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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/04/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 5529/2021
All'udienza del 10.04.2025, davanti al giudice dott.ssa Valentina
Giasi, compare per la parte appellante l'Avv. Sergio Di Zitti, che insiste nelle domande e chiede l'accoglimento dell'appello, richiamando la documentazione depositata. Nessuno compare per la parte appellata.
Il Giudice, sentita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5529 del
Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Di
Zitti, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
; Controparte_1
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
222 emessa dal giudice di pace di Terracina in data 14.04.2021, avente ad oggetto l'opposizione proposta da Di
[...]
avverso il verbale di accertamento n. C707/2019 del CP_1
18.04.2019 redatto dalla Polizia Municipale del Parte_1
, relativo alla violazione dell'art. 193, c. 2, C.d.S. con
[...] compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza sia per violazione dell'art. 112 c.p.c. sia per violazione degli artt. 11 L.
689/1981 e 142 C.d.S, nella parte in cui afferma “RESPINGE il ricorso e CONFERMA il p. verbale nella misura ridotta e complessiva pari ad € 600,00. Compensa le spese di lite”.
Il ha quindi chiesto al Tribunale di “- Parte_1
2 riformare in via integrale la sentenza impugnata, con conferma del verbale opposto in 1° grado”.
, pur ritualmente citato in giudizio, non si Controparte_1
è costituito ed è rimasto contumace.
Atteso il mancato reperimento del fascicolo di ufficio del primo grado, disposte le opportune ricerche tramite la cancelleria e considerato che con comunicazione del 04.12.2024 la cancelleria dell'Ufficio del giudice di pace di ha Parte_1 rappresentato il mancato rinvenimento del fascicolo relativo al giudizio di primo grado r.g. 757/2019, veniva concesso un termine alla parte appellante per il deposito nel fascicolo telematico di copia dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, della documentazione allegata, nonché di ogni altro documento utile alla ricostruzione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado.
Ricostruito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 10.04.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'appello è fondato.
Il giudice di pace, rigettando il ricorso avverso il verbale di accertamento per la violazione dell'art. 193, 2 c., C.d.s., ha ridotto la sanzione amministrativa irrogata e compensato le spese di lite.
Il ha invece eccepito la violazione, da parte Parte_1 del giudice di prime cure, del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. per aver ridotto l'importo della sanzione inflitta in assenza di domanda del ricorrente ed al di sotto del limite edittale minimo.
Ha altresì eccepito la violazione dell'art. 11 L. 689/1981 e dell'art. 142 D.Lgs. 285/1992.
È utile dapprima rilevare che il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del
“petitum” e delle eccezioni “hinc ed inde” dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio debba essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi
3 ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011). La disposizione di cui all'art. 112 c.p.c. prevede infatti che il giudice debba pronunciare sulla domanda e nei limiti di essa;
dispone che il potere-dovere del giudice di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda trovi un limite nel principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che gli impone di circoscrivere la decisione in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21484 del
12/10/2007).
Anche nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, al pari di ogni altro analogo caso in cui venga demandato al giudice ordinario il controllo di legittimità di un atto amministrativo che si assuma lesivo di posizioni di diritto soggettivo, l'opponente è formalmente e sostanzialmente attore ed il giudice non può decidere sulla legittimità dell'atto se non in base alla domanda ed ai fatti e alle ragioni specificamente e ritualmente dedotti a fondamento della stessa.
Ne consegue che incorre nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che accolga l'opposizione per una causa petendi diversa da quella originariamente prospettata, quando essa non si limiti ad una semplice modificazione del nomen iuris della pretesa, ma comporti un vero e proprio mutamento degli elementi di fatto posti a base della pretesa stessa.
Il principio - desumibile dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 - secondo cui nel provvedimento di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione il giudice deve controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, deve dunque essere coordinato con l'altro principio generale, desumibile dall'art. 112 cod. proc. civ., in base al quale il giudice dell'opposizione non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono la “causa petendi” della relativa domanda. (sin da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6381 del 28/10/1983; nonché, ex multis,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 217 del 11/01/2006 e, più recentemente,
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24037 del 30/10/2020).
Applicando tali principi al caso in esame, esaminato il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, ritiene il Tribunale che il
4 giudice di prime cure si sia pronunciato ultra petita, avendo ridotto la sanzione pecuniaria in assenza di una corrispondente domanda.
Occorre peraltro rilevare che il giudice di pace ha ridotto la sanzione amministrativa inflitta ad un importo inferiore rispetto ai limiti edittali normativamente previsti.
Sul punto si osserva che in materia di sanzioni amministrative il giudice ai sensi dell'art. 23, 11 c., l. n. 689/81 ha la facoltà di rideterminare ed anche ridurre l'ammontare della sanzione, ma pur sempre entro il limite minimo e quello massimo previsti dalla legge, non esistendo una norma analoga a quella dettata dall'art. 133-bis cod. pen., che autorizza il giudice, entro certi limiti e in determinati casi, a scendere al di sotto del minimo edittale, e non essendo possibile neppure una interpretazione analogica di essa, trattandosi di norma eccezionale (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 23930 del 09/11/2006; Cass. Sez. U, Sentenza n. 25304 del
15/12/2010).
Ne consegue che in caso di opposizione a sanzione amministrativa il giudice di pace può quantificare, in base al suo libero convincimento, la sanzione pecuniaria, ma sempre in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale.
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. C707/2019 per la violazione dell'art. 193, c. 2, C.d.S. ed ha rideterminato la sanzione amministrativa per un importo pari ad € 600,00 “alla luce della condotta” del ricorrente, ben al di sotto dei limiti edittali.
Invero, secondo quanto prescritto dall'art. 193, 2 c., C.d.s.:
“Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata”.
Il giudice di pace ha quindi emesso una pronuncia in violazione dell'art. 11 L. 689/1981 e dell'art. 193, c. 2, C.d.S., perché non solo ha modificato la sanzione amministrativa in assenza di espressa domanda, ma ha anche rideterminato l'ammontare della sanzione al di sotto del minimo edittale.
Parte appellata, pur ritualmente citata, è rimasta contumace nel presente grado di appello e non ha quindi riproposto i motivi di opposizione già formulati in primo grado.
Tanto premesso, occorre inoltre chiarire che nel caso di specie l'Amministrazione aveva già applicato nei confronti del ricorrente
5 una sanzione già equivalente al minimo edittale. La rideterminazione della sanzione amministrativa è stata quindi effettuata non rispettando i parametri predeterminati dalla legge.
In conclusione, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e, per l'effetto, deve essere confermato il rigetto della opposizione e ripristinata la sanzione amministrativa indicata nel verbale di accertamento n.
C707/2019 nella misura di € 866,00.
Le spese del primo grado di giudizio possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., considerato che la pronuncia è stata resa ultra petita.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della natura documentale dell'istruttoria, dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 222, emessa dal giudice di pace di in data 14.04.2021, rigetta Parte_1
l'opposizione e ripristina la sanzione amministrativa indicata nel verbale di accertamento n. C707/2019 nella misura di € 866,00 per la violazione dell'art. 193, 2 c., C.d.s.;
- compensa tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
- condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 400,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 10.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 5529/2021
All'udienza del 10.04.2025, davanti al giudice dott.ssa Valentina
Giasi, compare per la parte appellante l'Avv. Sergio Di Zitti, che insiste nelle domande e chiede l'accoglimento dell'appello, richiamando la documentazione depositata. Nessuno compare per la parte appellata.
Il Giudice, sentita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5529 del
Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Di
Zitti, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
; Controparte_1
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
222 emessa dal giudice di pace di Terracina in data 14.04.2021, avente ad oggetto l'opposizione proposta da Di
[...]
avverso il verbale di accertamento n. C707/2019 del CP_1
18.04.2019 redatto dalla Polizia Municipale del Parte_1
, relativo alla violazione dell'art. 193, c. 2, C.d.S. con
[...] compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza sia per violazione dell'art. 112 c.p.c. sia per violazione degli artt. 11 L.
689/1981 e 142 C.d.S, nella parte in cui afferma “RESPINGE il ricorso e CONFERMA il p. verbale nella misura ridotta e complessiva pari ad € 600,00. Compensa le spese di lite”.
Il ha quindi chiesto al Tribunale di “- Parte_1
2 riformare in via integrale la sentenza impugnata, con conferma del verbale opposto in 1° grado”.
, pur ritualmente citato in giudizio, non si Controparte_1
è costituito ed è rimasto contumace.
Atteso il mancato reperimento del fascicolo di ufficio del primo grado, disposte le opportune ricerche tramite la cancelleria e considerato che con comunicazione del 04.12.2024 la cancelleria dell'Ufficio del giudice di pace di ha Parte_1 rappresentato il mancato rinvenimento del fascicolo relativo al giudizio di primo grado r.g. 757/2019, veniva concesso un termine alla parte appellante per il deposito nel fascicolo telematico di copia dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, della documentazione allegata, nonché di ogni altro documento utile alla ricostruzione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado.
Ricostruito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 10.04.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'appello è fondato.
Il giudice di pace, rigettando il ricorso avverso il verbale di accertamento per la violazione dell'art. 193, 2 c., C.d.s., ha ridotto la sanzione amministrativa irrogata e compensato le spese di lite.
Il ha invece eccepito la violazione, da parte Parte_1 del giudice di prime cure, del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. per aver ridotto l'importo della sanzione inflitta in assenza di domanda del ricorrente ed al di sotto del limite edittale minimo.
Ha altresì eccepito la violazione dell'art. 11 L. 689/1981 e dell'art. 142 D.Lgs. 285/1992.
È utile dapprima rilevare che il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del
“petitum” e delle eccezioni “hinc ed inde” dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio debba essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi
3 ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011). La disposizione di cui all'art. 112 c.p.c. prevede infatti che il giudice debba pronunciare sulla domanda e nei limiti di essa;
dispone che il potere-dovere del giudice di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda trovi un limite nel principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che gli impone di circoscrivere la decisione in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21484 del
12/10/2007).
Anche nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, al pari di ogni altro analogo caso in cui venga demandato al giudice ordinario il controllo di legittimità di un atto amministrativo che si assuma lesivo di posizioni di diritto soggettivo, l'opponente è formalmente e sostanzialmente attore ed il giudice non può decidere sulla legittimità dell'atto se non in base alla domanda ed ai fatti e alle ragioni specificamente e ritualmente dedotti a fondamento della stessa.
Ne consegue che incorre nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che accolga l'opposizione per una causa petendi diversa da quella originariamente prospettata, quando essa non si limiti ad una semplice modificazione del nomen iuris della pretesa, ma comporti un vero e proprio mutamento degli elementi di fatto posti a base della pretesa stessa.
Il principio - desumibile dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 - secondo cui nel provvedimento di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione il giudice deve controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, deve dunque essere coordinato con l'altro principio generale, desumibile dall'art. 112 cod. proc. civ., in base al quale il giudice dell'opposizione non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono la “causa petendi” della relativa domanda. (sin da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6381 del 28/10/1983; nonché, ex multis,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 217 del 11/01/2006 e, più recentemente,
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24037 del 30/10/2020).
Applicando tali principi al caso in esame, esaminato il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, ritiene il Tribunale che il
4 giudice di prime cure si sia pronunciato ultra petita, avendo ridotto la sanzione pecuniaria in assenza di una corrispondente domanda.
Occorre peraltro rilevare che il giudice di pace ha ridotto la sanzione amministrativa inflitta ad un importo inferiore rispetto ai limiti edittali normativamente previsti.
Sul punto si osserva che in materia di sanzioni amministrative il giudice ai sensi dell'art. 23, 11 c., l. n. 689/81 ha la facoltà di rideterminare ed anche ridurre l'ammontare della sanzione, ma pur sempre entro il limite minimo e quello massimo previsti dalla legge, non esistendo una norma analoga a quella dettata dall'art. 133-bis cod. pen., che autorizza il giudice, entro certi limiti e in determinati casi, a scendere al di sotto del minimo edittale, e non essendo possibile neppure una interpretazione analogica di essa, trattandosi di norma eccezionale (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 23930 del 09/11/2006; Cass. Sez. U, Sentenza n. 25304 del
15/12/2010).
Ne consegue che in caso di opposizione a sanzione amministrativa il giudice di pace può quantificare, in base al suo libero convincimento, la sanzione pecuniaria, ma sempre in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale.
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. C707/2019 per la violazione dell'art. 193, c. 2, C.d.S. ed ha rideterminato la sanzione amministrativa per un importo pari ad € 600,00 “alla luce della condotta” del ricorrente, ben al di sotto dei limiti edittali.
Invero, secondo quanto prescritto dall'art. 193, 2 c., C.d.s.:
“Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata”.
Il giudice di pace ha quindi emesso una pronuncia in violazione dell'art. 11 L. 689/1981 e dell'art. 193, c. 2, C.d.S., perché non solo ha modificato la sanzione amministrativa in assenza di espressa domanda, ma ha anche rideterminato l'ammontare della sanzione al di sotto del minimo edittale.
Parte appellata, pur ritualmente citata, è rimasta contumace nel presente grado di appello e non ha quindi riproposto i motivi di opposizione già formulati in primo grado.
Tanto premesso, occorre inoltre chiarire che nel caso di specie l'Amministrazione aveva già applicato nei confronti del ricorrente
5 una sanzione già equivalente al minimo edittale. La rideterminazione della sanzione amministrativa è stata quindi effettuata non rispettando i parametri predeterminati dalla legge.
In conclusione, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e, per l'effetto, deve essere confermato il rigetto della opposizione e ripristinata la sanzione amministrativa indicata nel verbale di accertamento n.
C707/2019 nella misura di € 866,00.
Le spese del primo grado di giudizio possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., considerato che la pronuncia è stata resa ultra petita.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della natura documentale dell'istruttoria, dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 222, emessa dal giudice di pace di in data 14.04.2021, rigetta Parte_1
l'opposizione e ripristina la sanzione amministrativa indicata nel verbale di accertamento n. C707/2019 nella misura di € 866,00 per la violazione dell'art. 193, 2 c., C.d.s.;
- compensa tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
- condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 400,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 10.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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