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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3471/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 05.03.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(cf. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Quali eredi di Persona_1 tutti elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
Salvatore Petillo (c.f. ), che li rappresenta e difende per procura C.F._3
in atti - APPELLANTI -
E
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Fabio Blasi
(c.f.
[...]
), che la rappresenta e difende per procura in atti - APPELLATA - C.F._5
Oggetto: appello di e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
, avverso la sentenza n. 7372/2021, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di
[...]
Roma, il 29.04.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 61035/2013 promosso da e nei confronti di - azione di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
riduzione -
IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 e convengono in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2 ordinario di Roma, , per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“in via preliminare accertare e dichiarare che gli atti di compravendita sottoscritti in data 24/03/2009 dai coniugi e e dinanzi al notaio Pt_1 Per_1 Controparte_1
costituiscono una donazione indiretta, lesiva della quota ereditaria Persona_2
spettante ex lege ai legittimari IG, ri e accertare e Parte_1 Parte_2
dichiarare la nullità degli atti in questione e, per l'effetto, ricostruire l'assetto ereditario del de cuius e per l'effetto riconoscere ai IGg. e la Parte_1 Parte_2 somma di euro 558.438 per ciascuno di loro o in quella determinata in corso di causa”.
Premesso di essere, unitamente alla di lui moglie, la convenuta , Controparte_1
coeredi del proprio genitore, deceduto il 22.02.2013 ab intestato, a Persona_1
sostegno delle rassegnate conclusioni, allegano.
- Il 24.03.2009, acquista l'immobile contraddistinto con l'int. 7 e Persona_1
annesso box, per la somma di euro 421.200,00 per la quale chiede e ottiene l'erogazione di un mutuo ipotecario.
- Il 24.03.2009, acquista l'immobile contraddistinto con l'int. 15 Controparte_1
e annessi box, per la somma complessiva di euro 1.120.250,00, di cui euro
500.000,00 corrisposti a titolo di caparra confirmatoria, tramite assegni bancari emessi da e tratti dal c/c intestato a e la Persona_1 Persona_1 restante parte, finanziata mediante l'erogazione di un mutuo, le cui rate scadute sono state corrisposte integralmente da mediante addebito delle Persona_1
rate sul c/c intestato esclusivamente a lui.
- Il 24.03.2009, contestualmente all'acquisto di detti immobili, i coniugi Per_1
e , modificano il regime patrimoniale di “comunione
[...] Controparte_1 dei beni”, precedentemente adottato, nel diverso regime patrimoniale della
“separazione dei beni”.
- Tali atti concretizzano donazioni indirette e sono lesivi dei propri diritti di eredi legittimari.
- In tal senso, è il tenore della scrittura privata sottoscritta dai coniugi, con la quale danno atto della fittizia intestazione delle due proprietà.
- Anche l'immobile int.15, intestato a , è proprietà di Controparte_1 Per_1
[...]
- Per effetto della riduzione delle donazioni, di aver diritto alla restituzione, ciascuno, di euro 558.438,00.
r.g. n. 2 Con comparsa del 24.01.2014 si costituisce;
resiste alla domanda Controparte_1 attorea e rassegna le seguenti conclusioni: “(…): A) preliminarmente, dichiarare inammissibile la domanda così come proposta, negando che la successione de qua sia regolata dalle norme sulla successione necessaria e contestualmente dichiarando aperta la successione legittima;
B) Nel merito, rigettare la domanda perché' infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
C) Vinte le spese”.
non contesta la controdichiarazione del 24.03.2009, precisando che Controparte_1
con tale controdichiarazione, i coniugi hanno inteso mantenere il precedente regime patrimoniale, rispetto all'acquisto degli immobili in oggetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., vengono espletati gli interrogatori formali e disposta c.t.u. per ricostruire l'asse ereditario di alla data di Persona_1
apertura della successione.
Con ordinanza del 23.05.2018, la causa, precedentemente assunta in decisione, viene rimessa sul ruolo istruttorio, per la produzione della nota di trascrizione dell'atto introduttivo, della certificazione notarile attestante tutte le trascrizioni e le iscrizioni relative ai beni immobili facenti parte dell'asse ereditario;
per rinnovare la consulenza in punto di descrizione e stima, all'attualità, della massa ereditaria.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<<1) rigetta la domanda;
2) ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente
competente di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, di cui alle formalità del 21.11.2018, Reg. Gen. n. 16158, Reg. Part. n.
12025, eseguita in favore di e e
contro
Parte_1 Parte_2 CP_1
, con esonero da ogni responsabilità; 3) condanna gli attori al pagamento, in
[...] solido tra loro, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 16.481,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e spese di CTU, liquidate con separato decreto>>.
A sostegno della decisione, le seguenti considerazioni.
- La domanda dei figli eredi legittimi di si fonda sull'asserita Persona_1
lesione della loro quota di riserva in ragione delle donazioni indirette effettuate dal predetto in favore della moglie/odierna convenuta, mediante l'acquisto degli immobili in Roma, via della Marrana 74 (int. 7 e int. 15 con annessi box auto) nonché sul presupposto dell'integrale pagamento del prezzo di acquisto di tali immobili con provvista del de cuius.
r.g. n.
3 - Gli attori chiedono la riduzione delle donazioni in tal modo ricevute dalla coerede e la condanna, della coerede convenuta, alla restituzione, in loro favore, di euro
558.438,00 ciascuno (ottenuto attraverso la fittizia ricostruzione del valore dell'asse ereditario, sottratti i debiti e la quota disponibile).
- Con due distinti atti di compravendita entrambi in data 24.3.2009, Per_1
e acquistano separatamente due immobili distinti,
[...] Controparte_1 divenendone proprietari ciascuno in ragione del 100% ( il l'appartamento Pt_1
ubicato in Roma, alla via della Marrana, n. 74, n. int. 7 con annesso box auto al prezzo di € 421.000,00 e la l'immobile sito in Roma, alla via della CP_1
Marrana, n. 74, n. int. 15, con annessi due box auto al prezzo di € 1.120.250,00), contraendo entrambi contraevano, in pari data, due distinti mutui ipotecari nei confronti della , per il pagamento Controparte_2 delle residue quote del prezzo d'acquisto.
- In pari data, e sottoscrivono una Persona_1 Controparte_1
controdichiarazione, la cui veridicità e validità è ammessa dalla convenuta, in cui dichiarano parzialmente simulati i due atti di compravendita nella parte in cui gli stessi attribuiscono gli immobili acquistati in proprietà esclusiva a ciascuno di essi, stabilendone al contempo la comproprietà in pari quota.
- Secondo la generica prospettazione difensiva attorea, gli acquisti in esame integrerebbero, nella loro interezza, delle donazioni indirette in favore della e la prova di tale assunto dovrebbe essere rinvenuta, sul piano CP_1 probatorio, nella circostanza dell'avvenuto pagamento della caparra confirmatoria di euro 500.000,00 (per l'acquisto degli immobili intestati alla convenuta) da parte del nonché nella comunicazione della BCC di del 30.8.2013, Pt_1 CP_2 in cui si dà atto che le rate dei due mutui contratti per l'acquisto dei beni sono addebitate, fino al 23.01.2013, su conto corrente intestato a Persona_1
- Sebbene rispetto al legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso,
r.g. n. 4 gli attori non provano la natura simulata dei due atti di compravendita del
24.3.2009 e la loro configurabilità quali vere e proprie donazioni indirette in favore della odierna convenuta.
- È simulata la manifestazione di volontà (atto a rogito del notaio Per_3
, Rep. n. 44237 del 24.3.2009) del mutamento del regime patrimoniale trai
[...]
coniugi.
- Anche a ritenere che i due atti di compravendita in questione integrano liberalità indirette in favore della la misura della donazione deve essere CP_1
rapportata al 50% della proprietà dei singoli immobili (e non già alla loro interezza), per il perdurare del regime di comunione patrimoniale tra i coniugi.
- Secondo gli attori, la prova della donazione indiretta è nel pagamento della caparra confirmatoria di euro 500.000,00 (per l'acquisto dell'appartamento int. n. 15) e nell'addebito delle rate di entrambi i mutui accesi per l'acquisto di tutti i cespiti sul conto corrente bancario intestato al de cuius fino alla data del gennaio 2013.
Il pagamento della caparra di euro 500.000,00 è avvenuto in epoca anteriore al mutamento del regime patrimoniale tra i coniugi, dato che nell'atto pubblico di compravendita, la società venditrice dichiara di aver già ricevuto il pagamento del detto importo, a mezzo di tre assegni bancari non trasferibili, dunque in costanza del pregresso regime di comunione patrimoniale tra coniugi e, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi di provenienza comune a entrambi i coniugi.
Quanto all'addebito delle rate di mutuo su conto corrente bancario intestato al solo in considerazione del mantenimento del regime della comunione legale, Pt_1
deve ritenersi la provenienza da parte di entrambi i coniugi della provvista presente sul conto corrente, pur intestato al solo marito e gli attori non dimostrano, ne chiedono di dimostrare il contrario.
L'appartamento di via della Marrana, n. 74, int. 7, attribuito in proprietà esclusiva al solo è stato venduto a terzi, con atto pubblico del 14.4.2010, con Pt_1
incasso del relativo prezzo di vendita da parte del solo dante causa degli odierni attori (in mancanza di qualsivoglia prova contraria circa l'attribuzione delle somme incassate a titolo di prezzo in favore della . - Pur ipotizzando CP_1
che il de cuius abbia effettuato una donazione indiretta in favore della odierna convenuta, è ovvio che, sulla base della controdichiarazione scritta in atti, il valore di detta attribuzione patrimoniale non potrebbe eccedere il valore del 50% dell'appartamento sito in via della Marrana, n. 74, int. 15 (formalmente acquistato r.g. n. 5 in proprietà esclusiva dalla . L'entità ed il valore dei beni compresi nel CP_1
patrimonio di alla data di apertura della successione, come da Persona_1
c.t.u., è pari ad euro 1.919.200,00 e che il valore complessivo dell'immobile in questione (via della Marrana, n. 74, int. 15) è pari ad euro 1.063.300,00; pur ipotizzando la donazione indiretta, in favore della odierna convenuta, del 50% della proprietà del suddetto cespite, il valore di tale donazione sarebbe pari ad euro
531.650,00, importo non idoneo a scalfire la piena integrità della quota di riserva dei figli legittimari, pari all'importo di euro 959.600,00.
- Gli attori propongono solo una domanda di riduzione con accertamento della natura simulata degli atti di acquisto degli immobili e con condanna, della convenuta, alla restituzione dell'importo di euro 558.438,00 in favore di ciascuno di essi, previa ricostruzione dell'attivo ereditario e determinazione della quota di riserva loro spettante.
- Non è stata proposta domanda di divisione del patrimonio ereditario e non hanno ottemperato all'ordine di produzione della documentazione richiesta ai fini della divisione (mai richiesta da nessuno degli odierni contendenti) del patrimonio ereditario.
- Spese di giudizio regolate secondo soccombenza e liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successive modifiche.
- Spese di CTU regolate secondo soccombenza.
Con l'atto di appello, e rassegnano le seguenti Parte_1 Parte_2
conclusioni:
<< (…): che gli atti di compravendita sottoscritti in data 24.3.2009 dai coniugi
e dinnanzi al Notaio Persona_1 Controparte_1 Persona_2
costituiscono una donazione indiretta, lesiva della quota eredita-ria spettante ex lege ai legittimari IG.ri e Parte_1 Parte_2
Per l'effetto, ricostruire l'assetto ereditario del de cuius con il riconosci-mento ai IGg.
e la somma pari a 2/6 del valore dell'immobile di Parte_1 Parte_2
Via della Marrana 74 int. 15 Roma, di proprietà esclusiva della IG.ra
[...]
, pari a euro 177.200 per ciascun erede o in quella maggiore o minore CP_1
determinata in corso di causa oltre il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica d'ufficio. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi>>.
Con comparsa del 27.09.2021 si costituisce rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni.
r.g. n. 6 << (…) chiede che l'appello proposto da e avverso la Pt_1 Parte_2
sentenza n. 7372/2021del Tribunale Ordinario di Roma venga dichiarato inammissibile,
o comunque infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali, maggiorate del rimborso spese forfettario, dell'add. le prev.le e dell'iva come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario>>.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, e Parte_1 Parte_2
articolano due motivi di appello.
1) Rubricato: “Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. simulazione degli atti di compravendita. donazione indiretta”. Censura la pronuncia di rigetto della domanda diretta ad accertare la simulazione degli atti di acquisto a titolo esclusivo. A tal fine, lamenta la errata valutazione della scrittura privata, firmata dai coniugi (controdichiarazione) e azionata da entrambe le parti processuali, con la quale i coniugi “riconoscono di essere, per meri motivi fiscali, solo fittiziamente e fiduciariamente intestatari esclusivi delle porzioni immobiliari sopra descritte;
in realtà le predette porzioni immobiliari sono di proprietà dei IGg. e nella quota del 50% Persona_1 Controparte_1 ciascuno”. A tal fine, richiamano l'ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.04.2014, con la quale viene dato atto che:
“ritenuto, circa la prova per interpello e testimoniale articolata con l'atto di citazione, che il contratto di compravendita immobiliare del 24.3.2009 è suscettibile di prova documentale, la scrittura privata in pari data è stata prodotta in copia da entrambe le parti (documento n. 14 del fascicolo di parte attrice, documento n. 8 del fascicolo di parte convenuta)”; sostengono che i due atti di compravendita sono simulati e dunque devono ritenersi concretizzare donazioni indirette, emergendo, dalla controdichiarazione, la volontà di intestare l'immobile a solo “ per fini fiscali”. A ciò chiede farsi Controparte_1 conseguite l'accertamento della lesione della legittima.
2) Rubricato: “Erronea determinazione dell'entità e del valore dei beni compresi nel patrimonio del de cuius. nullità della sentenza”. Gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui accerta che il valore della massa ereditaria di alla data di apertura della successione, è pari a euro Persona_1
1.919.200,00. A tal fine, sostengono che il valore dei beni, diversamente da quanto accertato in sentenza, è pari a euro 1.387.500,00, come indicato nella r.g. n. 7 c.t.u. e calcolato nel seguente modo: a) euro 601.460,00 il totale del valore dei beni del;
b) euro 254.440,00 il valore dei 50% dell'immobile di Roma CP_3
Via Appia Nuova 436; c) euro 531.650,00 il valore del 50% dell'immobile di
Via della Marrana 74 int. 15, con la conseguenza che la quota di riserva in favore dei figli legittimi, è pari ad euro 693.750,00 (e non, come diversamente accertato in sentenza, pari a euro 959.000,00), dunque la riserva è pari a euro
693.750,00 ( 2/4 di euro 1.387.500,00); che senza l'accoglimento della domanda di riduzione, otterrebbero solo la quota di euro 570.600,00 (pari ai 2/3 del patrimonio del de cuius) ovvero 1.387.500,00 – euro 531.650,00 (quota oggetto di donazione di donazione per 2/3 quota legittima), mentre nel caso di accoglimento dell'azione di riduzione la quota spettante ai germani è pari ai 2/3 del patrimonio complessivo valutato in euro 1.387.500,00, pari ad euro
925.000,00. Secondo gli appellanti, la donazione indiretta in ogni caso viola la quota di riserva e la sentenza interpreta erroneamente la c.t.u. nella parte in cui indica, alla lettera c), il valore dell'immobile in via della Marrana 74 int. 15.
In calce ai due motivi di appello, gli appellanti propongono “richiesta di divisione”, sostenendo che “la decisione di non procedere alla divisione è stata presa in corso dell'istruttoria (…) e non dagli odierni appellanti” e tale decisione si fondava su presunte irregolarità amministrative rilevate dal consulente tecnico d'ufficio che al limite avrebbero escluso del bene interessato dall'abuso dalla massa ereditaria.
Le censure sub 1) e sub 2), pur complessivamente valutate, non inficiano la decisione.
La sentenza, nel valutare la controdichiarazione azionata dagli odierni appellanti e non contestata da , segue il chiaro tenore letterale di tale scrittura privata Controparte_1
che, come accertato in sentenza, è diretta a porre nel nulla, tra i coniugi, la adottata modifica del regime patrimoniale tra loro (passano formalmente dal regime patrimoniale di “comunione legale” a quello di “separazione dei beni”), esplicitando, nella controdichiarazione, che detta modifica deve intendersi operare solo nei confronti del fisco.
