TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 225/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via E. Gagliardi, n. 76, presso Parte_1 anelli (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_1 apoli, via G. Porzio, n. 4, presso lo studio dell'avv. Generoso Romano (PEC: che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_2
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_3
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 02/02/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920219000365674000, notificata il 3.01.2022, cui è sotteso l'avviso di addebito n. 43920130000761271000. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito suddetto e che, in ogni caso, la pretesa contributiva fosse da considerarsi estinta per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “NEL MERITO 1) accertare e dichiarare le violazioni di legge e le eccezioni come formulate in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo il provvedimento impugnato e la sottostante cartella, in specie l'intimazione di pagamento n.
1 13920219000365674/000, notificata in data 03.01.2022, sottostante una cartella relativa ad un Avviso di addebito n. 43920130000761271000 di € 1.059,03 avente come causale Contributi I.V.S. anno 2012 notificata presumibilmente il 15.01.2014 , comprensivo di sanzioni ed interessi a titolo di CP_ contributi di competenza funzionale del Tribunale ordinario Sezione lavoro adito;
5) condannar nvenuti ciascuno per le proprie responsabilità al pagamento delle spese, diritti ed onorari di difesa ed ogni altro accessorio della soccombenza da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa el se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver efficacemente e validamente notificato l'avviso di addebito, pure contestato, il 15.01.2014.
5. Il ha, inoltre, documentato – senza trovare alcuna confutazione, a riguardo, dalla CP_4 rico notificato alla ricorrente delle richieste di pagamento, utili a qualificarsi come
2 atti interruttivi della prescrizione e rappresentanti una nuova data da cui far decorrere il termine quinquennale. Essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920189001335155000, notificata il 27.08.2018;
-l'intimazione di pagamento n. 13920209000913987000, notificata il 13.02.2020.
6. Pertanto, nessuna estinzione per prescrizione si ravvisa, nel caso di specie, perché nell'arco temporale pari a cinque anni dalla notifica dell'avviso di addebito contestato, la ricorrente ha ricevuto richieste di pagamento inerenti la medesima pretesa creditoria.
7. Pertanto, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
300,00€, ol e, da corrispondere in favore di CP_2
- condanna al pagamento delle spese di li uidate in complessivi Parte_1
300,00€, o IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di
, dichiaratosi antistatario. CP_3
Vibo V , 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via E. Gagliardi, n. 76, presso Parte_1 anelli (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_1 apoli, via G. Porzio, n. 4, presso lo studio dell'avv. Generoso Romano (PEC: che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_2
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_3
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 02/02/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920219000365674000, notificata il 3.01.2022, cui è sotteso l'avviso di addebito n. 43920130000761271000. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito suddetto e che, in ogni caso, la pretesa contributiva fosse da considerarsi estinta per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “NEL MERITO 1) accertare e dichiarare le violazioni di legge e le eccezioni come formulate in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo il provvedimento impugnato e la sottostante cartella, in specie l'intimazione di pagamento n.
1 13920219000365674/000, notificata in data 03.01.2022, sottostante una cartella relativa ad un Avviso di addebito n. 43920130000761271000 di € 1.059,03 avente come causale Contributi I.V.S. anno 2012 notificata presumibilmente il 15.01.2014 , comprensivo di sanzioni ed interessi a titolo di CP_ contributi di competenza funzionale del Tribunale ordinario Sezione lavoro adito;
5) condannar nvenuti ciascuno per le proprie responsabilità al pagamento delle spese, diritti ed onorari di difesa ed ogni altro accessorio della soccombenza da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa el se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver efficacemente e validamente notificato l'avviso di addebito, pure contestato, il 15.01.2014.
5. Il ha, inoltre, documentato – senza trovare alcuna confutazione, a riguardo, dalla CP_4 rico notificato alla ricorrente delle richieste di pagamento, utili a qualificarsi come
2 atti interruttivi della prescrizione e rappresentanti una nuova data da cui far decorrere il termine quinquennale. Essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920189001335155000, notificata il 27.08.2018;
-l'intimazione di pagamento n. 13920209000913987000, notificata il 13.02.2020.
6. Pertanto, nessuna estinzione per prescrizione si ravvisa, nel caso di specie, perché nell'arco temporale pari a cinque anni dalla notifica dell'avviso di addebito contestato, la ricorrente ha ricevuto richieste di pagamento inerenti la medesima pretesa creditoria.
7. Pertanto, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
300,00€, ol e, da corrispondere in favore di CP_2
- condanna al pagamento delle spese di li uidate in complessivi Parte_1
300,00€, o IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di
, dichiaratosi antistatario. CP_3
Vibo V , 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3