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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N5228 /2020 .+10010/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause riunite iscritte ai nn. R.G.5228/20 + R.G. 10010/2022
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Palermo presso il suo studio
[...]
in Grumo NE (NA) alla via Cimmino n. 37 elett.te domiciliati giusta procura in atti;
, e Parte_4 Parte_5 Parte_6
rappresentate e difese dall'avv. Siciliano Giuseppe presso il suo studio elettivamente domiciliate in Napoli via S. Maria dell libera n. 34/42
ATTORI
CONTRO
in persona del Controparte_1
direttore generale, legale p.t. rapp.ta e difesa disgiuntamente dall'avv. Bruno
Di Martino elett.te domiciliata in Napoli alla via Vincenzo Gemito n34 e dall'avv.to Tartaglione Assunta elett.te domiciliata in Napoli alla via
Kerbaker n. 55
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori sopra epigrafati, nella qualità di compagna, figlia e quale figlio di Parte_2
esponevano principalmente quanto segue: Parte_1
- che in data 30/03/2018 il sig. alle ore 00.46 veniva Parte_3
accompagnato presso il pronto soccorso dell'Ospedale “A.O.R.N.
LI” di Napoli, lamentando dolore in regione addominale associato ad ematuria e successiva insorgenza di dolore toracico;
- che i sanitari del pronto soccorso disponevano l'effettuazione di esami ematochimici che evidenziavano la presenza di: leucocitosi neutrofila, emoglobina e conta dei globuli rossi nella norma, didimero lievemente aumentato, creatininemia anch'essa lievemente aumentata. Si procedeva all'esame radiografico del torace, eseguito in clinostasi, nel cui referto si riportava “addensamento parenchimale alla base del lobo inferiore di sinistra… aorta elastica” e si instaurava terapia antibiotica endovenosa;
- che veniva ricoverato in OBI (Osservazione Breve Intensiva) ed in pari data, alle ore 18.30, veniva trasferito presso la divisione di Pneumologia
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II;
- che il giorno successivo, in data 01/04/18, alle ore 09.40 circa, il sig.
[...]
lamentava dolore e sudorazione algida, con valori pressori di Pt_3
90/50 mmHg per cui veniva richiesta una consulenza cardiologica e, dopo l'esecuzione di un ecocardiogramma, i sanitari escludevano una sindrome coronarica acuta in atto;
- che come annotato sul diario clinico, alle ore 22.00, il sig. Parte_3
riferiva la presenza di “dolori diffusi”, per cui gli venivano prescritti farmaci antalgici. Il diario clinico non riportava quanto avvenuto, fino al giorno 03/04/18, data in cui veniva effettuato un nuovo esame radiografico del torace, eseguito in ortostatismo, che mostrava un versamento pleurico alla base del lobo inferiore del polmone di sinistra ed obliterazione del seno costo frenico omolaterale, confermando l'ectasia dell'aorta;
- che in data 04/04/18 veniva segnalata nel diario clinico esclusivamente una condizione di apiressia ed il giorno seguente veniva effettuata una toracentesi in VIII spazio intercostale di sinistra, nel corso della quale si estraevano circa 500 cc di liquido siero-ematico. In merito a tale circostanza, riportata in cartella clinica, non risulta indicato né l'orario di effettuazione né l'operatore della predetta toracentesi.
- che al termine di tale procedura, il sig. veniva Persona_1
descritto asintomatico, con prescrizione di un esame radiografico del torace di controllo. Tale esame, tuttavia, non risultava essere stato eseguito e non venivano effettuate successive annotazioni nel diario clinico, fino al decesso del sig. , accertato alle ore Persona_1
03.15, ora in cui veniva trovato riverso sul pavimento del bagno nella sua stanza in Ospedale;
- in sede penale i consulenti concludevano che la toracentesi aveva
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certamente favorito l'accelerarsi del processo di dissezione dell'aorta in maniera non prevedibile e che gli esami diagnostici di controllo avrebbero, con ogni probabilità scientifica, individuato il sanguinamento e la sua genesi e avrebbero proceduto al trattamento corretto, che non avrebbe avuto le caratteristiche di un intervento di routine e sarebbe stato gravato da una significativa percentuale di mortalità sia intra che post-operatoria.
Sulla base di queste generiche premesse gli istanti chiedevano di dichiarare la responsabilità esclusiva dei fatti descritti a carico dei sanitari e la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva l' la quale chiedeva di accertare e Controparte_1
dichiarare la domanda attorea inammissibile ed improcedibile e di dichiarare il difetto di legittimazione attiva per carenza di prova circa l'interesse ad agire. In subordine chiedeva di rigettare nella sua totalità la domanda attorea accertando la insussistenza di responsabilità dell' convenuta. Chiedeva inoltre di sospendere il Controparte_1
processo civile nel caso in cui non fosse ancora definito quello penale.
Prodotta documentazione, veniva formulata proposta conciliativa ex art.185 bis, la quale non veniva accettate da entrambe le parti costituite.
Disposta ctu medico-legale, veniva riunito al presente giudizio, il procedimento n. r.g. 10010/2022 promosso da , Parte_4 Parte_5
e ( moglie separata e figlie) nei confronti
[...] Parte_6
dell' per accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_2
della struttura convenuta nella partecipazione alla causazione dell'evento morte del sig. con conseguente risarcimento di tutti i Persona_1
danni subiti.
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La causa, sulle conclusioni delle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 28.11.24, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato.
Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica,ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia.
In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti eterodeterminati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza. Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che,
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nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese dagli attori depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione
SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
In ordine alla qualificazione dell'inadempimento gli attori lamentano un difetto di condotta dei sanitari della struttura convenuta per le negligenti e imprudenti cure prestate al sig. Ciò posto, nel caso di Parte_3
specie deve di certo essere posto l'accento sull' espletata ctu la quale dall'analisi del caso per cui è causa e della documentazione depositata, evidenziava delle criticità nella degenza del sig. presso il Parte_3
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reparto di Pneumologia II ove l'assistenza sanitaria prestata risultava essere stata carente rispetto alla prudenza e diligenza attese in contesti clinici consimili. Nel caso di specie , il collegio peritale , dopo aver ripercorso l'iter clinico del sig. all'epoca dei fatti Parte_3 Pt_7
evidenziava ” una condotta omissiva nell'iter diagnostico-valutativo del giorno 01.04.2018, quando il paziente manifestava toracoalgia persistente associata a un episodio ipotensivo ed a sudorazione algida.
Nell'occasione infatti i sanitari intrapresero correttamente il percorso diagnostico indicato nella gestione del dolore toracico, richiedendo gli approfondimenti utili alla precoce individuazione di una sindrome coronarica acuta., all'esito della consulenza cardiologica che escludeva la natura ischemica della sintomatologia riferita, si assisteva incomprensibilmente all'interruzione del percorso diagnostico avviato.
Non veniva infatti richiesto alcun ulteriore accertamento diagnostico per indagare approfonditamente la natura del dolore toracico “atipico” e, soprattutto, per escludere condizioni potenzialmente letali come una dissezione aortica.” Difatti, il collegio evidenziava che “in data
02.04.2018 non risultava documentato alcun rilievo in ordine alla evoluzione delle condizioni cliniche del paziente che solo il giorno
03.04.2018, ossia ad oltre 48 ore di distanza dalla valutazione cardiologica, veniva descritto clinicamente stabile e sottoposto a radiografia del torace, esame peraltro non espressamente indicato per individuare cause di patologie potenzialmente letali nei soggetti affetti da toracoalgia atipica persistente non ischemica.” Inoltre appariva “laconica la descrizione delle condizioni cliniche del Signor nel giorno Parte_3
di degenza del 4 aprile 2018 potendosi apprendere dal diario clinico unicamente che il paziente risultava afebbrile. In ordine alle valutazioni eseguite in data 5 aprile 2018 dalla documentazione esaminata si evinceva
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che, stante il riscontro di versamento pleurico, gli operatori procedevano a toracentesi sinistra con evacuazione di 500 cc di liquido “sieroematico” campionato per accertamenti chimico-fisici e citologici;
a fine procedura, valutata l'asintomaticità del paziente, prescrivevano correttamente un esame radiografico del torace di controllo, la cui esecuzione, conforme alle buone pratiche, non risulta aver avuto luogo “. Sul punto il collegio affermava che “esclusa la presenza di una cardiopatia ischemica acuta, era necessario l'approfondimento della natura della sintomatologia manifestata mediante accertamenti strumentali finalizzati alla formulazione di una adeguata diagnosi differenziale e, segnatamente, alla esclusione di condizioni critiche e potenzialmente fatali, quali la patologia aortica acuta, l'embolia polmonare, lo pneumotorace iperteso. L'esame strumentale di riferimento in contesti clinici consimili, connotati da toracoalgia atipica persistente, non riconducibile a cardiopatia ischemica, non responsiva al trattamento medico e associata ad ipotensione e a sudorazione algida, è una TC del torace….esclusa la natura ischemica alla base della sintomatologia manifestata, si assistette incomprensibilmente ad una interruzione del percorso diagnostico indicato, configurandosi in tal senso una condotta censurabile, omissiva sotto il profilo assistenziale.
In particolare l'esecuzione di un esame TC così come indicato dalle linee guida avrebbe consentito una diagnosi precoce della patologia aortica acuta e, segnatamente, un tempestivo trattamento garantendo ragionevoli chances di sopravvivenza”. Pertanto il Collegio peritale riteneva che “la condotta omissiva posta in essere dai sanitari del reparto di Pneumologia dal 01.04.2018, appariva censurabile e in nesso causale con il decesso del
Signor consentendo di ritenere sussistenti ragionevoli Parte_3
chances di sopravvivenza per il paziente laddove posta in essere una
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diagnosi precoce e, dunque, un trattamento tempestivo della patologia aortica acuta”.
Conclusioni che si ritengono del tutto condivisibili in ragione della congruità dei giudizi espressi e questo anche con riferimento alle osservazioni mosse dai ctp .
Sulla scorta della ctu, si ritiene che la condotta omissiva dei sanitari appariva incomprensibile, poiché risultava indispensabile ed indifferibile eseguire una TC toracica per evidenziare al meglio il quadro toracico e chiarire ogni dubbio diagnostico.
Si ritiene pertanto di riconoscere un risarcimento in misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta nella misura qui stimata del 40% tenuto conto della alta incidenza di mortalità operatoria e post-operatoria che grava sulla dissecazione aortica.
La stima della percentuale di chance indicata deve necessariamente tenere conto degli esiti che si sarebbero avuto nel casi di tempestiva e corretta gestione del paziente laddove si sarebbe sostituita alla sopravvivenza del paziente una seria, apprezzabile e concreta chance di vita anche alla luce di quanto emerso in sede penale laddove dalla relazione in atti emerge quanto segue.
“ nel caso di specie, è ragionevole ipotizzare, che la radiografia del torace avrebbe offerto ai un suggerimento diagnostico più CP_3
concreto in quanto, in assenza del versamento pleurico, si sarebbero resi più evidenti l'ectasia della aorta, lo slargamento del mediastino e la deviazione della trachea, laddove un ulteriore esame radiografico di controllo effettuato a distanza di tempo avrebbe evidenziato il rifornirsi del predetto versamento orientando i Sanitari all'effettuazione di esami di
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approfondimento più accurati. In tale ipotesi, il trattamento chirurgico avrebbe avuto un carattere di non routinaria esecuzione in quanto eseguito in presenza di numerosi fattori di rischio su paziente sanguinante, già anemizzato dalla precedente perdita ematica e gravato comunque da elevata incidenza di complicanze intra e post operatorie e conseguente percentuale di mortalità. Anche attraverso una gestione tempestiva della patologia non poteva essere assicurato il successo del trattamento.”
Alla luce del riferimento parametrico al valore monetario posto dalle tabelle di Milano per una inabilità totale del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima (uomo di 62 anni) anche in rapporto all'età media e ritenuto di abbattere siffatto importo nella misura del
40%, in considerazione delle concrete condizioni di salute del paziente e delle complicanze della sua condizione clinica, circostanze che incidevano inevitabilmente sulla sua aspettativa di vita in concreto e sulla qualità della vita residua, partendo dunque da un valore ipotetico di €
665.727,00, abbattuto detto valore nella misura del 40%, (€ 399.436,20) e ridotto per la chance persa del 40% si giunge ad una liquidazione nella misura di € 159.774,00 all'attualità, che corrisponde dunque al danno da perdita di chance patito in proprio e trasmesso agli eredi iure successionis.
Non provato in giudizio il danno terminale patito in vita dal paziente e trasmesso, iure successionis agli eredi costituiti. Ora, tale voce di danno è connessa al sopraggiungere ed alla percezione della morte imminente, in relazione ad un certo lasso di tempo. Ebbene il danno terminale patito dal paziente e risarcibile ai congiunti iure hereditatis, nella duplice accezione biologica e morale, deve essere liquidato in presenza di un
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nesso causale con il decesso, qui non rinvenibile non essendovi prova della percezione della consapevolezza dell'approssimarsi della morte.
In relazione ai danni subiti iure proprio dai familiari del paziente deceduto, va riconosciuta la sussistenza dello stesso pur in presenza di una perdita di chance di sopravvivenza del congiunto.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, è stata affermata la risarcibilità iure proprio, del danno per la perdita del rapporto parentale da rapportare a quella della chance di maggiore sopravvivenza del congiunto e, dunque, ridotta in tale percentuale come emerge dalla sentenza di recentissima pubblicazione n. 21415/24.
Per la liquidazione del danno parentale la Suprema Corte ha chiarito che la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (Sez. 3 - , Sentenza n. 9010 del 21/03/2022, Rv. 664554 –
01). In ordine al parametro valutativo applicato è necessario richiamare la sentenza n 10579/21 della SC “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore
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medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” Ebbene , dalla lettura della sentenza appena richiamata è ben evidente l'invito del Collegio ad un auspicabile intervento legislativo come già avvenuto nel codice delle assicurazioni per le lesioni micropermanenti, proprio per una esigenza di certezza del diritto e di prevedibilità delle decisioni.
La pronuncia testè richiamata afferma un principio in base al quale, senza richiamare una specifica tabella a punti, il giudice di merito deve adattare la propria decisione al principio della effettiva quantificazione del danno
“ a prescindere da quale sia la tabella adottata e nel caso di quantificazione non conforme al risultato che sarebbe conseguito seguendo una tabella basata sul sistema a punti” secondo criteri in precedenza richiamati in motivazione dalla SC.
D'altra parte la SC con pronuncia di pochi giorni successiva alla n.10579/21 ovvero la n. 11719/21 su specifico motivo di doglianza “ erronea liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: Violazione dell'art
1226 cod.civ. et alli"avendo la sentenza impugnata fatto ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano piuttosto che alla tabella di Roma, esempio di tabella a punti, ha ritenuto corretto l'utilizzo delle prime che si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a
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circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida (Cass. 22/01/2019, n. 1553) ancora una volta ponendo l'accento sul necessario contemperamento tra l'età della vittima e dei superstiti, l'intensità del vincolo familiare e tutte le circostanze del caso concreto.” Nuovamente con sentenza n. 3305/21 del 10.11.21 la SC ha affermato “Le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale, come rilevato dalla stessa Cass. n. 10579 del 2021. La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata, ma nel giudizio di rinvio il giudice di merito dovrà si liquidare il danno non patrimoniale sulla base di tabella, conformemente alla domanda della parte danneggiata, ma facendo applicazione non delle tabelle milanesi, le quali restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, bensì di altre tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati.” A seguito di tali pronunce il Tribunale di Milano in data 28.06.22, sulla scia delle tabelle romane, ha modificato le precedenti e consentito dunque al
Tribunale di fare applicazione dei criteri dettate dai principi sopra richiamati ritenendo “necessario che la liquidazione sia fondata sul punto variabile e tenga in considerazione circostanze indefettibili come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza”.
Ebbene, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
- (figlia del de cuius, di anni 14 al momento Parte_3
dell'exitus del paziente): 16 punti per l'età della vittima primaria,
26 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza , 0 punti per la sopravvivenza dei altri congiunti essendo gli stessi in numero maggiore di 3 e 10 punti per la
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relazione affettiva che si stima in via presuntiva in quanto all'epoca dei fatti minorenne. Totale:68 punti, pari a € 265.948,00 da ridurre nella misura della chance perduta (pari al 40%) per un totale di €
106.379,00;
- ( convivente del de cuius, di anni 48 al Parte_1
momento dell'exitus del paziente). La necessaria tutela della famiglia di fatto, come noto, non è di ostacolo al riconoscimento di un rapporto risarcibile soprattutto quando, pur in mancanza di vincolo matrimoniale, emerge come la famiglia venisse considerata quale nucleo di fatto legato da rapporti stabili e duraturi. Per tale ragione la convivenza con la compagna madre della figlia Pt_1
pone in luce senza necessità di indagare oltre l'esistenza Pt_3
di una famiglia di fatto da tutelare alla stregua delle stesse tabelle richiamate in via equitativa pertanto verranno riconosciuti: 16 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza,12 punti per la sopravvivenza di altri congiunti, e 10 punti per la relazione affettiva. Totale: 74 punti, pari a € 289.414,00 da ridurre nella misura della chance perduta (pari al 40%) per un totale di €
115.766,00;
- e ( figlie del de Parte_5 Parte_6
cuius, di anni 31 e 35 al momento dell'exitus del paziente): 16 punti per l'età della vittima primaria, 22 punti per l'età della vittime secondarie, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti, 0 punti per la convivenza e 10 punti per la relazione affettiva non avendo elementi sufficienti per stimare il rapporto affettivo. Totale: 57 punti pari a € 222.927,00 da ridurre nella misura della chance perduta(pari al 40%) per un totale di € 89.171,00 ciascuno;
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Per ciò che attiene il sig. Parte_2
figlio della sig. ra premesso che nelle Tabelle Parte_1
di Milano qui applicate, il danno in favore del figlio del convivente di fatto non è tabellato, lo stesso ha comunque diritto a richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti in quanto
“il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal convivente more uxorio e dai figli della convivente in seguito alla morte del partner/genitore per fatto illecito di terzi è risarcibile qualora ricorrano i presupposti della famiglia di fatto, desumibili dalla durata, diuturnità e mutuo soccorso della convivenza, nonché dall'assunzione concreta da parte del partner defunto di doveri e poteri genitoriali. (sent. Cass n. 15766 del 15 giugno 2018). Il rapporto affettivo tra il figlio del partner e il compagno del suo genitore può dirsi rilevante per il diritto quando si inserisca in quella rete di rapporti che sinteticamente viene qualificata come famiglia di fatto. Solo in questo caso, infatti, può dirsi costituita una “formazione sociale” ai sensi dell'art. 2 Cost., come tale meritevole di tutela anche sotto il profilo risarcitorio. Nel caso di specie il rapporto “padre-figlio” di fatto tra il sig. Persona_1
e è anche dimostrato
[...] Parte_2
dalla documentazione depositata in atti ovvero dallo Stato di famiglia integrale del sig. e dell' attestazione Persona_1
ISEE, relativa alla composizione del nucleo familiare del sig.
[...]
. Persona_1
Pertanto si ritiene di poter liquidare al sig. Parte_2
di anni 25 al momento dell'exitus del paziente,
[...]
secondo i criteri di cui sopra, 16 punti per l'età della vittima primaria, 24 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per
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la convivenza,12 punti per la sopravvivenza di altri congiunti e 5 punti per la relazione affettiva non avendo elementi sufficienti per stimare il rapporto affettivo. Totale: 73 pari a € 285.503,00 da ridurre nella misura della chance perduta (pari al 40%) per un totale di € 114.201,20.
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio dalla sig. ra in conseguenza del decesso Parte_4
del de cuius . Costituisce circostanza pacifica, tra le Persona_1
parti, che era coniuge in regime di separazione personale e pertanto non convivente.
Giova ricordare che “il risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuto al coniuge separato a condizione che si accerti che il fatto illecito del terzo abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che di solito si accompagnano alla morte di una persona cara, previa dimostrazione che, nonostante la separazione, anche se solo di fatto, e non giudizialmente o consensualmente raggiunta, vi sia ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso”.( Cass. Civile, sez III
4.11.2019 n. 28222)
La condizione di coniuge separato, pertanto, non è di per sé ostativa all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale;
l'istante, però, deve fornire la prova della effettiva persistenza, stante la condizione di separazione e il venir meno di un progetto di vita comune, di un vincolo affettivo particolarmente intenso con la vittima del sinistro.
Nel caso di specie, nessun elemento di fatto, però, è stato né allegato, né tanto meno provato, sul punto, dall'attrice che nulla ha Parte_4
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dimostrato in ordine alla permanenza, nonostante la separazione con il sig. di un profondo vincolo affettivo. Va tenuto conto invero Parte_3
che il defunto , dall'anno 1996 conviveva con la compagna e che Pt_1
per quanto potesse essere sereno il rapporto con la coniuge separata era di certo da tempo venuta meno quella condivisione giornaliera che aveva portato la famiglia a prendere strade differenti. Pertanto, anche le prove orali articolate sul punto, avrebbero unicamente dimostrato un rapporto di affetto e serenità che fortunatamente contraddistingueva la relazione tra gli ex coniugi ma non erano idonee a dimostrare uno stravolgimento di vita a fondamento del riconoscimento risarcitorio. Tuttavia, in considerazione di un passato di condivisione le spese di lite si compensano.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 n base al decisum al valore medio dello scaglione di riferimento.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Parte_3
della somma all'attualità di € 106.379,00 oltre interessi
[...]
sulla somma devalutata alla data del fatto ( aprile 2018) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di €
106.379,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
B) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Parte_1
della somma all'attualità di € 115.766,00 oltre interessi
[...]
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sulla somma devalutata alla data del fatto ( aprile 2018) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di €
115.766,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
C) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Parte_5
della somma all'attualità di € 89.171,80 oltre interessi
[...]
sulla somma devalutata alla data del fatto ( aprile 2018) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di €
89.171,80 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
D) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Parte_6
della somma all'attualità di € 89.171,80 oltre interessi
[...]
sulla somma devalutata alla data del fatto ( aprile 2018) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di €
89.171,80 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
E) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Pt_3
e della somma Parte_6 Parte_5 Parte_4
complessiva di € 159.774,00 da ripartire pro quota ereditaria tra le parti attrici oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto
( aprile 2018) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 159.774,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
F) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di
[...]
della somma complessiva di € 114.201,20 Parte_2
oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto ( aprile
2018) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma
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di € 114.201,20 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
G) condanna l'A.O.R.N “ LI “al pagamento delle spese di lite in favore , e Parte_1 Parte_3 [...]
che liquida in € 18.333,00 per compensi Parte_2
oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratisi antistatario già aumentato del 30 % ex art. 4, comma 2 per il numero di parti;
H) condanna l'A.O.R.N “ LI “al pagamento delle spese di lite in favore di , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
che liquida in € 518,00 per spese oltre € 18.333,00 per
[...]
compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge già aumentato del 10 % ex art. 4, comma 2 per il numero di parti;
I) compensa le spese di lite tra e parte convenuta;
Parte_4
J) pone a carico di parte convenuta le spese di ctu come già liquidate.
Napoli, 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
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