La sentenza, nel valutare la domanda di riduzione degli attori come diretta, in citazione,
a entrambi gli atti di acquisto e nella loro totalità, accerta che la questione sollevata dagli attori ha rilievo esclusivamente quanto al 50% del diritto di proprietà dell'immobile in via della Marrana 74 int.15, intestato esclusivamente a CP_1
r.g. n. 8 , poiché, per effetto della accertata simulata modifica del regime patrimoniale tra CP_1
coniugi, in tale parte ( 50%) deve ritenersi di proprietà di Persona_1
Per altro l'immobile di Roma, via della Marrana 74 int.7 è stato venduto a terzi da intestatario esclusivo dell'immobile, che ne ha incassato interamente Persona_1
il prezzo e tali circostanze sono accertate in sentenza e non oggetto di censure in questa sede.
La sentenza impugnata accerta, altresì, la provenienza comune ai coniugi della provvista presente sul conto corrente dal quale sono tratti i tre assegni a mezzo dei quali, Per_1
corrisponde, in epoca antecedente al rogito, la caparra confirmatoria per
[...]
l'acquisto degli immobili poi intestati esclusivamente alla e dal quale sono CP_1 stati eseguiti i pagamenti dei ratei dei due mutui accesi per l'acquisto dei due immobili e tali punti di accertamento non sono censurati in questa sede.
Dunque, come accertato in sentenza con punto di motivazione non inficiato dalle censure dell'appellante, la donazione interessa solo il 50% del diritto di proprietà sull'immobile in Roma, via Marrana 74, interno 15 (e annessi box), per effetto della intestazione esclusiva dell'immobile alla e della comune provenienza della CP_1
provvista del conto corrente utilizzato per il pagamento di caparra confirmatoria e mutuo.
Quanto alle contestazioni dell'appellante che riguardano la valutazione complessiva della massa ereditaria: non hanno pregio.
Le censure non inficiano la decisione nella parte in cui esclude che la donazione accertata (50% dell'immobile di via marrana 74 int.15) leda i diritti di legittimari dei due attori.
Il valore degli immobili considerati, comprensivo della proprietà dell'intero immobile in via Marrana 74 int.15 e box, alla data di apertura della successione è pari a euro
1.919.200,00).
La massa ereditaria, dalla quale deve essere detratto, in quanto di proprietà esclusiva della il 50% del valore dell'immobile in Roma via della Marana 74 int. 15 e CP_1 annessi box (stimato, per l'intero, in euro 1.063.300,00), è pari a euro 1.387.500,00.
La quota dei due figli è pari a ½ della massa ereditaria (¼ per ciascuno dei due figli), in quanto i restanti 2/4 della massa ereditaria spettano alla a sua volta CP_1
legittimaria (1/4) e beneficiata, con la donazione accertata, della quota di disponibile
(1/4).
r.g. n. 9 La donazione del 50% dell'immobile di via Marrana 74 int.15 con annessi box, del valore di euro 531.650,00, pari al 50% del valore dell'intero immobile (già di proprietà della per il restante 50%), tenuto conto del valore complessivo della massa CP_1
ereditaria (euro 1.387.500,00), non intacca i diritti di legittimari dei due figli, pari a euro
346.887,50 ciascuno, per un totale di euro 693.750,00, cifra rispetto alla quale la massa ereditaria evidentemente è capiente.
Quanto alla “richiesta di divisione”.
La sentenza esclude che la domanda di divisione sia stata proposta.
Il punto di decisione non è inficiato da censure specifiche dell'appellante che, lungi dallo svolgere argomenti sulla rituale introduzione della domanda, muove censure ad una ordinanza istruttoria intervenuta in corso di causa e svolge difese in punto di irrilevanza degli abusi riscontrati a carico di alcuni beni della massa ereditaria, circostanza non considerata nella motivazione della sentenza impugnata che, ripetesi, sul punto si limita ad escludere la avvenuta proposizione della domanda.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: euro 354.400,00; compensi medi;
esclusa la fase istruttoria).
Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da Pt_1
e nei confronti di , avverso la sentenza, resa
[...] Parte_2 Controparte_1
tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma n. 7372/2021, il 29.04.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 61035/2013 promosso da e Parte_1 Pt_2
nei confronti di ogni diversa conclusione disattesa, così
[...] Controparte_1
provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna e a rifondere, a , le Parte_1 Parte_2 Controparte_1
spese di lite che liquida, in euro 14.239,00 per compensi oltre a rimborso forfettario r.g. n. 10 (15%), IVA e CPA come per legge e distrae in favore dell'avvocato Fabio Blasi, difensore dichiaratosi antistatario.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 28.05.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 11