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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 01 del mese di aprile DEanno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5207/2021 R.G.
E' comparso, per l'opponente, l'avv. Maria Antonietta Zappia, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Aldo Lombardo, per delega DEavv. Marco Pesenti, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi DEart. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5207/2021 R.G., promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Antonietta Zappia;
C.F._2
opponenti contro
(c.f. ), e per essa quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'avv. Marco Pesenti, opposta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 2 novembre 2021, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1268/2021 del 13 settembre 2021, con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto a il pagamento della somma di Parte_1
€ 8.712,73 e a il pagamento della somma di € 4.147,50, oltre interessi e spese della Parte_3
fase monitoria, in favore di a titolo di saldo derivante da due contratti di Controparte_1
finanziamento stipulati da in data 6 giugno 2006 e 12 ottobre 2007 con Parte_1
Findomestic Banca s.p.a. e da un contratto stipulato da (e da Parte_1 Parte_3
quale coobbligata) in data 22 giugno 2005 con Compass Banca s.p.a.
Gli opponenti, in particolare, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di
[...]
per mancata notifica della cessione e per omessa prova della cessione del credito in Controparte_1
suo favore. Gli opponenti hanno, altresì, contestato la quantificazione del credito richiesto in sede monitoria, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza DEopposizione, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Tanto premesso, l'opposizione svolta da e deve essere Parte_1 Parte_2
accolta.
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi DEart. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento DEobbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza DEinadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, la società opposta non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo dimostrato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria, stante la mancata produzione di documentazione dalla quale poter desumere l'avvenuta cessione del credito di cui ai contratti oggetto DEodierno procedimento.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui, in materia di cessione di credito, in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto di credito.
In tema di cessione dei crediti in blocco ai sensi DEart. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, in particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ., sez. VI, 5.11.2020, n. 24798; conf. Cass.
Civ., 02.03.2016, n. 4116; Cass. Civ., 22.02.2022, n. 5857). In caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, occorre quindi che la cessionaria dimostri l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, la quale può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, purché “tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cassazione civile sez. III, 22/03/2024, n.
7866; conf. Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n. 12739; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
In particolare, condivisibile orientamento giurisprudenziale ha evidenziato che, nel caso in cui sia oggetto di contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto “deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine (…) di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi DEart. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944, la quale ha accolto il ricorso, evidenziando che “risulta, in primo luogo, del tutto erronea la stessa impostazione logico-giuridica seguita dai giudici di merito, in quanto, come già chiarito, essi hanno ritenuto sufficiente la mera prova DEavvenuta
“notificazione” della cessione, senza neanche affrontare né il problema della prova del contratto di cessione o, più precisamente, dei vari contratti di cessione successivamente posti in essere e in base ai quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe infine pervenuto nella titolarità DEintimante, né, tanto meno, quello DEinclusione del credito ceduto tra quelli oggetto DEultimo di tali trasferimenti, che si assume avvenuto sulla base di una operazione di cessione di crediti individuabili blocco. Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità DEintimante risultano essere addirittura tre (…), avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti”).
Ciò posto, nel caso di specie, relativamente al contratto stipulato con Controparte_1
Findomestic Banca s.p.a., non ha provato l'effettivo e corretto acquisto del diritto di credito da parte di (ossia di una precedente cessione del medesimo credito che la stessa società opposta Parte_4
avrebbe successivamente acquistato da Banca Ifis s.p.a.), e, in ordine al contratto stipulato con
Compass s.p.a., non ha provato il corretto acquisto da parte di (ossia di una Parte_5
precedente cessione del medesimo credito che la stessa società opposta avrebbe successivamente acquistato da Banca Ifis s.p.a.).
Per entrambe le cessioni del credito, la parte opposta ha depositato in atti i contratti di cessione dei crediti, e in particolare il contratto stipulato da Findomestic Banca s.p.a. con in Parte_4
data 16 aprile 2013 e il contratto stipulato da Compass s.p.a. con in data 17 maggio Parte_5
2011 (v. all. 11 alla comparsa di costituzione e risposta, avendo l'opposta in sede monitoria prodotto il diverso contratto stipulato in dato del 15 settembre 2010, ma avente ad oggetto la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
cessione di crediti derivanti da contratti stipulati da e da non pertinente, CP_3 CP_4
pertanto, al caso di specie), dai quali non emerge con certezza l'inclusione del credito derivante dal finanziamento stipulato con nella cessione avvenuta in blocco. Parte_1
L'opponente ha, infatti, specificamente contestato che, relativamente al contratto stipulato da
Findomestic Banca s.p.a. con “nel menzionato contratto di cessione (…) si fa Parte_4
menzione di una comunicazione inviata dalla Findomestic ai debitori ceduti” ma che di tale comunicazione non vi è prova in atti (pag. 2 della memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.), e la medesima eccezione è stata svolta relativamente al contratto di cessione stipulato da Compass
s.p.a., avendo anche in tal caso l'opponente eccepito che la documentazione prodotta da
[...] sia “inidonea a provare l'inclusione del credito in questione nel perimetro delle Controparte_1 varie cessioni” (pag. 3 della memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.).
La deduzione DEoppone appare condivisibile, considerato che il contratto di cessione stipulato da Findomestic Banca s.p.a. con espressamente prevede che i crediti ceduti sono Parte_4 elencati in tre Lotti e che “con riferimento a tutti i lotti del presente contratto” i debitori “sono stati oggetto di notifica con esito positivo di una Comunicazione di Decadenza dal
[...]
, analogamente a quanto disposto dal contratto di cessione stipulato da Parte_6
Compass s.p.a. con avendo quest'ultimo ad oggetto la sola cessione di crediti Parte_5
scaduti (v. clausola 1.1).
Ebbene, la società opposta – nonostante la specifica contestazione degli opponenti – non ha prodotto gli allegati al contratto di cessione del credito (ossia gli elenchi dei crediti ceduti) e non ha svolto alcuna deduzione in ordine alla contestazione degli opponenti, non avendo depositato l'eventuale comunicazione al debitore DEintervenuta decadenza dal beneficio del termine (per i contratti originariamente stipulati da Findomestic s.p.a.) in data anteriore al 16 aprile 2013 e (per il contratto originariamente stipulato da Compass s.p.a.) in data anteriore al 17 maggio 2011, circostanza quest'ultima che, nel caso di specie, appare da escludere, considerato che dall'estratto conto depositato dall'opposta (v. all. 16 al fascicolo del procedimento monitorio) risulta che sono state pagate dal cliente a Compass s.p.a. le rate del prestito fino al mese di agosto 2011.
Alla luce di quanto dedotto, non appare condivisibile la deduzione DEopposta, per la quale l'intervenuta cessione del credito da Findomestic Banca s.p.a. a può trarsi “dagli Parte_4
estratti conto rilasciati, per i contratti in oggetto, dalla cessionaria (DOCC. 5-7)” e dalla circostanza che “se non fosse divenuta titolare di tali crediti, certamente non avrebbe redatto, alla Parte_4 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
data di cessione, gli estratti conto relativi ai contratti da cui gli stessi crediti germinano”, considerato che – per stessa allegazione DEopposta – gli “estratti conto” sarebbero stati formati dalla cessionaria ( e non già da Findomestic Banca s.p.a. e, in ogni caso, tali Parte_4
documenti sono privi di sottoscrizione, con la conseguenza che non può considerarsi documento idoneo a provare che il credito vantato da Findomestic Banca s.p.a. fosse ricompreso nella cessione dei crediti intervenuta con Parte_4
Analoga considerazione deve effettuarsi relativamente alla deduzione DEopposta, per la quale l'intervenuta cessione del credito da Compass s.p.a. a sarebbe “dimostrata, oltre che Parte_5 dal contratto di cessione che si produce, anche dall'estratto conto rilasciato, per il contratto in oggetto, dalla cessionaria (DOCC. 11-12)”, considerato che l'estratto conto risulta formato dalla cessionaria ( e non già da Compass s.p.a., con la conseguenza che non può Parte_5
considerarsi documento idoneo a provare che il credito vantato da Compass s.p.a. fosse ricompreso nella cessione dei crediti intervenuta con Parte_5
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che nel caso di specie non è possibile ricondurre con certezza il credito ingiunto tra quelli oggetto della cessione intercorsa tra Findomestic Banca s.p.a. e e tra Compass s.p.a. e (v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Parte_4 Parte_5
Napoli, 21/11/2024, n. 10069, nonché Tribunale Asti, 07/11/2024, n. 710; Tribunale Palermo,
04/11/2024, n. 5302; Tribunale Napoli Nord, 27/06/2024, n. 3098; Tribunale Bari, 30/01/2024, n.
439; Tribunale Salerno, 03/01/2024, n. 32; Tribunale Civitavecchia, 13/09/2024, n. 1207; Tribunale
Siracusa, 31/01/2023, n. 204; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 28/02/2025, n. 698, per la quale
“sulla scorta della documentazione in atti, non risulta che la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine sia stata regolarmente comunicata ai debitori. Tenuto conto, dunque, che la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi DEart. 1186 c.c., integra un atto unilaterale recettizio che spiega i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (Cfr.
Cass. n. 5371/1989), nell'ipotesi scrutinata non può dirsi che la stessa sia stata effettivamente
“dichiarata”, con quanto ne consegue in ordine alla impossibilità di ritenere cumulativamente soddisfatti tutti i criteri di individuazione dei crediti ceduti in base alla contestata operazione di cartolarizzazione (…). In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato”; conf. Tribunale
Cosenza, 22/10/2024, n. 2004, per il quale “non è dato sapere se sia stata comunicata la decadenza del debitore dal beneficio del termine tra il 3.12.1993 ed il 28.7.2012, non essendo stata prodotta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
nessuna dichiarazione e/o comunicazione di decadenza dal beneficio del termine debitamente notificata alla debitrice”; Tribunale Lecco, 10/01/2023, n. 29; v. anche Tribunale Termini Imerese,
06/03/2025, n. 288, per la quale “la specifica contestazione formulata dall'opponente, invero, avrebbe potuto essere superata solo dalla produzione in giudizio DEavvenuta comunicazione della decadenza del beneficio del termine prima della data di cessione, come previsto dal contratto di cessione dei crediti concluso tra il dante causa (…) e l'opposta”; Tribunale Arezzo, 03/03/2025,
n. 143; Tribunale Nola, 19/02/2005, n. 548, per la quale “vista l'eccezione con cui si contesta
l'inclusione del finanziamento oggetto di causa tra le operazioni oggetto di cessione, incombe(va) sulla parte opposta fornire la relativa prova, ovvero la regolare comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, anteriore al perfezionamento del contratto di cessione del credito”;
Tribunale Palermo, 10/02/2025, n. 645; Tribunale Ancona, 02/12/2024, n. 2082).
Sussiste, pertanto, in capo all'opposta un difetto di titolarità attiva in ordine ai rapporti dedotti in giudizio, non risultando dagli atti la prova della sua qualità di cessionaria del credito ed unica legittimata a pretendere la prestazione, in mancanza di produzione di documentazione dalla quale ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente ceduto.
Alla luce di quanto dedotto, ritenuta assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, nonché rigettata ogni domanda istruttoria in quanto ininfluente ai fini del decidere, l'opposizione svolta da e deve essere accolta con revoca del decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti Controparte_1 DEIO (essendo e ammessi al patrocinio a spese dello Parte_1 Parte_2
Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5207/2021 R.G. promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
così provvede:
[...] TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
1. accoglie l'opposizione svolta da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
revoca il decreto ingiuntivo n. 1268/2021 emesso dal Tribunale di Messina in data 13 settembre
2021;
2. condanna al pagamento, nei confronti DEIO, delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, e le spese anticipate e prenotate a debito.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 1 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 01 del mese di aprile DEanno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5207/2021 R.G.
E' comparso, per l'opponente, l'avv. Maria Antonietta Zappia, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Aldo Lombardo, per delega DEavv. Marco Pesenti, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi DEart. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5207/2021 R.G., promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Antonietta Zappia;
C.F._2
opponenti contro
(c.f. ), e per essa quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'avv. Marco Pesenti, opposta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 2 novembre 2021, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1268/2021 del 13 settembre 2021, con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto a il pagamento della somma di Parte_1
€ 8.712,73 e a il pagamento della somma di € 4.147,50, oltre interessi e spese della Parte_3
fase monitoria, in favore di a titolo di saldo derivante da due contratti di Controparte_1
finanziamento stipulati da in data 6 giugno 2006 e 12 ottobre 2007 con Parte_1
Findomestic Banca s.p.a. e da un contratto stipulato da (e da Parte_1 Parte_3
quale coobbligata) in data 22 giugno 2005 con Compass Banca s.p.a.
Gli opponenti, in particolare, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di
[...]
per mancata notifica della cessione e per omessa prova della cessione del credito in Controparte_1
suo favore. Gli opponenti hanno, altresì, contestato la quantificazione del credito richiesto in sede monitoria, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza DEopposizione, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Tanto premesso, l'opposizione svolta da e deve essere Parte_1 Parte_2
accolta.
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi DEart. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento DEobbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza DEinadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, la società opposta non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo dimostrato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria, stante la mancata produzione di documentazione dalla quale poter desumere l'avvenuta cessione del credito di cui ai contratti oggetto DEodierno procedimento.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui, in materia di cessione di credito, in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto di credito.
In tema di cessione dei crediti in blocco ai sensi DEart. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, in particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ., sez. VI, 5.11.2020, n. 24798; conf. Cass.
Civ., 02.03.2016, n. 4116; Cass. Civ., 22.02.2022, n. 5857). In caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, occorre quindi che la cessionaria dimostri l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, la quale può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, purché “tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cassazione civile sez. III, 22/03/2024, n.
7866; conf. Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n. 12739; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
In particolare, condivisibile orientamento giurisprudenziale ha evidenziato che, nel caso in cui sia oggetto di contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto “deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine (…) di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi DEart. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944, la quale ha accolto il ricorso, evidenziando che “risulta, in primo luogo, del tutto erronea la stessa impostazione logico-giuridica seguita dai giudici di merito, in quanto, come già chiarito, essi hanno ritenuto sufficiente la mera prova DEavvenuta
“notificazione” della cessione, senza neanche affrontare né il problema della prova del contratto di cessione o, più precisamente, dei vari contratti di cessione successivamente posti in essere e in base ai quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe infine pervenuto nella titolarità DEintimante, né, tanto meno, quello DEinclusione del credito ceduto tra quelli oggetto DEultimo di tali trasferimenti, che si assume avvenuto sulla base di una operazione di cessione di crediti individuabili blocco. Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità DEintimante risultano essere addirittura tre (…), avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti”).
Ciò posto, nel caso di specie, relativamente al contratto stipulato con Controparte_1
Findomestic Banca s.p.a., non ha provato l'effettivo e corretto acquisto del diritto di credito da parte di (ossia di una precedente cessione del medesimo credito che la stessa società opposta Parte_4
avrebbe successivamente acquistato da Banca Ifis s.p.a.), e, in ordine al contratto stipulato con
Compass s.p.a., non ha provato il corretto acquisto da parte di (ossia di una Parte_5
precedente cessione del medesimo credito che la stessa società opposta avrebbe successivamente acquistato da Banca Ifis s.p.a.).
Per entrambe le cessioni del credito, la parte opposta ha depositato in atti i contratti di cessione dei crediti, e in particolare il contratto stipulato da Findomestic Banca s.p.a. con in Parte_4
data 16 aprile 2013 e il contratto stipulato da Compass s.p.a. con in data 17 maggio Parte_5
2011 (v. all. 11 alla comparsa di costituzione e risposta, avendo l'opposta in sede monitoria prodotto il diverso contratto stipulato in dato del 15 settembre 2010, ma avente ad oggetto la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
cessione di crediti derivanti da contratti stipulati da e da non pertinente, CP_3 CP_4
pertanto, al caso di specie), dai quali non emerge con certezza l'inclusione del credito derivante dal finanziamento stipulato con nella cessione avvenuta in blocco. Parte_1
L'opponente ha, infatti, specificamente contestato che, relativamente al contratto stipulato da
Findomestic Banca s.p.a. con “nel menzionato contratto di cessione (…) si fa Parte_4
menzione di una comunicazione inviata dalla Findomestic ai debitori ceduti” ma che di tale comunicazione non vi è prova in atti (pag. 2 della memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.), e la medesima eccezione è stata svolta relativamente al contratto di cessione stipulato da Compass
s.p.a., avendo anche in tal caso l'opponente eccepito che la documentazione prodotta da
[...] sia “inidonea a provare l'inclusione del credito in questione nel perimetro delle Controparte_1 varie cessioni” (pag. 3 della memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.).
La deduzione DEoppone appare condivisibile, considerato che il contratto di cessione stipulato da Findomestic Banca s.p.a. con espressamente prevede che i crediti ceduti sono Parte_4 elencati in tre Lotti e che “con riferimento a tutti i lotti del presente contratto” i debitori “sono stati oggetto di notifica con esito positivo di una Comunicazione di Decadenza dal
[...]
, analogamente a quanto disposto dal contratto di cessione stipulato da Parte_6
Compass s.p.a. con avendo quest'ultimo ad oggetto la sola cessione di crediti Parte_5
scaduti (v. clausola 1.1).
Ebbene, la società opposta – nonostante la specifica contestazione degli opponenti – non ha prodotto gli allegati al contratto di cessione del credito (ossia gli elenchi dei crediti ceduti) e non ha svolto alcuna deduzione in ordine alla contestazione degli opponenti, non avendo depositato l'eventuale comunicazione al debitore DEintervenuta decadenza dal beneficio del termine (per i contratti originariamente stipulati da Findomestic s.p.a.) in data anteriore al 16 aprile 2013 e (per il contratto originariamente stipulato da Compass s.p.a.) in data anteriore al 17 maggio 2011, circostanza quest'ultima che, nel caso di specie, appare da escludere, considerato che dall'estratto conto depositato dall'opposta (v. all. 16 al fascicolo del procedimento monitorio) risulta che sono state pagate dal cliente a Compass s.p.a. le rate del prestito fino al mese di agosto 2011.
Alla luce di quanto dedotto, non appare condivisibile la deduzione DEopposta, per la quale l'intervenuta cessione del credito da Findomestic Banca s.p.a. a può trarsi “dagli Parte_4
estratti conto rilasciati, per i contratti in oggetto, dalla cessionaria (DOCC. 5-7)” e dalla circostanza che “se non fosse divenuta titolare di tali crediti, certamente non avrebbe redatto, alla Parte_4 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
data di cessione, gli estratti conto relativi ai contratti da cui gli stessi crediti germinano”, considerato che – per stessa allegazione DEopposta – gli “estratti conto” sarebbero stati formati dalla cessionaria ( e non già da Findomestic Banca s.p.a. e, in ogni caso, tali Parte_4
documenti sono privi di sottoscrizione, con la conseguenza che non può considerarsi documento idoneo a provare che il credito vantato da Findomestic Banca s.p.a. fosse ricompreso nella cessione dei crediti intervenuta con Parte_4
Analoga considerazione deve effettuarsi relativamente alla deduzione DEopposta, per la quale l'intervenuta cessione del credito da Compass s.p.a. a sarebbe “dimostrata, oltre che Parte_5 dal contratto di cessione che si produce, anche dall'estratto conto rilasciato, per il contratto in oggetto, dalla cessionaria (DOCC. 11-12)”, considerato che l'estratto conto risulta formato dalla cessionaria ( e non già da Compass s.p.a., con la conseguenza che non può Parte_5
considerarsi documento idoneo a provare che il credito vantato da Compass s.p.a. fosse ricompreso nella cessione dei crediti intervenuta con Parte_5
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che nel caso di specie non è possibile ricondurre con certezza il credito ingiunto tra quelli oggetto della cessione intercorsa tra Findomestic Banca s.p.a. e e tra Compass s.p.a. e (v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Parte_4 Parte_5
Napoli, 21/11/2024, n. 10069, nonché Tribunale Asti, 07/11/2024, n. 710; Tribunale Palermo,
04/11/2024, n. 5302; Tribunale Napoli Nord, 27/06/2024, n. 3098; Tribunale Bari, 30/01/2024, n.
439; Tribunale Salerno, 03/01/2024, n. 32; Tribunale Civitavecchia, 13/09/2024, n. 1207; Tribunale
Siracusa, 31/01/2023, n. 204; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 28/02/2025, n. 698, per la quale
“sulla scorta della documentazione in atti, non risulta che la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine sia stata regolarmente comunicata ai debitori. Tenuto conto, dunque, che la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi DEart. 1186 c.c., integra un atto unilaterale recettizio che spiega i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (Cfr.
Cass. n. 5371/1989), nell'ipotesi scrutinata non può dirsi che la stessa sia stata effettivamente
“dichiarata”, con quanto ne consegue in ordine alla impossibilità di ritenere cumulativamente soddisfatti tutti i criteri di individuazione dei crediti ceduti in base alla contestata operazione di cartolarizzazione (…). In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato”; conf. Tribunale
Cosenza, 22/10/2024, n. 2004, per il quale “non è dato sapere se sia stata comunicata la decadenza del debitore dal beneficio del termine tra il 3.12.1993 ed il 28.7.2012, non essendo stata prodotta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
nessuna dichiarazione e/o comunicazione di decadenza dal beneficio del termine debitamente notificata alla debitrice”; Tribunale Lecco, 10/01/2023, n. 29; v. anche Tribunale Termini Imerese,
06/03/2025, n. 288, per la quale “la specifica contestazione formulata dall'opponente, invero, avrebbe potuto essere superata solo dalla produzione in giudizio DEavvenuta comunicazione della decadenza del beneficio del termine prima della data di cessione, come previsto dal contratto di cessione dei crediti concluso tra il dante causa (…) e l'opposta”; Tribunale Arezzo, 03/03/2025,
n. 143; Tribunale Nola, 19/02/2005, n. 548, per la quale “vista l'eccezione con cui si contesta
l'inclusione del finanziamento oggetto di causa tra le operazioni oggetto di cessione, incombe(va) sulla parte opposta fornire la relativa prova, ovvero la regolare comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, anteriore al perfezionamento del contratto di cessione del credito”;
Tribunale Palermo, 10/02/2025, n. 645; Tribunale Ancona, 02/12/2024, n. 2082).
Sussiste, pertanto, in capo all'opposta un difetto di titolarità attiva in ordine ai rapporti dedotti in giudizio, non risultando dagli atti la prova della sua qualità di cessionaria del credito ed unica legittimata a pretendere la prestazione, in mancanza di produzione di documentazione dalla quale ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente ceduto.
Alla luce di quanto dedotto, ritenuta assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, nonché rigettata ogni domanda istruttoria in quanto ininfluente ai fini del decidere, l'opposizione svolta da e deve essere accolta con revoca del decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti Controparte_1 DEIO (essendo e ammessi al patrocinio a spese dello Parte_1 Parte_2
Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5207/2021 R.G. promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
così provvede:
[...] TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
1. accoglie l'opposizione svolta da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
revoca il decreto ingiuntivo n. 1268/2021 emesso dal Tribunale di Messina in data 13 settembre
2021;
2. condanna al pagamento, nei confronti DEIO, delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, e le spese anticipate e prenotate a debito.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 1 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli