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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti _______ Presidente
2) dott.ssa Ginevra Chinè _______ Consigliere rel
3) dott.ssa Maria Carla Arena ________ _Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n°196/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. e P.Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Maria Leanza;
CP_1
[...
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Albanese;
Parte_2
(C.F. ), con sede in Roma, in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, anche per conto di agli effetti del CP_3 presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura
rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. Silvano Imbriaci e Dario Cosimo Adornato CP_4
in forza di procura generale alle liti rilasciata in data 23.1.2023 - notaio in Roma - rep. 37950. Persona_1
- APPELLATI-
CONCLUSIONI Come da rispettivi scritti ed atti difensivi delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il 21 aprile 2023, l' impugna la sentenza emessa dal Tribunale CP_5
Gl di Reggio Calabria n. 721/2023 pubblicata in data 5.4.2023
Con la sentenza suddetta il Tribunale ha accolto il ricorso in riassunzione proposto da avverso CP_6
l'intimazione di pagamento n. 09420219000942987000 notificata il 30.11.2021, in relazione agli avvisi di addebito nn. 39420120001642976000; 39420120001643178000; 39420120002584203000;
09420130000659886000; 39420130001820770000; 39420140000100354000, ritenendo non provati gli atti interruttivi della prescrizione sulla base della seguente, per ciò che interessa in questa sede, motivazione:
< risultano prescritti stante l'assenza di atti interruttivi rispetto ai quali si è limitata a Parte_1 provare la notificazione senza rendere noto il contenuto che avrebbe consentito di verificare il riferimento numerico agli avvisi di addebito opposti>>
Avverso tale decisione l' ha proposto impugnazione per le ragioni di Parte_1
cui si dirà appresso.
L' costituendosi anche quale mandatario ha evidenziato il proprio interesse all'accoglimento CP_4 CP_3
dell'appello ed alla declaratoria di infondatezza della dichiarata prescrizione con riferimento ai sottesi avvisi di addebito impugnati con ciò mostrando adesione ai motivi dell'appellante.
Si è costituito l'appellato eccependo l'inutilizzabilità dei documenti nuovi in appello e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con le note in sostituzione di udienza depositate in data 2/5/25 ha dato atto che i crediti portati CP_5
negli avvisi di addebito n. 39420120001642976 000; n. 39420120002584203 000,n. 09420130000659886 000, n.
39420130001820770 000 e n. 39420140000100354 000 erano stati oggetto di rottamazione in quanto partite inferiori a € 1000,00, ed ha depositato l'estratto di ruolo aggiornato.
In corrispondenza al giorno 8 maggio 2025 è stato fissato, con decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, alla scadenza, la causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accolto il ricorso in riassunzione depositato il 13.06.2022 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219000942987000 notificata il 30.11.2021, in relazione agli avvisi di addebito nn. 39420120001642976000; 39420120001643178000; 39420120002584203000;
09420130000659886000; 39420130001820770000; 39420140000100354000 ritenendo non provati gli atti interruttivi della prescrizione.
Con l'appello il ha contestato la decisione rilevando che il Tribunale non aveva visionato, Parte_3
per una svista, la documentazione già depositata nel fascicolo di primo grado con riferimento alla prova della notifica in data 17/02/2020 della Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201900001316000.
Allegava, completandone il deposito, anche la prova della notifica in data 03/08/2015 del Preavviso di
Fermo n. 09480201400012134000 e dell'intimazione di pagamento n. 09420159019090435000 notificata in data 28/01/2016, quali atti interruttivi della prescrizione.
Ha eccepito che la suddetta documentazione, in particolare il contenuto integrale dell'ipoteca e dell'intimazione, era stata allegata al fascicolo di parte relativo al giudizio RG 77/2022 ( doc 3. fascicolo primo grado) e che il Giudice di prime cure non l'aveva visionata, nonostante si trattasse di prosecuzione del medesimo giudizio in riassunzione in esito alla dichiarazione di incompetenza territoriale.
In ogni caso ha ridepositato integralmente tutta la documentazione relativa alle intimazioni di pagamento di cui erano state depositate le relate in primo grado.
