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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 17.04.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 17.04.2025, avendo le parti già depositato note per l'udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4101 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da
1. nato a [...], il [...] e ivi residente in Parte_1
via S. Nicolò n. 3, elettivamente domiciliato in Cagliari, via De Gioannis n. 25,
presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio RODIN, dell'Avv. Giorgio RODIN e dell'Avv. Teodoro Venceslao RODIN, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio
pagina 1 di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo SPIGA e dall'Avv. Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio Per_1
del 05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) Dichiarare che il ricorrente ha il diritto alla costituzione della rendita
complessiva del 37% di cui 9% per spondilodiscoartrosi con plurime ernie discali
lobari e il 30 % per conglobamento della preesistenza.
2) Condannare l' al pagamento della competenze professionali come da CP_2
nota
spese che si deposita”.
Nell'interesse del resistente:
“dichiara che in esito a riesame della fattispecie, e a soli fini conciliativi, si è
determinato a offrire prestazioni commisurate al 9% (37% in complessiva con la
preesistenza del 30%).
Chiede a controparte se accetti, concludendo altrimenti fin d'ora per il rigetto
della domanda”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di ottenere la condanna al
[...]
pagina 2 pagamento di un maggior indennizzo per malattia professionale, con decorrenza di legge e interessi legali.
2. L' si è Controparte_3
costituito in giudizio e ha formulato la seguente proposta di liquidazione di un danno biologico per malattia professionale: “a soli fini conciliativi, si è
determinato a offrire prestazioni commisurate al 9% (37% in complessiva con la
preesistenza del 30%)”.
3. Nelle note autorizzate depositate il 16.04.2025, i Procuratori del ricorrente hanno dichiarato di accettare la proposta formulata dall' nelle CP_2
conclusioni rassegnate in via principale con memoria di costituzione del
21.11.2024.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
pagina 3 decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è risultato documentalmente provato che:
− aveva presentato, il 26.03.2022, denuncia al Parte_1
convenuto Ente per ottenere il riconoscimento di un indennizzo per malattia professionale da conglobare con il preesistente danno del 23%;
− l' aveva respinto la domanda proposta dal ricorrente odierno e CP_2
il ricorrente, pertanto, aveva presentato opposizione contro il provvedimento adottato dall' convenuto, opposizione rimasta, tuttavia, senza esito;
CP_3
− per tali ragioni, ha agito in giudizio, affinché gli Parte_1
venisse riconosciuta la malattia professionale lamentata;
− l' nelle conclusioni rassegnate in via principale con memoria CP_2
di costituzione del 21.11.2024, ai solo fini conciliativi, ha formulato una proposta conciliativa con il riconoscimento di un danno biologico complessivo del rendita complessiva del 37%, di cui 9% per spondilodiscoartrosi con plurime ernie discali lobari e il 30 % per conglobamento della preesistenza;
− l'odierno ricorrente ha, dunque, accettato la proposta conciliativa, ma con il favore delle spese di lite.
In difetto di un accordo compensativo tra le parti sulle spese di lite, queste ultime devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
pagina 4 In effetti, il riconoscimento da parte dell' del diritto della ricorrente al CP_2
risarcimento del danno biologico per una malattia professionale, sia pure al fine di una risoluzione bonaria della controversia, evidenzia la fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente con l'atto introduttivo.
Pertanto, in virtù del criterio di soccombenza, l'
[...]
Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, deve essere condannato a
[...]
rifondere delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
dispositivo, in ragione della speciale semplicità della questione trattata, possono essere fissate ai minimi tariffari (anche tenuto conto del sopravvenuto accordo).
Deve pure applicarsi l'aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1°-bis, c.p.c.,
aumento che si reputa equo in ragione della semplicità e serialità dell'atto predisposto.
Il tutto nei limiti della domanda.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l'
[...]
, in persona Controparte_1
del Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del Parte_1
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.903,50 per compensi di
Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi
pagina 5 direttamente in favore dell'Avv. Fabrizio RODIN, dell'Avv. Giorgio RODIN e dell'Avv. Teodoro Venceslao RODIN, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 17.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6