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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3219/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Chiara Campagner Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3219/2021 promossa da:
PA rappresentato e difeso dall'avv. Biasiato Andrea e dall'avv. Laura Palatron ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Camponogara (VE),
Piazzetta Unità d'Italia n. 13/4,
ATTORE/I contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vicario Mariarosa e avv. PA Emilio Rossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in San Marco 3911,
30124 – Venezia
CONVENUTO
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale
Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di esclusione del socio PA
di cui all'atto del 12 marzo 2021 a ministero del notaio dott.ssa
[...]
di Maserà di Padova (PD), notificato in data 16.3.2021, con il Persona_1
quale i soci , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno convenuto e verbalizzato la decisione di escludere dalla società
[...]
, il socio accomandatario Sig. Controparte_1
; PA
annullare la predetta delibera di esclusione del socio di cui PA
all'atto del 12 marzo 2021 a ministero del notaio dott.ssa Persona_1
disporre la reintegra del sig. quale socio accomandatario e PA
amministratore della società , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Camponogara
(VE), Piazzetta Unità d'Italia n. 16, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo al n. REA VE-273174 ed al n. 03005250273 di codice fiscale ed iscrizione al
Registro delle Imprese, condannando la società convenuta alla corresponsione degli emulmenti maturati dal giorno dell'esclusione alla reintegra e che si quantificano allo stato in € 44.944,77;
condannare la società al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nulla escluso o eccettuato, cagionati all'attore in conseguenza delle condotte descritte negli scritti difensivi attorei, danni che si indicano prudenzialmente in € 137.122,63 oltre agli utili mensili successivi maturandi e alle “plusvalenze latenti” risultanti dal valore dei beni materiali di proprietà della società, dei contratti di leasing in corso nonché dalla ricostruzione del valore delle merci in magazzino o nella misura che emergerà in corso di causa o determinata in via equitativa;
pagina 2 di 20 rigettare ogni domanda formulata da parte convenuta, ivi compresa la domanda riconvenzionale proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi già esposti;
rigettare altresì le domande di compensazione dell'importo eventualmente dovuto a titolo di liquidazione della quota del socio escluso formulate ex adverso, poiché infondate per i motivi esposti in narrativa;
rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta nei confronti dell'attore, non sussistendone i relativi presupposti, per i motivi sopra indicati.
In via subordinata nella denegata ipotesi sia dichiarata la legittimità dell'esclusione del socio, accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla liquidazione della sua quota di partecipazione ai sensi dell'art. 2289 c.c., e per l'effetto, ammessa idonea CTU valutativa allo scopo, determinare il valore della quota spettante all'attore;
condannare la convenuta al relativo pagamento, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2289 c.c.;
condannare la società al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nulla escluso o eccettuato, cagionati all'attore in conseguenza delle condotte descritte negli scritti difensivi attorei, danni che si indicano prudenzialmente in € 92.177,77, oltre agli utili mensili successivi maturandi e alle “plusvalenze latenti” risultanti dal valore dei beni materiali di proprietà della società, dei contratti di leasing in corso nonché dalla ricostruzione del valore delle merci in magazzino o nella misura che emergerà in corso di causa o determinata in via equitativa;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.
Per parte convenuta:
pagina 3 di 20 Voglia codesto Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
➢ in via preliminare, rigettare l'istanza attorea di sospensione della delibera adottata il 12 marzo 2021 dai soci della PA Controparte_1 PA
di esclusione del socio;
[...] PA
➢ in via principale, dichiarare la legittimità della delibera del 12 marzo 2021 con cui è stato escluso il socio e per l'effetto rigettare PA
l'opposizione da questi proposta avverso tale delibera;
➢ sempre in via principale, dichiarare inammissibili e/o infondate le domande attoree di risarcimento del danno;
➢ dichiarare la responsabilità di verso la PA [...]
per lite temeraria e per l'effetto Controparte_1
condannare il primo al risarcimento dei danni arrecati alla seconda a norma dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
➢ in via riconvenzionale, accertare la responsabilità di verso PA
la per i fatti esposti in Controparte_1 narrativa e per l'effetto condannare a pagare a favore della PA
, a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno, la somma di euro 220.097,00 o la diversa somma che codesto Giudice riterrà di giustizia;
➢ dichiarare inammissibile la domanda attorea tesa alla liquidazione della quota del socio escluso;
➢ in via subordinata, in ipotesi codesto Ill.mo Giudice riconosca il diritto di alla liquidazione della sua partecipazione sociale e ne PA determini l'ammontare, procedere a compensazione giudiziale, ai sensi dell'art. 1243, secondo comma, c.c., tra tale credito e il controcredito di euro 220.097,00, o la diversa somma, che codesto Ill.mo Giudice vorrà riconoscere in capo alla a titolo di risarcimento danni Controparte_1
pagina 4 di 20 e condannare a pagare a favore della PA [...]
la relativa differenza;
Controparte_1
➢ in via ulteriormente subordinata, in ipotesi codesto Ill.mo Giudice riconosca il diritto di alla liquidazione della sua partecipazione sociale e PA ne determini l'ammontare e non accolga invece la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dalla Controparte_1
nei confronti di e/o non proceda a
[...] PA
compensazione giudiziale del relativo credito risarcitorio con il debito per la liquidazione della quota al socio escluso, accertata la sottrazione, da parte di
, di denaro e beni della Società per un valore totale di euro PA
220.097 euro, imputare tale somma alla soddisfazione del credito per liquidazione della quota e condannare , ai sensi dell'art. 2033 c.c. o 2041 PA
c.c., a restituire alla Società la differenza tra 220.097 euro, ossia le somme che ha già prelevato dalla Società, e il minore valore della quota PA
che codesto Ill.mo Giudice dovesse riconoscere ai fini della liquidazione del socio escluso;
➢ in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso del contributo unificato e dei diritti di cancelleria;
➢ in via istruttoria, come da memorie ex art. 183 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso la delibera del 12/3/2021, PA
notificata a mezzo raccomandata in data 16/3/2021, con cui è stata disposta la sua esclusione dalla società . Controparte_1 PA
L'esclusione aveva luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni sociali addebitate al nella sua qualità di socio accomandatario e di PA
amministratore della società e così indicate in delibera:
- “l'ammanco di considerevoli somme di denaro in cassa”, che il PA
pagina 5 di 20 avrebbe utilizzato per scopi personali, abusando sia delle funzioni di amministratore, che aveva la gestione economica della società, sia dell'incarico di corriere per la consegna dei prodotti venduti dal punto vendita gestito dalla società, ad insegna Expert;
- la sottrazione di prodotti dal negozio, mai fatturati;
- l'aver disposto in favore di se stesso prelievi e bonifici ingiustificati e non concordati con gli altri amministratori.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha contestato la sussistenza delle motivazioni addotte a giusta causa di esclusione, deducendo che la vicenda fosse maturata in un quadro di rapporti familiari disgregati e che, oltre a non essere stati provati i fatti contestati, non era nemmeno stato allegato in che termini dette condotte avessero pregiudicato il perseguimento dello scopo sociale. Quanto all'ammanco di somme di denaro, ha dedotto che si trattava di contestazione generica e che dalla documentazione contabile della società si evincesse che le passività non fossero riconducibili ad una distrazione di capitali. Rilevava inoltre la genericità della contestazione relativa a prelievi e a bonifici asseritamente ingiustificati, deducendo che, quale socio accomandatario, potesse gestire le somme della società senza particolari vincoli. Ha contestato, poi, la sottrazione di prodotti dal negozio, concludendo, in via principale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera, per l'annullamento della stessa e per la reintegra nella sua qualifica di socio accomandatario e di amministratore della società. L'attore ha inoltre dedotto di essere stato arbitrariamente estromesso da ogni partecipazione e da ogni effettivo controllo sull'amministrazione della società sin dal 28/01/2021 e di non aver più percepito dal mese di febbraio 2021 la retribuzione, con danno patrimoniale e non patrimoniale, chiedendo la condanna della società al risarcimento di detti danni.
In via subordinata, in denegata ipotesi di ritenuta legittimità della delibera,
ha chiesto che venisse accertato e dichiarato il diritto alla PA
liquidazione della propria quota di partecipazione al capitale sociale ai sensi dell'art. 2289 cc e che la società venisse condannata al relativo pagamento.
pagina 6 di 20 Si è costituita deducendo di essere società che si Controparte_1
occupa della vendita e della riparazione di apparecchi e prodotti video, audio e di telefonia con negozio ad insegna Expert, e del commercio al dettaglio di prodotti per la casa con negozio ad insegna Kasanova, i cui soci accomandatari sono i fratelli , e , e soci accomandanti i genitori PA Pt_2 Parte_3
di questi, e Deduceva parte convenuta di aver Parte_4 Parte_5
appreso a dicembre 2020 dal proprio commercialista, dott. , di un notevole Pt_6
ammanco di cassa.
Deduceva che di detto ammanco fosse responsabile , ossia Persona_2
colui che tra i soci accomandatari gestiva in totale autonomia i rapporti con le banche e con il commercialista, i pagamenti, i versamenti in contanti allo sportello bancario ed in generale ogni rapporto economico della società. Deduceva che lo stesso attore aveva confessato ai fratelli di aver distratto denaro contante dalle casse sociali e dimetteva le trascrizioni delle registrazioni audio delle relative conversazioni.
Produceva perizia di parte da cui emergeva che l'ammanco di cassa nel periodo marzo / dicembre ammontava ad € 260.000. Allegava inoltre che dagli estratti conto della società fosse emerso che tra il 2019 e il 2020 PA
avesse disposto bonifici in favore di se stesso per € 16.502 e che il medesimo aveva distratto merce dalla società per un controvalore di € 3.595. Affermava, quindi, la legittimità della delibera di esclusione da socio, chiedendo il rigetto sia dell'istanza di sospensione della delibera, sia dell'opposizione avverso detta delibera. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità delle domande di risarcimento del danno formulate dall'attore, chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità per lite temeraria. In via riconvenzionale agiva per l'accertamento della responsabilità dell'attore verso la società e per la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 220.097,00
o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con ordinanza del 29/9/2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione della delibera impugnata proposta da . PA
La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova orale e con ctu contabile pagina 7 di 20 diretta a determinare il valore della quota di in PA [...]
sulla scorta della situazione patrimoniale alla data della decisione di Controparte_1
esclusione del socio.
***
Sulla delibera opposta
ha proposto opposizione ex art. 2287 cc avverso la delibera PA
del 12/3/2021, approvata dai soci , e PA e dalla Parte_2 Pt_3
socia con cui è stata decisa la sua esclusione dalla società Parte_5
società che ha per oggetto sociale “la vendita e la Controparte_1
riparazione di apparecchi e prodotti video, audio, audiofonici, di telefonia, informatici e loro accessori nonché di grandi e piccoli elettrodomestici;
la vendita
e il noleggio di videocassette, la vendita di compact disks e musicassette;
l'installazione di impianti audio e video, di impianti elettrici e di condizionamento, di antenne e antifurti;
la vendita di materiale elettrico”, i cui soci accomandatari sono i fratelli , e e accomandanti sono i PA Pt_2 Parte_3
genitori e . Parte_5 Parte_4
La disciplina che viene in rilievo nello specifico è quella di cui all'art. 2286 cc, norma dettata in materia di società semplice, che trova applicazione, in forza del richiamo operato dal combinato disposto degli artt. 2315 e 2293 cc, anche alle società in accomandita semplice, quale è la Controparte_1
Ai sensi dell'art. 2286 cc l'esclusione di un socio di società di persone può essere disposta per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, nelle società di persone il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dal solo amministratore determinino, non solo, la relativa revoca dalla carica, ma anche l'esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell'ente, potendo la violazione dei doveri del socio essere dedotta da comportamenti che minano l'affectio societatis sia in relazione ad atti di disposizione uti socius che da atti pagina 8 di 20 posti in essere nell'esercizio di funzioni gestorie o di controllo. In particolare, è stato osservato che le irregolarità o illiceità commesse dall'amministratore possono determinare, oltre alla revoca del mandato, anche l'esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell'ente (Cass., sez. 1, 9 marzo 1995, n. 2736), in quanto, indipendentemente dagli obblighi che incombono sull'amministratore-socio, vi è un obbligo fondamentale che deriva dalla sua qualità di socio, costituito dal dovere di non compiere atti che, per essere in contrasto con i fini della società, configurino insidia per la compagine sociale (Cass. n. 26059 del 05/09/2022; Cass. 16043/2024).
Nello specifico, a fondamento della decisione di esclusione venivano imputate al socio “gravi inadempienze delle obbligazioni sociali sia quale socio accomandatario che come amministratore”, quali: (i) l'aver distratto
“considerevoli somme di denaro in cassa”, utilizzate “per fini personali abusando delle proprie funzioni sia di amministratore (che si è occupato nel corso degli ultimi anni della gestione economica della società, del deposito della cassa presso
Banca Annia e dei rapporti con gli istituti bancari, del deposito dei bilanci)”, sia dell'incarico di corriere per le consegne dei prodotti “con incasso brevi manu di contanti dai clienti non risultanti in cassa”; (ii) l'aver sottratto prodotti dal negozio gestito dalla società; (iii) l'aver effettuato prelievi ingiustificati e non concordati con gli altri amministratori.
All'esito dell'istruttoria svolta gli addebiti mossi all'attore sono risultati fondati.
Detti addebiti costituiscono inadempienze gravi delle obbligazioni sociali, idonee a giustificare l'esclusione dell'attore dalla società.
Parte convenuta ha, infatti, assolto al proprio onere probatorio dando dimostrazione, in primo luogo, della distrazione da parte dell'attore di denaro contante dalle casse della società.
Agli atti vi sono le trascrizioni di diverse conversazioni (docc. 2, 3, 4 di parte convenuta) - di cui è stato prodotto anche l'originale audio a seguito del disconoscimento da parte dell'attore del contenuto delle trascrizioni – nelle quali la parte indentificata come “A: ” ammette in sostanza di aver PA
pagina 9 di 20 utilizzato denaro della società per scopi estranei all'oggetto sociale e per fini propriamente personali. Dopo una prima versione dei fatti, nella quale il soggetto identificato come “A” afferma di aver dovuto pagare delle persone pericolose che minacciavano la sua famiglia e quella dei suoi fratelli, nella registrazione della conversazione del 6/2/2021 l'interlocutore contrassegnato con “A” afferma di aver utilizzato i soldi della società per procurarsi compagnia a pagamento.
Di tali confessioni si rinvengono alcuni passaggi laddove, ad esempio, il soggetto identificato come “A” afferma: “purtroppo è successo nell'ultimo anno che sono stato ricattato…. volevano soldi… i soldi li ho presi dal negozio” (doc. 2). Nella trascrizione del file audio del 29.01.2021 prodotta sub doc. 3 si legge, inoltre:
“nell'ultimo anno io ho preso soldi, parecchi, perché è successo che sono stato preso in mezzo… mi faccio io il mutuo e ti do indietro i soldi. Perché non avete preso in mano il pensiero che io vi dia indietro i soldi? (pag. 14 )”. Nella registrazione del 6/2/2021 alla domanda di “G” “quando andavi da queste qua ovviamente usavi i soldi nostri, dell'azienda nostra”, “A” rispondeva “prendevo già dei soldi, sì … si va beh, prendevo dei soldi sicuramente” (doc. 4).
Avendo parte attrice, sin dalla prima udienza di comparizione, disconosciuto il contenuto delle trascrizioni delle conversazioni e dei relativi file audio depositati il
21/9/2021, parte convenuta ha depositato anche la registrazione audio e video della conversazione dimessa sub doc. 4, chiedendo di essere ammessa a provare, con testimoni, che la persona ripresa nel video fosse . I testi PA
escussi ( e ) hanno confermato la Testimone_1 Testimone_2 circostanza, riconoscendo essere l'attore la persona presente nel video, la cui conversazione risulta essere la trascrizione di cui al doc. 4 di parte convenuta. La voce che si sente nel video riconducibile ad risulta essere la PA
medesima voce di cui ai file audio relativi alle conversazioni del 27 e 29 gennaio
2021, le cui trascrizioni, depurate dalle forme dialettali, sono quelle prodotte da parte convenuta sub docc. 2 e 3. È stata dunque fornita la prova che dette trascrizioni attengono a conversazioni che sono pienamente riferibili all'attore, nelle quali questi afferma, come visto, di aver distratto denaro della società.
pagina 10 di 20 Il fatto che parte dei corrispettivi in contanti della merce venduta non siano confluiti nelle casse della società trova, inoltre, riscontro nelle scritture contabili, in particolare dal raffronto tra il prospetto liquidazioni periodiche IVA e gli estratti conto del conto corrente della società, relativamente al versamento di contanti ed assegni.
Si tratta di documentazione allegata alla perizia di parte convenuta redatta dal dott.
(doc. 6 convenuta), nella quale la società è giunta a quantificare in Per_3 complessivi € 274.077,72 i corrispettivi delle vendite pagate con denaro contante, che non sarebbero confluiti nelle casse della società nel periodo dall'1/3/2020 al
31/12/2020. Detto risultato è stato conseguito sottraendo al valore complessivo delle vendite (ricavato dai corrispettivi e delle fatture emesse come risultanti dai registri contabili) gli incassi avvenuti con mezzi tracciabili (POS, finanziamenti accesi dai clienti, bonifici), così giungendo a determinare gli incassi in contanti relativi al periodo e sottraendo a detto importo quanto versato nel conto corrente della società, sia come contanti, che come assegni. I dati utilizzati dalla società ai fini del conteggio, che, come detto, risultano dalle scritture contabili ed in particolare dal prospetto liquidazione periodica IVA allegato alla relazione di parte relativi, ai mesi da marzo a dicembre 2020, trovano altresì riscontro nelle comunicazioni societarie delle liquidazioni periodiche IVA all'Agenzia delle
Entrate ivi allegate. Detti dati non sono inoltre stati contestati da parte attrice.
Questa si è, infatti, limitata ad affermare che l'analisi sarebbe “da rivedere partendo non da dati IVA come il fatturato e i corrispettivi, ma piuttosto dall'analisi del conto 24/15/005 Denaro in cassa, che rappresenta maggiormente e più puntualmente la situazione sull'andamento della gestione della liquidità della società”. L'osservazione non è, tuttavia, condivisibile, dovendosi escludere la correttezza di un'analisi che trae fondamento dalle risultanze del saldo cassa, per una duplice ragione: in primo luogo, come sembra riconoscere la stessa parte attrice, il saldo cassa è soggetto all'andamento della gestione della liquidità della società e non tiene, pertanto, conto di eventuali atti distrattivi;
in secondo luogo, ad avvalorare il fatto che il saldo cassa costituisca un dato assolutamente incerto che pagina 11 di 20 non può, pertanto, essere posto alla base del calcolo, è il fatto che si tratta di un documento contabile redatto dall'amministratore e, nello specifico, proprio da
, che era colui che, come confermato dai testi escussi (come PA
si darà conto), aveva la gestione economica della società.
Parte attrice nel proporre un metodo di calcolo alternativo non ha invece svolto pertinenti contestazioni al metodo utilizzato nella perizia di parte convenuta, che appare fondata su dati obiettivi.
Risulta, inoltre, dimostrato che l'attore abbia sottratto merce alla società, quantomeno con riferimento ad un cellulare marca Samsung A51, ad un robot
Miele, ad un computer ed ad un telefono spediti in Romania. E' lo stesso attore nella conversazione del 27/1/2021 (doc. 2 convenuta) ad ammettere di aver venduto un telefono Samsung A51 e di aver utilizzato per scopi personali il prezzo ricavato dalla vendita e di aver inoltre preso dal negozio il “robottino”, meglio identificato da parte convenuta come il robot Miele RX2 Homevision, portandolo a casa propria (in detta registrazione audio dichiara infatti PA
ripetutamente sia di aver venduto il telefonino e di aver utilizzato il denaro per pagare “l'altro”, sia di aver portato a casa il “robottino”).
Nella medesima conversazione del 27/1/2021 affermava, PA
inoltre, di aver spedito in Romania della merce, che parte convenuta, senza smentita da parte dell'attore, afferma non essere mai stata fatturata (doc. 2 pag. 19
“G: e quindi tu hai dovuto spedire anche il pacco famoso ups, che io so, da
Treviso, cos'è che hai spedito là? Merce nostra? Hai spedito soldi? Cos'hai spedito? A: no no era un computer e un telefono”).
Infine, non è contestata la circostanza per cui avrebbe PA
disposto dei bonifici in favore di se stesso, dallo stesso, anzi, giustificata sul presupposto che “tali operazioni rientrassero fra i poteri di tutti i soci” e che si trattasse di “anticipi sugli utili”. Le difese dell'attore sul punto appaiono destituite di fondamento, essendo emerso dalle risultanze degli estratti conto della società dimessi da parte convenuta relativi agli anni 2019 e 2020 (docc. 7 e 8), che sia stato l'unico a beneficiare della corresponsione di somme PA
pagina 12 di 20 di denaro ulteriori rispetto all'emolumento stabilito in € 2.200 mensili per ciascuno dei tre fratelli . Né, peraltro, questi ha dimostrato che vi fosse un accordo PA
tra i soci in tal senso, dovendosi ritenere che si sia trattato di somme che lo stesso si
è auto attribuito, avendo la gestione del conto corrente della società.
Sotto altro profilo va osservato che ai sensi dell'art. 2262 c.c., dettato in tema di società semplice, ma applicabile anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, il diritto dei soci a partecipare agli utili dell'impresa collettiva sorge per il solo fatto che sia approvato un rendiconto che rappresenti che la società nell'esercizio abbia maturato utili. Ciò posto, il socio escluso non ha prodotto in giudizio il rendiconto approvato, da cui potesse evincersi il suo diritto agli utili, con la conseguenza che i bonifici disposti in suo favore appaiono, anche sotto detto profilo, privi di giustificazione.
Tutte le condotte summenzionate sono state attuate da PA nell'esercizio dei propri poteri di amministratore. Come riconosciuto anche dai testi escussi, era colui che teneva, in nome e per conto della PA
società, i rapporti con lo studio del dott. relativamente ai temi di Pt_6
contabilità, fiscalità ed amministrazione. Il ST ha, infatti, Testimone_3 dichiarato di aver sempre e solo interloquito con e che “in
PA ufficio da me non venivano gli altri ”, circostanza confermata anche
PA dalla collaboratrice di studio, , la quale ha dichiarato “io parlavo Controparte_2 con , non con gli altri … il mio referente per la
PA PA PA era ”. E', inoltre, emerso sia dai documenti che dalle deposizioni
PA
testimoniali che fosse a gestire gli incassi del negozio ad PA
insegna Expert: un tanto si ricava sia dalle risultanze degli estratti conto della società, da cui si evince che fosse l'attore ad occuparsi esclusivamente dei versamenti nel conto della società dei contanti, sia dalla testimonianza resa dalla dipendente della società, , la quale ha dichiarato essere vero Testimone_1
che negli anni 2019 e 2020 passava quotidianamente al PA negozio Kasanova a ritirate i contanti a fine giornata e che “Se non passava
a ritirare i contanti della giornata essi a volte rimanevano in negozio PA
pagina 13 di 20 messi in una cassettina, a volte venivano portati da me o dalla mia collega nel negozio Expert di fronte e sempre consegnati al nostro referente che era solo
”. Allo stesso modo la ST , dipendente della società PA Testimone_4 presso il negozio Kasanova, ha dichiarato “Era lui, , che passava a PA
ritirare i contanti della giornata ma no tutte le sere. Quando non passava, io o la mia collega andavamo alla Expert a portare i soldi in contanti della giornata e li consegnavamo a o a o , insomma a chi era lì fra i Pt_2 Pt_3 PA titolari. In negozio Kasanova l'unico che passava a ritirare i contanti nel
2019/2020 era solo ”. Inattendibile, non solo in ragione del PA
vincolo coniugale, ma anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalle dipendenti, prive di interessi in causa, risulta la deposizione della moglie di PA
, la quale peraltro solo con riferimento al periodo natalizio, in cui andava
[...]
al negozio Kasanova per aiutare a fare le confezioni natalizie, ha dichiarato che fossero anche gli altri membri della famiglia a ritirare i contanti. PA
Le condotte distrattive di cui è stata fornita la prova sono dunque state poste in essere dal abusando dei poteri di amministratore, afferenti in particolare PA
alla gestione degli aspetti economico contabili della società. dette condotte rilevano anche quale comportamento del socio in contrasto con i fini della società e integrano quindi inadempienze gravi delle obbligazioni sociali, idonee a giustificare la sua esclusione dalla società.
Va pertanto respinta l'opposizione avverso la delibera di esclusione da socio del
12/3/2021 e, esclusa l'illiceità di detta delibera, va conseguentemente rigettata la domanda risarcitoria formulata dall'attore avente ad oggetto il danno che afferma di aver subito a causa del mancato pagamento dell'emolumento che veniva egualmente riconosciuto in favore di tutti soci e che non gli è stato più corrisposto con decorrenza dalla mensilità di marzo 2021, nonché l'asserito danno che afferma di aver subito a causa dell'estromissione da ogni partecipazione e dall'effettivo controllo sull'amministrazione della società. Sotto tale ultimo rilievo va, infatti, osservato che nelle società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale pagina 14 di 20 esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta "ipso iure" anche la cessazione dalla carica di amministratore (Cass., sez. 1, 26 settembre 2016, n.
18844; Cass. n. 26059 del 05/09/2022)
Sulla liquidazione della quota di partecipazione
ha chiesto in via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse PA
dichiarata la legittimità dell'esclusione da socio, che venisse accertato il proprio diritto alla liquidazione alla quota di partecipazione, con condanna dela convenuta al relativo pagamento.
Ai sensi dell'art. 2289 cc, applicabile anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nei casi in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
E' stata quindi disposta ctu al fine di determinare il valore della quota di PA
in sulla scorta della situazione patrimoniale
[...] PA Controparte_1
della società alla data della decisione di esclusione.
Al fine della determinazione del valore della quota dell'attore il ctu ha considerato sia quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto societario, ai sensi del quale ““in ogni caso in cui occorra procedere alla liquidazione della quota di un socio per recesso, morte, esclusione, essa sarà fatta sulla base di una situazione patrimoniale appositamente eretta, senza tener conto del valore dell'avviamento”, sia del disposto di cui all'art. 2289 cc per cui “Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime”, dando conto, sotto detto ultimo profilo, che al momento dell'esclusione del socio non vi fossero operazioni in corso.
Al fine di erigere la situazione patrimoniale al 12/3/2021 (data di adozione della delibera di esclusione del socio) il ctu ha proceduto a compiere una serie di rettifiche, riclassificando alcune poste sia creditorie che debitorie.
L'operazione di rettifica di alcuni valori contabili al fine di aggiornare la situazione pagina 15 di 20 patrimoniale della società a valori correnti al 12/3/2021 è avvenuta nel sostanziale accordo con i consulenti di parte, per quanto riguarda l'operazione di rettifica del valore delle immobilizzazioni materiali, dei contratti in leasing, dei debiti verso fornitori.
In sede di ctu è, invece, sorto disaccordo tra le parti, nell'assenza di una conta fisica del magazzino, in ordine alla valutazione delle rimanenze di magazzino alla data del 12/3/2021, in ragione della sussistenza di evidenti discrepanze tra i dati archiviati nel software gestionale in uso alla società negli anni successivi al 2016 e i valori riportati in bilancio: ed infatti, mentre dai tabulati del gestionale emergono valori di merce per € 536.809 nel 2017, che poi divengono € 742.557 nel 2019 ed arrivano ad € 961.922 nel 2020 nei tabulati prodotti da parte attrice, i dati di bilancio, al contrario, non fanno emergere un valore di magazzino superiore ad €
300.000 nel periodo tra il 2017 ed il 2019.
Il ctu ha, quindi, stimato l'attendibile valore del magazzino al 12/3/2021 (data di esclusione) partendo dai dati risultanti dai tabulati del gestionale al 31/12/2020
(pari ad € 858.903,80), ritendendo di non poter valorizzare le risultanze dell'inventario fisico condotto da parte convenuta nel mese di aprile 2021, in quanto non avvenuto in contraddittorio e successivo alla esclusione del PA
da socio.
Detto dato è stato, tuttavia, ritenuto non completamente attendibile dal ctu, che ha provveduto ad apportare delle rettifiche, alla luce delle osservazioni svolte dalla società convenuta - secondo cui i dati del gestionale fossero da ritenere inattendibili, tenuto conto che lo spazio fisico nei punti vendita non sarebbe tale da consentire lo stazionamento di beni per un valore pari a quello indicato nei tabulati del gestionale - dal ctu condivise, anche all'esito dell'accesso ai locali aziendali, e tenuto altresì conto del fatti che l'inventario fisico eseguito dalla società ad aprile
2021 aveva restituito un valore del magazzino di € 379.703.
Il ctu ha così proceduto a quantificare in una percentuale del 10% annuo del valore restituito dal software gestionale, per gli ultimi quattro anni, l'entità delle differenze inventariali non valorizzate dal gestionale e ha proceduto a rettificare i pagina 16 di 20 dati considerando altresì (come peraltro non contestato dalle parti) la duplicazione dei prodotti Kasanova.
Il ctu è così giunto a determinare in € 563.093,93 il valore delle rimanenze stimate al 12/3/2021.
All'esito delle osservazioni di parte convenuta alla bozza il ctu ha provveduto ad effettuare una stima alternativa del magazzino sulla base dei dati risultanti dal bilancio al 31/12/2020, nel quale veniva riportato un valore delle rimanenze di magazzino di € 429.298,00, rettificato in € 476.050,91 al 12/3/2021.
Tenuto conto dell'inaffidabilità delle risultanze del gestionale - tanto che lo stesso ctu ha ritenuto necessario apportare delle rettifiche ai valori dei tabulati – e considerato, altresì, il valore probatorio dei bilancio, si ritiene che la valutazione della situazione patrimoniale della società alla data di esclusione del socio debba necessariamente essere effettuata sulla base dei dati risultanti dal bilancio al
31/12/2020.
Pertanto, poiché lo Statuto della società prevede una pari partecipazione di tutti i soci agli utili e alle perdite, stabilendo che “gli utili risultanti dal bilancio saranno distribuiti ai soci in parti uguali tra loro. Allo stesso modo saranno sopportate le eventuali perdite, ferma restando la limitazione della responsabilità dei soci accomandanti alla loro quota di partecipazione”, la liquidazione della partecipazione dell'attore viene stimata in € 82.500, tenuto conto della diversa quota di partecipazione di al capitale sociale (nella misura PA
del 18%) e agli utili (nella misura del 20%).
Sulla domanda riconvenzionale di responsabilità
La società ha chiesto in via riconvenzionale che in relazione alle medesime condotte poste a fondamento della decisione di esclusione da socio venga accertata la responsabilità dell'attore per mala gestio nella sua qualità di amministratore, con condanna del medesimo al risarcimento del danno arrecato alla società, quantificato nella somma pari all'importo dei bonifici dal medesimo disposti in proprio favore
(per € 16.502), al valore della merce sottratta (per € 3.595) e all'ammontare delle somme distratte dalla cassa nel periodo marzo – novembre 2020 prudenzialmente pagina 17 di 20 determinate in € 200.000.
In subordine la società ha chiesto, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea di liquidazione della quota di partecipazione alla società, la compensazione tra il proprio credito e quello dell'attore.
Come osservato dalla Suprema Corte, costituendo le società di persone un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché dette società non siano dotate di autonoma personalità giuridica, è configurabile con riguardo ad esse una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in materia di società per azioni, gli artt. 2393 e 2395 c.c. (Cass.
1045/2007; Cass. 28.03.1996, n. 2846) .
La responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché ove vengano allegati atti distrattivi, con conseguente depauperazione dell'attivo della società, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale (Cass. n. 12567 del
12/05/2021).
Ciò posto, si è già accertata la fondatezza degli addebiti posti a fondamento della delibera di esclusione da socio di , addebiti che, come detto, PA
attengono a condotte che il ha posto in essere anche nella sua qualità di PA
amministratore della società e che possono essere poste a fondamento non solo della revoca del mandato e dell'esercizio dell'azione di responsabilità, ma anche dell'esclusione da socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente (Cass. n. 26059 del 05/09/2022).
L'aver sottratto denaro dalle casse sociali, l'aver distratto beni sociali e l'aver disposto pagamenti in proprio favore integrano gravi irregolarità gestorie contrarie alla legge e allo statuto, in violazione degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, rispetto alle quali il non ha assolto PA
pagina 18 di 20 l'onere della prova contraria.
Il danno va quantificato nella somma data dall'ammontare dei bonifici indebitamente disposti dal in proprio favore, eccedenti la somma di € PA
2.200 mensili e quantificati in complessivi € 16.502 per gli anni 2019/2020, come emerge dagli estratti conto della società (docc. 7 e 8) e dall'ammontare delle distrazioni di denaro dalla cassa che, ancorché ammontino a complessivi € 274.077 per periodo marzo / dicembre 2020, la società richiede nella minor somma di €
200.000 , relativamente al periodo da marzo a novembre, atteso il subentro, da dicembre 2020, di nella gestione della cassa. Parte_3
Ancorché la società abbia fornito la prova della sottrazione da parte del PA
di merce (nei limiti della prova della sottrazione del cellulare Samsung A51, del del notebook e del cellulare spediti in Romania) non ha dimesso CP_3
documentazione volta a comprovare il valore di detta merce e conseguentemente non vi è prova del relativo danno.
Il danno ammonta pertanto a complessivi € 216.502 e ad esso dovrà essere portato in compensazione il credito derivante a dal diritto alla PA liquidazione della quota di partecipazione alla società, fino alla concorrenza di €
82.500, dovendosi convenzionalmente ritenere entrambi i crediti coesistenti a decorrere dalla data di esclusione di dalla società. PA
va, pertanto, condannato al pagamento in favore di PA della somma di € 134.002,00, oltre interessi legali e Controparte_1
rivalutazione dalla data di esclusione (12/3/2021).
Va, infine, rigettata la domanda di parte convenuta di condanna ex art. 96 cpc atteso il parziale accoglimento della domanda attorea.
Parte convenuta risulta vittoriosa rispetto all'impugnazione della delibera e all'azione di responsabilità e alla conseguente domanda risarcitoria. Le spese di lite vengono pertanto calcolate sulla base del valore della domanda risarcitoria, considerato che la determinazione delle spese sul valore di detta domanda comporta la liquidazione di compensi superiori rispetto a quelli medi riferiti al valore indeterminabile (in ipotesi applicabile per la domanda di impugnazione della pagina 19 di 20 delibera), in applicazione del principio per cui “il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e domande di valore indeterminabile debba essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato, se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore rispetto a quello calcolato in relazione al valore indeterminabile”, (ex multis Cass. 22719/2022).
Le spese di ctu sono poste in via definitiva e per l'intero a carico della società, in ragione dell'accoglimento della domanda di liquidazione della quota di partecipazione sociale formulata dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione avverso la delibera del 12/3/2021 di esclusione di
; Controparte_4 Controparte_1 PA
2) condanna al pagamento in favore di parte convenuta della PA somma di € € 134.002,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
3) pone le spese di ctu in via definitiva e per l'intero a carica di parte convenuta;
4) condanna a rimborsare a parte convenuta le spese di lite PA che liquida in € 14.000 per compensi oltre rimb.forf.15%, cpa e iva.
Venezia, 23/04/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
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