TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/10/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2324/2023
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
VERBALE SVOLGIMENTO UDIENZA del 28.10.2025
MEDIANTE TRATTAZIONE
[...]
[...]
Parte_1
ATTORE in OPPOSIZIONE
e
CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
Il GOP, dott.ssa Carla Maglioni, viste le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le conclusioni precisate ivi contenute;
pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2324/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI VA ( ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Prato, Viale Montegrappa n. 35 – PEC: vvocati.prato.it Email_1
ATTORE in OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con sede legale in Monteriggioni (SI) Via CP_1 P.IVA_1
Cassia Nord 2/4/6 – PIVA C.F. in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VESTRINI STEFANO ed elettivamente domiciliata in San Casciano V.P., Via Roma 44 – PEC:
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e per gli effetti: accertare e dichiarare che le somme richieste nel decreto opposto non sono dovute per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme eventualmente effettivamente dovute dall'una parte all'altra a seguito del corretto calcolo del saldo del rapporto di conto corrente e del finanziamento ingiunto per i motivi indicati in premessa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto
pagina 2 di 8 perché nullo e/o inefficace;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si chiede fin d'ora sospendersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto, essendovi prova scritta e di pronta soluzione, trattandosi di eccezioni in mero diritto”.
Per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo TRIBUNALE DI SIENA, - preferibilmente ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc visto il carattere documentale del giudizio - respingere integralmente la proposta opposizione in quanto nulla, generica, infondata, tardiva, prescritta inammissibile e non provata, confermando quindi integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena n. 738/2023 e condannando quindi -
CF , già titolare della cessata Ditta Parte_1 C.F._1 individuale, residente in [...] 51100 PISTOIA a pagare ad essa ricorrente, presso il domicilio sopra eletto, la somma di euro 24.163,80, oltre accessori maturati e maturandi sul capitale a far dal 25/5/2023. Oltre competenze legali di questo procedimento monitorio già liquidate, e spese e compensi tutti del presente giudizio e successive occorrende.
Nella denegata non creduta ipotesi l'Ill.mo Giudicante lo ritenesse essenziale ai fini della decisione ed all'accoglimento della domanda creditoria, si dichiara Parte_2 remissiva alla ammissione di CTU econometrica volta a comprovare ulteriormente la piena fondatezza degli importi creditori. Peraltro, allo stato, in ragione della completa documentazione contrattuale e contabile prodotta da , ed inoltre della Parte_2 perizia econometrica redatta dal Dott la ammissione di eventuale Persona_1
CTU risulta ultronea e non motivata, anche alla luce della genericità e carenza di riscontri probatori degli eplorativi rilievi di parte opponente.
Ricordiamo che l'oneroso ed eccezionale ausilio della perizia di ufficio, non è un
“rimedio” cui parte opponente può ricorrere alla carenza di prova alle proprie eccezioni oppositive”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 738/2023 emesso dal Tribunale di Siena recante l'ingiunzione di pagare la complessiva somma pagina 3 di 8 di € 24.163,80 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo negativo di conto corrente e saldo negativo di un finanziamento, in favore di Pt_3
[...]
[... pponente, con riferimento al saldo negativo di conto corrente, lamentava che la mancata produzione degli estratti conto non aveva consentito di accertare l'effettiva sussistenza del debito sia sotto il profilo dell'an sia sotto quello del quantum. Con particolare riferimento agli interessi anatocistici, denunciava la violazione del principio di buona fede stante la previsione di un tasso irrisorio pari allo 0,050% che di fatto rappresentava una chiara elusione dell'art. 120 TUB. Eccepiva, inoltre, la nullità per indeterminatezza della clausola relativa all'applicazione della commissione omnicomprensiva sul fido, l'illegittimità delle variazioni delle condizioni contrattuali in quanto non comunicate al correntista nonchè la mancata indicazione del regime finanziario applicato in assenza di pattuizione, circostanza idonea a comportare l'applicazione dei soli interessi al tasso legale e a rendere illegittima la risoluzione del finanziamento e inesistente l'inadempimento.
Si costituiva in giudizio la quale - premesso che Controparte_2 le somme ingiunte derivavano in parte dalla mancata restituzione delle rate del mutuo chirografario n. 9/63/37770, riportante un saldo passivo di € 18.601,11, e, in altra parte, dal rapporto di conto corrente n. 63/531941, con saldo passivo di
€.5.562,69, rapporti stipulati dall'opponente quale titolare della Ditta individuale denominata “Le Foto di IC UL e Service di AN A”, e che la provvisoria esecuzione era stata concessa a seguito di un'attenta valutazione del giudice sulle possibilità di concreto recupero del credito stante lo stato di insolvenza della debitrice cancellatasi dal Registro delle Imprese – sosteneva la legittimità della propria pretesa nonchè la genericità ed infondatezza dei motivi di opposizione.
Eccepiva la nullità dell'atto di citazione, la tardività/prescrizione di ogni contestazione sollevata da controparte, la liceità delle condizioni applicate supportata da perizia econometrica;
chiedeva, conseguentemente, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione, il Giudice, con riservata ordinanza, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del pagina 4 di 8 decreto ingiuntivo e dichiarava l'inammissibilità delle prove orali richieste delle parti.
La causa veniva quindi rinviata per essere decisa sulle sole produzioni documentali.
*********
Va innanzi tutto premesso, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve valutare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. n. 13240/2019).
Va altresì richiamato l'ulteriore granitico principio giurisprudenziale sulla distribuzione dell'onere probatorio in tema di inadempimento: il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n. 13533/2001 e ss.).
Orbene, tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame, ha CP_1 soddisfatto l'onere posto a suo carico mediante la produzione, sin dalla fase monitoria, del contratto di mutuo chirografario stipulato in data 22.05.2020 tra l'istituto di credito opposto e la ditta individuale “Le Foto di IC UL e
Service di AN A” nonché del contratto di conto corrente concluso il
9.11.2010 tra le stesse parti con i relativi saldi certificati ex art. 50 TUB. Sono inoltre stati prodotti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta gli estratti conto integrali, idonei a documentare l'andamento dei rapporti inter partes.
Dal canto suo, controparte, con riferimento al rapporto di conto corrente, ha eccepito la nullità per indeterminatezza della clausola relativa all'applicazione di interessi anatocistici, della clausola di commissione omnicomprensiva sul fido e l'illegittima applicazione dello ius variandi.
Con riferimento all'anatocismo, le censure dell'opponente attengono alla mancata effettiva corrispettività tra interessi attivi e passivi stante la previsione di un tasso creditorio irrisorio pari allo 0,05% a favore del correntista;
secondo l'assunto pagina 5 di 8 difensivo attoreo lo squilibrio tra le contrapposte prestazioni rappresenterebbe una grave violazione del principio di buona fede sancito dall'art. 1375 c.c.
Ebbene, anche a prescindere dalla genericità della contestazione, non risultando neppure indicata quale sarebbe la clausola contrattuale avente ad oggetto la previsione di una capitalizzazione degli interessi, si osserva che la reciprocità del periodo di calcolo degli interessi ai fini dell'anatocismo non richiede affatto che i tassi a favore della banca siano uguali o comunque proporzionati a quelli a favore del correntista, essendo assodato che i superiori tassi di interesse a favore della banca rappresentano il compenso per la sua attività. La previsione di un tasso attivo minimo di 0,125 % nominale annuo (cfr. condizioni generali documento di sintesi) non rende il tasso equivalente a zero, né vi sono norme o sentenze che stabiliscono una soglia minima per i tassi in favore del correntista la cui misura è quindi rimessa alla volontà delle parti: il correntista sottoscrivendo il contratto e le relative condizioni economiche ha quindi accettato anche la misura del tasso di interesse a credito.
Priva di pregio anche l'eccezione di nullità della commissione omnicomprensiva sul fido accordato attesa la previsione, nel documento di sintesi, della percentuale applicata dalla banca a tale titolo, delle modalità di calcolo e della periodicità di determinazione.
Quanto poi alle censure afferenti la mancata indicazione del regime finanziario applicato nel contratto di mutuo chirografario (atto a definire e quantificare correttamente il calcolo, la maturazione e la contabilizzazione degli interessi), si osserva, che le stesse risultano smentite per tabulas alla stregua del contratto versato in atti, ove sono riportati la somma mutuata di € 21.000,00, il tasso di interesse nominale annuo del 1,65%, il tasso di mora, pari al tasso del mutuo maggiorato di tre punti percentuali, il TAEG/ISC nella misura dell'1,73%, la restituzione in 48 rate mensili. Al predetto contratto è altresì allegato il piano di ammortamento espressamente richiamato all'art. 4, sezione II quale “parte integrante e sostanziale del presente contratto”. Le condizioni economiche sono riportate anche nel documento di sintesi laddove viene precisato trattarsi di ammortamento a rate costanti posticipate.
pagina 6 di 8 Sul punto è doveroso richiamare il principio di diritto elaborato dalle SU della Corte di Cassazione con cui è stato precisato che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi e della modalità di ammortamento "alla francese" non implica la nullità del contratto di mutuo purchè includa una chiara indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (Cass. SU cit. n. 15130/2024).
Secondo le Sezioni Unite, l'omissione dell'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi nel contratto di mutuo non ne determina - per ciò solo - la nullità: “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (Cass. SU cit.).
Sulla base dei predetti principi giurisprudenziali, va esclusa la nullità del mutuo bancario con ammortamento "alla francese" oggetto del presente giudizio sia sotto il profilo dell'indeterminatezza dell'oggetto sia per violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e clienti, attesa la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del TAN e del TAEG, nonché della periodicità e composizione delle rate di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi (cfr. la recentissima Cass. n. 1167/2025).
Deve infine ribadirsi l'inammissibilità della ctu contabile stante la genericità della formulazione dei motivi di opposizione, limitati a citazioni normative e giurisprudenziali astratte senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio, in larga parte inconferenti. La consulenza tecnica, infatti, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, comunque, dal delineare motivi di contestazione precisi e dettagliati.
Nella fattispecie l'istanza non può essere accolta poiché finalizzata al compimento di un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (cfr. Cass. Civ. n.11317/2003, n. 212/2006).
In definitiva, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in pagina 7 di 8 conformità al DM n. 55/2014 aggiornato al DM n. 147/2022, scaglione di valore da
€ 5.200 a € 26.000, applicate le tariffe medie per le fasi di studio e introduttiva, minime per quella istruttoria e decisionale tenuto conto della natura documentale della causa e della decisione avvenuta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pertanto senza il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo n. 738/2023 emesso dal Tribunale di Siena;
- condanna altresì l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%,
CAP e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante sottoscrizione del verbale che la contiene.
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
VERBALE SVOLGIMENTO UDIENZA del 28.10.2025
MEDIANTE TRATTAZIONE
[...]
[...]
Parte_1
ATTORE in OPPOSIZIONE
e
CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
Il GOP, dott.ssa Carla Maglioni, viste le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le conclusioni precisate ivi contenute;
pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2324/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI VA ( ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Prato, Viale Montegrappa n. 35 – PEC: vvocati.prato.it Email_1
ATTORE in OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con sede legale in Monteriggioni (SI) Via CP_1 P.IVA_1
Cassia Nord 2/4/6 – PIVA C.F. in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VESTRINI STEFANO ed elettivamente domiciliata in San Casciano V.P., Via Roma 44 – PEC:
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e per gli effetti: accertare e dichiarare che le somme richieste nel decreto opposto non sono dovute per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme eventualmente effettivamente dovute dall'una parte all'altra a seguito del corretto calcolo del saldo del rapporto di conto corrente e del finanziamento ingiunto per i motivi indicati in premessa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto
pagina 2 di 8 perché nullo e/o inefficace;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si chiede fin d'ora sospendersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto, essendovi prova scritta e di pronta soluzione, trattandosi di eccezioni in mero diritto”.
Per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo TRIBUNALE DI SIENA, - preferibilmente ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc visto il carattere documentale del giudizio - respingere integralmente la proposta opposizione in quanto nulla, generica, infondata, tardiva, prescritta inammissibile e non provata, confermando quindi integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena n. 738/2023 e condannando quindi -
CF , già titolare della cessata Ditta Parte_1 C.F._1 individuale, residente in [...] 51100 PISTOIA a pagare ad essa ricorrente, presso il domicilio sopra eletto, la somma di euro 24.163,80, oltre accessori maturati e maturandi sul capitale a far dal 25/5/2023. Oltre competenze legali di questo procedimento monitorio già liquidate, e spese e compensi tutti del presente giudizio e successive occorrende.
Nella denegata non creduta ipotesi l'Ill.mo Giudicante lo ritenesse essenziale ai fini della decisione ed all'accoglimento della domanda creditoria, si dichiara Parte_2 remissiva alla ammissione di CTU econometrica volta a comprovare ulteriormente la piena fondatezza degli importi creditori. Peraltro, allo stato, in ragione della completa documentazione contrattuale e contabile prodotta da , ed inoltre della Parte_2 perizia econometrica redatta dal Dott la ammissione di eventuale Persona_1
CTU risulta ultronea e non motivata, anche alla luce della genericità e carenza di riscontri probatori degli eplorativi rilievi di parte opponente.
Ricordiamo che l'oneroso ed eccezionale ausilio della perizia di ufficio, non è un
“rimedio” cui parte opponente può ricorrere alla carenza di prova alle proprie eccezioni oppositive”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 738/2023 emesso dal Tribunale di Siena recante l'ingiunzione di pagare la complessiva somma pagina 3 di 8 di € 24.163,80 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo negativo di conto corrente e saldo negativo di un finanziamento, in favore di Pt_3
[...]
[... pponente, con riferimento al saldo negativo di conto corrente, lamentava che la mancata produzione degli estratti conto non aveva consentito di accertare l'effettiva sussistenza del debito sia sotto il profilo dell'an sia sotto quello del quantum. Con particolare riferimento agli interessi anatocistici, denunciava la violazione del principio di buona fede stante la previsione di un tasso irrisorio pari allo 0,050% che di fatto rappresentava una chiara elusione dell'art. 120 TUB. Eccepiva, inoltre, la nullità per indeterminatezza della clausola relativa all'applicazione della commissione omnicomprensiva sul fido, l'illegittimità delle variazioni delle condizioni contrattuali in quanto non comunicate al correntista nonchè la mancata indicazione del regime finanziario applicato in assenza di pattuizione, circostanza idonea a comportare l'applicazione dei soli interessi al tasso legale e a rendere illegittima la risoluzione del finanziamento e inesistente l'inadempimento.
Si costituiva in giudizio la quale - premesso che Controparte_2 le somme ingiunte derivavano in parte dalla mancata restituzione delle rate del mutuo chirografario n. 9/63/37770, riportante un saldo passivo di € 18.601,11, e, in altra parte, dal rapporto di conto corrente n. 63/531941, con saldo passivo di
€.5.562,69, rapporti stipulati dall'opponente quale titolare della Ditta individuale denominata “Le Foto di IC UL e Service di AN A”, e che la provvisoria esecuzione era stata concessa a seguito di un'attenta valutazione del giudice sulle possibilità di concreto recupero del credito stante lo stato di insolvenza della debitrice cancellatasi dal Registro delle Imprese – sosteneva la legittimità della propria pretesa nonchè la genericità ed infondatezza dei motivi di opposizione.
Eccepiva la nullità dell'atto di citazione, la tardività/prescrizione di ogni contestazione sollevata da controparte, la liceità delle condizioni applicate supportata da perizia econometrica;
chiedeva, conseguentemente, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione, il Giudice, con riservata ordinanza, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del pagina 4 di 8 decreto ingiuntivo e dichiarava l'inammissibilità delle prove orali richieste delle parti.
La causa veniva quindi rinviata per essere decisa sulle sole produzioni documentali.
*********
Va innanzi tutto premesso, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve valutare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. n. 13240/2019).
Va altresì richiamato l'ulteriore granitico principio giurisprudenziale sulla distribuzione dell'onere probatorio in tema di inadempimento: il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n. 13533/2001 e ss.).
Orbene, tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame, ha CP_1 soddisfatto l'onere posto a suo carico mediante la produzione, sin dalla fase monitoria, del contratto di mutuo chirografario stipulato in data 22.05.2020 tra l'istituto di credito opposto e la ditta individuale “Le Foto di IC UL e
Service di AN A” nonché del contratto di conto corrente concluso il
9.11.2010 tra le stesse parti con i relativi saldi certificati ex art. 50 TUB. Sono inoltre stati prodotti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta gli estratti conto integrali, idonei a documentare l'andamento dei rapporti inter partes.
Dal canto suo, controparte, con riferimento al rapporto di conto corrente, ha eccepito la nullità per indeterminatezza della clausola relativa all'applicazione di interessi anatocistici, della clausola di commissione omnicomprensiva sul fido e l'illegittima applicazione dello ius variandi.
Con riferimento all'anatocismo, le censure dell'opponente attengono alla mancata effettiva corrispettività tra interessi attivi e passivi stante la previsione di un tasso creditorio irrisorio pari allo 0,05% a favore del correntista;
secondo l'assunto pagina 5 di 8 difensivo attoreo lo squilibrio tra le contrapposte prestazioni rappresenterebbe una grave violazione del principio di buona fede sancito dall'art. 1375 c.c.
Ebbene, anche a prescindere dalla genericità della contestazione, non risultando neppure indicata quale sarebbe la clausola contrattuale avente ad oggetto la previsione di una capitalizzazione degli interessi, si osserva che la reciprocità del periodo di calcolo degli interessi ai fini dell'anatocismo non richiede affatto che i tassi a favore della banca siano uguali o comunque proporzionati a quelli a favore del correntista, essendo assodato che i superiori tassi di interesse a favore della banca rappresentano il compenso per la sua attività. La previsione di un tasso attivo minimo di 0,125 % nominale annuo (cfr. condizioni generali documento di sintesi) non rende il tasso equivalente a zero, né vi sono norme o sentenze che stabiliscono una soglia minima per i tassi in favore del correntista la cui misura è quindi rimessa alla volontà delle parti: il correntista sottoscrivendo il contratto e le relative condizioni economiche ha quindi accettato anche la misura del tasso di interesse a credito.
Priva di pregio anche l'eccezione di nullità della commissione omnicomprensiva sul fido accordato attesa la previsione, nel documento di sintesi, della percentuale applicata dalla banca a tale titolo, delle modalità di calcolo e della periodicità di determinazione.
Quanto poi alle censure afferenti la mancata indicazione del regime finanziario applicato nel contratto di mutuo chirografario (atto a definire e quantificare correttamente il calcolo, la maturazione e la contabilizzazione degli interessi), si osserva, che le stesse risultano smentite per tabulas alla stregua del contratto versato in atti, ove sono riportati la somma mutuata di € 21.000,00, il tasso di interesse nominale annuo del 1,65%, il tasso di mora, pari al tasso del mutuo maggiorato di tre punti percentuali, il TAEG/ISC nella misura dell'1,73%, la restituzione in 48 rate mensili. Al predetto contratto è altresì allegato il piano di ammortamento espressamente richiamato all'art. 4, sezione II quale “parte integrante e sostanziale del presente contratto”. Le condizioni economiche sono riportate anche nel documento di sintesi laddove viene precisato trattarsi di ammortamento a rate costanti posticipate.
pagina 6 di 8 Sul punto è doveroso richiamare il principio di diritto elaborato dalle SU della Corte di Cassazione con cui è stato precisato che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi e della modalità di ammortamento "alla francese" non implica la nullità del contratto di mutuo purchè includa una chiara indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (Cass. SU cit. n. 15130/2024).
Secondo le Sezioni Unite, l'omissione dell'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi nel contratto di mutuo non ne determina - per ciò solo - la nullità: “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (Cass. SU cit.).
Sulla base dei predetti principi giurisprudenziali, va esclusa la nullità del mutuo bancario con ammortamento "alla francese" oggetto del presente giudizio sia sotto il profilo dell'indeterminatezza dell'oggetto sia per violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e clienti, attesa la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del TAN e del TAEG, nonché della periodicità e composizione delle rate di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi (cfr. la recentissima Cass. n. 1167/2025).
Deve infine ribadirsi l'inammissibilità della ctu contabile stante la genericità della formulazione dei motivi di opposizione, limitati a citazioni normative e giurisprudenziali astratte senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio, in larga parte inconferenti. La consulenza tecnica, infatti, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, comunque, dal delineare motivi di contestazione precisi e dettagliati.
Nella fattispecie l'istanza non può essere accolta poiché finalizzata al compimento di un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (cfr. Cass. Civ. n.11317/2003, n. 212/2006).
In definitiva, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in pagina 7 di 8 conformità al DM n. 55/2014 aggiornato al DM n. 147/2022, scaglione di valore da
€ 5.200 a € 26.000, applicate le tariffe medie per le fasi di studio e introduttiva, minime per quella istruttoria e decisionale tenuto conto della natura documentale della causa e della decisione avvenuta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pertanto senza il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo n. 738/2023 emesso dal Tribunale di Siena;
- condanna altresì l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%,
CAP e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante sottoscrizione del verbale che la contiene.
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8