Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 23/06/2022, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2022
N. 00652/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 652 del 2022, proposto da:
- EA RE SO, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- dell’ordinanza n. 14 del 22.2.2022 del Comune di Porto Cesareo - Settore VII - Urbanistica SUE, recante l’‘ Ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi (art. 31 DPR 6 giugno 2001 n. 380 s.m.i.) a carico di SO EA RE ’, nella parte in cui si è ordinato al ricorrente ‘ in qualità di proprietario … di demolire le opere abusive sopra specificate e di ripristinare lo stato dei luoghi preesistente all’esecuzione delle opere, entro 90 giorni dalla data di notifica della presente ’, nonché nella parte in cui si è comunicato allo stesso ricorrente che ‘ in difetto e decorso inutilmente il termine sopra assegnato, senza che sia stata eseguita la demolizione il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 3 del DPR 380/2001 ’ e ‘ verrà comminata una sanzione pecuniaria di importo pari a Euro 20.000 (euro ventimila) ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis del DPR n. 380/2001 s.m.i. ’;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti, incluso, ove occorra, il presupposto verbale del Comando di Polizia Municipale prot. 31773 del 17.11.2021, a oggi sconosciuto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 22 giugno 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Ritenuto che, in considerazione dell’istanza di ‘fiscalizzazione’ presentata dal ricorrente, della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa , e quindi immutabile fino alla sentenza l’attuale stato dei luoghi - e comunque richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito -, gli effetti degli atti impugnati debbono essere, quanto ai soli profili sanzionatori/demolitori, interinalmente sospesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe, nei sensi precisati in motivazione.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 giugno 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO