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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/05/2024, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
N. 926/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.5.2024 tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PAPARESTA FRANCESCA, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani al corso Imbriani
33/A, è elettivamente domiciliata;
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SPINA Parte_2 C.F._2
FRANCESCO CARLO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Sant'Andrea
56, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis.51, ultimo comma c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 8.5.2024, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale di Trani n. 168/2003 del 15.12.2003, secondo quanto concordato con il ricorso congiunto. In particolare, le parti hanno previsto la revoca dell'assegno divorzile posto a carico di in favore di con decorrenza dal deposito del ricorso. Parte_2 Parte_1 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole in data 23.5.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza del
Tribunale di Trani n. 168/2003 del 15.12.2003, merita di essere accolta, in assenza di prole minore da tutelare ed in quanto non contraria ad alcuna norma inderogabile, sicché nulla osta al recepimento dell'accordo.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dispone la modifica della sentenza n. 168/2003 del 15.12.2003, resa da questo Tribunale alle condizioni indicate nel ricorso congiunto dell'8.5.2024, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte, che si dichiarano efficaci;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Trani, il 28.5.2024.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.5.2024 tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PAPARESTA FRANCESCA, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani al corso Imbriani
33/A, è elettivamente domiciliata;
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SPINA Parte_2 C.F._2
FRANCESCO CARLO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Sant'Andrea
56, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis.51, ultimo comma c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 8.5.2024, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale di Trani n. 168/2003 del 15.12.2003, secondo quanto concordato con il ricorso congiunto. In particolare, le parti hanno previsto la revoca dell'assegno divorzile posto a carico di in favore di con decorrenza dal deposito del ricorso. Parte_2 Parte_1 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole in data 23.5.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza del
Tribunale di Trani n. 168/2003 del 15.12.2003, merita di essere accolta, in assenza di prole minore da tutelare ed in quanto non contraria ad alcuna norma inderogabile, sicché nulla osta al recepimento dell'accordo.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dispone la modifica della sentenza n. 168/2003 del 15.12.2003, resa da questo Tribunale alle condizioni indicate nel ricorso congiunto dell'8.5.2024, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte, che si dichiarano efficaci;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Trani, il 28.5.2024.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana