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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/09/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 4034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4034 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO LUCCI Parte_1
ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al
Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80), non riscontrate dall' all'esito di visita di revisione eseguita dalla in data 8.02.2023. CP_1
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 3927/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , in integrale accordo con quanto emerso in sede Persona_1 amministrativa, pur confermando la totale inabilità lavorativa della ricorrente (100%), rilevava l'insussistenza, in capo alla medesima, delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della provvidenza invocata.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale che “accertata l'invalidità di cui all'art. 1, L. 508/88, affermi il diritto di all'indennità di accompagnamento di cui alla suddetta norma, in Parte_1 misura di legge e a decorrere dal 08-02-2023, per l'effetto condanni l' a CP_1
corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla data della visita di revisione sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo. Vinte le spese di giudizio, anche della fase di
TP , da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di idonee e specifiche contestazioni, e deducendone comunque, nel merito, l'infondatezza.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico- legale, la causa è stata discussa all'udienza del 16.09.2025, sostituita dal deposito di note scritta ex art. 127 ter (nella specie pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, prestazione che, ai sensi dell'art. 1 L. 18/80, spetta agli “..invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della
Pag. 2 di 5 legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario ai fini della concessione della suddetta prestazione.
L'opposizione non può essere accolta.
Il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, pur quantificando nella misura del 100% il grado di invalidità della periziata, ha escluso “che la Sig.ra Pt_1
presenti una condizione di disautonomia motoria, posto che la stessa non ha lamentato difficoltà in tal senso e gli spostamenti si sono realizzati in autonomia”, specificando, inoltre, in ordine all'autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani della vita, che
“sotto l'aspetto cardiologico la paziente presenta un quadro invalidante ma caratterizzato da stabilità, anche grazie alle terapie farmacologiche attuate: pur in presenza di facile faticabilità agli sforzi, l'assistita è in grado di mantenere una sufficiente autonomia. Altrettanto può dirsi in ordine all'aspetto psichiatrico, per il quale la perizianda è passata da una condizione di mutismo selettivo (accertato per il passato) a un quadro di depressione, in corso di terapia psicologica e farmacologica, con stabilizzazione del quadro e contenimento degli aspetti negativi.”
L'ausiliario del giudice ha quindi ritenuto che “sussista una condizione invalidante tale da configurare una totale invalidità (100%) con inabilità lavorativa, in assenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.”
Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, la ricorrente ha espresso doglianze generiche, che non appaiono suffragate nemmeno dalla refertazione medica aggiornata versata in atti (in ordine cronologico: lettera di dimissioni a seguito di day hospital presso il reparto di Cardiologia del Congenito
Pag. 3 di 5 Adulto dell'Ospedale Bambin Gesù del 17.9.2024; Spirometria e Certificato
Pneumologico Az. Ospedaliera San del 3.10.2024; certificato Controparte_2
cardiologico Az. del 10.10.2024; certificato di Controparte_3 visita psichiatrica del 21.10.2024; lettera di dimissioni a seguito di day hospital presso il reparto di Cardiologia del Congenito Adulto dell'Ospedale Bambin Gesù del
26.06.2025), da cui non si evince un aggravamento rispetto al quadro clinico già analiticamente e dettagliatamente analizzato dal CTU, la cui diagnosi di “Depressione maggiore grave con comportamenti psicotici in terapia farmacologica specifica.
Cardiopatia congenita (Anomalia di Ebstein), già trattata con duplice correzione chirurgica, con residuo BBdx, attualmente sintomatica per dispnea e cardiopalmo da sforzo, in III classe NYHA. Pregresso ascesso cerebrale fronto-temporale sinistro, trattato con intervento evacuativo, in controllo strumentale”, appare in linea con quanto emerso dalla documentazione di più recente formazione.
Dunque, non rinvenendosi, nelle doglianze espresse dalla ricorrente, alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliario, le sue affermazioni in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, non idonee a giustificare il rinnovo delle operazioni peritali.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Non rinvenendosi in fatti la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento
Pag. 4 di 5 di TP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , CP_1 devono essere poste definitivamente a carico della sig.ra . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' , CP_1
liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della CTU espletata in fase di
TP.
Tivoli, 17/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4034 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO LUCCI Parte_1
ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al
Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80), non riscontrate dall' all'esito di visita di revisione eseguita dalla in data 8.02.2023. CP_1
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 3927/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , in integrale accordo con quanto emerso in sede Persona_1 amministrativa, pur confermando la totale inabilità lavorativa della ricorrente (100%), rilevava l'insussistenza, in capo alla medesima, delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della provvidenza invocata.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale che “accertata l'invalidità di cui all'art. 1, L. 508/88, affermi il diritto di all'indennità di accompagnamento di cui alla suddetta norma, in Parte_1 misura di legge e a decorrere dal 08-02-2023, per l'effetto condanni l' a CP_1
corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla data della visita di revisione sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo. Vinte le spese di giudizio, anche della fase di
TP , da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di idonee e specifiche contestazioni, e deducendone comunque, nel merito, l'infondatezza.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico- legale, la causa è stata discussa all'udienza del 16.09.2025, sostituita dal deposito di note scritta ex art. 127 ter (nella specie pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, prestazione che, ai sensi dell'art. 1 L. 18/80, spetta agli “..invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della
Pag. 2 di 5 legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario ai fini della concessione della suddetta prestazione.
L'opposizione non può essere accolta.
Il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, pur quantificando nella misura del 100% il grado di invalidità della periziata, ha escluso “che la Sig.ra Pt_1
presenti una condizione di disautonomia motoria, posto che la stessa non ha lamentato difficoltà in tal senso e gli spostamenti si sono realizzati in autonomia”, specificando, inoltre, in ordine all'autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani della vita, che
“sotto l'aspetto cardiologico la paziente presenta un quadro invalidante ma caratterizzato da stabilità, anche grazie alle terapie farmacologiche attuate: pur in presenza di facile faticabilità agli sforzi, l'assistita è in grado di mantenere una sufficiente autonomia. Altrettanto può dirsi in ordine all'aspetto psichiatrico, per il quale la perizianda è passata da una condizione di mutismo selettivo (accertato per il passato) a un quadro di depressione, in corso di terapia psicologica e farmacologica, con stabilizzazione del quadro e contenimento degli aspetti negativi.”
L'ausiliario del giudice ha quindi ritenuto che “sussista una condizione invalidante tale da configurare una totale invalidità (100%) con inabilità lavorativa, in assenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.”
Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, la ricorrente ha espresso doglianze generiche, che non appaiono suffragate nemmeno dalla refertazione medica aggiornata versata in atti (in ordine cronologico: lettera di dimissioni a seguito di day hospital presso il reparto di Cardiologia del Congenito
Pag. 3 di 5 Adulto dell'Ospedale Bambin Gesù del 17.9.2024; Spirometria e Certificato
Pneumologico Az. Ospedaliera San del 3.10.2024; certificato Controparte_2
cardiologico Az. del 10.10.2024; certificato di Controparte_3 visita psichiatrica del 21.10.2024; lettera di dimissioni a seguito di day hospital presso il reparto di Cardiologia del Congenito Adulto dell'Ospedale Bambin Gesù del
26.06.2025), da cui non si evince un aggravamento rispetto al quadro clinico già analiticamente e dettagliatamente analizzato dal CTU, la cui diagnosi di “Depressione maggiore grave con comportamenti psicotici in terapia farmacologica specifica.
Cardiopatia congenita (Anomalia di Ebstein), già trattata con duplice correzione chirurgica, con residuo BBdx, attualmente sintomatica per dispnea e cardiopalmo da sforzo, in III classe NYHA. Pregresso ascesso cerebrale fronto-temporale sinistro, trattato con intervento evacuativo, in controllo strumentale”, appare in linea con quanto emerso dalla documentazione di più recente formazione.
Dunque, non rinvenendosi, nelle doglianze espresse dalla ricorrente, alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliario, le sue affermazioni in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, non idonee a giustificare il rinnovo delle operazioni peritali.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Non rinvenendosi in fatti la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento
Pag. 4 di 5 di TP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , CP_1 devono essere poste definitivamente a carico della sig.ra . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' , CP_1
liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della CTU espletata in fase di
TP.
Tivoli, 17/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
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