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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3169/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGOLI Parte_1 C.F._1
GIANNA ( ed elettivamente domiciliato presso il predetto Email_1
difensore, via Gramsci n. 47, San Miniato (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATASSINI Parte_2 C.F._2
LUCILLA ( ed elettivamente domiciliata presso il Email_2
predetto difensore, via della Gioventù n. 29, San Miniato (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e , il 16 febbraio 2020, contraevano, in Gambassi Terme Parte_1 Parte_2
(FI) matrimonio civile, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Gambassi
Terme (FI) al n. 1, parte I, serie, ufficio 1, anno 2020;
- che dall'unione dei due è nata la figlia, , il 9 marzo 2019; Per_1
- che ed hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2
pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 11 maggio 2022, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi, con decreto n. cron. 8305/22, r.g. n. 200/22;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente alla figlia , ancora minorenne;
Per_1
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della figlia ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia , Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gambassi Terme (FI) il 16 febbraio 2020 tra e , iscritto nei registri dello stato civile Parte_1 Parte_2
del Comune di Gambassi Terme (FI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2020, n. 1, parte I, serie, ufficio 1.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che la figlia viene affidata in maniera congiunta e paritaria ad entrambi i genitori Per_1
con responsabilità genitoriale condivisa, con collocazione prevalente presso la madre e con l'attribuzione delle decisioni di ordinaria amministrazione al genitore con cui questa si trovi.
Le parti si danno espresso e reciproco consenso all'espatrio, al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e manifestano reciproco consenso a non opporsi al rilascio del passaporto valido per l'espatrio ai soli fini turistici in favore della figlia minore, dichiarandosi disponibili a riprodurre in qualsiasi momento il suddetto consenso anche in forma scritta.
I genitori, nell'esercizio della loro potestà, si obbligano reciprocamente a collaborare tra loro per l'assunzione di comune accordo delle decisioni di maggior importanza e rilievo nella vita della minore circa la sua istruzione, educazione, salute ed integrità psicofisica, allo scopo di garantirne una crescita ed uno sviluppo sano e sereno, tenuto conto delle necessità, delle capacità e delle naturali inclinazioni ed aspirazioni della minore stessa;
ciò in considerazione del diritto di di Per_1
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i genitori si obbligano, fin da ora, a darsi reciproca e tempestiva comunicazione:
-degli impegni scolastici, medici, sportivo-ricreativi di nonché delle eventuali modifiche;
Per_1
-del rendimento scolastico di , delle udienze e dei ricevimenti scolastici (ai quali entrambi Per_1
parteciperanno nel rispetto dei loro comprovati impegni lavorativi);
-delle rispettive eventuali variazioni di residenza e/o di recapito telefonico.
DISPONE la conferma del calendario di frequentazione di cui agli accordi di separazione per cui, salvo diversi accordi e compatibilmente con la volontà espressa dalla minore, starà con il Per_1
padre secondo il seguente calendario:
1° settimana: nei giorni di lunedì allorquando il padre la preleverà dall'abitazione materna alle ore
10,00 e ivi la riaccompagnerà il giorno successivo (martedì) dopo pranzo;
il giovedì e il sabato allorquando il padre la preleverà dall'abitazione materna alle ore 10,00 e ivi la riaccompagnerà dopo cena;
2° settimana: nei giorni di lunedì e giovedì allorquando il padre la preleverà dall'abitazione materna alle ore 10,00 e ivi la riaccompagnerà il giorno successivo (martedì e venerdì) dopo pranzo;
il sabato allorquando il padre la preleverà dall'abitazione materna alle ore 10,00 e ivi la riaccompagnerà dopo cena;
3° settimana: come la 1° settimana;
4° settimana: come la 2° settimana e così a seguire.
Durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con il padre n. 2 (due) settimane, anche non consecutive;
detto periodo dovrà essere concordato tenendo conto degli impegni della figlia e dei periodi di ferie dei genitori e comunicato entro e non oltre il 31/5 di ogni anno, anche a mezzo di comunicazione e-mail o messaggio telefonico. È fatto obbligo a entrambi i genitori di comunicare all'altro i luoghi ove condurranno la minore e garantire che essa possa liberamente comunicare con il genitore con il quale non si trova in vacanza.
Le festività nell'arco dell'anno così come il compleanno verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza.
I genitori saranno liberi, comunque, previo accordo tra di loro, di trovare, sempre fatta comunque salva la diversa volontà dei figli, quella soluzione che sarà ritenuta più adeguata al soddisfacimento delle esigenze di e sempre con l'obbligo per gli stessi di comunicarsi reciprocamente gli Per_1
spostamenti che andranno ad effettuare durante la detta permanenza dei figli presso di loro.
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
, l'onere di corrispondere la somma mensile di € 250,00, da versarsi ad entro il Per_1 Parte_2
giorno 15 (quindici) di ogni mese e, dal mese successivo alla vendita della casa di via Gello 21 a San
Miniato (PI), la somma mensile di € 300,00. Detto importo sarà automaticamente e annualmente rivalutato a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente atto in base alla variazione del costo della vita, così come accertato dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U. con riferimento all'anno precedente.
DISPONE l'integrale percezione da parte della sig.ra dell'assegno unico per la figlia e in Parte_2
merito alla detrazione fiscale al 50% delle spese per essa.
DISPONE che le spese straordinarie occorrenti per la figlia siano ripartite al 50% tra i genitori quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante previa concorde individuazione dello specialista;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate privatamente;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo, se inferiori a € 100,00 a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi-studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
I genitori si impegnano reciprocamente ad attenersi al principio di “buona fede” circa l'individuazione e/o la scelta della spesa straordinaria.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatapp, email ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il genitore che anticipa le predette spese avrà diritto, se previamente concordate secondo quanto sopra stabilito, al rimborso da parte dell'altro genitore della quota del 50% entro 10 (dieci) giorni dalla esibizione dei documenti giustificativi validi fiscalmente.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- La casa di via Gello n. 21 a San Miniato (PI), in comproprietà tra le parti e assegnata in sede di separazione al sig. dietro il suo impegno del pagamento in via esclusiva delle rate Parte_1
del mutuo acceso per il suo acquisto, è stata posta in vendita;
con il ricavato le parti provvederanno a estinguere il residuo del mutuo e l'importo che residuerà verrà incassato dal sig. Parte_1 - Al momento della vendita il sig. cercherà un appartamento in affitto Parte_1
preferibilmente sempre nel Comune di San Miniato (PI);
- Le parti dichiarano di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e si danno quindi reciprocamente atto di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione;
- Le spese di giudizio saranno compensate tra le parti;
pertanto, ciascun coniuge provvederà personalmente alle spese dei propri legali che sottoscrivono il ricorso (datato 10.10.2024) anche per rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 L.P.F.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Gambassi Terme (FI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 14 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3169/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGOLI Parte_1 C.F._1
GIANNA ( ed elettivamente domiciliato presso il predetto Email_1
difensore, via Gramsci n. 47, San Miniato (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATASSINI Parte_2 C.F._2
LUCILLA ( ed elettivamente domiciliata presso il Email_2
predetto difensore, via della Gioventù n. 29, San Miniato (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e , il 16 febbraio 2020, contraevano, in Gambassi Terme Parte_1 Parte_2
(FI) matrimonio civile, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Gambassi
Terme (FI) al n. 1, parte I, serie, ufficio 1, anno 2020;
- che dall'unione dei due è nata la figlia, , il 9 marzo 2019; Per_1
- che ed hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2
pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 11 maggio 2022, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi, con decreto n. cron. 8305/22, r.g. n. 200/22;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente alla figlia , ancora minorenne;
Per_1
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della figlia ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia , Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gambassi Terme (FI) il 16 febbraio 2020 tra e , iscritto nei registri dello stato civile Parte_1 Parte_2
del Comune di Gambassi Terme (FI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2020, n. 1, parte I, serie, ufficio 1.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che la figlia viene affidata in maniera congiunta e paritaria ad entrambi i genitori Per_1
con responsabilità genitoriale condivisa, con collocazione prevalente presso la madre e con l'attribuzione delle decisioni di ordinaria amministrazione al genitore con cui questa si trovi.
Le parti si danno espresso e reciproco consenso all'espatrio, al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e manifestano reciproco consenso a non opporsi al rilascio del passaporto valido per l'espatrio ai soli fini turistici in favore della figlia minore, dichiarandosi disponibili a riprodurre in qualsiasi momento il suddetto consenso anche in forma scritta.
I genitori, nell'esercizio della loro potestà, si obbligano reciprocamente a collaborare tra loro per l'assunzione di comune accordo delle decisioni di maggior importanza e rilievo nella vita della minore circa la sua istruzione, educazione, salute ed integrità psicofisica, allo scopo di garantirne una crescita ed uno sviluppo sano e sereno, tenuto conto delle necessità, delle capacità e delle naturali inclinazioni ed aspirazioni della minore stessa;
ciò in considerazione del diritto di di Per_1
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i genitori si obbligano, fin da ora, a darsi reciproca e tempestiva comunicazione:
-degli impegni scolastici, medici, sportivo-ricreativi di nonché delle eventuali modifiche;
Per_1
-del rendimento scolastico di , delle udienze e dei ricevimenti scolastici (ai quali entrambi Per_1
parteciperanno nel rispetto dei loro comprovati impegni lavorativi);
-delle rispettive eventuali variazioni di residenza e/o di recapito telefonico.
DISPONE la conferma del calendario di frequentazione di cui agli accordi di separazione per cui, salvo diversi accordi e compatibilmente con la volontà espressa dalla minore, starà con il Per_1
padre secondo il seguente calendario:
1° settimana: nei giorni di lunedì allorquando il padre la preleverà dall'abitazione materna alle ore
10,00 e ivi la riaccompagnerà il giorno successivo (martedì) dopo pranzo;
il giovedì e il sabato allorquando il padre la preleverà dall'abitazione materna alle ore 10,00 e ivi la riaccompagnerà dopo cena;
2° settimana: nei giorni di lunedì e giovedì allorquando il padre la preleverà dall'abitazione materna alle ore 10,00 e ivi la riaccompagnerà il giorno successivo (martedì e venerdì) dopo pranzo;
il sabato allorquando il padre la preleverà dall'abitazione materna alle ore 10,00 e ivi la riaccompagnerà dopo cena;
3° settimana: come la 1° settimana;
4° settimana: come la 2° settimana e così a seguire.
Durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con il padre n. 2 (due) settimane, anche non consecutive;
detto periodo dovrà essere concordato tenendo conto degli impegni della figlia e dei periodi di ferie dei genitori e comunicato entro e non oltre il 31/5 di ogni anno, anche a mezzo di comunicazione e-mail o messaggio telefonico. È fatto obbligo a entrambi i genitori di comunicare all'altro i luoghi ove condurranno la minore e garantire che essa possa liberamente comunicare con il genitore con il quale non si trova in vacanza.
Le festività nell'arco dell'anno così come il compleanno verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza.
I genitori saranno liberi, comunque, previo accordo tra di loro, di trovare, sempre fatta comunque salva la diversa volontà dei figli, quella soluzione che sarà ritenuta più adeguata al soddisfacimento delle esigenze di e sempre con l'obbligo per gli stessi di comunicarsi reciprocamente gli Per_1
spostamenti che andranno ad effettuare durante la detta permanenza dei figli presso di loro.
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
, l'onere di corrispondere la somma mensile di € 250,00, da versarsi ad entro il Per_1 Parte_2
giorno 15 (quindici) di ogni mese e, dal mese successivo alla vendita della casa di via Gello 21 a San
Miniato (PI), la somma mensile di € 300,00. Detto importo sarà automaticamente e annualmente rivalutato a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente atto in base alla variazione del costo della vita, così come accertato dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U. con riferimento all'anno precedente.
DISPONE l'integrale percezione da parte della sig.ra dell'assegno unico per la figlia e in Parte_2
merito alla detrazione fiscale al 50% delle spese per essa.
DISPONE che le spese straordinarie occorrenti per la figlia siano ripartite al 50% tra i genitori quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante previa concorde individuazione dello specialista;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate privatamente;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo, se inferiori a € 100,00 a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi-studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
I genitori si impegnano reciprocamente ad attenersi al principio di “buona fede” circa l'individuazione e/o la scelta della spesa straordinaria.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatapp, email ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il genitore che anticipa le predette spese avrà diritto, se previamente concordate secondo quanto sopra stabilito, al rimborso da parte dell'altro genitore della quota del 50% entro 10 (dieci) giorni dalla esibizione dei documenti giustificativi validi fiscalmente.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- La casa di via Gello n. 21 a San Miniato (PI), in comproprietà tra le parti e assegnata in sede di separazione al sig. dietro il suo impegno del pagamento in via esclusiva delle rate Parte_1
del mutuo acceso per il suo acquisto, è stata posta in vendita;
con il ricavato le parti provvederanno a estinguere il residuo del mutuo e l'importo che residuerà verrà incassato dal sig. Parte_1 - Al momento della vendita il sig. cercherà un appartamento in affitto Parte_1
preferibilmente sempre nel Comune di San Miniato (PI);
- Le parti dichiarano di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e si danno quindi reciprocamente atto di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione;
- Le spese di giudizio saranno compensate tra le parti;
pertanto, ciascun coniuge provvederà personalmente alle spese dei propri legali che sottoscrivono il ricorso (datato 10.10.2024) anche per rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 L.P.F.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Gambassi Terme (FI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 14 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina