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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/10/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 538/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 538/2020 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello avverso la statuizione sulle spese di lite
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Parte_1
UR UT ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, in
[...]
virtù della procura in atti, dall'Avv. Anastasia Giglio ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÈ
1
in persona del sindaco pro tempore, con sede in Controparte_3
, alla Piazza Municipio n. 1 CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio Parte_1
dinnanzi al Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco al fine di sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120130076104837 per intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, deducendo, in particolare, che solo “di seguito ad alcuni controlli effettuati presso gli sportelli dell Controparte_1
” lo stesso istante veniva a conoscenza di alcune cartelle esattoriali emesse
[...]
a suo carico, tra cui la suindicata cartella n. 07120130076104837, asseritamente mai notificata.
L'opponente, pertanto, impugnando l'estratto di ruolo chiedeva l'annullamento della detta cartella esattoriale, oggetto dello stesso estratto di ruolo.
Rimanevano contumaci sia l' che il Controparte_1 CP_3
, quest'ultimo citato quale ente creditore della somma portata dalla cartella
[...]
esattoriale de qua.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza n. 1844/2019 del 26.04.2018, depositata in
Cancelleria in data 11.10.2019, accoglieva l'opposizione proposta da Parte_1
ed annullava l'iscrizione nei ruoli esattoriali della cartella di pagamento de qua; condannava, infine, gli opposti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in € 227,00, di cui € 27,00 per esborsi, oltre IVA e c.p.a. se dovuti, con
2 attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
Avverso la suindicata sentenza, ha proposto il presente gravame, Parte_1
chiedendo, sulla base delle argomentazioni in atti, la riforma della summenzionata sentenza nella parte in cui ha disposto la liquidazione delle spese di lite nella somma di € 227,00, di cui € 27,00 per esborsi.
Si è costituita, nel presente giudizio di appello, l'appellata Controparte_1
, senza proporre appello incidentale, ma insistendo per il rigetto del
[...]
gravame e per la conferma della sentenza appellata, eccependo, tra l'altro,
l'inammissibilità dell'appello ex art 287 e ss c.p.c. nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.
Non si è costituito in giudizio, invece, il nonostante la Controparte_3
regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 11.10.2019, a fronte dalla notifica dell'atto di appello avvenuta in data 16.01.2020.
Ancora, in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come sollevata dall'appellata per violazione degli Controparte_1
artt. 287 e ss c.p.c.
Ed invero, la parte della sentenza relativa al governo delle spese di lite può essere oggetto di istanza di correzione di errore materiale nel caso in cui vi sia un mero
3 errore di calcolo tra quanto dichiarato nella parte motiva e quanto poi statuito nel dispositivo e/o nel caso in cui il giudice abbia omesso di pronunciarsi sull'istanza di attribuzione al procuratore costituito.
Nel caso in cui, come nella fattispecie de qua, la parte vittoriosa nel giudizio di primo grado lamenti un'insufficiente liquidazione delle spese di lite dovute per un errore logico-giuridico ossia per un'errata applicazione dei parametri tariffari così come indicati nei decreti ministeriali vigenti, il rimedio esperibile resta il mezzo di impugnazione dell'appello.
Va precisato, inoltre, che l'art. 93 c.p.c. nel disciplinare l'istituto della distrazione delle spese a favore del difensore, dispone che l'avvocato costituito è legittimato a chiedere al giudice che, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato.
Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura un autonomo rapporto tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente che, nei limiti delle spese di lite liquidate, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente ed il suo difensore.
Pertanto, la distrazione delle spese di lite non preclude la possibilità per l'avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente. Ciò comporta che in caso di impugnazione della sentenza il difensore distrattario può assumere la qualità di parte solo nel caso in cui sorga una controversia sulla distrazione;
allorché, invece, l'impugnazione riguardi, come nel caso di specie, l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta alla parte rappresentata (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
8458 del 02.08.1995, richiamata dall'appellante).
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “in sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte,
4 sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta,
è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista.” (Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord. n.
6481/2021; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 13516/2017; Cass. Civ., Sez
III, Sent. n. 27041/2008).
Orbene, considerato che con il presente gravame l'appellante ha contestato l'ammontare delle spese di lite così come liquidate dalla sentenza di primo grado, vanno riconosciute l'ammissibilità del proposto appello sotto il profilo in esame e la legittimazione in capo all'odierno appellante a proporre la presente impugnazione.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Ciò vale in primo luogo per la mancata declaratoria di inammissibilità della domanda proposta in primo grado per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Tanto premesso, l'appello deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., stante la fondatezza dell'eccezione in tal senso sollevata dall' , attinente ad una questione, peraltro, rilevabile Controparte_1
d'ufficio.
5 Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. Civ., Sez. U,
Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
13535 del 30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello non ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte. Infatti, l'appellante non ha affatto esposto le ragioni in virtù delle quali le spese di lite dovrebbero essere liquidate nell'importo dal medesimo indicato.
L'appello, dunque, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Infine, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio di appello.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente controversia implicava la risoluzione di questioni
6 oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
La contumacia dell'appellato rende superflua ogni statuizione Controparte_3
sulle spese del giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del , in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore;
- dichiara l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c.;
- compensa integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio di appello;
- nulla per le spese del giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace
. Controparte_3
Così deciso in Nola, lì 10.10.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 538/2020 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello avverso la statuizione sulle spese di lite
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Parte_1
UR UT ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, in
[...]
virtù della procura in atti, dall'Avv. Anastasia Giglio ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÈ
1
in persona del sindaco pro tempore, con sede in Controparte_3
, alla Piazza Municipio n. 1 CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio Parte_1
dinnanzi al Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco al fine di sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120130076104837 per intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, deducendo, in particolare, che solo “di seguito ad alcuni controlli effettuati presso gli sportelli dell Controparte_1
” lo stesso istante veniva a conoscenza di alcune cartelle esattoriali emesse
[...]
a suo carico, tra cui la suindicata cartella n. 07120130076104837, asseritamente mai notificata.
L'opponente, pertanto, impugnando l'estratto di ruolo chiedeva l'annullamento della detta cartella esattoriale, oggetto dello stesso estratto di ruolo.
Rimanevano contumaci sia l' che il Controparte_1 CP_3
, quest'ultimo citato quale ente creditore della somma portata dalla cartella
[...]
esattoriale de qua.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza n. 1844/2019 del 26.04.2018, depositata in
Cancelleria in data 11.10.2019, accoglieva l'opposizione proposta da Parte_1
ed annullava l'iscrizione nei ruoli esattoriali della cartella di pagamento de qua; condannava, infine, gli opposti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in € 227,00, di cui € 27,00 per esborsi, oltre IVA e c.p.a. se dovuti, con
2 attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
Avverso la suindicata sentenza, ha proposto il presente gravame, Parte_1
chiedendo, sulla base delle argomentazioni in atti, la riforma della summenzionata sentenza nella parte in cui ha disposto la liquidazione delle spese di lite nella somma di € 227,00, di cui € 27,00 per esborsi.
Si è costituita, nel presente giudizio di appello, l'appellata Controparte_1
, senza proporre appello incidentale, ma insistendo per il rigetto del
[...]
gravame e per la conferma della sentenza appellata, eccependo, tra l'altro,
l'inammissibilità dell'appello ex art 287 e ss c.p.c. nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.
Non si è costituito in giudizio, invece, il nonostante la Controparte_3
regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 11.10.2019, a fronte dalla notifica dell'atto di appello avvenuta in data 16.01.2020.
Ancora, in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come sollevata dall'appellata per violazione degli Controparte_1
artt. 287 e ss c.p.c.
Ed invero, la parte della sentenza relativa al governo delle spese di lite può essere oggetto di istanza di correzione di errore materiale nel caso in cui vi sia un mero
3 errore di calcolo tra quanto dichiarato nella parte motiva e quanto poi statuito nel dispositivo e/o nel caso in cui il giudice abbia omesso di pronunciarsi sull'istanza di attribuzione al procuratore costituito.
Nel caso in cui, come nella fattispecie de qua, la parte vittoriosa nel giudizio di primo grado lamenti un'insufficiente liquidazione delle spese di lite dovute per un errore logico-giuridico ossia per un'errata applicazione dei parametri tariffari così come indicati nei decreti ministeriali vigenti, il rimedio esperibile resta il mezzo di impugnazione dell'appello.
Va precisato, inoltre, che l'art. 93 c.p.c. nel disciplinare l'istituto della distrazione delle spese a favore del difensore, dispone che l'avvocato costituito è legittimato a chiedere al giudice che, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato.
Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura un autonomo rapporto tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente che, nei limiti delle spese di lite liquidate, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente ed il suo difensore.
Pertanto, la distrazione delle spese di lite non preclude la possibilità per l'avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente. Ciò comporta che in caso di impugnazione della sentenza il difensore distrattario può assumere la qualità di parte solo nel caso in cui sorga una controversia sulla distrazione;
allorché, invece, l'impugnazione riguardi, come nel caso di specie, l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta alla parte rappresentata (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
8458 del 02.08.1995, richiamata dall'appellante).
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “in sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte,
4 sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta,
è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista.” (Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord. n.
6481/2021; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 13516/2017; Cass. Civ., Sez
III, Sent. n. 27041/2008).
Orbene, considerato che con il presente gravame l'appellante ha contestato l'ammontare delle spese di lite così come liquidate dalla sentenza di primo grado, vanno riconosciute l'ammissibilità del proposto appello sotto il profilo in esame e la legittimazione in capo all'odierno appellante a proporre la presente impugnazione.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Ciò vale in primo luogo per la mancata declaratoria di inammissibilità della domanda proposta in primo grado per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Tanto premesso, l'appello deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., stante la fondatezza dell'eccezione in tal senso sollevata dall' , attinente ad una questione, peraltro, rilevabile Controparte_1
d'ufficio.
5 Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. Civ., Sez. U,
Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
13535 del 30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello non ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte. Infatti, l'appellante non ha affatto esposto le ragioni in virtù delle quali le spese di lite dovrebbero essere liquidate nell'importo dal medesimo indicato.
L'appello, dunque, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Infine, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio di appello.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente controversia implicava la risoluzione di questioni
6 oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
La contumacia dell'appellato rende superflua ogni statuizione Controparte_3
sulle spese del giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del , in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore;
- dichiara l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c.;
- compensa integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio di appello;
- nulla per le spese del giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace
. Controparte_3
Così deciso in Nola, lì 10.10.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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