Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7427/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7427/2024 promossa congiuntamente da :
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
09/05/1977, residente in [...]20 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. RUSSO
PATRICIA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._2
da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(AL), il 30/10/1981, residente in V. SAN FELICE 36/26 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DE RENZIS MARZIA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
in atti
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
24 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che a) La OR ed il NO hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario a Palermo il 7/06/2007, Atto N. 105 parte II serie A - anno 2007 - trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo
(prod. n. 1).
b) Il regime patrimoniale tra i coniugi è quello della separazione dei beni. c)
Dall'unione tra le parti sono nati, a Genova, i figli (13.01.2010) Persona_1
e (20.05.2013) (prod. n.2). Persona_2
d) Non sono mai stati pronunciati dal Tribunale per i Minorenni provvedimenti a carico dei loro figli minori e Persona_1 Persona_2
e) Tra i coniugi sono intervenute gravi incompatibilità tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
f) Essendo, pertanto, venuta meno l'affectio coniugalis, la OR Parte_1
ed il NO sono addivenuti alla determinazione di Controparte_1
separarsi consensualmente ed hanno raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti alla prole e ai loro rapporti economici.
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto la pronuncia della separazione e che vengano recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 figli minori avuti nel corso del matrimonio
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione tra i coniugi , C.F. Parte_1
, nata a [...], il [...] e C.F._1
, C.F. , nato a Controparte_1 C.F._3
TORTONA (AL), il 30/10/1981
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
1.I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. I figli minori e verranno affidati in Persona_1 Persona_2 modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, la salute, gli studi dei figli verranno prese concorde mente dai genitori, salvo quelle di natura ordinaria che verranno assunte dal genitore, presso il quale i figli si trovano nel momento contingente. Nell'eventualità in cui le decisioni dovessero
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 implicare l'assunzione di oneri economici, detti oneri dovranno essere concordati tra le parti.
3. Nella casa già coniugale sita in Genova, Via Giovanni Daneo 20/20, resterà ad abitare la OR con i figli Parte_1 Per_1
e il NO si è già
[...] Persona_2 Controparte_1 trasferito presso altra abitazione, provvedendo ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali.
4. Durante la settimana il padre, accordandosi direttamente con l'altro genitore, potrà vedere liberamente e tenere con sé i figli minori. Tuttavia, quale prescrizione minima, i coniugi dichiarano e concordano che il padre terrà con sé i figli minori come segue: A settimane alternate: Prima settimana e Terza settimana - due giorni alla settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 19,30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
Seconda settimana e Quarta settimana - due giorni alla settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 19,30, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- sabato dalle ore 10 fino alle ore 19,30 della domenica, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna. I giorni durante la settimana in cui il padre potrà tenere con sé i figli, potranno essere concordati dalle parti all'inizio del mese, avendo riguardo agli impegni di lavoro dei genitori, in particolare ai turni in Dogana della OR che vengono comunicati ogni Parte_1 mese. Festività: Natale: 24 e 25 dicembre con un genitore e 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. Pasqua e le
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 altre principali festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) secondo il criterio dell'alternanza. Vacanze: - durante le vacanze estive e Persona_1 Per_2 potranno stare con il padre per due settimane anche non
[...] consecutive, fermo restando per il resto il regime ordinario. Ciascun genitore potrà recarsi con i figli e Persona_1 Per_2 in vacanza all'estero in Paesi non in Stato di Guerra né in
[...]
Paesi attenzionati dal Ministero degli Esteri Italiano per altri motivi sanitari, di sicurezza nazionale. Con impegno dei genitori di comunicare l'uno all'altra, entro il mese di aprile di ogni anno, i periodi di permanenza prescelti. Resta inteso che in tali periodi i genitori si comunicheranno reciprocamente le proprie reperibilità. Resta, altresì, inteso che le suddette prescrizioni sono minime ed ampiamente derogabili in base alle esigenze dei figli minori. Le parti concordemente prevedono che, nel giorno del compleanno di ciascun figlio, il genitore che nella relativa giornata non è con i figli possa comunque incontrare il festeggiato previo accordo con l'altro genitore per definirne le modalità.
5. A titolo di contributo al mantenimento dei figli e Persona_1
il NO si obbliga a Persona_2 Controparte_1 corrispondere alla OR , la somma di € 300,00 (€ Parte_1
150,00 per ciascuno di essi), somma che verrà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Il NO si obbliga al pagamento Controparte_1 del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il Verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della IV Sezione del Tribu nale di Genova del 15.09.2016, allegato al presente atto (prod. n.8). Le parti concordano che l'assegno unico venga percepito solo dalla OR . Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 6. La OR ed il NO si Parte_1 Controparte_1 obbligano a salvaguardare nei figli e Persona_1 Persona_2 le rispettive figure genitoriali, astenendosi quindi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa screditare l'altra figura genitoriale e ledere in qualsiasi modo la sensibilità dei figli. I genitori si impegnano alla più ampia e concorde collaborazione nell'educazione e nella cura di e Persona_1 Persona_2
In particolare, ad evitare che gli stessi abbiano contatti e/o frequentazioni con persone ad essi sentimentalmente legate, fino a che le relative relazioni non saranno stabili e consolidate e, comunque, sempre nel rispetto della sensibilità dei minori.
7. Il NO si impegna ed obbliga a continuare Controparte_1
a corrispondere le rate pari a circa euro 334,41 mensili, fino al 20.10.2025, del finanziamento di euro 22.520,00 per l'acquisto della vettura Dacia GA targata FR277PB intestata alla propria società
Detto finanziamento è stato Controparte_2 concesso ed erogato dalla alla propria correntista Controparte_3
OR e dalla stessa garantito con fido bancario. Parte_1
Si precisa che la rata del mese di settembre 2024 pari ad euro 350,00 circa è stata versata sul conto corrente dedicato a detto finanziamento dalla OR invece che dal NO Parte_1
Controparte_1
A riguardo il NO si impegna ed obbliga a Controparte_1 restituire alla OR la rata di euro 350,00 relativa al Parte_1 mese di settembre 2024 da quest'ultima versata entro il 31.12.2024; si impegna, altresì, a corrispondere tutte le rate residue di finanziamento fino alla naturale estinzione dello stesso (20.10.2025) ed a rientrare del fido comunque entro e non oltre il 31.12.2026.
8. A sistemazione dei reciproci rapporti economico patrimoniali, comunque derivanti dal matrimonio, considerato, altresì, che il
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 NO pur essendo mutuatario insieme alla Controparte_1 moglie, non corrisponde, a far data dall'anno 2012, la propria quota parte delle rate del mutuo fondiario trentennale dell'importo di euro 150.000,00 da rimborsare ratealmente (ultima rata 21.12.2036), acceso con Barclays Bank PLC per l'acquisto della casa ex coniugale, le parti concordano quanto segue:
8.1 il NO si obbliga ad assegnare e Controparte_1 trasferire alla OR che si obbliga ad accettare il Parte_1 proprio diritto di usufrutto, sul seguente bene immobile: In Comune di Genova, Via Giovanni Daneo 20/20: appartamento segnato con il numero interno venti, sito al quarto piano, confinante partendo da nord e procedendo in senso orario con vano scala, appartamento interno ventuno, muri perimetrali su sottostante parcheggio pubblico e su sottostante torrente Fereggiano. L'immobile risulta censito al Catasto Fabbricati alla Sezione GED foglio 35 mappale numero 655 sub 26 zona censuaria 1, categoria A3, classe 2, vani 5,5, R.C. Euro 667,52. Salvo migliore descrizione più precisi confini e dati anche catastali i cui errori omissioni o meno esatte indicazioni non potranno invalidare il presente atto. Detto immobile è stato acquistato da e Parte_1 Controparte_1 la prima per il diritto di nuda proprietà, il secondo per il diritto di usufrutto vita sua natural durante ed insieme congiuntamente per l'intera piena proprietà con atto Notaio di Genova, Persona_3 iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, in data 18.12.2006, Rep. N. 2052, registrato a Genova in data 28.12.2006, n. 10829 Serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Genova in data 29.12.2006 Reg. Gen N. 61266, Reg Part. N. 36237, al quale atto si fa integrale riferimento.
8.2 Le parti concordano che il trasferimento immobiliare di cui al precedente punto 8.1), in attuazione ed esecuzione degli obblighi assunti con il presente accordo di separazione, dovrà avvenire entro
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza che omologherà, in conformità ai presenti accordi, la separazione personale consensuale.
9. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché al rilascio della carta d'identità e del passaporto a favore di ciascun figlio minore, passaporti che verranno conservati dal genitore collocatario e consegnati all'altro in caso di eventuale viaggio.
10. La OR ed il NO si Parte_1 Controparte_1 impegnano l'uno nei confronti dell'altra al puntuale adempimento delle condizioni di separazione ed a dirimere ogni eventuale controversia per quanto possibile in via amichevole, nell'interesse precipuo dei figli e Persona_4 Persona_2
11. Le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico.
12. I ricorrenti dichiarano di avere, con le precedenti statuizioni, regolato e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e dichiarano di non avere più null'altro a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto qui espressamente pattuito
Ordinare al Comune di Palermo di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il giorno 18 aprile 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8