1
in giudizio l' ed il al fine di ottenere Controparte_5 Controparte_1
il risarcimento dei danni subiti dalla loro figlia a seguito dell'infortunio occorsole in data
24.03.2011 alle ore 16:00 circa, allorquando si trovava all'interno del predetto Istituto Scolastico.
In particolare, deducevano che, durante la lezione di danza, la minore cadeva Persona_1
rovinosamente a terra a causa della presenza di un liquido viscido e scivoloso presente sul pavimento e che, per effetto della caduta, la minore riportava lesioni come da verbale di Pronto
Soccorso dell'Ospedale “Santobono” del 25.03.2011.
Tanto premesso, chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati € 15.172,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
1.1.Si costituivano il e l' , i quali Controparte_1 Controparte_5
preliminarmente chiedevano autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia assicuratrice. Nel
merito, deducevano l'infondatezza della domanda attrice ed in via del tutto gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedevano la condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne e manlevare l'amministrazione convenuta.
1.2. Autorizzata la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici che non veniva effettuata,
concessi i termini ex art.183 c.p.c. nelle more, veniva incardinato il giudizio recante RG
11202/2022, instauratosi tra il e le compagnie assicuratrice dell' Inter CP_6 Controparte_5
Partner Assistance S.A. e la che costituitesi chiedevano il rigetto della domanda Controparte_7
attorea; riuniti i giudizi, ammessa ed espletata prova testimoniale, veniva fissata udienza per il giorno 31.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Subentrato questo giudice in data
15.09.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2. Il Tribunale osserva.
Va premesso che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di responsabilità
degli insegnanti per i danni occorsi agli allievi durante il periodo in cui sono affidati alla loro custodia, occorre distinguere l'ipotesi del danno auto-procurato da quella del danno cagionato da un allievo ad altro allievo.
Nella prima ipotesi, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (di recente ribadito da Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 - 01), alla responsabilità
dell'Istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo (Sez. 3, Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020, Rv. 657915 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017, Rv. 644014 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3695 del
25/02/2016, Rv. 638980 - 01), sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il "contatto sociale" che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto (Sez. 3, Sentenza n. 3695 del
25/02/2016, Rv. 638980 - 0l; Sentenza n. 5067 del 03/03/2010, Rv. 611582 - 01). Trattandosi
dunque di responsabilità contrattuale, gli oneri probatori che s'impongono alle parti chiedono d'essere distribuiti in conformità a quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, alla cui stregua deve ritenersi onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, delle concrete modalità di verificazione del fatto storico nonché della circostanza che si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26907 del
26/11/2020, Rv. 659901 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18102 del 31/08/2020, Rv. 658517 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019, Rv. 655828 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27606 del
29/10/2019, Rv. 655640 - 02; Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018, Rv. 651166 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017,
Rv. 645164 - 01). In sintesi, in caso di responsabilità contrattuale dell' per il Controparte_5
danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente)
l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso o dell'impossibilità dell'adempimento derivante da causa allo stesso non imputabile), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova, anche in chiave presuntiva, del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021, Rv. 660991 - 01). Diversamente, l'art. 2048 c.c. è applicabile con riguardo al dovere di vigilanza dell'insegnante per il danno subito dall'allievo a causa della condotta illecita di altro allievo;
obbligo la cui estensione va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto e presuppone che l'allievo gli sia stato affidato (cfr. Cass. civ.,
4/2/2005, n. 2272).
Viene poi costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 c.c., comma 2, a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo nel tempo in cui è
sottoposto alla loro vigilanza e che essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso (cfr. tra le altre: Cass. Sez.
U. 9346 del 27.06.2002; Cass.Sez.
6-3 ord. 19110 del 15.09.2020).
2.1. Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta dei richiamati principi ed alla luce delle allegazioni attoree, la domanda proposta deve essere qualificata come domanda di risarcimento da responsabilità contrattuale e pertanto, in capo alle parti, vertono gli oneri probatori sopra evidenziati.
2.2. Sulla scorta della richiamata premessa, ritiene il Tribunale che parte attrice non ha compiutamente assolto l'onere probatorio a suo carico atteso che non è stata raggiunta la prova sull'esatta dinamica del fatto, peraltro genericamente dedotta, (“il predetto evento si verificava in
quanto la minore, che si trovava all'interno della scuola per la consueta lezione di danza, cadeva
rovinosamente a terra per essere scivolata a causa della presenza di un liquido viscido e scivoloso
presente sul pavimento”- cfr. atto di cit., lett. b ) e dunque della sussistenza del nesso di causalità
tra inadempimento e danno.
Ed invero, parte attrice si è limitata ad affermare che la minore ha riportato il danno da lesione personale per cui ha agito nel presente giudizio in seguito ad un incidente verificatosi a scuola,
senza specificare esattamente ove sia avvenuto e con quali modalità.
Orbene, dall'istruttoria è emerso che la minore si è infortunata durante la lezione di danza, ma non sono emerse ulteriori circostanze utili a dimostrare la dinamica del fatto, rimasta del tutto oscura né è emerso alcunchè circa il nesso di causalità tra l'infortunio stesso e l'eventuale omissione di controllo dell'insegnante, secondo i principi innanzi richiamati.
Sul punto, si riportano le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice.
ha dichiarato: “Era il 24.03.2011. All'epoca lavoravo part time ed in quel momento Testimone_1
ero a casa e non stavo lavorando. Ricordo che verso la metà del pomeriggio, all'incirca alle ore
16:00, 16:30 ricevetti una telefonata dalla mia amica la quale mi chiese Parte_1
di prelevarla al lavoro e di accompagnarla dalla figlia poiché le era stato riferito che era Per_1
caduta. Andai a prendere con la mia automobile la mia amica e ci recammo alla scuola di Via
LU AN in Napoli, la lì dove la figlia della mia amica frequentava un corso di CP_5
danza. Io personalmente non entrai nel locale dove si tenevano le lezioni di danza, mi limitai ad
entrare nella scuola, vidi la mia amica parlare con una certa signora che le spiegò come Tes_2
si era fatta male la bambina, prelevammo la bambina che all'epoca aveva sette o otto anni di età
e la portammo all'ospedale Santo Bono in Napoli. Fu ingessata la gamba sinistra della minore”.
La seconda teste, , ha, invece, dichiarato: “Mia OT si infortunò il 24.03.2011. Testimone_3
Fui contattata telefonicamente dalla maestra , che era la maestra di danza di mia OT Tes_2
La telefonata si ebbe alle 16:00, 16:30 del pomeriggio ed io giunsi a scuola dopo Persona_1
circa venti minuti. Dopo di me giunse sul posto mia figlia con l'amica, mi sembra che l'amica di
mia figlia si chiami MA. Le lezioni di danza si tenevano nella palestra della scuola in CP_5
via LU AN, ad un piano interrato. Scesi in palestra e mia OT era terra. È passato molto
tempo e non ricordo con precisione in che zona della palestra si trovava mia OT. Posso solo
dire che mia OT ballava nella palestra e che io la vidi a terra quando arrivai lì. Non ricordo
che tipologia di pavimentazione avesse la palestra, era un pavimento normale ma non ricordo di
che materiale. Non c'erano degli attrezzi nella palestra. Vidi che tutto il pavimento della palestra
era bagnato e che c'era del liquido a terra, credo fosse detersivo. Forse il pavimento della palestra
non era stato asciugato bene. Mia OT si era infortunata alla gamba sinistra, non riusciva a
camminare. Io, mia figlia e l'amica di mia figlia portammo mia OT in ospedale, al Santo Bono,
lì dove arrivammo non so di preciso a che ora. Mia OT seguiva le lesioni di danza due volte a settimana, iniziavano alle 15:00 e finivano dopo circa un'ora, verso le ore 16:00. Partecipavano
alla lezione sei o otto bambine. Di solito accompagnavo io mia OT a scuola ad inizio lezione.
Seguiva le bambine la maestra , che era la sola persona adulta presente alle lezioni. Non Tes_2
so se la maestra daniela fosse un'insegnante della scuola oppure se operasse per conto di
un'associazione o altra persona giuridica all'inrerno dei locali della scuola”
Innanzitutto, entrambe le testimoni hanno reso dichiarazione de relato, non essendo state presenti al momento dell'evento e nulla hanno riferito circa la dinamica dello stesso.
In particolare, ha reso una dichiarazione irrilevante circa il contenuto delle Testimone_1
circostanze riferite.
Del pari, ha solo confermato che il sinistro si è verificato durante la lezione di danza, Testimone_3
senza tuttavia nulla aggiungere sulla dinamica dello stesso, né tanto meno sull'eventuale culpa in vigilando dell'insegnante. Né assume alcun rilievo la circostanza riferita circa il fatto che il pavimento fosse bagnato, in ragione dell'estrema genericità della circostanza riferita non essendo chiaro né come né dove la minore sia caduta. Dall'altra parte, appare inverosimile che la lezione di danza si svolgesse in un locale con pavimentazione completamente bagnata.
Ed invero, quanto riferito dalla teste non è pienamente attendibile tenuto conto degli Tes_3
elementi di contraddittorietà emersi. La teste, infatti, ha dichiarato di aver portato la OT in
Ospedale e di non ricordare a che ora fossero arrivate, tuttavia, il verbale di Pronto Soccorso riporta quale data e ora di accesso “25.03.2011 ore 12:19”; dunque, è palese che l'accesso al pronto soccorso sia avvenuto il giorno successivo a quello del sinistro. A ciò si aggiunga che nella denuncia del fatto inviata dal Dirigente scolastico al Commissariato di P.S. del Vomero Via
PO è indicata come insegnante presente al momento dell'evento tale e non Persona_2
l'insegnante citata dai testimoni, tale Tes_2
Quanto al rilievo delle dichiarazioni de relato, deve richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito: “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di
persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i
testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere;
i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza
del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una
parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico
della pretesa;
gli altri testi, de relato in genere, depongono su circostanze che hanno appreso da
persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle
loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante può assumere rilievo ai
fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne
suffragano la credibilità” (Cass., sez. II, 05-01-1998, n. 43).
Dunque, nel caso di specie, sulla scorta degli elementi probatori evidenziati, non è emersa la prova della dinamica del sinistro né del nesso di causalità tra la condotta ed il danno.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere integralmente rigettata poiché infondata, con assorbimento della domanda di manleva.
3. Le spese di lite vengono seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 per tutte le fasi e secondo lo scaglione fino a € 26.000.
Si precisa, che parte attrice è tenuta a sostenere sia le spese del convenuto che quelle del chiamato in giudizio atteso che vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass.n. 18710/2022
secondo cui: “In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza,
regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo
chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in
causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano
risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna
domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in
causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o
palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, UN ON,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13175/2021 alla quale è stata riunita la causa n.11206/2022. r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande,
così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna e al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Parte_2
, in persona del p.t. che si Controparte_8 CP_9
liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e
I.v.a., se dovuta;
c) condanna e al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2
della e della che si liquidano in Controparte_3 Controparte_7
complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a., se dovuta;
Così deciso in Napoli il 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa UN ON
TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE
Il Giudice
-rilevato che la causa è stata chiamata all'udienza del 31.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
-considerato che, la predetta udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
-esaminate le note depositate dalle parti costituite;
-letto l'art.127 ter cpc, pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies cpc e art. 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa UN ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13175/2021 r.g.a.c. cui è riunita la causa iscritta al n. 11206/2022
r.g.a.c., avente ad oggetto: “Risarcimento del danno per lesione personale”, e vertente
TRA
, (c.f. ,), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2
minore (c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Basile, Persona_1 C.F._3
giusta procura in atti, presso lo studio della quale elettivamente domiciliano in Mugnano di Napoli alla via Napoli,n.77
ATTORI
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del Ministro p.t., e P.IVA_1 [...]
in persona del Dirigente Scolastico Controparte_2
p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato Di Napoli, presso cui domiciliano ope legis
in Napoli alla via A. Diaz, n.11
CONVENUTI
NONCHE'
, (p.iva ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2
procuratore speciale p.t., e (p.iva ) in persona del Controparte_4 P.IVA_3
procuratore speciale p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Barbato Luigi, giuste procure in atti,
presso il cui studio sito in Napoli in via Maddaloni n. 6 elettivamente domiciliano
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore hanno convenuto Persona_1
in giudizio l' ed il al fine di ottenere Controparte_5 Controparte_1
il risarcimento dei danni subiti dalla loro figlia a seguito dell'infortunio occorsole in data
24.03.2011 alle ore 16:00 circa, allorquando si trovava all'interno del predetto Istituto Scolastico.
In particolare, deducevano che, durante la lezione di danza, la minore cadeva Persona_1
rovinosamente a terra a causa della presenza di un liquido viscido e scivoloso presente sul pavimento e che, per effetto della caduta, la minore riportava lesioni come da verbale di Pronto
Soccorso dell'Ospedale “Santobono” del 25.03.2011.
Tanto premesso, chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati € 15.172,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
1.1.Si costituivano il e l' , i quali Controparte_1 Controparte_5
preliminarmente chiedevano autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia assicuratrice. Nel
merito, deducevano l'infondatezza della domanda attrice ed in via del tutto gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedevano la condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne e manlevare l'amministrazione convenuta.
1.2. Autorizzata la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici che non veniva effettuata,
concessi i termini ex art.183 c.p.c. nelle more, veniva incardinato il giudizio recante RG
11202/2022, instauratosi tra il e le compagnie assicuratrice dell' Inter CP_6 Controparte_5
Partner Assistance S.A. e la che costituitesi chiedevano il rigetto della domanda Controparte_7
attorea; riuniti i giudizi, ammessa ed espletata prova testimoniale, veniva fissata udienza per il giorno 31.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Subentrato questo giudice in data
15.09.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2. Il Tribunale osserva.
Va premesso che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di responsabilità
degli insegnanti per i danni occorsi agli allievi durante il periodo in cui sono affidati alla loro custodia, occorre distinguere l'ipotesi del danno auto-procurato da quella del danno cagionato da un allievo ad altro allievo.
Nella prima ipotesi, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (di recente ribadito da Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 - 01), alla responsabilità
dell'Istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo (Sez. 3, Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020, Rv. 657915 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017, Rv. 644014 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3695 del
25/02/2016, Rv. 638980 - 01), sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il "contatto sociale" che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto (Sez. 3, Sentenza n. 3695 del
25/02/2016, Rv. 638980 - 0l; Sentenza n. 5067 del 03/03/2010, Rv. 611582 - 01). Trattandosi
dunque di responsabilità contrattuale, gli oneri probatori che s'impongono alle parti chiedono d'essere distribuiti in conformità a quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, alla cui stregua deve ritenersi onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, delle concrete modalità di verificazione del fatto storico nonché della circostanza che si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26907 del
26/11/2020, Rv. 659901 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18102 del 31/08/2020, Rv. 658517 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019, Rv. 655828 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27606 del
29/10/2019, Rv. 655640 - 02; Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018, Rv. 651166 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017,
Rv. 645164 - 01). In sintesi, in caso di responsabilità contrattuale dell' per il Controparte_5
danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente)
l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso o dell'impossibilità dell'adempimento derivante da causa allo stesso non imputabile), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova, anche in chiave presuntiva, del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021, Rv. 660991 - 01). Diversamente, l'art. 2048 c.c. è applicabile con riguardo al dovere di vigilanza dell'insegnante per il danno subito dall'allievo a causa della condotta illecita di altro allievo;
obbligo la cui estensione va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto e presuppone che l'allievo gli sia stato affidato (cfr. Cass. civ.,
4/2/2005, n. 2272).
Viene poi costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 c.c., comma 2, a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo nel tempo in cui è
sottoposto alla loro vigilanza e che essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso (cfr. tra le altre: Cass. Sez.
U. 9346 del 27.06.2002; Cass.Sez.
6-3 ord. 19110 del 15.09.2020).
2.1. Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta dei richiamati principi ed alla luce delle allegazioni attoree, la domanda proposta deve essere qualificata come domanda di risarcimento da responsabilità contrattuale e pertanto, in capo alle parti, vertono gli oneri probatori sopra evidenziati.
2.2. Sulla scorta della richiamata premessa, ritiene il Tribunale che parte attrice non ha compiutamente assolto l'onere probatorio a suo carico atteso che non è stata raggiunta la prova sull'esatta dinamica del fatto, peraltro genericamente dedotta, (“il predetto evento si verificava in
quanto la minore, che si trovava all'interno della scuola per la consueta lezione di danza, cadeva
rovinosamente a terra per essere scivolata a causa della presenza di un liquido viscido e scivoloso
presente sul pavimento”- cfr. atto di cit., lett. b ) e dunque della sussistenza del nesso di causalità
tra inadempimento e danno.
Ed invero, parte attrice si è limitata ad affermare che la minore ha riportato il danno da lesione personale per cui ha agito nel presente giudizio in seguito ad un incidente verificatosi a scuola,
senza specificare esattamente ove sia avvenuto e con quali modalità.
Orbene, dall'istruttoria è emerso che la minore si è infortunata durante la lezione di danza, ma non sono emerse ulteriori circostanze utili a dimostrare la dinamica del fatto, rimasta del tutto oscura né è emerso alcunchè circa il nesso di causalità tra l'infortunio stesso e l'eventuale omissione di controllo dell'insegnante, secondo i principi innanzi richiamati.
Sul punto, si riportano le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice.
ha dichiarato: “Era il 24.03.2011. All'epoca lavoravo part time ed in quel momento Testimone_1
ero a casa e non stavo lavorando. Ricordo che verso la metà del pomeriggio, all'incirca alle ore
16:00, 16:30 ricevetti una telefonata dalla mia amica la quale mi chiese Parte_1
di prelevarla al lavoro e di accompagnarla dalla figlia poiché le era stato riferito che era Per_1
caduta. Andai a prendere con la mia automobile la mia amica e ci recammo alla scuola di Via
LU AN in Napoli, la lì dove la figlia della mia amica frequentava un corso di CP_5
danza. Io personalmente non entrai nel locale dove si tenevano le lezioni di danza, mi limitai ad
entrare nella scuola, vidi la mia amica parlare con una certa signora che le spiegò come Tes_2
si era fatta male la bambina, prelevammo la bambina che all'epoca aveva sette o otto anni di età
e la portammo all'ospedale Santo Bono in Napoli. Fu ingessata la gamba sinistra della minore”.
La seconda teste, , ha, invece, dichiarato: “Mia OT si infortunò il 24.03.2011. Testimone_3
Fui contattata telefonicamente dalla maestra , che era la maestra di danza di mia OT Tes_2
La telefonata si ebbe alle 16:00, 16:30 del pomeriggio ed io giunsi a scuola dopo Persona_1
circa venti minuti. Dopo di me giunse sul posto mia figlia con l'amica, mi sembra che l'amica di
mia figlia si chiami MA. Le lezioni di danza si tenevano nella palestra della scuola in CP_5
via LU AN, ad un piano interrato. Scesi in palestra e mia OT era terra. È passato molto
tempo e non ricordo con precisione in che zona della palestra si trovava mia OT. Posso solo
dire che mia OT ballava nella palestra e che io la vidi a terra quando arrivai lì. Non ricordo
che tipologia di pavimentazione avesse la palestra, era un pavimento normale ma non ricordo di
che materiale. Non c'erano degli attrezzi nella palestra. Vidi che tutto il pavimento della palestra
era bagnato e che c'era del liquido a terra, credo fosse detersivo. Forse il pavimento della palestra
non era stato asciugato bene. Mia OT si era infortunata alla gamba sinistra, non riusciva a
camminare. Io, mia figlia e l'amica di mia figlia portammo mia OT in ospedale, al Santo Bono,
lì dove arrivammo non so di preciso a che ora. Mia OT seguiva le lesioni di danza due volte a settimana, iniziavano alle 15:00 e finivano dopo circa un'ora, verso le ore 16:00. Partecipavano
alla lezione sei o otto bambine. Di solito accompagnavo io mia OT a scuola ad inizio lezione.
Seguiva le bambine la maestra , che era la sola persona adulta presente alle lezioni. Non Tes_2
so se la maestra daniela fosse un'insegnante della scuola oppure se operasse per conto di
un'associazione o altra persona giuridica all'inrerno dei locali della scuola”
Innanzitutto, entrambe le testimoni hanno reso dichiarazione de relato, non essendo state presenti al momento dell'evento e nulla hanno riferito circa la dinamica dello stesso.
In particolare, ha reso una dichiarazione irrilevante circa il contenuto delle Testimone_1
circostanze riferite.
Del pari, ha solo confermato che il sinistro si è verificato durante la lezione di danza, Testimone_3
senza tuttavia nulla aggiungere sulla dinamica dello stesso, né tanto meno sull'eventuale culpa in vigilando dell'insegnante. Né assume alcun rilievo la circostanza riferita circa il fatto che il pavimento fosse bagnato, in ragione dell'estrema genericità della circostanza riferita non essendo chiaro né come né dove la minore sia caduta. Dall'altra parte, appare inverosimile che la lezione di danza si svolgesse in un locale con pavimentazione completamente bagnata.
Ed invero, quanto riferito dalla teste non è pienamente attendibile tenuto conto degli Tes_3
elementi di contraddittorietà emersi. La teste, infatti, ha dichiarato di aver portato la OT in
Ospedale e di non ricordare a che ora fossero arrivate, tuttavia, il verbale di Pronto Soccorso riporta quale data e ora di accesso “25.03.2011 ore 12:19”; dunque, è palese che l'accesso al pronto soccorso sia avvenuto il giorno successivo a quello del sinistro. A ciò si aggiunga che nella denuncia del fatto inviata dal Dirigente scolastico al Commissariato di P.S. del Vomero Via
PO è indicata come insegnante presente al momento dell'evento tale e non Persona_2
l'insegnante citata dai testimoni, tale Tes_2
Quanto al rilievo delle dichiarazioni de relato, deve richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito: “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di
persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i
testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere;
i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza
del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una
parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico
della pretesa;
gli altri testi, de relato in genere, depongono su circostanze che hanno appreso da
persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle
loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante può assumere rilievo ai
fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne
suffragano la credibilità” (Cass., sez. II, 05-01-1998, n. 43).
Dunque, nel caso di specie, sulla scorta degli elementi probatori evidenziati, non è emersa la prova della dinamica del sinistro né del nesso di causalità tra la condotta ed il danno.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere integralmente rigettata poiché infondata, con assorbimento della domanda di manleva.
3. Le spese di lite vengono seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 per tutte le fasi e secondo lo scaglione fino a € 26.000.
Si precisa, che parte attrice è tenuta a sostenere sia le spese del convenuto che quelle del chiamato in giudizio atteso che vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass.n. 18710/2022
secondo cui: “In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza,
regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo
chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in
causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano
risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna
domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in
causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o
palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, UN ON,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13175/2021 alla quale è stata riunita la causa n.11206/2022. r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande,
così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna e al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Parte_2
, in persona del p.t. che si Controparte_8 CP_9
liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e
I.v.a., se dovuta;
c) condanna e al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2
della e della che si liquidano in Controparte_3 Controparte_7
complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a., se dovuta;
Così deciso in Napoli il 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa UN ON