Ha dedotto di avere, già in primo grado, fornito prova della regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione, sicché la produzione attuale sarebbe valsa ad integrare quella già compiuta ed avrebbe dovuto avere ingresso, trattandosi di documenti indispensabili ai fini della decisione.
L'assunto è fondato.
Come già osservato in altre controversie di analogo contenuto, la produzione degli avvisi di ricevimento o, come nel caso in esame, della relata della notifica redatta sul documento notificato che attestava la consegna in 17/02/2020 della Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201900001316000 riportava il numero identificativo dell'atto avvalorando la specifica allegazione condotta dal Concessionario sia dell'atto che era stato notificato che del tempo della notifica, per cui, indubbiamente, erano acquisiti al giudizio che non era possibile trascurare.
Sicché era quanto mai necessario che il primo giudice, nell'esercizio dei poteri di cui all'art.421 cpc disponesse acquisizione degli atti il cui contenuto appariva necessario conoscere. In ogni caso con riferimento proprio all'ipoteca, come eccepito dall'appellante, nel fascicolo di primo grado iscritto al n. rg
77/2022, successivamente riassunto presso il Tribunale di Reggio Calabria ed iscritto al n. di rg 721/23 vi era allegato integralmente l'atto e la relativa relata.
Con riferimento anche alla ulteriore documentazione depositata in appello a completamento di quella già depositata in primo grado, si condivide pienamente l'orientamento della Suprema Corte (vedasi ordinanza n.10634/2021) secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (v. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010).
In specie, nell'ordinanza n.10634/2021 si è osservato che questo potere ufficioso rileva specificamente nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n.
265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (v. ord. n. 14755 del
2018).
Ancora di recente la Suprema Corte (ordinanza n.29094/2022), proprio nella materia oggetto di causa, ha ribadito che il sistema delle preclusioni operante nel rito del lavoro trova contemperamento nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi degli artt. 421, comma 2, e
437, comma 2, c.p.c ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. (Cass. n. 12856 del 2010; n. 20055 del 2016; v. più recentemente, Cass. n. 7694 del 2018; n. n. 32265 del 2019; n. 33393 del 2019) in ragione della esigenza di ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro.
Per cui, << allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal di preclusioni o decadenze in danno delle parti>>.
Nel caso in esame, come si è detto, l'allegazione dell' era presente nella memoria di Parte_1
costituzione e la produzione della relata, che, si rimarca, era parte del documento notificato.
Come si vede, le ragioni esposte dall'appellante sono fondate, l'acquisizione della documentazione ai fini della valutazione dell'efficacia interruttiva delle notifiche era, infatti, doverosa alla stregua dell'art.421 cpc. in quanto la produzione era funzionale a far valere l'interruzione della prescrizione.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza va riformata e va rigettata la domanda in relazione ai crediti portati nell' avviso di addebito n. 39420140000100354000 che non risultano prescritti.
Con riferimento agli altri avvisi di addebito va dichiarata, come chiesto da la cessata materia del CP_5
contendere essendo stati rottamati come da estratto di ruolo aggiornato.
Quanto al capo concernente le spese di lite la cessazione della materia del contendere su quasi tutti i crediti per annullamento d'ufficio ex art. 4 D.L. 119/2018 comporta la compensazione delle spese del doppio con riferimento ai crediti oggetto di annullamento essendo stata decisa la controversia sulla base di ragioni che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso, per come statuito da orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. 1151/2020, Cass. 13991/2020, 11702/2020).
Mentre le spese di lite del doppio grado- con riferimento solo al credito portato nell'avviso di addebito n.
39420140000100354000 non oggetto di rottamazione-seguono la soccombenza e vengono quantificate sulla base del valore del singolo credito (rientrante nel I scaglione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il giorno 21 aprile 2023 dall' in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di e dell' in persona Parte_2 CP_4
del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale Giudice del lavoro di Reggio
Calabria n.721/23, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
Dichiara la parziale cessata materia del contendere e per il resto, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata, rigettando la domanda originaria in riferimento ai crediti oggetto dell' avviso di addebito n. 39420140000100354000;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e e Parte_2 CP_5 CP_4 [...]
( considerati quali unico soggetto) quantificate in € 341,00 per il primo grado ed € 337,00 per il CP_3 presente grado, per ognuno di essi.
Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 9/5/25
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti