Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Sentenza 14 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 14/06/2021, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 00803/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01343/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Pavanato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crespino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Carricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IA EN in Mestre-Venezia, via San Donà n. 9/G;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego emesso dal Comune di Crespino il 29 settembre 2020, notificato il 30 settembre 2020, relativo alla richiesta acquisita al protocollo SUAP n.-OMISSIS-in data 01/08/2020”, prot. n. 6929 Tit. 6 Cl 3 3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crespino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020
Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra -OMISSIS-, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con il presente ricorso impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui il Comune di Crespino, previo preavviso, ha negato l’autorizzazione all’esercizio di una struttura per anziani autosufficienti, di cui alla richiesta acquisita al protocollo SUAP n.-OMISSIS-in data 01/08/2020.
La ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego per i seguenti motivi, sinteticamente esposti:
1) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione art. 11 comma 1 e 2 l. 328/2001 - violazione e falsa applicazione art. 14 l.r. n. 22 del 2002 - violazione e falsa applicazione del dgr n. 84 del 2007. Eccesso di potere e carenza di motivazione .
Il diniego sarebbe illegittimo in quanto il Comune avrebbe erroneamente qualificato l'attività intrapresa dalla ricorrente come SA per anziani autosufficienti, come definita nella classificazione delle strutture socio sanitarie e sociali di cui al DGR n. 84 del 16/01/2007, per cui aveva motivato il diniego all'autorizzazione in base all'assunta assenza di alcuni requisiti richiesti dalla normativa regionale richiamata (mancato inserimento nei piani di zona, mancanza di qualifiche educative, infermieristiche, assistenziali del personale addetto, assenza di planimetria catastale in scala adeguata a verificare la congruità degli ambienti, mancata descrizione del sistema di chiamata e mancata presentazione del funzionigramma), ma, nel caso di specie, la “SA LI” gestita dalla ricorrente non erogherebbe alcuna prestazione di natura sanitaria/assistenziale e non potrebbe essere, quindi, classificata come struttura socio sanitaria ai fini dell'applicazione della richiamata L.R 22/2002 e della DGR 84 del 2007. Inoltre, la SA LI in questione non avrebbe i requisiti dimensionali minimi (per numero di ospiti) richiesti da tale disciplina.
La SA LI in questione ospiterebbe, infatti, fino a 6 anziani autosufficienti, o con lievi disabilità, che necessitano di bassa intensità assistenziale e l’attività consisterebbe nell’offrire un servizio di tipo permanente (nell’arco delle 24 ore, per l’intera settimana e per tutto l’anno solare), in cui l'assistenza offerta sarebbe limitata a coaudiuvare l'anziano autosufficiente nell'igiene personale quotidiana, alla pulizia e riordino delle stanze, alla preparazione e somministrazione dei pasti. Inoltre, il personale della SA LI si limiterebbe a controllare la corretta auto-somministrazione delle terapie farmacologiche prescritte. L'attività svolta sarebbe, quindi, disciplinata dall'art. 3 del Decreto Ministeriale del 21/5/2001 n. 308 del Ministero per la solidarietà sociale, concernente i “requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge n. 328 del 2000”; e per l'apertura di una comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti non sarebbe necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Comune né il successivo accreditamento. La normativa regionale richiamata dal Comune di Crespino, con riferimento agli anziani autosufficienti, regolamenterebbe, invece, esclusivamente le strutture residenziali che ospitino almeno 10 persone, diversamente dalla SA LI per cui la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione;
2) Illegittimità del diniego per vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni formulate dalla ricorrente a seguito del preavviso di diniego previsto dall'art. 10 bis della l. 241/1990.
Il provvedimento di diniego sarebbe affetto da difetto di motivazione, in quanto non avrebbe preso in adeguata considerazione le deduzioni formulate dalla ricorrente in sede procedimentale (in cui si specificava che l'attività intrapresa era costituita da “una Piccola Residenza o Comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti”, che la struttura non aveva scopo sanitario/infermieristico, che non era soggetta all'autorizzazione al funzionamento e che la comunicazione di inizio attività non era qualificabile come richiesta preventiva all'autorizzazione all'esercizio della propria attività, ma aveva uno scopo meramente informativo), limitandosi ad affermare una discrepanza tra l'attività svolta come descritta nella carta dei Servizi e nella nota integrativa ed il codice Ateco dichiarato. Inoltre, in relazione all’asserita discrepanza del codice Ateco, la ricorrente rappresenta che tale codice fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata da un'impresa o da una partita iva ma ciò non toglie che un'impresa possa esercitare più attività, eventualmente anche riferibili a codici Ateco diversi. Per cui, la discrepanza rilevata non osterebbe allo svolgimento dell’attività, considerato che, nel caso in cui la SA LI (attività economica riportata nella Visura CCIAA dell'impresa individuale della Sig.ra -OMISSIS-) diventasse l'attività prevalente dell'impresa condotta dalla ricorrente, allora quest'ultima potrà chiedere la rettifica del codice Ateco.
Si è costituito in giudizio il Comune di Crespino, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 3 del 14 gennaio 2021, l’istanza cautelare è stata rigettata.
In vista dell’udienza di merito, il Comune ha depositato documenti e memoria con cui ha insistito per la reiezione del ricorso.
In data 19 maggio 2021, parte ricorrente ha depositato note di udienza insistendo nelle sue pretese.
All’udienza del 26 maggio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
Il ricorso è, ad avviso del collegio, infondato, in quanto:
- da un esame complessivo della Scia presentata dalla ricorrente e della documentazione ad essa allegata, emerge che legittimamente il Comune ha ritenuto che la struttura gestita dalla ricorrente rientrasse tra le strutture sottoposte all’applicazione degli artt. 2, 7 e 14 della L.R. Veneto n. 22/2002 e, in particolare, fosse da ricondurre alle “Comunità Alloggio per persone anziane”, per le quali l’Allegato A della D.G.R. n. 84/2007, come evidenziato dal Comune nel provvedimento, specifica possono avere una capacità recettiva massima di 10 posti;
- la normativa regionale richiamata dal Comune di Crespino non disciplina, infatti, soltanto le “Case per persone anziane autosufficienti”, residenze collettive dotate di una serie di servizi di tipo comunitario e individuali, articolate in nuclei funzionali che possono ospitare da un minimo di 10 a un massimo di 30 persone, ma anche “le Comunità Alloggio per persone anziane” per le quali è stabilita una capienza massima di 10 persone, secondo quanto previsto dall’allegato A della DGR n. 84/2007. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nelle note di udienza, peraltro con inammissibile integrazione della censura articolata in sede di ricorso, la disciplina regionale richiamata non richiede necessariamente che tali strutture siano collegate alle strutture per anziani aventi maggiori dimensioni e complessità organizzativa, definendo la Comunità Alloggio per persone anziane come un “servizio socio assistenziale di tipo residenziale di ridotte dimensioni funzionalmente collegato ad altri servizi della rete o ad altre strutture per anziani aventi maggiori dimensioni e complessità organizzativa”, e non, quindi, come, invece riportato parzialmente dalla ricorrente, come funzionalmente collegato solo a tali ultime strutture;
- inoltre, nella documentazione allegata dalla ricorrente alla pratica n.-OMISSIS-e presentata al SUAP di Crespino, in particolare nelle Schede delle Liste di Verifica per l’Autorizzazione e l’Accreditamento di cui alla Legge 22/2002 e nella carta dei servizi allegata alla domanda, come compilate e presentate dalla ricorrente a corredo della Scia, si rileva che: - nella scheda requisiti generali per l’autorizzazione e l’accreditamento delle Liste di Verifica, in relazione all’AREA 6“Requisiti organizzativi: linee guida, procedure e regolamenti interni”, al punto GENER06.AU.1.1.4, è stata barrata la risposta “SI” per quanto attiene la nomina del medico competente e attivazione della sorveglianza sanitaria (doc. 12 in atti deposito ricorrente); nella scheda relativa alla Lista di verifica – Requisiti specifici per l’autorizzazione e l’accreditamento (doc. n.4 in atti deposito Comune), si fa riferimento al personale addetto all’assistenza ma si specifica che lo stesso non è in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa (punto CDR.AU.1.4), e si fa riferimento anche al personale addetto alle attività infermieristiche ma si specifica che lo stesso non è in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa (punto CDR.AU.1.3); nella Carta Servizi prodotta con la richiesta di autorizzazione (doc. n.4 in atti deposito ricorrente) si specifica, poi, che il servizio assistenziale si riferisce anche alla somministrazione dei medicinali prescritti dal medico curante o dallo specialista e si prevede che “in caso di aggravamento delle condizioni di non autosufficienza dell'anziano, a livelli non compatibili con l'assistenza erogabile nella casa famiglia, il responsabile della struttura ne darà informazione con immediatezza ai familiari, che dovranno individuare una collocazione dell'anziano/a più adeguata ai nuovi bisogni sanitari ed assistenziali, anche in collaborazione con i servizi sociali territoriali, mentre la casa famiglia assicurerà all'ospite la possibilità di permanere per un periodo massimo di 3 mesi, garantendo modalità assistenziali adeguate ai variati bisogni”, possibilità che l’allegato A della DGR n. 84/2007 prevede proprio per la Comunità Alloggio per persone anziane, cui il Comune ha ricondotto la domanda, per la quale è espressamente previsto che “…Può continuare ad assistere ospiti che abbiano perduto la loro autonomia, per periodi limitati di tempo, e in attesa del loro trasferimento ad altra struttura adeguatamente attrezzata”;
- pertanto, tenuto conto di tutto quanto sopra evidenziato e considerato che il Comune era tenuto ad esprimersi sulla Scia, come presentata tramite Suap, e alla luce della documentazione e delle schede presentate dalla stessa ricorrente a corredo della stessa, riferite ai requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento della struttura, legittimamente il Comune ha negato l’autorizzazione all’esercizio in considerazione del mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina regionale di cui alla L.R 22/2002 e alla DGR 84 del 2007;
- infondata è anche la censura di cui al secondo motivo di ricorso, in quanto il provvedimento dà adeguatamente conto di aver esaminato e considerato le osservazioni rese dalla ricorrente in sede di procedimento: il provvedimento, infatti, non si limita a far riferimento all’incongruità del codice Ateco utilizzato “88.1”, che comunque, come rilevato dal Comune, riguarda l’assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, con esclusione invece delle attività di tipo residenziale; bensì, prima della statuizione conclusiva, evidenzia come la tipologia assistenziale proposta dalla ditta istante trovi collocazione, all’interno della classificazione delle strutture socio-sanitarie e sociali di cui alla DGR n. 84 del 16.1.2007, tra le Comunità Alloggio per persone anziane, di cui fornisce una puntuale descrizione richiamando la disciplina regionale applicabile e dando sufficientemente conto, in sostanza, delle ragioni che l’hanno portata a disattendere le controdeduzioni formulate dalla ricorrente in sede procedimentale.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità e problematicità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO