TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 1283/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04/02/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(CF. ), nato a IN (CL) in [...] Parte_1 C.F._1
05/01/1993 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ministeri (CF: ) con domicilio digitale eletto C.F._2 presso l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO
P.IVA , con sede legale a Palermo, V. Le Controparte_1 P.IVA_1 dell'Olimpo n. 24, in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Giacometti (C.F. ) e C.F._3
Daniela Pulvirenti (C.F. ), con domicilio digitale eletto presso gli C.F._4 indirizzi PEC e Email_2 Email_3
- convenuto - dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 15/11/2023, il sig. ha agito in giudizio contro Pt_1 [...] per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 5.945,00 CP_1
a titolo di differenze retributive maturate nel corso dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze della IN AI srls unipersonale.
La pretesa è stata azionata nei confronti della perché ritenuta Controparte_1 responsabile solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003; la stessa, invero, ha operato quale committente nell'ambito del “Contratto di fornitura di servizi postali” stipulato con con la IN AI in data 02/01/2018 e proseguito fino al 31/12/2021.
2. si è costituita in giudizio, deducendo: Controparte_1
- la propria estraneità rispetto all'accertamento ispettivo da cui trae fondamento la pretesa del lavoratore che, invero, ha interessato solo l'impresa appaltatrice;
- il decorso del termine decadenziale ex art. 29 d.lgs. 276/2003; - la necessaria perimetrazione della garanzia solidale ai soli crediti strettamente retributivi con conseguente esclusione delle spettanze rivendicate a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, permessi non goduti e <Fondo Est>>;
- l'impossibilità che la società risponda per quei crediti maturati da controparte nell'ambito di commesse con soggetti terzi, dato che, tra il 2019 e il 2021, la IN
AI ha ricevuto appalti anche da altri committenti;
- l'infondatezza nel merito delle richieste avanzate.
3. All'odierna udienza, celebratasi mediante collegamenti audiovisivi, i difensori delle parti hanno congiuntamente rappresentato di aver composto in via stragiudiziale la controversia, concludendo un accordo conciliativo.
Hanno quindi richiesto concordemente di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
4. La circostanza sopra riportata testimonia il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere
5. In ragione dell'accordo raggiunto anche in punto spese di lite, le stesse devono dichiararsi integralmente compensate.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 04/02/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni